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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/12/2024, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02/11/2023 da:
1) , (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'avv. FARRONI SAMUELE, come da procura in atti,
-ricorrente-
2) , (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Porto Potenza Picena (MC), con l'avv. MANTELLA FRANCESCO e con l'avv. LUANA MORELLI, come da procura in atti,
-resistente-
i quali hanno contratto matrimonio concordatario presso il Comune di Sant'Arpino (Caserta) in regime di separazione di beni;
separati consensualmente con decreto di omologa del 10/02/2010 dopo comparizione dei coniugi come da verbale in data 14/01/2010. coi seguenti figli:
• , nato ad [...] l'[...] Persona_1
• , nato a [...] il [...] Persona_2
FATTO
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare il Parte_1 divorzio quanto al matrimonio contratto con , chiedendo altresì la revoca Parte_2 dell'assegno mensile di € 327,47 disposto in favore della per il mantenimento del figlio Parte_2 pagina 1 di 4 , in quanto soggetto maggiorenne ed economicamente autosufficiente in grado di provvedere Per_1 al proprio sostentamento, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, e che l'assegno di mantenimento in favore del figlio sia versato direttamente su conto corrente intestato allo Per_2 stesso, disponendo per l'effetto la revoca del provvedimento di pagamento diretto con trattenuta sullo stipendio del ricorrente in favore di La resistente, costituitosi in giudizio, si è associato Parte_2 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto di disporre, a carico del sig.
, il pagamento a titolo di mantenimento in favore del figlio , della somma di € Parte_1 Per_2
450,00 e di € 300,00, in favore del figlio , entrambe rivalutate annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT e da versare direttamente ai figli sui conti correnti di loro titolarità; di disporre altresì che le spese straordinarie sostenute, nell'interesse e per le esigenze dei figli, in particolar modo per quelle mediche e di cura relative al figlio , saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del Per_2
50% ciascuno, previa esibizione della ricevuta di pagamento da parte del genitore che le ha anticipate e che, quindi, avrà diritto al rimborso per la quota di ½ a semplice richiesta scritta e documentata.
All'udienza di prima comparizione dell'8.4.2024 le parti si riportavano ai propri atti.
A scioglimento della riserva assunta in detta sede, con ordinanza del 13.4.2024 il G.I. dott. Polimeni ha: 1) revocato, a decorrere dal mese di novembre 2023, l'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento del figlio;
2) posto a carico di quale Parte_1 Persona_1 Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di 450,00 € da versare alla Persona_2 madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2023; l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
3) fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa l'udienza del 13/1/2025.
Con istanza di correzione di errore materiale depositata dal ricorrente il 17.4.2024 veniva chiesta la rettifica del punto 2) dell'ordinanza del 13.4.2024 riguardo all'aumento dell'assegno di mantenimento a beneficio del figlio con decorrenza a partire da marzo 2024 invece che a marzo 2023. Per_2
All'uopo, il G.I. fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 13.5.2024.
Con istanza del 12.5.2024, parte resistente rappresentava l'aggravamento delle condizioni di salute del figlio , le quali si ripercuotevano negativamente sulla capacità di reddito della signora , Per_2 Pt_1 costretta ad assistere il figlio, e pertanto chiedeva il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore pari ad € 200,00, in virtù dell'aggravamento dello stato di salute di e quindi dell'impossibilità Per_2 oggettiva della stessa di poter lavorare in maniera continuativa.
All'esito dell'udienza del 13.5.2024, il G.I. accoglieva l'istanza di rettifica proposta dal ricorrente in data 17.4.2024 e assegnava a quest'ultimo termine sino al 20.5.2024 per il deposito di note difensive relativamente all'istanza adversa del 12.5.2024
Rilevato il raggiungimento di soluzione transattiva della vicenda, nell'udienza del 12.11.2024 le parti chiedevano congiuntamente il rinvio a nuova udienza rinunciando alla comparizione personale delle parti e da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per depositare l'accordo raggiunto.
