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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2433/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
all'esito dell'udienza telematica del 07.10.2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2433/2025 promosso da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CAPUANO MANUEL e presso il suo C.F._2 studio elettivamente domiciliati come da mandando apposto in calce al ricorso introduttivo;
parti RECLAMANTI contro
(C.F. . in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato;
e
(C.F. in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato parti RECLAMATE
e con la partecipazione necessaria del PM in sede, interventore ex lege ha emesso, ex art. 308 c. II c.p.c. la seguente
SENTENZA
- letto l'atto di reclamo, tempestivamente depositato il 30.06.2025, con il quale il reclamante, previamente impugnando il provvedimento di estinzione del Giudice a quo – reso il 19.06.2025. comunicato il 20.06.2025 – rassegna le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 “che l'On.le Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in accogli1mento del presente reclamo, voglia disporre la revoca dell'ordinanza del 20.06.2025 dichiarativa dell'estinzione del giudizio n. 6094/2021 R.G. e/o dell'illegittima ordinanza presupposta del 05.02.2025, disponendo la remissione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo;
- preso atto della mancata costituzione dei reclamati;
- letta, poi, la nota telematica di trattazione del reclamante, pervenuta il 04.10.2025 (tuttavia datata 03.10.2025), con la quale vengono rassegnate le conclusioni in premessa indicate;
- rilevato come, previo accesso telematico per visibilità nel fascicolo di cui al numero di R.g. n. 6094/2021 (giudizio a quo estinto), il reclamante ha inteso impugnare, ex art. 308 c.p.c., il provvedimento di estinzione del giudizio reso dal Giudice a quo il 19.06.2025 all'esito del meccanismo estintivo di cui agli artt. 309 e 127 ter c.p.c., in qualità di Giudice istruttore nel procedimento per querela di falso che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., è a decisione collegiale, non operando, per l'effetto, il Giudice istruttore quale Giudice monocratico;
- considerato, a tal fine, in disparte del tardivo invio della nota telematica, comunicata nel presente giudizio di reclamo il 04.10.2025 laddove, invece, tenuto conto del decreto di trattazione telematica del 05.09.2025, la stessa avrebbe dovuto essere depositata entro il 03.10.2025 – dando comunque atto, per quel che rileva, di come risulti datata in pari data e, pertanto, entro il termine precedentemente fissato –, occorra comunque rendere la pronuncia nel senso di seguito indicato;
- considerato, a tal fine, come occorra tenere di conto della tempestiva impugnazione del provvedimento reclamato e valorizzando, peraltro, i motivi di censura proposti che, appunto, concernono proprio l'omessa valutazione della nota di trattazione inviata in primo grado, laddove il Giudice a quo aveva dato atto di come non fossero pervenute note telematiche (ex plurimis, Corte di cassazione sent. n. 8227/2012), con connessa necessità di dover necessariamente rendere la pronuncia nel senso di seguito indicato, trattandosi di fase cautelare di reclamo;
- considerato, pertanto, in disparte di quanto in premessa indicato, di come, comunque, non ricorrano i presupposti per l'accoglimento del reclamo giacché, dagli atti di causa, è emerso quanto di seguito sinteticamente indicato:
1. per l'udienza telematica del 05.02.2025 – rectius, termine a ritroso del quale è stata disposta la trattazione telematica con precedente provvedimento del 23.12.2024, comunicato il 27.12.2024, all'uopo assegnando termine per note sino a cinque giorni prima – è stata comunicata e depositata, dagli odierni reclamanti, la nota telematica di pagina 2 di 4 trattazione in data 04.02.2025 ovvero il giorno prima (datata, peraltro, 05.02.2025) e, pertanto, tardivamente rispetto al termine assegnato di cinque giorni che, invero, sarebbe scaduto in data 31.01.2025; 2. successivamente, per la successiva udienza telematica di rinvio del 19.06.2025 (rectius termine a ritroso della quale è stata disposta la trattazione telematica), fissata con provvedimento reso ex artt. 127 ter/309 c.p.c. depositato in data 06.02.2025 ed in pari data comunicato ai reclamanti, all'uopo assegnando pari termine per note sino a cinque giorni prima (con scadenza il 14.06.2025), non è stata comunicata nota telematica alcuna dall'unica parte del giudizio costituita, ovvero gli attuali reclamanti;
