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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1187/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Giovanni Di Dio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale CO
Resistente contumace
OGGETTO: accertamento del rapporto, licenziamento e spettanze
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2024 il ricorrente in epigrafe ha adìto codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo:
- di aver lavorato per la ditta resistente senza regolare inquadramento, dal 01.12.2007 all'8.05.2023, con mansioni di saldatore e installatore di infissi, ascrivibili al V del CCNL Metalmeccanica (artigiane)
1 applicabile ratione termporis dal 01.12.2007 al 31.12.2009 e del
CCNL Area Meccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici (Srtigiani)
– Meccanica e Installazione Impianti applicabile dal 01.01.2010 all'8.05.2023;
- di essere stato sottoposto al potere direttivo del titolare Sig. CP_1
;
[...]
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:30 e dalle
14:30 alle 18:00;
- di aver percepito una retribuzione mensile pari a € 1.400,00 per tutto il periodo;
- di essere stato licenziato oralmente dal resistente;
- di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario, di tredicesima, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità di preavviso e TFR.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) In via principale - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impartito in via orale e di conseguenza condannare a norma dell'articolo
18 dello Statuto lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, a reintegrare il lavoratore e o in subordine a risarcire il ricorrente con il diritto di opzione, con la misura massima di quindici mensilità parametrate all'ultima retribuzione globale di fatto;
b) In via parimenti principale ed in ogni caso - condannare
in proprio e quale titolare della ditta individuale CO
, a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € CO
100.515,59 (€ centomilacinquecentoquindici/59) quale sommatoria di differenze retributive, TFR maturato e non riscosso nonché indennità di mancato preavviso del licenziamento;
c) In via subordinata, condannare
in proprio e quale titolare della ditta individuale CO
2 , a pagare, in favore del ricorrente, la somma di CO
giustizia accertata in corso di causa come derivante da licenziamento illegittimo, differenze retributive, TFR maturato e non riscosso nonché indennità di mancato preavviso”.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La ditta resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudice vi provvede con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, lo svolgimento di lavoro straordinario, con conseguente condanna della società resistente al pagamento delle spettanze retributive dedotte in ricorso, nonché l'accertamento della nullità del licenziamento irrogato oralmente con conseguente applicabilità delle tutele di cui all'art. 18 L.
300/70.
Appare opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato
3 dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n.
23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di
4 Genova, sez. lavoro, n. 585 del 7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995;
Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n. 33 del
15.01.2016).
Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una
5 manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n.
4800).
Anche con riferimento allo straordinario, giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n.
12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Nel caso di specie, le dichiarazioni dei testi escussi hanno confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente.
Nello specifico, il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
07.11.2024, premesso di essere il fratello del ricorrente e di non aver mai avuto contenzioso nei confronti del resistente, ha dichiarato: “conosco
perché la sua attività è vicina alla mia, io ho una CO
caffetteria alla Via Guglielmo Marconi in Casoria dal 2012 ancora aperta;
io sig. aveva invece una ditta di infissi con l'officina a CP_1
circa 100-150 m di distanza dal mio bar;
mio fratello ha lavorato per
6 questa ditta nel 2007-2008 più o meno fino all'anno scorso;
mio fratello faceva il montatore, operaio generico diciamo;
mio fratello preparava gli infissi, anche tagliandoli, e li montava nelle abitazioni;
mio fratello mi ha detto che a volte andava anche da solo a montare gli infissi, ma non posso dire di più in quanto non andavo con lui;
mio fratello a volte la mattina faceva colazione da me e mi diceva dove doveva andare in giornata;
mio fratello iniziava verso le 8.00-8.15 fino alle 18.00 e aveva una pausa pranzo di un'oretta, un'oretta e qualcosa;
durante la pausa pranzo tornava a casa e poi passava da me per un caffè prima di tornare al lavoro;
io apro il bar alle 6.00 e chiudo tra le 22.00 e le 24.00, apro io e generalmente resto 10-11 ore;
torno a casa nel tardo pomeriggio;
ADR: io ho saputo che mio fratello ha iniziato a lavorare per perché CP_1
all'epoca la mia famiglia aveva un'attività, sempre un bar caffetteria, nel centro commerciale di fronte la ditta;
all'epoca ero ragazzo, ho fatto 18 anni nel 2012 però ricordo che mio fratello iniziò a lavorare lì; ADR: mio fratello ha smesso di lavorare perché c'è stato un litigio con il datore ma non so dire altro;
ADR: non so se a parte mio fratello ci fossero altri dipendenti;
ADR: quando andavano a montare gli infissi usavano il furgone della ditta, mi pare giallo di meno di 3,5 tonnellate;
preciso che Contr so di che parlo perché sono autista di bus, lavoro per;
lavoro per Contr
da agosto 2024; ADR: il capo di mio fratello era ADR: da CP_1
Contr quando lavoro per nel bar c'è mio fratello più grande, , Per_1
mentre ha aperto un'officina in proprio sempre di infissi”. Pt_1
Circa la sua testimonianza, occorre ribadire che, come noto, il rapporto di parentela esistente tra i testi escussi e la parte ricorrente, seppur non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve essere valorizzato ai fini del giudizio sull'attendibilità del teste, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez.
