Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02784/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 11.12.2025, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'ostensione dei medesimi documenti e per la conseguente condanna dell'Amministrazione all'esibizione;
Silenzio diniego su istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. FA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1.- La presente controversia attiene al diniego, prima espresso e poi tacito, opposto dalla Città Metropolitana di Napoli a plurime istanze di accesso a documenti amministrativi relativi alla progettazione, realizzazione e collaudo di una rotatoria stradale sulla S.P. n. 1 Circumvallazione Esterna di Napoli.
La vicenda trae origine da un sinistro stradale con esiti mortali, verificatosi in data 15.05.2024 in prossimità della suddetta rotatoria, a seguito del quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha avviato un procedimento penale (P.P. 511731/2024).
In tale contesto, l'Ing. -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici del Comune di Qualiano, al fine di riscontrare una richiesta di informazioni dei Carabinieri, presentava in data 29.09.2025 una prima istanza di accesso alla Città Metropolitana, chiedendo copia della "convenzione n. 1255 del 29.06.2006 e relativi grafici allegati", stipulata tra l'allora Provincia di Napoli e la società Mi.No.Ter. S.p.A. per la realizzazione dell'opera.
Con nota prot. n. 0170904 dell'11.11.2025, l'Amministrazione intimata riscontrava l'istanza comunicando che "a seguito di verifiche effettuate presso questa Direzione, non è risultato reperibile agli atti il documento richiesto". Avverso tale diniego, il Comune di Qualiano e l'Ing. -OMISSIS- proponevano il ricorso iscritto al R.G. 6989/2025.
In data 11.11.2025, l'Ing. -OMISSIS- veniva formalmente iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del citato procedimento penale. Tale circostanza lo induceva a presentare, in data 11.12.2025, una seconda e più ampia istanza di accesso, questa volta in proprio e con l'assistenza di un legale, motivata esplicitamente da "ragioni difensive". La richiesta veniva estesa a tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'opera, includendo il progetto esecutivo, i verbali di consegna, collaudo, accettazione e gli eventuali atti di trasferimento della competenza al Comune di Qualiano.
Stante l'inerzia dell'Amministrazione, si formava un silenzio-diniego, impugnato dal ricorrente con l’odierno gravame.
Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Napoli, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del secondo ricorso per litispendenza o duplicazione del primo. Nel merito, ha ribadito la non reperibilità dei documenti e ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che la competenza sul tratto stradale in questione sarebbe stata trasferita al Comune di Qualiano per effetto delle sentenze del T.A.R. Campania n. 1161/2009 e del Consiglio di Stato n. 3836/2019.
All’udienza camerale del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso R.G. 1099/2026. I due giudizi, sebbene connessi, non sono sovrapponibili. Il primo (R.G. 6989/2025) impugna un diniego espresso su una richiesta circoscritta, presentata dal ricorrente anche in veste di funzionario comunale. Il secondo (R.G. 1099/2026) impugna un silenzio-diniego formatosi su un'istanza successiva, più ampia e dettagliata, e presentata dal ricorrente in proprio, con una esplicita e rafforzata motivazione legata all'esercizio del diritto di difesa in sede penale, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990. La diversità del petitum (annullamento di atti diversi) e della causa petendi (diversa qualificazione dell'interesse all'accesso) esclude la paventata duplicazione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Le difese opposte dalla Città Metropolitana di Napoli si rivelano inidonee a giustificare il diniego di accesso.
