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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 796/2024 R.G.V.G., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025, vertente
TRA
(C.F: ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonio Nisticò per mandato in calce rilasciato su foglio separato al ricorso e nel suo studio, in Davoli Marina Viale Cassiodoro 41, elettivamente domiciliato.
-RICORRENTE-
E
SESTITO (CF: ), SESTITO Parte_2 C.F._2 [...]
(CF ), (CF: Pt_3 C.F._3 Parte_4
) eredi di ), elettivamente C.F._4 Persona_1
domiciliati in RA RA (CZ) alla via Mario Ceravolo n. 63/B, presso lo
Studio dell'Avv. Vito Maida , dal quale sono rappresentati e difesi giusto mandato e
1 procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio separato materialmente unito alla comparsa di costituzione, e (CF: ), elettivamente CP_1 C.F._5
domiciliato in RA RA (CZ) alla Via Maccabei n.2, presso lo Studio dell'Avv. Mario Meliti del foro di Catanzaro dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio separato materialmente unito alla comparsa di costituzione e risposta.
- RESISTENTI -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 67 L. 31 maggio 1995, n. 218 depositato con modalità telematiche il 10.07.2024, ha chiesto alla Corte di Appello di Parte_1
Catanzaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 della L. 218/95 di voler dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata in data
31.07.2023 dalla Corte di Giustizia (Landgericht) del Principato del Liechtenstein,
Giudice del Principato Diana Kindnel procedimento distinto con il n. 06 CG.2020.241
ON73, da lui promosso nei confronti , nato l'[...], Persona_1 CP_2
, nato il [...], , nato il [...] e ,
[...] CP_1 Controparte_3
nata il [...], il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio;
A tale fine ha premesso :
- che con sentenza emessa in data 31.07.2023, la Corte di Giustizia (Landgericht) del Principato del Liechtenstein, Giudice del Principato Diana Kind, in accoglimento della domanda di pagamento somme da lui proposta nei confronti dei propri germani , , e Persona_1 Controparte_2 CP_1 [...]
, nata il [...], ha così disposto: “1. Il primo e il terzo Controparte_3
convenuto sono tenuti a pagare ciascuno al ricorrente l'importo di 45.892,86
CHF entro 4 settimane.
2. Il secondo e il quarto convenuto sono tenuti a pagare ciascuno al ricorrente la somma di 45.632,47 CHF entro 4 settimane.
3. I convenuti sono tenuti a rimborsare al ricorrente le spese processuali per un importo di 9.692,48 entro 4 settimane”;
2 -che a seguito dell'emissione della predetta sentenza solo i germani Controparte_3
e provvedevano al pagamento, mentre gli altri convenuti,
[...] Controparte_2
pur non proponendo gravame, non ottemperavano;
- che nelle more decedeva il germano e pertanto, subentravano Persona_1
allo stesso gli eredi , e;
Parte_5 Parte_4 Parte_6
- che attesi i numerosi solleciti bonari, rimasti privi di riscontro, con raccomandata a/r inviata in data 17.04.2024 egli invitava i suddetti convenuti alla stipula della negoziazione assistita conclusasi, però, con esito negativo;
- che stante il reiterato inadempimento, è necessario procedere ad esecuzione forzata che deve, però, essere preceduta dalla dichiarazione di esecutività in Italia della decisione straniera;
- che competente a provvedere è l'intestata Corte d'Appello, atteso che il luogo ove la delibanda sentenza deve avere attuazione coincide con il Comune di RA
RA, ove i convenuti hanno residenza e domicilio ed ove i medesimi possiedono beni pignorabili;
- che non appare sussistente alcuna delle condizioni ostative al riconoscimento previste dall'art. 64 della l. n. 218/ 1995.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti , Parte_5
, e i quali hanno chiesto il rigetto del Parte_6 Parte_4 CP_1
ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi.