Nelle note d'udienza del 18.11.2024 chiedevano pronunciarsi il divorzio e si riportavano alle conclusioni congiunte come da accordo da loro sottoscritto.
pagina 2 di 4 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo trascorso ampiamente il termine di legge dall'omologa della separazione consensuale.
L'accordo raggiunto dai coniugi e depositato in sede di note di udienza del 3.12.2024 indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (peraltro maggiorenne) e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
in data 16/07/1992; trascritto al n. 40, parte II, Serie A, dell'anno 1992 del registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di SANT'ARPINO alle condizioni concordate dalle parti come da accordo depositato con le note sostitutive per l'udienza del 3.12.2024, di cui il Tribunale prende atto:
2.il sig. si obbliga a versare, a titolo di mantenimento in favore del figlio , la Parte_1 Per_2 somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) comprensiva anche delle spese straordinarie, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. le parti concordano che il suddetto assegno di mantenimento verrà versato direttamente sul conto corrente di titolarità del figlio , che provvederà ad indicare, con pagamento diretto con Per_2
trattenuta sullo stipendio del sig. in favore del figlio;
Parte_1
4. il sig. si impegna, alternativamente con la sig.ra ad Parte_1 Parte_2
accompagnare il figlio , alle visite mediche e di controllo imposte dalla sua patologia e Per_2
prescritte dai sanitari di turno, nonché a prestare (alternativamente) assistenza durante i suoi ricoveri in Ospedale e/o in ogni suo fabbisogno correlato alla malattia;
5. per le visite di controllo fuori Regione e per quelle fissate in orario mattutino e pomeridiano, i genitori, nel rispetto delle esigenze del figlio , si impegnano ad accompagnarlo ed assisterlo, Per_3
alternandosi di volta in volta, compatibilmente con gli impegni di ciascun genitore;
6. i coniugi concordano la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio , in quanto Persona_1
maggiorenne ed autonomo economicamente;
7. i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
pagina 3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Arpino (CE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02/11/2023 da:
1) , (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'avv. FARRONI SAMUELE, come da procura in atti,
-ricorrente-
2) , (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Porto Potenza Picena (MC), con l'avv. MANTELLA FRANCESCO e con l'avv. LUANA MORELLI, come da procura in atti,
-resistente-
i quali hanno contratto matrimonio concordatario presso il Comune di Sant'Arpino (Caserta) in regime di separazione di beni;
separati consensualmente con decreto di omologa del 10/02/2010 dopo comparizione dei coniugi come da verbale in data 14/01/2010. coi seguenti figli:
• , nato ad [...] l'[...] Persona_1
• , nato a [...] il [...] Persona_2
FATTO
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare il Parte_1 divorzio quanto al matrimonio contratto con , chiedendo altresì la revoca Parte_2 dell'assegno mensile di € 327,47 disposto in favore della per il mantenimento del figlio Parte_2 pagina 1 di 4 , in quanto soggetto maggiorenne ed economicamente autosufficiente in grado di provvedere Per_1 al proprio sostentamento, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, e che l'assegno di mantenimento in favore del figlio sia versato direttamente su conto corrente intestato allo Per_2 stesso, disponendo per l'effetto la revoca del provvedimento di pagamento diretto con trattenuta sullo stipendio del ricorrente in favore di La resistente, costituitosi in giudizio, si è associato Parte_2 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto di disporre, a carico del sig.
, il pagamento a titolo di mantenimento in favore del figlio , della somma di € Parte_1 Per_2
450,00 e di € 300,00, in favore del figlio , entrambe rivalutate annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT e da versare direttamente ai figli sui conti correnti di loro titolarità; di disporre altresì che le spese straordinarie sostenute, nell'interesse e per le esigenze dei figli, in particolar modo per quelle mediche e di cura relative al figlio , saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del Per_2
50% ciascuno, previa esibizione della ricevuta di pagamento da parte del genitore che le ha anticipate e che, quindi, avrà diritto al rimborso per la quota di ½ a semplice richiesta scritta e documentata.