- per l'effetto, l'ordinanza estintiva resa il 19.06.2025 (comunicata il 20.06.2025), all'esito dell'udienza telematica ivi trattata, va confermata, ricorrendo, nel caso di specie, la fattispecie estintiva del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 309 c.p.c. giacché:
1. per la prima udienza del 05.02.2025 è stata comunicata e depositata una nota telematica ben oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice, ovvero, anziché entro cinque giorni dalla data del 05.02.2025, il giorno prima e, più precisamente, il 04.02.2025;
2. il termine, peraltro, in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022, è stato espressamente qualificato dalla Legge come “perentorio” differentemente dalla previgente disciplina nel periodo di emergenza sanitaria, per la quale la giurisprudenza di legittimità aveva escluso la perentorietà giacché normativamente non prevista (art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020);
3. oltretutto, il periodo di applicazione della nuova disposizione di cui all'art. 127 ter c.p.c., richiamata dal decreto che ha disposto la trattazione telematica, riguarda anche i procedimenti pendenti qual è quello de quo alla data di emissione del decreto di trattazione telematica (il 23.12.2024, comunicato il 27.12.2024), ciò, peraltro, ai sensi dell'art. 35 c. II del D.lgs. succitato, laddove è espressamente previsto come si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale;
4. pertanto, l'emissione del decreto di trattazione telematica della causa in data 23.12.2024 (comunicato il 27.12.2024 e, pertanto, anche concedendo un ampio termine a difesa, per la scadenza del termine per note, al 31.01.2025, ben oltre i 15 giorni ex lege previsti) ricade, ratione temporis, nella disciplina normativa sopra indicata;
5. oltretutto, ai sensi del comma V dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note equivale a data di udienza (data entro la quale terminano le attività processuali delle parti ed a decorrere dalla quale il Giudice deve provvedere), con il logico corollario che la data del 31.01.2025 deve intendersi come data di udienza e, pertanto, termine ultimo per l'invio della nota telematica di trattazione;
6. d'altronde, quand'anche si facesse applicazione dell'art. 155 c. IV c.p.c., tutt'al più la nota telematica di trattazione, in relazione al secondo rinvio di udienza per il quale il quinto giorno, a ritroso, sarebbe scaduto nella giornata del sabato (il 14.06.2025), avrebbe potuto essere depositata entro e non oltre il giorno 16.06.2025, ma già si è chiarito come, in relazione a tale secondo rinvio di udienza ex art. 127 ter e 309 c.p.c., non sia mai stata depositata nota alcuna;
pagina 3 di 4 7. sennonché, a tale riguardo, va anche preciso come la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 23634/2025, abbia chiarito come la suesposta normativa si applichi anche ai termini a ritroso, ma nel senso di anticipare al giorno precedente quello festivo (o al sabato, tenuto conto dell'equiparazione processuale e, pertanto, entro il 13.06.2025) il giorno ultimo entro il quale compiere le attività processuali e, nel caso di specie, entro e non oltre il quale – stante l'espressa perentorietà prevista ex lege – depositare la nota telematica di trattazione;
- pertanto, avendo i reclamanti depositato tardivamente la nota telematica per la prima udienza di trattazione telematica e, peraltro, non avendo depositato nota alcuna per quella successiva, fissata ex artt. 127 ter e 309 c.p.c., deve ritenersi corretta la pronuncia estintiva resa dal Giudice istruttore, ancorché sulla base della diversa motivazione sopra indicata;
- conclusivamente, il reclamo va rigettato e nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dei reclamati;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto ed in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento estintivo reso dal Giudice reclamato.