A tal fine hanno evidenziato:
- che non sussistono i requisiti di legge per il riconoscimento in Italia della predetta sentenza emessa dalla Corte di Giustizia del Principato del
Liechtenstein, paese che non è membro dell'Unione Europea;
- che la Corte di Giustizia del Principato del Liechtenstein ha emesso la sentenza di cui si chiede il riconoscimento in difetto di giurisdizione per non aver tenuto conto, benché risultasse dagli atti che era cittadino italiano ed Persona_2
è stato sempre, continuamente ed ininterrottamente (dalla nascita fino alla morte) residente in Italia a RA RA;
3 - che non corrisponde al vero quanto riportato nella sentenza della Corte di
Giustizia a pag.5, ossia che “L'ultima residenza abituale di è Persona_2
stata nel Liechtenstein”;
- che la circostanza, che a causa del grave carcinoma di cui era affetto si sia recato occasionalmente in Liechtenstein nella speranza di ricevere cure salvifiche, non ha alcun pregio giuridico ai fini della configurazione di una “residenza abituale” in quel Paese;
- che altrettanto nota, perché sollevata davanti all'Obergericht del Principato del
Liechtenstein, era per la Corte di Giustizia la circostanza che tutti i convenuti erano e sono cittadini italiani e stabilmente residenti in Italia;
- che quindi la sentenza è stata emessa in violazione degli artt. 3 e 50 della legge
218 del 1995;
- che la scrittura privata posta a fondamento della decisione ed in forza del quale
è stato riconosciuto il credito del ricorrente è nulla perché è stato violato l'art. 56, in cui è stabilito che le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione ed era noto alla Corte che Persona_2
presunto donante fosse cittadino Italiano al momento della donazione;
- che vi è stata una violazione del contraddittorio perché loro avevano sollevato tutti i predetti rilievi davanti “l del Principato”, nel procedimento CP_4
n.3R VA.2015.211, che con decisione del 02.5.2017 aveva disposto l'assegnazione, in parti uguali, ai sei germani del de cuius Persona_2
della somma, esistente sul precitato conto presso la Liecthensteinische
Landesbank, Vaduz, n.682.127.09;
- che nel giudizio di impugnazione promosso da avverso la Parte_1
precitata decisione dell davanti alla Corte di Giustizia del Principato CP_4
che, in data 31.07.2023, ha emesso la prefata sentenza n.06 CG.2020.241,
e erano contumaci. Persona_1 CP_1
4 Con ordinanza del 23.10.2024 ritenuta la causa matura per la decisione il consigliere istruttore l'ha rinviata per la discussione dinnanzi al collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c.
Dopo un rinvio per i medesimi incombenti all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione.
2. Preliminarmente in rito il collegio deve rilevare che l'art. 30 bis comma 5 del dlgs
150 del 2011 testualmente stabilisce che Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Nel caso di specie trattandosi di ricorso depositato in data 10.07.2024 si applicano le disposizioni di cui agli art. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. e quindi la decisione deve intervenire con sentenza.
2.1. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione formulata dai resistenti sull'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera per non essere il Liechtenstein un paese dell'Unione Europea.
Ed invero la legge 218/1995 relativa alla riforma del sistema di diritto internazionale privato non regolamenta i soli rapporti tra i paesi dell'Unione Europea ma ai sensi dell'art. 1 rubricato “oggetto della legge” la presente legge determina l'ambito della
5 giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
L'interpretazione della norma è quindi nel senso che la predetta legge disciplina l'efficacia di tutte le sentenze e degli atti stranieri in Italia e non è limitata alle sentenze ed agli atti pronunciati dagli stati membri dell'Unione Europea.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova rammentare che ai sensi dell'art. 67, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218, caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento>>.
Il successivo comma 3 dispone che straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata>>.
Nel sistema delineato dalla L. n. 218 del 1995, artt. 64 e ss., si distingue il momento del riconoscimento da quello dell'attuazione della sentenza straniera, ovvero dei provvedimenti in materia di stato e capacità delle persone (art. 65) e di quelli di volontaria giurisdizione (art. 66). Più in particolare, il riconoscimento è automatico, senza bisogno di alcun procedimento giudiziario, quando ricorrano determinati requisiti. La seconda fase è, teoricamente, solo eventuale, dandosi luogo ad un intervento giudiziario per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento in mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento …, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata>>.
Quanto al riconoscimento, com'è noto la Suprema Corte ha chiarito che, nel sistema delineato dagli artt. 64 e ss., il controllo giudiziario viene ad assumere (contrariamente a quanto avveniva precedentemente, artt. 796 e ss. c.p.c.) una natura puramente dichiarativa (Cass. civ., 25 giugno 2002, n. 9247), risolvendosi nel mero accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero possa esplicare i propri
6 effetti, a decorrere dal passaggio in giudicato (se sentenza) o dalla pubblicazione;
sicché il giudice adito per la delibazione deve limitarsi ad accertare l'esistenza di requisiti del riconoscimento, indicati nella L. n. 218 del 1995, art. 64 (se sentenza) e art. 65-66 (se provvedimenti relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità o provvedimenti di volontaria giurisdizione), non potendosi procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento dei requisiti del riconoscimento.
