Versione
4 giugno 1977
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Versione
1 gennaio 1980
1 gennaio 1980
Art. 5.
All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data ((di emissione degli ordinativi)) Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale.
I vaglia cambiari restituiti alla predetta sezione di tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.
Con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge.
All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data ((di emissione degli ordinativi)) Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale.
I vaglia cambiari restituiti alla predetta sezione di tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.
Con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5724Provvedimento: […] l'applicabilità del principio derivante dall'art. 66 della legge cambiaria, il principio stesso, о al- tro dello stesso tenore, troverebbe comunque appli- cazione in forza della stessa norma di discipli- na dei rimborsi d'imposta (l'art. 42 bis cit.) se- condo la quale (trovando essa conferma ulteriore nella norma dell'art. 5 comma primo della legge n. 247 del 1977 ) all'emissione del vaglia cambiario della Banca d'Italia consegue la sola estinzione del documento rappresentativo del debito, costituito dall'ordinativo di pagamento, non già del debito لا dello Stato, […]Leggi di più...
- commutazione ordinativi di pagamento·
- vaglia cambiari·
- rimborso IRPEF·
- responsabilità Banca d'Italia·
- art. 42 bis d.p.r. n. 602/1973·
- art. 44 legge fallimentare·
- art. 1227 cod. civ.·
- legittimazione passiva·
- art. 43 legge assegni·
- inefficacia pagamenti fallimentari