7 II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n.
5079 del 30/05/1990).
Nello specifico, non può non tenersi conto dell'elemento oggettivo della puntualità e coerenza delle dichiarazioni rese dal teste, nonché dei riscontri alle stesse offerti dalla testimonianza di , escusso Testimone_2
alla medesima udienza, non avente alcun rapporto di parentela col ricorrente.
Quest'ultimo ha, infatti, dichiarato: “conosco in CO
quanto abito nella stessa strada della sua officina, la strada si chiama Via
Antonio Arcivescovo Del Giudice, ed è una traversa di una strada principale che va a Napoli;
io abito lì da un trentina d'anni; l'officina prima stava sempre sulla stessa strada però più indietro, poi si è spostata più avanti, tanto parecchi anni fa;
conosco il ricorrente perché passavo per la traversa e lo vedevo nell'officina e, poiché facevo lo stesso mestiere, mi fermavo a parlare;
io lavoravo per una ditta per
[...]
l'ho fatto per tanti anni, facevo gli infissi in alluminio, li Per_2
producevo e li montavo, ero dipendente di ho smesso di lavorare Per_2
nel 2013, dopodiché non ho più lavorato;
il ricorrente faceva il mio stesso lavoro;
lo vedevo di sera verso le 17.30-18.00 quando mi ritiravo e la mattina verso le 7.30-8.00 quando scendevo;
non l'ho più visto da prima dell'estate dell'anno scorso ma non so perché, da quando lui è andato via non sono più entrato nell'officina perché era con lui che avevo un rapporto;
penso che il ricorrente andasse anche a montare gli infissi perché vedevo che caricavano il furgone che era verde e ce l'hanno ancora oggi, è un furgone piccolo;
non so perché il ricorrente ha smesso di lavorare;
oltre al ricorrente in officina lavorava anche il figlio di
, ma non so come si chiamasse;
ADR: non ho mai CO
8 frequentato il ricorrente al di fuori delle occasioni in cui mi fermavo in officina e dopo che ha smesso di lavorare non l'ho più visto”.
Le deposizioni appena citate appaiono precise e concordanti.
Non sono emersi elementi tali da dubitare della credibilità dei testi, vieppiù ove si consideri che gli stessi, lungi dal rendere dichiarazioni compiacenti, nulla hanno saputo riferire circa il dedotto licenziamento.
Nulla è emerso, inoltre, circa il mancato godimento di ferie e permessi, rispetto ai quali, però, il ricorso risultava carente già in punto di allegazione.
Per tali ragioni, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria orale, la domanda va accolta limitatamente alle differenze retributive per il lavoro ordinario e straordinario, alla tredicesima mensilità e al TFR, discendendo il diritto alle stesse dalla sussistenza del rapporto di lavoro e non avendo il resistente, restando contumace, provato alcunché circa la loro corresponsione.
Occorre, però, svolgere le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente ha invocato in ricorso l'applicabilità del CCNL
Metalmeccanica (artigiane) per il periodo dal 01.12.2007 al 31.12.2009, e del CCNL Area Meccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici (Srtigiani) –
Meccanica e Installazione Impianti per il periodo dal 01.01.2010 all'8.05.2023, ritenendo le mansioni svolte ascrivibili al V livello.
In via preliminare, va ribadito che, trattandosi di rapporto di lavoro non formalizzato, l'applicabilità del CCNL di categoria, può operare soltanto in via parametrica.
