Articolo 5 della Legge 31 maggio 1977, n. 247
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 giugno 1977
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Versione
1 gennaio 1980
Art. 5.
All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data ((di emissione degli ordinativi)) Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale.
I vaglia cambiari restituiti alla predetta sezione di tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.
Con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1980
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