Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell'art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l'art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; ne' ciò determina alcun "vulnus" agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l'esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2003, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI MIANI 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CAMILLETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO TESSAROLO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BASSANO DEL GRAPPA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 287/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 18/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di una deposizione resa il 28 dicembre 1999 dinanzi alla P.G. di Trieste, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un magistrato, un avvocato apprese dagli inquirenti che il Dott. Antonio ZO, iscritto nel registro dei praticanti avvocati con abilitazione al patrocinio (tenuto dal Consiglio dell'ordine di Bassano del Grappa), aveva riferito e registrato, all'insaputa del medesimo avvocato, il contenuto di una confidenza relativa a presunti illeciti consumati dalla Commissione per gli esami di procuratore, nella fase di correzione della prova scritta che il ZO non aveva superato.
Nei confronti di quest'ultimo fu quindi aperto un procedimento disciplinare per violazione dell'art. 22 del codice deontologico. All'esito di tale procedimento il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa, con decisione in data 14 dicembre 2000 (depositata l'11 gennaio 2001), applicò all'incolpato la sanzione dell'avvertimento.
Contro la decisione il Dott. Antonio ZO propose ricorso personalmente, senza assistenza di difensore, adducendo vizi di legittimità e di merito.
Il Consiglio nazionale forense (d'ora in poi C.N.F.), con decisione in data 18 ottobre 2001, dichiarò l'impugnazione inammissibile, considerando:
che il ricorrente era privo di jus postulandi perché, essendo iscritto nel solo registro dei praticanti, non era abilitato a stare in giudizio davanti al detto Consiglio nazionale;
che, infatti, come già affermato anche da questa Corte, in tema di difesa personale della parte la norma recata dall'art. 86 c.p.c. va correlata con le norme speciali dell'ordinamento forense e, segnatamente, con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;
che, alla stregua di tale normativa, nessuno può esercitare funzioni di avvocato e procuratore se non sia iscritto nel relativo albo (art. 1, comma primo, R.D.L. n. 1578 del 1933), le funzioni di rappresentanza e difesa davanti a qualsiasi giurisdizione speciale devono essere assunte da un avvocato ai sensi degli artt. 7 e 33 del decreto citato (salvo che particolari norme di legge non dispongano diversamente), nel procedimento dinanzi al C.N.F. il professionista interessato (che abbia jus postulandi davanti al giudice non specializzato) può essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale, munito di mandato speciale (art. 60 R.D. n. 37 del 1934);
che, pertanto, non è consentito a "chiunque" svolgere difese ed assumere patrocinio innanzi al C.N.F., in quanto dette funzioni possono essere esercitate soltanto da colui al quale la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato, in precedenza, l'iscrizione nell'albo;
che soltanto in via eccezionale il ricorso al Consiglio nazionale è consentito al professionista non iscritto nell'albo speciale, ove però egli sia iscritto nell'albo ordinario, nel qual caso può farsi assistere da un avvocato iscritto nell'albo speciale. Contro la suddetta pronunzia il Dott. Antonio ZO ha proposto ricorso alle Sezioni unite civili di questa Corte, adducendo quattro motivi di annullamento.
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa non ha svolto in questa sede attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "violazione di legge in riferimento all'art. 12 delle disp. sulla legge in generale e 60 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37". Sostiene che l'univoco tenore del citato art. 60, ult. comma, del R.D. n. 37 del 1934, facendo esclusivo riferimento al "professionista interessato",
renderebbe l'interpretazione letterale della norma "criterio ermeneutico idoneo e sufficiente a fare escludere la riferibilità della norma stessa a tutti i soggetti che esercitano la professione forense e dediti esclusivamente al proprio interesse". Il carattere esaustivo dell'interpretazione letterale della locuzione "professionista interessato" sarebbe desumibile (tra l'altro) dall'art. 63, comma primo, del R.D. citato, a norma del quale il professionista interessato - nel procedimento innanzi al C.N.F. - è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente e tale disposizione sarebbe applicabile anche al praticante sottoposto a procedimento disciplinare.