È bene ricordare che, nell'ipotesi in cui il giudice del merito sia chiamato a determinare la giusta retribuzione a norma dell'art. 36 Cost. in relazione all'art 2099 c.c., e dunque con riferimento ai contratti collettivi in via parametrica, deve, in primo luogo, rispettare i criteri dettati dalla norma
9 costituzionale per il processo perequativo, e cioè il criterio di
“sufficienza” della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e quello di “proporzionalità” della stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (Cass. 20 settembre 2007, n.
19467; Cass. 29 marzo 1985, n. 2193).
Ne consegue che la disciplina collettiva può servire al giudicante solo quale parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente. Tale utilizzazione indiretta deve, però, limitarsi alla retribuzione minima tabellare, oltre che alla tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, senza riguardo agli altri istituti contrattuali (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 10465 dell'8.08.2000). I giudici della Suprema Corte sono, infatti, costanti nell'affermare che in siffatta operazione non si può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma occorre prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità, i compensi aggiuntivi, le indennità accessorie, le maggiorazioni per lavoro straordinario superiori a quella legale, la durata delle ferie (Cass. sez. lav. 19 agosto 2011 n.
17399; Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 4 giugno 2008, n. 14791).
Ciò posto, si rileva che non può tenersi conto delle Tabelle retributive depositate dal ricorrente nel corso del giudizio, essendo le stesse relative a
CCNL diversi da quelli allegati al ricorso.
Deve, pertanto, tenersi conto della retribuzione risultante dal CCNL 20 gennaio 2008 per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti dall'inizio del
10 rapporto fino al 31.01.2022, e dal CCNL Metalmeccanico Artigianato
Conflavoro per il restante periodo, atteso che le relative Tabelle decorrono dal 01.02.2022.
Quanto al livello di inquadramento, tenuto conto delle mansioni emerse dall'istruttoria, è applicabile il livello II del CCNL 2008 e il livello VI del
CCNL 2020.
Considerata la retribuzione tabellare di riferimento, la retribuzione percepita dal ricorrente come indicata in ricorso (€ 1.400,00 mensili) appare congrua e idonea a retribuire anche il lavoro straordinario, pari a 5 ore settimanali, per il primo periodo (dal 01.12.2007 al 31.01.2022).
Sul punto va, infatti, precisato che non vi sono sufficienti allegazioni in ricorso circa le modalità di determinazione e calcolo dello stesso, non essendo stata richiamata la previsione collettiva della relativa maggiorazione. Per tali ragioni, sulla base del combinato disposto dell'art. 2108 c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5 R.D. 692/1923, deve applicarsi al lavoro straordinario la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria sopra indicata.
Le differenze retributive risultano, quindi, spettanti solo con riferimento al periodo compreso tra il 01.02.2022 e la data del licenziamento
(08.05.2023).
Pertanto, la società resistente va condannata al pagamento della somma di
€ 5.708,92 a titolo di straordinario, di € 19.349,56 a titolo di tredicesima mensilità e di € 17.199,61 a titolo di TFR, per l'importo totale di €
42.258,09.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
11 Va, invece, rigettata la domanda avente a oggetto la nullità del licenziamento in quanto irrogato oralmente.
È opportuno ricordare che qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, sarà suo onere dimostrare l'effettiva estromissione e il conseguente impedimento alla prosecuzione della prestazione lavorativa.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte, infatti, “La regola posta dall' art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio impone al lavoratore che impugni un asserito licenziamento orale di dimostrare, quale fatto fondante il diritto a sostegno della sua pretesa, l'estromissione dal rapporto per volontà del datore, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione del rapporto medesimo” (Cassazione civile, sez. lav., 09/07/2019, n. 18402).
Nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta, in quanto, come già sopra rilevato, entrambi i testi non hanno saputo riferire nulla di preciso circa le modalità di cessazione del rapporto.