Nel caso di specie, poiché i convenuti benché sollecitati non hanno inteso ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del Liechtenstein è interesse del ricorrente ottenere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
In base al disposto di cui all'art. 64 della legge 218 del 1995 Rubricato
“Riconoscimento di sentenze straniere” 1. La sentenza straniera è riconosciuta in
Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Di questi specifici profili richiesti dall'art. 64 i convenuti hanno eccepito nel presente giudizio il difetto di giurisdizione del giudice straniero in favore del giudice italiano di cui all'art. 64 comma 1 lettera a della legge 218 del 1995, per avere due di essi la
7 residenza in Italia e la violazione del principio del contradditorio per non essere stata dichiarata la contumacia di due di loro nel giudizio svoltosi dinnanzi al giudice straniero, per come previsto dall'art 64 comma 1 lettera c della predetta legge.
Con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, nella pronuncia di cui si chiede il riconoscimento, si evince che il giudice straniero da atto nell'epigrafe che i convenuti sono residenti in Italia, ma non si legge in alcuna parte di essa che gli stessi abbiano formulato tale specifica eccezione, né i convenuti hanno allegato eventuali memorie costitutive relative a quel giudizio volte a provare quanto sostenuto in relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione, che avrebbero già sollevato dinnanzi al giudice straniero.
Risulta piuttosto dalla sentenza agli atti che hanno specificatamente mosso dei rilievi sulla residenza del donante e del donatario, questione affrontata dal giudice straniero e motivatamente rigettata.
Tanto chiarito le SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 21946/2015, con principi applicabili al caso di specie hanno chiaramente affermato che ez. U, Sentenza n. 21946 del 28/10/2015 In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il difetto di "competenza giurisdizionale", secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218 del 1995, non può essere invocato, per la prima volta, davanti al giudice italiano se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudice straniero, ne avrebbe inficiato il giudizio.
Ne consegue che non avendo sollevato, o quanto meno non avendo provato di aver sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice straniero, dinnanzi ad esso ed essendosi difesi nel merito hanno accettato la giurisdizione del giudice straniero.
In ogni caso avrebbero potuto muovere specifiche eccezioni in parte qua anche appellando dinnanzi al giudice straniero di grado superiore la pronuncia di cui si chiede il riconoscimento a questa Corte, sentenza che invece risulta passata in giudicato.
Né risulta in alcun modo che i convenuti e siano stati Persona_1 CP_1
contumaci in quel giudizio, in particolare non è chiaro perché i convenuti nella propria memoria di costituzione a pag. 8 sostengano di essere stati contumaci nel giudizio di
8 impugnazione, trattandosi di pronuncia resa in primo grado e passata in giudicato in quanto non appellata.
Peraltro risulta anche che all'esito del giudizio due dei convenuti abbiano pure dato esecuzione spontaneamente alla pronuncia del giudice straniero, secondo quanto dedotto dal ricorrente e non contestato dai convenuti.
Il provvedimento in parola inoltre non appare contrario all'ordine pubblico quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento (cfr. Cass. Sez. Un., 8 maggio 2019, n.
12193: “In tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle convenzioni internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico”).
Da ultimo il collegio deve rilevare che trattandosi di provvedimento straniero in materia di donazione l'art. 56 della legge 281/1995 prevede testualmente che 1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
2. Il donante può , con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. 3.
La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.
Orbene, nel caso di specie la sentenza di cui si chiede il riconoscimento ha accertato la validità della donazione in base alla legge del Liechtenstein che è il Paese in cui la donazione è stata compiuta.
La pronuncia ha anche accertato che l'autore della donazione al pari del beneficiario erano residenti in [...], per come emerso dall'istruttoria espletata in quel
9 giudizio, in cui le parti hanno avuto modo di esercitare il loro diritto di difesa , tant'è che si sono costituiti in giudizio e li hanno mosso i loro rilievi.
Nulla osta pertanto all'accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sul ricorso proposto da così decide: Parte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa dalla Corte di giustizia del Principato del Liechtenstein nell'ambito del procedimento n. 06 CG 2020.241 comunicata in data 2.08.2023;
- condanna i resistenti in epigrafe indicati, in solido fra, loro al pagamento delle spese di lite in favore di che vengono liquidate in € 57,60 per Parte_1
esborsi ed € 14.317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 11 luglio 2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 796/2024 R.G.V.G., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025, vertente
TRA
(C.F: ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonio Nisticò per mandato in calce rilasciato su foglio separato al ricorso e nel suo studio, in Davoli Marina Viale Cassiodoro 41, elettivamente domiciliato.