Una diversa interpretazione della stessa espressione (con riguardo all'art. 60) sarebbe del tutto ingiustificata. Il dato ermeneutico letterale, del resto, sarebbe coerente con quello logico. Se la finalità perseguita dal legislatore fosse stata quella di diversificare la posizione dell'avvocato da quella del praticante, non si capirebbe perché gli artt. 57 e 58 del R.D. n. 37 del 1934 richiamino per la disciplina dei praticanti le disposizioni del titolo 4^ del R.D.L. n. 1578 del 1933 nonché quelle dei capi 1^ e 2^ del titolo 2^ dello stesso R.D. n. 37 del 1934. Inoltre, l'art. 50 (comma secondo) del R.D.L. n. 1578 del 1933 consentirebbe anche al praticante di proporre ricorso al C.N.F. mentre dal combinato disposto degli artt. 49 R.D.L. n. 1578 del 1933 e 53 del R.D. n. 37 del 1934 dovrebbe desumersi che il praticante può sottoscrivere l'atto di ricusazione anche dei componenti del detto Consiglio. Nella decisione impugnata sarebbe affermato che la difesa personale è subordinata all'iscrizione nell'albo ordinario. A questo, però, sarebbero annessi ex lege gli elenchi speciali di avvocati dipendenti da enti pubblici, gli elenchi speciali dei professori universitari a tempo pieno, il registro speciale dei praticanti ed un elenco annesso al registro speciale per i praticanti ammessi al patrocinio.
L'albo sarebbe, dunque, un contenitore di portata più ampia. Diversamente opinando, si rischierebbe di privare di contenuto il principio secondo cui anche il praticante è soggetto, ex art. 40 R.D.L. n. 1578 del 1933, alla cancellazione e radiazione dall'albo,
in quanto secondo l'interpretazione del C.N.F. il praticante medesimo non sarebbe iscritto in alcun albo. D'altro canto il mancato richiamo, per la disciplina del praticante, al capo 4^ del R.D. n. 37 del 1934 implicherebbe una lacuna legislativa da colmare mediante il ricorso all'analogia. L'interpretazione analogica comporterebbe l'applicazione (al praticante) di tutte le norme contenute nel detto capo, mentre la soluzione adottata dal C.N.F. si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Con il secondo mezzo di cassazione, poi, il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'art. 86 del cod. proc. civile. Il C.N.F. avrebbe richiamato il citato art. 86, ritenendolo applicabile anche in tema di procedimenti disciplinari, improntati ad una certa semplicità di forme ma caratterizzati dall'ammissibilità della difesa personale dell'interessato. Il richiamo all'art. 86 c.p.c. sarebbe superfluo, perché le norme che regolano il procedimento disciplinare sarebbero speciali rispetto alla detta norma, che dunque non potrebbe trovare applicazione. Il due motivi - che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non hanno fondamento.
Come questa Corte ha già affermato, la norma generale recata dall'art. 86 c.p.c. va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e con l'art. 60 del R.D. n. 37 del 1934. Ne consegue che non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio dinanzi al C.N.F., bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo. Soltanto eccezionalmente il ricorso al Consiglio nazionale è consentito al professionista non iscritto nell'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale (Cass., sez. un., 3 agosto 2000, n. 528; 28 luglio 1998, n. 7399; 12 gennaio 1998, n. 160). Il collegio condivide questo orientamento, che è ancorato alla disciplina normativa e non è scalfito dalle censure del ricorrente, basate invece su una lettura frammentaria ed incompleta di tale disciplina.
Non è esatto, in primo luogo, che nel procedimento disciplinare non trovi applicazione l'art. 86 del codice di rito civile, a causa del carattere speciale delle norme che regolano il detto procedimento. La citata norma stabilisce che la parte (o la persona che la rappresenta o assiste), quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. La disposizione prevede, dunque, la difesa personale della parte, ma soltanto quando abbia "la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito". Si tratta di una disposizione a carattere generale che non è derogata, in assenza di una norma espressa, dalla disciplina speciale dell'ordinamento forense, ma deve essere con questa coordinata, perché anche nell'ordinamento forense (e, segnatamente, nei procedimenti disciplinari dal medesimo governati) si applica il principio della difesa tecnica, in forza del quale la difesa personale postula il possesso della indicata qualità necessaria. Invero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nessuno può assumere il titolo ne' esercitare le funzioni di avvocato, se non è iscritto nell'albo professionale;
e, ai sensi dell'art. 7, primo comma, dello stesso R.D.L., davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato (v. la citata norma, come modificata per effetto della legge 24 febbraio 1997, n. 27, recante soppressione dell'albo dei procuratori legali).