Per le medesime considerazioni va rigettata la domanda avente a oggetto l'indennità di mancato preavviso.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura dei 2/3 alla luce del parziale accoglimento della domanda avente a oggetto le differenze retributive e dell'integrale rigetto della domanda avente a oggetto l'impugnativa di licenziamento, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte resistente come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e CO
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento in favore del primo della somma di €
42.258,09 di cui € 17.199,61 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa nella misura dei 2/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, liquidata in € 1.230,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 29.01.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Rosa Pacelli)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1187/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Giovanni Di Dio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale CO
Resistente contumace
OGGETTO: accertamento del rapporto, licenziamento e spettanze
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2024 il ricorrente in epigrafe ha adìto codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo:
- di aver lavorato per la ditta resistente senza regolare inquadramento, dal 01.12.2007 all'8.05.2023, con mansioni di saldatore e installatore di infissi, ascrivibili al V del CCNL Metalmeccanica (artigiane)
1 applicabile ratione termporis dal 01.12.2007 al 31.12.2009 e del
CCNL Area Meccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici (Srtigiani)
– Meccanica e Installazione Impianti applicabile dal 01.01.2010 all'8.05.2023;
- di essere stato sottoposto al potere direttivo del titolare Sig. CP_1
;
[...]
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:30 e dalle
14:30 alle 18:00;
- di aver percepito una retribuzione mensile pari a € 1.400,00 per tutto il periodo;
- di essere stato licenziato oralmente dal resistente;
- di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario, di tredicesima, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità di preavviso e TFR.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) In via principale - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impartito in via orale e di conseguenza condannare a norma dell'articolo
18 dello Statuto lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, a reintegrare il lavoratore e o in subordine a risarcire il ricorrente con il diritto di opzione, con la misura massima di quindici mensilità parametrate all'ultima retribuzione globale di fatto;
b) In via parimenti principale ed in ogni caso - condannare
in proprio e quale titolare della ditta individuale CO
, a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € CO
100.515,59 (€ centomilacinquecentoquindici/59) quale sommatoria di differenze retributive, TFR maturato e non riscosso nonché indennità di mancato preavviso del licenziamento;
c) In via subordinata, condannare
in proprio e quale titolare della ditta individuale CO
2 , a pagare, in favore del ricorrente, la somma di CO
giustizia accertata in corso di causa come derivante da licenziamento illegittimo, differenze retributive, TFR maturato e non riscosso nonché indennità di mancato preavviso”.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La ditta resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudice vi provvede con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, lo svolgimento di lavoro straordinario, con conseguente condanna della società resistente al pagamento delle spettanze retributive dedotte in ricorso, nonché l'accertamento della nullità del licenziamento irrogato oralmente con conseguente applicabilità delle tutele di cui all'art. 18 L.
300/70.
Appare opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato
3 dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n.
23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di
4 Genova, sez. lavoro, n. 585 del 7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995;
Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n. 33 del
15.01.2016).
Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una
5 manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n.
4800).
Anche con riferimento allo straordinario, giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n.
12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Nel caso di specie, le dichiarazioni dei testi escussi hanno confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente.
Nello specifico, il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
07.11.2024, premesso di essere il fratello del ricorrente e di non aver mai avuto contenzioso nei confronti del resistente, ha dichiarato: “conosco
perché la sua attività è vicina alla mia, io ho una CO
caffetteria alla Via Guglielmo Marconi in Casoria dal 2012 ancora aperta;
io sig. aveva invece una ditta di infissi con l'officina a CP_1
circa 100-150 m di distanza dal mio bar;
mio fratello ha lavorato per
6 questa ditta nel 2007-2008 più o meno fino all'anno scorso;
mio fratello faceva il montatore, operaio generico diciamo;
mio fratello preparava gli infissi, anche tagliandoli, e li montava nelle abitazioni;
mio fratello mi ha detto che a volte andava anche da solo a montare gli infissi, ma non posso dire di più in quanto non andavo con lui;
mio fratello a volte la mattina faceva colazione da me e mi diceva dove doveva andare in giornata;
mio fratello iniziava verso le 8.00-8.15 fino alle 18.00 e aveva una pausa pranzo di un'oretta, un'oretta e qualcosa;
durante la pausa pranzo tornava a casa e poi passava da me per un caffè prima di tornare al lavoro;
io apro il bar alle 6.00 e chiudo tra le 22.00 e le 24.00, apro io e generalmente resto 10-11 ore;
torno a casa nel tardo pomeriggio;
ADR: io ho saputo che mio fratello ha iniziato a lavorare per perché CP_1
all'epoca la mia famiglia aveva un'attività, sempre un bar caffetteria, nel centro commerciale di fronte la ditta;
all'epoca ero ragazzo, ho fatto 18 anni nel 2012 però ricordo che mio fratello iniziò a lavorare lì; ADR: mio fratello ha smesso di lavorare perché c'è stato un litigio con il datore ma non so dire altro;
ADR: non so se a parte mio fratello ci fossero altri dipendenti;
ADR: quando andavano a montare gli infissi usavano il furgone della ditta, mi pare giallo di meno di 3,5 tonnellate;
preciso che Contr so di che parlo perché sono autista di bus, lavoro per;
lavoro per Contr
da agosto 2024; ADR: il capo di mio fratello era ADR: da CP_1
Contr quando lavoro per nel bar c'è mio fratello più grande, , Per_1
mentre ha aperto un'officina in proprio sempre di infissi”. Pt_1
Circa la sua testimonianza, occorre ribadire che, come noto, il rapporto di parentela esistente tra i testi escussi e la parte ricorrente, seppur non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve essere valorizzato ai fini del giudizio sull'attendibilità del teste, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez.