-RICORRENTE-
E
SESTITO (CF: ), SESTITO Parte_2 C.F._2 [...]
(CF ), (CF: Pt_3 C.F._3 Parte_4
) eredi di ), elettivamente C.F._4 Persona_1
domiciliati in RA RA (CZ) alla via Mario Ceravolo n. 63/B, presso lo
Studio dell'Avv. Vito Maida , dal quale sono rappresentati e difesi giusto mandato e
1 procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio separato materialmente unito alla comparsa di costituzione, e (CF: ), elettivamente CP_1 C.F._5
domiciliato in RA RA (CZ) alla Via Maccabei n.2, presso lo Studio dell'Avv. Mario Meliti del foro di Catanzaro dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio separato materialmente unito alla comparsa di costituzione e risposta.
- RESISTENTI -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 67 L. 31 maggio 1995, n. 218 depositato con modalità telematiche il 10.07.2024, ha chiesto alla Corte di Appello di Parte_1
Catanzaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 della L. 218/95 di voler dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata in data
31.07.2023 dalla Corte di Giustizia (Landgericht) del Principato del Liechtenstein,
Giudice del Principato Diana Kindnel procedimento distinto con il n. 06 CG.2020.241
ON73, da lui promosso nei confronti , nato l'[...], Persona_1 CP_2
, nato il [...], , nato il [...] e ,
[...] CP_1 Controparte_3
nata il [...], il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio;
A tale fine ha premesso :
- che con sentenza emessa in data 31.07.2023, la Corte di Giustizia (Landgericht) del Principato del Liechtenstein, Giudice del Principato Diana Kind, in accoglimento della domanda di pagamento somme da lui proposta nei confronti dei propri germani , , e Persona_1 Controparte_2 CP_1 [...]
, nata il [...], ha così disposto: “1. Il primo e il terzo Controparte_3
convenuto sono tenuti a pagare ciascuno al ricorrente l'importo di 45.892,86
CHF entro 4 settimane.
2. Il secondo e il quarto convenuto sono tenuti a pagare ciascuno al ricorrente la somma di 45.632,47 CHF entro 4 settimane.
3. I convenuti sono tenuti a rimborsare al ricorrente le spese processuali per un importo di 9.692,48 entro 4 settimane”;
2 -che a seguito dell'emissione della predetta sentenza solo i germani Controparte_3
e provvedevano al pagamento, mentre gli altri convenuti,
[...] Controparte_2
pur non proponendo gravame, non ottemperavano;
- che nelle more decedeva il germano e pertanto, subentravano Persona_1
allo stesso gli eredi , e;
Parte_5 Parte_4 Parte_6
- che attesi i numerosi solleciti bonari, rimasti privi di riscontro, con raccomandata a/r inviata in data 17.04.2024 egli invitava i suddetti convenuti alla stipula della negoziazione assistita conclusasi, però, con esito negativo;
- che stante il reiterato inadempimento, è necessario procedere ad esecuzione forzata che deve, però, essere preceduta dalla dichiarazione di esecutività in Italia della decisione straniera;
- che competente a provvedere è l'intestata Corte d'Appello, atteso che il luogo ove la delibanda sentenza deve avere attuazione coincide con il Comune di RA
RA, ove i convenuti hanno residenza e domicilio ed ove i medesimi possiedono beni pignorabili;
- che non appare sussistente alcuna delle condizioni ostative al riconoscimento previste dall'art. 64 della l. n. 218/ 1995.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti , Parte_5
, e i quali hanno chiesto il rigetto del Parte_6 Parte_4 CP_1
ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi.
