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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/11/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 331/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 331/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. SALCICCIA LUCA in sostituzione dell'avv. LEONCINI GIORGIO e dell'avv. PICCHI SERGIO. per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Salciccia si riporta al ricorso nonché alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da note conclusive. Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 331/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Sergio Picchi e Parte_1 C.F._1
Giorgio Leoncini
RICORRENTI
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentire condannare il Parte_1
al pagamento della somma di € 775,69 a titolo di Retribuzione Controparte_1
Professionale Docenti prevista dal CCNL 31.8.1999, in relazione al servizio di supplenza temporanea prestato in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati negli anni scolastici
2019/2020 e 2021/2022; nonché per ivi sentire accertare, per l'anno scolastico 2022/2023, il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015 e, per l'effetto, condannare il alla corresponsione in suo favore Controparte_1 dell'importo nominale complessivo di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno per la predetta annualità. Esponeva, in particolare, la docente di essere stata assunta dal convenuto in forza di CP_1 ripetuti contratti a termine e di essere, al momento dell'instaurazione del giudizio, in servizio presso l' di Avezzano;
che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, Controparte_2 ometteva di liquidarle la Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE; nonché la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente
(c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti, cioè, a tempo indeterminato).
Si costituiva il resistendo al ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
Con note autorizzate la ricorrente sottolineava l'interesse a vedersi riconosciuto il beneficio della c.d.
Carta del docente in forma specifica e non la mera erogazione di una somma di denaro;
precisava, inoltre, che tutt'oggi espleta attività lavorativa in qualità di docente precario, in forza di contratto a tempo determinato relativo all'anno scolastico in corso (2024/2025) con scadenza al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali, presso lo stesso di Avezzano. CP_2 CP_2
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della
“Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022.
Va, peraltro, disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. sollevata dall'Amministrazione resistente. È bene, infatti, precisare che, il compenso della c.d. “Retribuzione
Professionale Docenti” soggiace sì al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., ma esso decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020 n. 12443).
Alcuna prescrizione può, pertanto, ritenersi maturata in relazione ai crediti sorti nell'anno scolastico
2019/2020, atteso che la data di notifica del ricorso risale al 25.5.2023.
La pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la Retribuzione Professionale
Docenti ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del
CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14.
Il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del 31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il successivo comma 5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'importo lordo giornaliero ammonta, pertanto, ad € 5,47 (164,00 : 30) per il periodo fino al
28.2.2018 e ad € 5,82 (174,50 : 30) per il periodo decorrente dall'1.3.2018.
Le somme dovute alla mmontano dunque: Pt_1
- a 2 mesi e 21 giorni x 5,82 (con 10/18 ore settimanali) = € 261,90;
- a 2 mesi e 7 giorni x 5,82 (con 10/18 ore settimanali) = € 216,63;
- a 2 mesi e 21 x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 104,76;
- a 10 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 12,93; - a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 2 mesi e 3 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 81,48;
- a 1 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 1,29;
- totale: € 775,99.
Spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (Corte cost. n. 459/2000;
Corte cost. n. 82/2003).
Del pari fondata è la domanda di riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
In particolare, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi CP_1
precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato
è intervenuta anche la Corte di cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n. 29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate “alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico” (c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo. Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente in relazione all'anno scolastico 2022/2023, in cui alla stessa è stato conferito incarico di supplenza riconducibile alle tipologie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di diritto (vacanti e disponibili), fino alla fine dell'anno scolastico (31 agosto) e su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per l'anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del per ottenere l'attribuzione Controparte_1
della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi. La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia inserita nel sistema scolastico pubblico, avendo la stessa allegato di prestare servizio, al momento della proposizione del ricorso (nonché nell'anno scolastico in corso 2024/2025), presso l' di Avezzano, circostanze non Controparte_2
contestate dal convenuto. CP_1
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto del convenuto, le CP_1
stesse avrebbero dovuto assolvere con anticipazione a proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio (possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile). Destituita di fondamento è, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
La prescrizione va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., avendo l'obbligazione in contestazione natura pecuniaria e periodicità annuale.
Si è, d'altra parte, affermato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione
“alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28.5.2020,
n. 10219).