7 II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n.
5079 del 30/05/1990).
Nello specifico, non può non tenersi conto dell'elemento oggettivo della puntualità e coerenza delle dichiarazioni rese dal teste, nonché dei riscontri alle stesse offerti dalla testimonianza di , escusso Testimone_2
alla medesima udienza, non avente alcun rapporto di parentela col ricorrente.
Quest'ultimo ha, infatti, dichiarato: “conosco in CO
quanto abito nella stessa strada della sua officina, la strada si chiama Via
Antonio Arcivescovo Del Giudice, ed è una traversa di una strada principale che va a Napoli;
io abito lì da un trentina d'anni; l'officina prima stava sempre sulla stessa strada però più indietro, poi si è spostata più avanti, tanto parecchi anni fa;
conosco il ricorrente perché passavo per la traversa e lo vedevo nell'officina e, poiché facevo lo stesso mestiere, mi fermavo a parlare;
io lavoravo per una ditta per
[...]
l'ho fatto per tanti anni, facevo gli infissi in alluminio, li Per_2
producevo e li montavo, ero dipendente di ho smesso di lavorare Per_2
nel 2013, dopodiché non ho più lavorato;
il ricorrente faceva il mio stesso lavoro;
lo vedevo di sera verso le 17.30-18.00 quando mi ritiravo e la mattina verso le 7.30-8.00 quando scendevo;
non l'ho più visto da prima dell'estate dell'anno scorso ma non so perché, da quando lui è andato via non sono più entrato nell'officina perché era con lui che avevo un rapporto;
penso che il ricorrente andasse anche a montare gli infissi perché vedevo che caricavano il furgone che era verde e ce l'hanno ancora oggi, è un furgone piccolo;
non so perché il ricorrente ha smesso di lavorare;
oltre al ricorrente in officina lavorava anche il figlio di
, ma non so come si chiamasse;
ADR: non ho mai CO
8 frequentato il ricorrente al di fuori delle occasioni in cui mi fermavo in officina e dopo che ha smesso di lavorare non l'ho più visto”.
Le deposizioni appena citate appaiono precise e concordanti.
Non sono emersi elementi tali da dubitare della credibilità dei testi, vieppiù ove si consideri che gli stessi, lungi dal rendere dichiarazioni compiacenti, nulla hanno saputo riferire circa il dedotto licenziamento.
Nulla è emerso, inoltre, circa il mancato godimento di ferie e permessi, rispetto ai quali, però, il ricorso risultava carente già in punto di allegazione.
Per tali ragioni, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria orale, la domanda va accolta limitatamente alle differenze retributive per il lavoro ordinario e straordinario, alla tredicesima mensilità e al TFR, discendendo il diritto alle stesse dalla sussistenza del rapporto di lavoro e non avendo il resistente, restando contumace, provato alcunché circa la loro corresponsione.
Occorre, però, svolgere le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente ha invocato in ricorso l'applicabilità del CCNL
Metalmeccanica (artigiane) per il periodo dal 01.12.2007 al 31.12.2009, e del CCNL Area Meccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici (Srtigiani) –
Meccanica e Installazione Impianti per il periodo dal 01.01.2010 all'8.05.2023, ritenendo le mansioni svolte ascrivibili al V livello.
In via preliminare, va ribadito che, trattandosi di rapporto di lavoro non formalizzato, l'applicabilità del CCNL di categoria, può operare soltanto in via parametrica.