- nulla sulle spese di lite.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento, da porre a carico di parti reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
all'esito dell'udienza telematica del 07.10.2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2433/2025 promosso da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CAPUANO MANUEL e presso il suo C.F._2 studio elettivamente domiciliati come da mandando apposto in calce al ricorso introduttivo;
parti RECLAMANTI contro
(C.F. . in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato;
e
(C.F. in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato parti RECLAMATE
e con la partecipazione necessaria del PM in sede, interventore ex lege ha emesso, ex art. 308 c. II c.p.c. la seguente
SENTENZA
- letto l'atto di reclamo, tempestivamente depositato il 30.06.2025, con il quale il reclamante, previamente impugnando il provvedimento di estinzione del Giudice a quo – reso il 19.06.2025. comunicato il 20.06.2025 – rassegna le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 “che l'On.le Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in accogli1mento del presente reclamo, voglia disporre la revoca dell'ordinanza del 20.06.2025 dichiarativa dell'estinzione del giudizio n. 6094/2021 R.G. e/o dell'illegittima ordinanza presupposta del 05.02.2025, disponendo la remissione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo;
- preso atto della mancata costituzione dei reclamati;
- letta, poi, la nota telematica di trattazione del reclamante, pervenuta il 04.10.2025 (tuttavia datata 03.10.2025), con la quale vengono rassegnate le conclusioni in premessa indicate;
- rilevato come, previo accesso telematico per visibilità nel fascicolo di cui al numero di R.g. n. 6094/2021 (giudizio a quo estinto), il reclamante ha inteso impugnare, ex art. 308 c.p.c., il provvedimento di estinzione del giudizio reso dal Giudice a quo il 19.06.2025 all'esito del meccanismo estintivo di cui agli artt. 309 e 127 ter c.p.c., in qualità di Giudice istruttore nel procedimento per querela di falso che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., è a decisione collegiale, non operando, per l'effetto, il Giudice istruttore quale Giudice monocratico;
- considerato, a tal fine, in disparte del tardivo invio della nota telematica, comunicata nel presente giudizio di reclamo il 04.10.2025 laddove, invece, tenuto conto del decreto di trattazione telematica del 05.09.2025, la stessa avrebbe dovuto essere depositata entro il 03.10.2025 – dando comunque atto, per quel che rileva, di come risulti datata in pari data e, pertanto, entro il termine precedentemente fissato –, occorra comunque rendere la pronuncia nel senso di seguito indicato;
- considerato, a tal fine, come occorra tenere di conto della tempestiva impugnazione del provvedimento reclamato e valorizzando, peraltro, i motivi di censura proposti che, appunto, concernono proprio l'omessa valutazione della nota di trattazione inviata in primo grado, laddove il Giudice a quo aveva dato atto di come non fossero pervenute note telematiche (ex plurimis, Corte di cassazione sent. n. 8227/2012), con connessa necessità di dover necessariamente rendere la pronuncia nel senso di seguito indicato, trattandosi di fase cautelare di reclamo;
- considerato, pertanto, in disparte di quanto in premessa indicato, di come, comunque, non ricorrano i presupposti per l'accoglimento del reclamo giacché, dagli atti di causa, è emerso quanto di seguito sinteticamente indicato:
1. per l'udienza telematica del 05.02.2025 – rectius, termine a ritroso del quale è stata disposta la trattazione telematica con precedente provvedimento del 23.12.2024, comunicato il 27.12.2024, all'uopo assegnando termine per note sino a cinque giorni prima – è stata comunicata e depositata, dagli odierni reclamanti, la nota telematica di pagina 2 di 4 trattazione in data 04.02.2025 ovvero il giorno prima (datata, peraltro, 05.02.2025) e, pertanto, tardivamente rispetto al termine assegnato di cinque giorni che, invero, sarebbe scaduto in data 31.01.2025; 2. successivamente, per la successiva udienza telematica di rinvio del 19.06.2025 (rectius termine a ritroso della quale è stata disposta la trattazione telematica), fissata con provvedimento reso ex artt. 127 ter/309 c.p.c. depositato in data 06.02.2025 ed in pari data comunicato ai reclamanti, all'uopo assegnando pari termine per note sino a cinque giorni prima (con scadenza il 14.06.2025), non è stata comunicata nota telematica alcuna dall'unica parte del giudizio costituita, ovvero gli attuali reclamanti;