3.1. Sulla presunta carenza di legittimazione passiva. L'Amministrazione resistente fonda la propria principale difesa sulla circostanza che la competenza sulla gestione e manutenzione del tratto stradale sia stata trasferita al Comune di Qualiano. Tale argomento è inconferente. L'oggetto del contendere non è l'attribuzione della responsabilità attuale per la manutenzione della rotatoria, ma il diritto di accesso a documenti amministrativi relativi alla sua originaria progettazione e costruzione. L'allora Provincia di Napoli è l'ente che ha approvato la convenzione con il soggetto attuatore, che ha vigilato sull'esecuzione dei lavori e che, pertanto, ha formato e/o detenuto la documentazione richiesta. La titolarità passiva dell'obbligo di ostensione documentale non spetta all'ente che ha la competenza attuale sul bene, quanto piuttosto all'amministrazione che ha formato o che detiene stabilmente i documenti oggetto della richiesta. Il successivo trasferimento della proprietà della strada non esime l'ente originariamente competente dal dovere di trasparenza.
3.2. Sull'insufficienza della motivazione di "mancato reperimento". Il diniego impugnato è palesemente illegittimo. Come correttamente dedotto dal ricorrente, la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che non è sufficiente una generica dichiarazione di indisponibilità degli atti. L'amministrazione ha l'onere di dimostrare, con una attestazione formale e circostanziata, di aver esperito ogni possibile ricerca e di indicare le ragioni specifiche dell'impossibilità di reperire i documenti. Come affermato da questo stesso Tribunale, "la circostanza dell'assenza di documenti presso l'Amministrazione non è opponibile al cittadino quando i documenti avrebbero dovuto essere detenuti dalla P.A., essendo compito dell'Amministrazione costituire la detenzione del documento e consentirne l'accesso" (TAR Napoli, sez. VI, 3 maggio 2021, n. 2915). L'amministrazione deve quindi rilasciare "una vera e propria attestazione, assumendosene la responsabilità, che chiarisca se i documenti non esistono, sono andati smarriti o non sono stati trovati, specificando in quest'ultimo caso quali ricerche siano state eseguite, le modalità di conservazione degli atti e le concrete ragioni del mancato reperimento" (TAR Milano, sez. II, 30 luglio 2020, n. 1468).
3.3. Sulla natura rafforzata dell'accesso difensivo. L'istanza dell'11.12.2025 è inequivocabilmente qualificata come "accesso difensivo" ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990. Il ricorrente ha ampiamente dimostrato di avere un "interesse diretto, concreto e attuale", collegato alla necessità di approntare una difesa efficace nel procedimento penale che lo vede indagato. Tale forma di accesso gode di una tutela rafforzata, come scolpito dalla giurisprudenza più autorevole. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che: "la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive" (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021, n. 4). Nel caso di specie, il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta (relativa alla costruzione della rotatoria) e la difesa del ricorrente (indagato per un incidente avvenuto su quella stessa rotatoria) è di palese evidenza. Pertanto, il silenzio serbato dall'Amministrazione su tale istanza costituisce una grave violazione dei principi di trasparenza e del diritto di difesa.
In conclusione, il ricorso dev’essere accolto. Va dichiarato il diritto dell'Ing. -OMISSIS- ad accedere a tutta la documentazione richiesta. Di conseguenza, la Città Metropolitana di Napoli deve essere condannata a esibire tali atti, con la precisazione che, qualora all'esito di una nuova e approfondita ricerca taluni documenti non dovessero essere reperiti, l'Amministrazione dovrà rilasciare una relazione dettagliata che dia conto, sotto la responsabilità del dirigente competente, delle ricerche effettuate e delle cause della mancata ostensione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposti, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Dichiara il diritto del ricorrente, Ing. -OMISSIS- -OMISSIS-, a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti con l'istanza di accesso dell'11.12.2025.
2. Ordina alla Città Metropolitana di Napoli di consentire l'accesso integrale alla documentazione richiesta, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
3. Dispone che, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di reperire in tutto o in parte la documentazione, l'Amministrazione fornisca al ricorrente, nel medesimo termine, una dettagliata relazione attestante le ricerche svolte e le cause specifiche della mancata ostensione, come indicato in parte motiva.
4. Condanna la Città Metropolitana di Napoli al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AV LL, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
FA MA, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| FA MA | AV LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.