All'udienza di prima comparizione dell'8.4.2024 le parti si riportavano ai propri atti.
A scioglimento della riserva assunta in detta sede, con ordinanza del 13.4.2024 il G.I. dott. Polimeni ha: 1) revocato, a decorrere dal mese di novembre 2023, l'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento del figlio;
2) posto a carico di quale Parte_1 Persona_1 Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di 450,00 € da versare alla Persona_2 madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2023; l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
3) fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa l'udienza del 13/1/2025.
Con istanza di correzione di errore materiale depositata dal ricorrente il 17.4.2024 veniva chiesta la rettifica del punto 2) dell'ordinanza del 13.4.2024 riguardo all'aumento dell'assegno di mantenimento a beneficio del figlio con decorrenza a partire da marzo 2024 invece che a marzo 2023. Per_2
All'uopo, il G.I. fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 13.5.2024.
Con istanza del 12.5.2024, parte resistente rappresentava l'aggravamento delle condizioni di salute del figlio , le quali si ripercuotevano negativamente sulla capacità di reddito della signora , Per_2 Pt_1 costretta ad assistere il figlio, e pertanto chiedeva il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore pari ad € 200,00, in virtù dell'aggravamento dello stato di salute di e quindi dell'impossibilità Per_2 oggettiva della stessa di poter lavorare in maniera continuativa.
All'esito dell'udienza del 13.5.2024, il G.I. accoglieva l'istanza di rettifica proposta dal ricorrente in data 17.4.2024 e assegnava a quest'ultimo termine sino al 20.5.2024 per il deposito di note difensive relativamente all'istanza adversa del 12.5.2024
Rilevato il raggiungimento di soluzione transattiva della vicenda, nell'udienza del 12.11.2024 le parti chiedevano congiuntamente il rinvio a nuova udienza rinunciando alla comparizione personale delle parti e da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per depositare l'accordo raggiunto.
Nelle note d'udienza del 18.11.2024 chiedevano pronunciarsi il divorzio e si riportavano alle conclusioni congiunte come da accordo da loro sottoscritto.
pagina 2 di 4 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo trascorso ampiamente il termine di legge dall'omologa della separazione consensuale.
L'accordo raggiunto dai coniugi e depositato in sede di note di udienza del 3.12.2024 indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (peraltro maggiorenne) e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
in data 16/07/1992; trascritto al n. 40, parte II, Serie A, dell'anno 1992 del registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di SANT'ARPINO alle condizioni concordate dalle parti come da accordo depositato con le note sostitutive per l'udienza del 3.12.2024, di cui il Tribunale prende atto:
2.il sig. si obbliga a versare, a titolo di mantenimento in favore del figlio , la Parte_1 Per_2 somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) comprensiva anche delle spese straordinarie, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. le parti concordano che il suddetto assegno di mantenimento verrà versato direttamente sul conto corrente di titolarità del figlio , che provvederà ad indicare, con pagamento diretto con Per_2
trattenuta sullo stipendio del sig. in favore del figlio;
Parte_1
4. il sig. si impegna, alternativamente con la sig.ra ad Parte_1 Parte_2
accompagnare il figlio , alle visite mediche e di controllo imposte dalla sua patologia e Per_2
prescritte dai sanitari di turno, nonché a prestare (alternativamente) assistenza durante i suoi ricoveri in Ospedale e/o in ogni suo fabbisogno correlato alla malattia;
5. per le visite di controllo fuori Regione e per quelle fissate in orario mattutino e pomeridiano, i genitori, nel rispetto delle esigenze del figlio , si impegnano ad accompagnarlo ed assisterlo, Per_3
alternandosi di volta in volta, compatibilmente con gli impegni di ciascun genitore;
6. i coniugi concordano la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio , in quanto Persona_1
maggiorenne ed autonomo economicamente;
7. i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
pagina 3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Arpino (CE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4