- per l'effetto, l'ordinanza estintiva resa il 19.06.2025 (comunicata il 20.06.2025), all'esito dell'udienza telematica ivi trattata, va confermata, ricorrendo, nel caso di specie, la fattispecie estintiva del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 309 c.p.c. giacché:
1. per la prima udienza del 05.02.2025 è stata comunicata e depositata una nota telematica ben oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice, ovvero, anziché entro cinque giorni dalla data del 05.02.2025, il giorno prima e, più precisamente, il 04.02.2025;
2. il termine, peraltro, in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022, è stato espressamente qualificato dalla Legge come “perentorio” differentemente dalla previgente disciplina nel periodo di emergenza sanitaria, per la quale la giurisprudenza di legittimità aveva escluso la perentorietà giacché normativamente non prevista (art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020);
3. oltretutto, il periodo di applicazione della nuova disposizione di cui all'art. 127 ter c.p.c., richiamata dal decreto che ha disposto la trattazione telematica, riguarda anche i procedimenti pendenti qual è quello de quo alla data di emissione del decreto di trattazione telematica (il 23.12.2024, comunicato il 27.12.2024), ciò, peraltro, ai sensi dell'art. 35 c. II del D.lgs. succitato, laddove è espressamente previsto come si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale;
4. pertanto, l'emissione del decreto di trattazione telematica della causa in data 23.12.2024 (comunicato il 27.12.2024 e, pertanto, anche concedendo un ampio termine a difesa, per la scadenza del termine per note, al 31.01.2025, ben oltre i 15 giorni ex lege previsti) ricade, ratione temporis, nella disciplina normativa sopra indicata;
5. oltretutto, ai sensi del comma V dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note equivale a data di udienza (data entro la quale terminano le attività processuali delle parti ed a decorrere dalla quale il Giudice deve provvedere), con il logico corollario che la data del 31.01.2025 deve intendersi come data di udienza e, pertanto, termine ultimo per l'invio della nota telematica di trattazione;
6. d'altronde, quand'anche si facesse applicazione dell'art. 155 c. IV c.p.c., tutt'al più la nota telematica di trattazione, in relazione al secondo rinvio di udienza per il quale il quinto giorno, a ritroso, sarebbe scaduto nella giornata del sabato (il 14.06.2025), avrebbe potuto essere depositata entro e non oltre il giorno 16.06.2025, ma già si è chiarito come, in relazione a tale secondo rinvio di udienza ex art. 127 ter e 309 c.p.c., non sia mai stata depositata nota alcuna;
pagina 3 di 4 7. sennonché, a tale riguardo, va anche preciso come la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 23634/2025, abbia chiarito come la suesposta normativa si applichi anche ai termini a ritroso, ma nel senso di anticipare al giorno precedente quello festivo (o al sabato, tenuto conto dell'equiparazione processuale e, pertanto, entro il 13.06.2025) il giorno ultimo entro il quale compiere le attività processuali e, nel caso di specie, entro e non oltre il quale – stante l'espressa perentorietà prevista ex lege – depositare la nota telematica di trattazione;
- pertanto, avendo i reclamanti depositato tardivamente la nota telematica per la prima udienza di trattazione telematica e, peraltro, non avendo depositato nota alcuna per quella successiva, fissata ex artt. 127 ter e 309 c.p.c., deve ritenersi corretta la pronuncia estintiva resa dal Giudice istruttore, ancorché sulla base della diversa motivazione sopra indicata;
- conclusivamente, il reclamo va rigettato e nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dei reclamati;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto ed in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento estintivo reso dal Giudice reclamato.
- nulla sulle spese di lite.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento, da porre a carico di parti reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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