TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/10/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2325/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. COLATO MICHELE, dall'Avv. VALENTINA ZAMPERLIN e dall' Avv. SOFIA RAIMONDI, come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
Codice Fiscale CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. TAPOGNANI FEDERICA e dall' Avv. ANTONELLA COSTA,
come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 30/09/2025 le parti ed i loro procuratori, si sono associate alle conclusioni come da ricorso introduttivo e riportate nella nota del 10/09/2025, che qui di seguito si riportano:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e nel Comune di Cologna Veneta (VR) in data in data 24.04.1993, trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Cologna Veneta (VR) dell'anno 1993 al Numero 5, Parte II,
serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della
sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, con ogni conseguenza di legge.
2. A modifica delle condizioni statuite in sede di separazione personale dei coniugi, dichiararsi
l'intervenuta cessazione dell'obbligo del signor di corrispondere il contributo al Parte_1
mantenimento a favore del figlio , nonché dell'obbligo di corrispondere il 50% Persona_1
delle spese straordinarie sostenute in suo favore, per i motivi esposti in narrativa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 07/04/2025 il sig. chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio del matrimonio contratto con la sig.ra alle condizioni di cui CP_1
al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio e si associava ad alcuni punti del ricorso introduttivo.
All'udienza del 30/09/2025, le parti ed i loro procuratori chiedevano l'accoglimento delle conclusioni formulate nei termini di cui in epigrafe e che sostanzialmente coincidono con quelle del ricorso introduttivo. pagina 2 di 4 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cologna Veneta (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 10/11/2014 (v.
allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 21/10/2014 , come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio in di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 30/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime .
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cologna Veneta (VR)
il 24/04/1993 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 CP_1
registri di stato civile del Comune di Cologna Veneta (VR) (anno 1993, Numero 5, Parte II,
serie A), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso ( riportate in epigrafe) da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una pagina 3 di 4 volta passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cologna Veneta (VR)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2325/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. COLATO MICHELE, dall'Avv. VALENTINA ZAMPERLIN e dall' Avv. SOFIA RAIMONDI, come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
Codice Fiscale CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. TAPOGNANI FEDERICA e dall' Avv. ANTONELLA COSTA,
come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 30/09/2025 le parti ed i loro procuratori, si sono associate alle conclusioni come da ricorso introduttivo e riportate nella nota del 10/09/2025, che qui di seguito si riportano:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e nel Comune di Cologna Veneta (VR) in data in data 24.04.1993, trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Cologna Veneta (VR) dell'anno 1993 al Numero 5, Parte II,
serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della
sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, con ogni conseguenza di legge.
2. A modifica delle condizioni statuite in sede di separazione personale dei coniugi, dichiararsi
l'intervenuta cessazione dell'obbligo del signor di corrispondere il contributo al Parte_1
mantenimento a favore del figlio , nonché dell'obbligo di corrispondere il 50% Persona_1
delle spese straordinarie sostenute in suo favore, per i motivi esposti in narrativa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 07/04/2025 il sig. chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio del matrimonio contratto con la sig.ra alle condizioni di cui CP_1
al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio e si associava ad alcuni punti del ricorso introduttivo.
All'udienza del 30/09/2025, le parti ed i loro procuratori chiedevano l'accoglimento delle conclusioni formulate nei termini di cui in epigrafe e che sostanzialmente coincidono con quelle del ricorso introduttivo. pagina 2 di 4 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cologna Veneta (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 10/11/2014 (v.
allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 21/10/2014 , come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio in di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 30/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime .
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cologna Veneta (VR)
il 24/04/1993 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 CP_1
registri di stato civile del Comune di Cologna Veneta (VR) (anno 1993, Numero 5, Parte II,
serie A), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso ( riportate in epigrafe) da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una pagina 3 di 4 volta passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cologna Veneta (VR)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4