A tal fine hanno evidenziato:
- che non sussistono i requisiti di legge per il riconoscimento in Italia della predetta sentenza emessa dalla Corte di Giustizia del Principato del
Liechtenstein, paese che non è membro dell'Unione Europea;
- che la Corte di Giustizia del Principato del Liechtenstein ha emesso la sentenza di cui si chiede il riconoscimento in difetto di giurisdizione per non aver tenuto conto, benché risultasse dagli atti che era cittadino italiano ed Persona_2
è stato sempre, continuamente ed ininterrottamente (dalla nascita fino alla morte) residente in Italia a RA RA;
3 - che non corrisponde al vero quanto riportato nella sentenza della Corte di
Giustizia a pag.5, ossia che “L'ultima residenza abituale di è Persona_2
stata nel Liechtenstein”;
- che la circostanza, che a causa del grave carcinoma di cui era affetto si sia recato occasionalmente in Liechtenstein nella speranza di ricevere cure salvifiche, non ha alcun pregio giuridico ai fini della configurazione di una “residenza abituale” in quel Paese;
- che altrettanto nota, perché sollevata davanti all'Obergericht del Principato del
Liechtenstein, era per la Corte di Giustizia la circostanza che tutti i convenuti erano e sono cittadini italiani e stabilmente residenti in Italia;
- che quindi la sentenza è stata emessa in violazione degli artt. 3 e 50 della legge
218 del 1995;
- che la scrittura privata posta a fondamento della decisione ed in forza del quale
è stato riconosciuto il credito del ricorrente è nulla perché è stato violato l'art. 56, in cui è stabilito che le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione ed era noto alla Corte che Persona_2
presunto donante fosse cittadino Italiano al momento della donazione;
- che vi è stata una violazione del contraddittorio perché loro avevano sollevato tutti i predetti rilievi davanti “l del Principato”, nel procedimento CP_4
n.3R VA.2015.211, che con decisione del 02.5.2017 aveva disposto l'assegnazione, in parti uguali, ai sei germani del de cuius Persona_2
della somma, esistente sul precitato conto presso la Liecthensteinische
Landesbank, Vaduz, n.682.127.09;
- che nel giudizio di impugnazione promosso da avverso la Parte_1
precitata decisione dell davanti alla Corte di Giustizia del Principato CP_4
che, in data 31.07.2023, ha emesso la prefata sentenza n.06 CG.2020.241,
e erano contumaci. Persona_1 CP_1
4 Con ordinanza del 23.10.2024 ritenuta la causa matura per la decisione il consigliere istruttore l'ha rinviata per la discussione dinnanzi al collegio ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c.
Dopo un rinvio per i medesimi incombenti all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione.
2. Preliminarmente in rito il collegio deve rilevare che l'art. 30 bis comma 5 del dlgs
150 del 2011 testualmente stabilisce che Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Nel caso di specie trattandosi di ricorso depositato in data 10.07.2024 si applicano le disposizioni di cui agli art. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. e quindi la decisione deve intervenire con sentenza.
2.1. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione formulata dai resistenti sull'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera per non essere il Liechtenstein un paese dell'Unione Europea.
Ed invero la legge 218/1995 relativa alla riforma del sistema di diritto internazionale privato non regolamenta i soli rapporti tra i paesi dell'Unione Europea ma ai sensi dell'art. 1 rubricato “oggetto della legge” la presente legge determina l'ambito della
5 giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
L'interpretazione della norma è quindi nel senso che la predetta legge disciplina l'efficacia di tutte le sentenze e degli atti stranieri in Italia e non è limitata alle sentenze ed agli atti pronunciati dagli stati membri dell'Unione Europea.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova rammentare che ai sensi dell'art. 67, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218, caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento>>.
Il successivo comma 3 dispone che straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata>>.
Nel sistema delineato dalla L. n. 218 del 1995, artt. 64 e ss., si distingue il momento del riconoscimento da quello dell'attuazione della sentenza straniera, ovvero dei provvedimenti in materia di stato e capacità delle persone (art. 65) e di quelli di volontaria giurisdizione (art. 66). Più in particolare, il riconoscimento è automatico, senza bisogno di alcun procedimento giudiziario, quando ricorrano determinati requisiti. La seconda fase è, teoricamente, solo eventuale, dandosi luogo ad un intervento giudiziario per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento in mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento …, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata>>.
Quanto al riconoscimento, com'è noto la Suprema Corte ha chiarito che, nel sistema delineato dagli artt. 64 e ss., il controllo giudiziario viene ad assumere (contrariamente a quanto avveniva precedentemente, artt. 796 e ss. c.p.c.) una natura puramente dichiarativa (Cass. civ., 25 giugno 2002, n. 9247), risolvendosi nel mero accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero possa esplicare i propri
6 effetti, a decorrere dal passaggio in giudicato (se sentenza) o dalla pubblicazione;
sicché il giudice adito per la delibazione deve limitarsi ad accertare l'esistenza di requisiti del riconoscimento, indicati nella L. n. 218 del 1995, art. 64 (se sentenza) e art. 65-66 (se provvedimenti relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità o provvedimenti di volontaria giurisdizione), non potendosi procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento dei requisiti del riconoscimento.