È bene ricordare che, nell'ipotesi in cui il giudice del merito sia chiamato a determinare la giusta retribuzione a norma dell'art. 36 Cost. in relazione all'art 2099 c.c., e dunque con riferimento ai contratti collettivi in via parametrica, deve, in primo luogo, rispettare i criteri dettati dalla norma
9 costituzionale per il processo perequativo, e cioè il criterio di
“sufficienza” della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e quello di “proporzionalità” della stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (Cass. 20 settembre 2007, n.
19467; Cass. 29 marzo 1985, n. 2193).
Ne consegue che la disciplina collettiva può servire al giudicante solo quale parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente. Tale utilizzazione indiretta deve, però, limitarsi alla retribuzione minima tabellare, oltre che alla tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, senza riguardo agli altri istituti contrattuali (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 10465 dell'8.08.2000). I giudici della Suprema Corte sono, infatti, costanti nell'affermare che in siffatta operazione non si può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma occorre prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità, i compensi aggiuntivi, le indennità accessorie, le maggiorazioni per lavoro straordinario superiori a quella legale, la durata delle ferie (Cass. sez. lav. 19 agosto 2011 n.
17399; Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 4 giugno 2008, n. 14791).
Ciò posto, si rileva che non può tenersi conto delle Tabelle retributive depositate dal ricorrente nel corso del giudizio, essendo le stesse relative a
CCNL diversi da quelli allegati al ricorso.
Deve, pertanto, tenersi conto della retribuzione risultante dal CCNL 20 gennaio 2008 per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti dall'inizio del
10 rapporto fino al 31.01.2022, e dal CCNL Metalmeccanico Artigianato
Conflavoro per il restante periodo, atteso che le relative Tabelle decorrono dal 01.02.2022.
Quanto al livello di inquadramento, tenuto conto delle mansioni emerse dall'istruttoria, è applicabile il livello II del CCNL 2008 e il livello VI del
CCNL 2020.
Considerata la retribuzione tabellare di riferimento, la retribuzione percepita dal ricorrente come indicata in ricorso (€ 1.400,00 mensili) appare congrua e idonea a retribuire anche il lavoro straordinario, pari a 5 ore settimanali, per il primo periodo (dal 01.12.2007 al 31.01.2022).
Sul punto va, infatti, precisato che non vi sono sufficienti allegazioni in ricorso circa le modalità di determinazione e calcolo dello stesso, non essendo stata richiamata la previsione collettiva della relativa maggiorazione. Per tali ragioni, sulla base del combinato disposto dell'art. 2108 c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5 R.D. 692/1923, deve applicarsi al lavoro straordinario la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria sopra indicata.
Le differenze retributive risultano, quindi, spettanti solo con riferimento al periodo compreso tra il 01.02.2022 e la data del licenziamento
(08.05.2023).
Pertanto, la società resistente va condannata al pagamento della somma di
€ 5.708,92 a titolo di straordinario, di € 19.349,56 a titolo di tredicesima mensilità e di € 17.199,61 a titolo di TFR, per l'importo totale di €
42.258,09.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
11 Va, invece, rigettata la domanda avente a oggetto la nullità del licenziamento in quanto irrogato oralmente.
È opportuno ricordare che qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, sarà suo onere dimostrare l'effettiva estromissione e il conseguente impedimento alla prosecuzione della prestazione lavorativa.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte, infatti, “La regola posta dall' art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio impone al lavoratore che impugni un asserito licenziamento orale di dimostrare, quale fatto fondante il diritto a sostegno della sua pretesa, l'estromissione dal rapporto per volontà del datore, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione del rapporto medesimo” (Cassazione civile, sez. lav., 09/07/2019, n. 18402).
Nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta, in quanto, come già sopra rilevato, entrambi i testi non hanno saputo riferire nulla di preciso circa le modalità di cessazione del rapporto.
Per le medesime considerazioni va rigettata la domanda avente a oggetto l'indennità di mancato preavviso.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura dei 2/3 alla luce del parziale accoglimento della domanda avente a oggetto le differenze retributive e dell'integrale rigetto della domanda avente a oggetto l'impugnativa di licenziamento, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte resistente come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e CO
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento in favore del primo della somma di €
42.258,09 di cui € 17.199,61 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa nella misura dei 2/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, liquidata in € 1.230,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 29.01.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Rosa Pacelli)
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