Il combinato disposto delle norme sopra citate implica che, per difendersi personalmente nel procedimento disciplinare davanti al C.N.F. (il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione e da questa conservato: cfr. Cass., sez. un., 22 luglio 2002, n. 10688), l'incolpato deve avere la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito (art. 86 c.p.c), e cioè deve essere iscritto nell'albo professionale degli avvocati (artt. 1 e 7 R.D.L. n. 1578 del 1933). L'art. 60, quarto comma, del R.D. n. 37 del 1934 consente poi al "professionista interessato" di farsi assistere, nel procedimento dinanzi al C.N.F., da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale. È vero che la norma usa un'espressione ampia ("professionista interessato") e quindi riguarda tutti i soggetti che esercitano la professione forense (avvocato, procuratore prima della soppressione del relativo albo, praticante). Ma essa contempla soltanto la facoltà - attribuita a quei soggetti - di farsi assistere da un avvocato iscritto nell'albo speciale. Non prevede e non regola, invece, lo jus postulandi davanti al C.N.F., disciplinato dalla normativa sopra richiamata, che richiede la qualità di avvocato.
In questo quadro, gli altri argomenti addotti dal ricorrente non possono essere condivisi. Infatti:
a) il richiamo all'art. 63, comma primo, del R.D. n. 37 del 1934 - n secondo cui all'udienza il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore - non è conferente, perché il diritto di esporre personalmente le proprie ragioni (come l'interrogatorio nel processo penale) costituisce espressione del diritto di autodifesa che non soltanto non è incompatibile ma si accompagna (tranne eccezioni oggetto di espressa previsione di legge) alla difesa tecnica affidata all'avvocato;
b) il fatto che per i procedimenti disciplinari nei confronti dei praticanti siano state dettate norme apposite (artt. 57-58 R.D. n. 37 del 1934), che in parte rinviano alla normativa riguardante gli avvocati, rivela appunto l'intento del legislatore di tenere distinte la posizione dell'avvocato e quella del praticante;
c) la possibilità di proporre istanza di ricusazione nei confronti dei componenti del C.N.F. non incide sulla qualità necessaria per esercitare l'attività di difensore davanti a tale organo di giurisdizione speciale;
d) il registro dei praticanti è distinto dall'albo degli avvocati, sicché la tesi del ricorrente (ad avviso del quale il primo dovrebbe considerarsi contenuto nel secondo) è priva di base normativa (i provvedimenti disciplinari riguardanti i praticanti vanno annotati nel relativo registro: arg. ex art. 58, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934). Infine, nella normativa sopra esaminata non è ravvisabile alcuna violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Non dell'art. 3, perché la diversità di posizioni (e di disciplina giuridica) tra avvocato e praticante è giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e del percorso per accedervi (artt. 8, 16 e ss.
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Non dell'art. 24, perché anzi l'esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.
2. - Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "violazione di legge in riferimento all'art. 6 e.3 lett. c) L. 4.8.55, n. 848". Richiamato il tenore della citata norma, contenuta nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sostiene che, in base ad essa "la difesa personale è comunque ammissibile tramutandosi, addirittura, in un diritto vero e proprio" (ricorso per cassazione, pag. 6). Il motivo non ha fondamento perché, alla stregua delle precedenti considerazioni, la difesa personale (o autodifesa) non si pone in alternativa ma si accompagna alla difesa tecnica, richiesta dalla legge allo scopo di assicurare un più efficace esercizio dell'attività difensiva.
3. - Con il quarto mezzo di cassazione il ricorrente adduce "violazione di legge in riferimento all'art. 59, comma primo, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37".
Il Dott. ZO censura la pronunzia d'inammissibilità del ricorso da lui proposto al C.N.F., sostenendo che, nella specie. sarebbero mancati gli estremi per tale declaratoria, avuto riguardo al contenuto della norma citata, dal cui tenore non si potrebbe "evincere la sanzione processuale dell'inammissibilità per la mancata assistenza - l'art. 60, stesso R.D., parla di assistenza e non di ministero di difensore - da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale".
Neppure questa doglianza è fondata.
Il C.N.F. è pervenuto alla pronunzia d'inammissibilità del ricorso non perché il Dott. ZO non era stato assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale, bensì perché egli (che aveva proposto il ricorso stesso personalmente) era iscritto nel registro dei praticanti e non degli avvocati, sicché non era in possesso della qualità necessaria per difendersi personalmente.
Il difetto di ius postulando attenendo alla validità ed efficacia dell'atto d'impugnazione che si rivela difforme dal precetto legale, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione medesima. Conclusivamente, il ricorso proposto dal Dott. ZO risulta infondato e perciò deve essere respinto.
Non devono emettersi provvedimenti in ordine alle spese giudiziali, perché l'intimato Consiglio dell'ordine non ha svolto in questa sede attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione, pronunziando a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003