Nel caso di specie, poiché i convenuti benché sollecitati non hanno inteso ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del Liechtenstein è interesse del ricorrente ottenere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
In base al disposto di cui all'art. 64 della legge 218 del 1995 Rubricato
“Riconoscimento di sentenze straniere” 1. La sentenza straniera è riconosciuta in
Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Di questi specifici profili richiesti dall'art. 64 i convenuti hanno eccepito nel presente giudizio il difetto di giurisdizione del giudice straniero in favore del giudice italiano di cui all'art. 64 comma 1 lettera a della legge 218 del 1995, per avere due di essi la
7 residenza in Italia e la violazione del principio del contradditorio per non essere stata dichiarata la contumacia di due di loro nel giudizio svoltosi dinnanzi al giudice straniero, per come previsto dall'art 64 comma 1 lettera c della predetta legge.
Con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, nella pronuncia di cui si chiede il riconoscimento, si evince che il giudice straniero da atto nell'epigrafe che i convenuti sono residenti in Italia, ma non si legge in alcuna parte di essa che gli stessi abbiano formulato tale specifica eccezione, né i convenuti hanno allegato eventuali memorie costitutive relative a quel giudizio volte a provare quanto sostenuto in relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione, che avrebbero già sollevato dinnanzi al giudice straniero.
Risulta piuttosto dalla sentenza agli atti che hanno specificatamente mosso dei rilievi sulla residenza del donante e del donatario, questione affrontata dal giudice straniero e motivatamente rigettata.
Tanto chiarito le SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 21946/2015, con principi applicabili al caso di specie hanno chiaramente affermato che ez. U, Sentenza n. 21946 del 28/10/2015 In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il difetto di "competenza giurisdizionale", secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218 del 1995, non può essere invocato, per la prima volta, davanti al giudice italiano se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudice straniero, ne avrebbe inficiato il giudizio.
Ne consegue che non avendo sollevato, o quanto meno non avendo provato di aver sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice straniero, dinnanzi ad esso ed essendosi difesi nel merito hanno accettato la giurisdizione del giudice straniero.
In ogni caso avrebbero potuto muovere specifiche eccezioni in parte qua anche appellando dinnanzi al giudice straniero di grado superiore la pronuncia di cui si chiede il riconoscimento a questa Corte, sentenza che invece risulta passata in giudicato.
Né risulta in alcun modo che i convenuti e siano stati Persona_1 CP_1
contumaci in quel giudizio, in particolare non è chiaro perché i convenuti nella propria memoria di costituzione a pag. 8 sostengano di essere stati contumaci nel giudizio di
8 impugnazione, trattandosi di pronuncia resa in primo grado e passata in giudicato in quanto non appellata.
Peraltro risulta anche che all'esito del giudizio due dei convenuti abbiano pure dato esecuzione spontaneamente alla pronuncia del giudice straniero, secondo quanto dedotto dal ricorrente e non contestato dai convenuti.
Il provvedimento in parola inoltre non appare contrario all'ordine pubblico quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento (cfr. Cass. Sez. Un., 8 maggio 2019, n.
12193: “In tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle convenzioni internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico”).
Da ultimo il collegio deve rilevare che trattandosi di provvedimento straniero in materia di donazione l'art. 56 della legge 281/1995 prevede testualmente che 1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
2. Il donante può , con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. 3.
La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.
Orbene, nel caso di specie la sentenza di cui si chiede il riconoscimento ha accertato la validità della donazione in base alla legge del Liechtenstein che è il Paese in cui la donazione è stata compiuta.
La pronuncia ha anche accertato che l'autore della donazione al pari del beneficiario erano residenti in [...], per come emerso dall'istruttoria espletata in quel
9 giudizio, in cui le parti hanno avuto modo di esercitare il loro diritto di difesa , tant'è che si sono costituiti in giudizio e li hanno mosso i loro rilievi.
Nulla osta pertanto all'accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sul ricorso proposto da così decide: Parte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa dalla Corte di giustizia del Principato del Liechtenstein nell'ambito del procedimento n. 06 CG 2020.241 comunicata in data 2.08.2023;
- condanna i resistenti in epigrafe indicati, in solido fra, loro al pagamento delle spese di lite in favore di che vengono liquidate in € 57,60 per Parte_1
esborsi ed € 14.317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 11 luglio 2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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