Art. 8. (Esclusione dal concorso)
L'esclusione dal concorso e' disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.
L'esclusione dal concorso e' disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.