Quanto al dies a quo la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia, venendo in questione l'applicazione diretta dell'art. 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la corrispondente disapplicazione della norma interna con esso confliggente, dal momento stesso del conferimento degli incarichi di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (Cass. n. 29961/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, il diritto reclamato dalla ricorrente si riferisce all'anno scolastico
2022/2023, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 25.5.2023, dunque entro il quinquennio dal primo degli incarichi di supplenza oggetto di causa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono, la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 775,99, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per l'anno scolastico 2022/2023;
- condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi di € 1.209,50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore delle ricorrenti, avv.ti Picchi Sergio e Leoncini Giorgio, dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Avezzano, il 26 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 331/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. SALCICCIA LUCA in sostituzione dell'avv. LEONCINI GIORGIO e dell'avv. PICCHI SERGIO. per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Salciccia si riporta al ricorso nonché alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da note conclusive. Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 331/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Sergio Picchi e Parte_1 C.F._1
Giorgio Leoncini
RICORRENTI
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentire condannare il Parte_1
al pagamento della somma di € 775,69 a titolo di Retribuzione Controparte_1
Professionale Docenti prevista dal CCNL 31.8.1999, in relazione al servizio di supplenza temporanea prestato in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati negli anni scolastici
2019/2020 e 2021/2022; nonché per ivi sentire accertare, per l'anno scolastico 2022/2023, il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015 e, per l'effetto, condannare il alla corresponsione in suo favore Controparte_1 dell'importo nominale complessivo di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno per la predetta annualità. Esponeva, in particolare, la docente di essere stata assunta dal convenuto in forza di CP_1 ripetuti contratti a termine e di essere, al momento dell'instaurazione del giudizio, in servizio presso l' di Avezzano;
che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, Controparte_2 ometteva di liquidarle la Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE; nonché la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente
(c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti, cioè, a tempo indeterminato).
Si costituiva il resistendo al ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
Con note autorizzate la ricorrente sottolineava l'interesse a vedersi riconosciuto il beneficio della c.d.
Carta del docente in forma specifica e non la mera erogazione di una somma di denaro;
precisava, inoltre, che tutt'oggi espleta attività lavorativa in qualità di docente precario, in forza di contratto a tempo determinato relativo all'anno scolastico in corso (2024/2025) con scadenza al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali, presso lo stesso di Avezzano. CP_2 CP_2
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della
“Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022.
Va, peraltro, disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. sollevata dall'Amministrazione resistente. È bene, infatti, precisare che, il compenso della c.d. “Retribuzione
Professionale Docenti” soggiace sì al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., ma esso decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020 n. 12443).
Alcuna prescrizione può, pertanto, ritenersi maturata in relazione ai crediti sorti nell'anno scolastico
2019/2020, atteso che la data di notifica del ricorso risale al 25.5.2023.
La pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la Retribuzione Professionale
Docenti ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del
CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14.
Il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del 31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il successivo comma 5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'importo lordo giornaliero ammonta, pertanto, ad € 5,47 (164,00 : 30) per il periodo fino al
28.2.2018 e ad € 5,82 (174,50 : 30) per il periodo decorrente dall'1.3.2018.
Le somme dovute alla mmontano dunque: Pt_1
- a 2 mesi e 21 giorni x 5,82 (con 10/18 ore settimanali) = € 261,90;
- a 2 mesi e 7 giorni x 5,82 (con 10/18 ore settimanali) = € 216,63;
- a 2 mesi e 21 x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 104,76;
- a 10 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 12,93; - a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 15 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 19,40;
- a 2 mesi e 3 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 81,48;
- a 1 giorni x 5,82 (con 4/18 ore settimanali) = € 1,29;
- totale: € 775,99.
Spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (Corte cost. n. 459/2000;
Corte cost. n. 82/2003).
Del pari fondata è la domanda di riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
In particolare, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi CP_1
precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato
è intervenuta anche la Corte di cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n. 29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate “alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico” (c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo. Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente in relazione all'anno scolastico 2022/2023, in cui alla stessa è stato conferito incarico di supplenza riconducibile alle tipologie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di diritto (vacanti e disponibili), fino alla fine dell'anno scolastico (31 agosto) e su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per l'anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del per ottenere l'attribuzione Controparte_1
della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi. La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia inserita nel sistema scolastico pubblico, avendo la stessa allegato di prestare servizio, al momento della proposizione del ricorso (nonché nell'anno scolastico in corso 2024/2025), presso l' di Avezzano, circostanze non Controparte_2
contestate dal convenuto. CP_1
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto del convenuto, le CP_1
stesse avrebbero dovuto assolvere con anticipazione a proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio (possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile). Destituita di fondamento è, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
La prescrizione va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., avendo l'obbligazione in contestazione natura pecuniaria e periodicità annuale.
Si è, d'altra parte, affermato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione
“alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28.5.2020,
n. 10219).
Quanto al dies a quo la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia, venendo in questione l'applicazione diretta dell'art. 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la corrispondente disapplicazione della norma interna con esso confliggente, dal momento stesso del conferimento degli incarichi di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (Cass. n. 29961/2023 cit.).
Orbene, nel caso di specie, il diritto reclamato dalla ricorrente si riferisce all'anno scolastico
2022/2023, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 25.5.2023, dunque entro il quinquennio dal primo degli incarichi di supplenza oggetto di causa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono, la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 775,99, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per l'anno scolastico 2022/2023;
- condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi di € 1.209,50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore delle ricorrenti, avv.ti Picchi Sergio e Leoncini Giorgio, dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Avezzano, il 26 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia