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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 240/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 240/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il E_ CodiceFiscale_1
03.08.1964 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Lenti;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott.ssa , con sede in Modena, via Gaetano CP_2
Salvemini n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Enrico Gragnoli e dall'Avv. Luca
Zaccarelli;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Lezzi,
Giuseppe Basile e Isabella Patrizia Basile;
LITISCONSORTE
Avente ad oggetto: infortunio - risarcimento danni - inquadramento superiore - differenze retributive pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 03.03.2023: “Nel merito
1) accertare e dichiarare che la responsabilità per gli infortuni occorsi al ricorrente in data 30 marzo 2022 e 5 maggio 2022 è esclusivamente ed integralmente ascrivibile alla condotta colposa, meglio precisata in premessa, della convenuta e dichiarata la conseguente responsabilità contrattuale della stessa per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore:
- al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura che sarà accertata a seguito di espletanda CTU medico legale o secondo equità oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Dichiarare, per quanto evidenziato in narrativa, inefficace e/o nullo ed in ogni caso illegittimo il provvedimento disciplinare della sospensione per quattro giorni adottato ai danni del ricorrente in data 4 luglio 2022 e conseguentemente:
-D , in persona del legale rappresentante pro-tempore al Parte_2 risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale subito corrispondente all'importo della retribuzione non percepita durante i quattro giorni di sospensione disciplinare e del danno non patrimoniale subito e conseguente alla illegittimità del provvedimento sanzionatorio nella misura che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità;
3) In via principale: dichiarare, per quanto evidenziato in narrativa, illegittimo il cambio di mansione attuato con comunicazione del 15 luglio 2022 e conseguentemente:
- ordinare a parte convenuta di ricondurre il ricorrente alla precedente mansione o ad una mansione di pari livello di quella precedente maggiormente compatibile con le sue condizioni di salute;
- condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo demansionamento nella misura che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità;
In via subordinata: dichiarare il cambio di mansione attuato dalla convenuta con comunicazione dl 15 luglio 2022 incompatibile con lo stato di salute del ricorrente e con le prescrizione del collegio Medico Unico del Spsal ex art. 41 comma 9 D. Lgs 81/08 in atti, e conseguentemente:
- ordinare a parte convenuta di ricondurre il ricorrente alla precedente mansione o ad una mansione di pari livello di quella precedente compatibile con le sue condizioni di salute e le prescrizioni del citato Collegio Medico Unico;
- condannare parte convenuta al risarcimento dei relativi danni subiti dal ricorrente nella misura che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità;
pagina 2 di 19 4) accertare e dichiarare che il signor ha diritto sin dall'inizio del rapporto di E_ lavoro (aprile 2015) o da altra data che sarà ritenuta a seguito di espletanda istruttoria al riconoscimento del livello B del CCNL Coop Sociali e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore:
- al pagamento in favore del ricorrente della somma pari alla differenza tra trattamento economico relativo al livello B e quello effettivamente ricevuto ( livello A1-A2) ivi compresa l'incidenza sul TFR nella misura che risulterà dovuta secondo giustizia, anche a seguito dell'espletanda CTU contabile e comunque con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente con riferimento alla superiore qualifica;
5) dichiarata, per quanto evidenziato in narrativa, vessatoria la condotta posta in essere dalla convenuta ai danni del ricorrente, condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non dallo stesso subiti nella misura che risulterà di giustizia anche a seguito della espletanda CTU medico legale oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Il procuratore della resistente conclude come da memoria difensiva del 12.06.2023:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro e in composizione monocratica, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, rilevare l'estinzione dei diritti e delle azioni del Sig. in tema di E_ pretese differenze retributive per i periodi anteriori al 13 marzo 2018, per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., senza, dunque, accogliere le relative domande proposte contro l;
Controparte_4
CP_ sempre in via preliminare, rilevare l'estinzione dei pretesi crediti contributivi del per il decorso del termine quinquennale di prescrizione e, in subordine, salvo gravame, per il decorso del termine decennale di prescrizione, senza, dunque, accogliere tali domande;
in subordine, salvo gravame, nel merito, rigettare le domande proposte contro la
[...]
, perché infondate in fatto e in diritto, sia sull'an, sia sul quantum, Controparte_4 nonché sugli accessori dei pretesi crediti;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva dell'1.03.2024: “nel merito CP_5
pagina 3 di 19 - qualora vengano accertati e dichiarati i diritti del sig. nei termini contestati Persona_1
CP_ nei confronti del datore di lavoro e come richiesti nelle articolate conclusioni, nonchè per al punto 4 ultimo comma delle conclusioni, dichiarare e condannare il datore di lavoro alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, tenuto conto della prescrizione quinquennale maturata ex lege dalla data di notifica del ricorso all'ente il 20/12/2023, oltre agli accessori maturandi.
Con vittoria di spese a carico della parte soccombente.
Con vittoria di spese nei confronti di entrambe le parti principali laddove esse raggiungessero un CP_ accordo senza coinvolgere pur evocato in giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 03.03.2023, conveniva in E_
giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
a) accertarsi la responsabilità datoriale per gli infortuni occorsigli in data 30.03.2022 e
05.05.2022 e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da accertarsi mediante CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) dichiararsi inefficace/nullo/illegittimo il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro di quattro giorni, adottato in data 04.07.2022, e conseguentemente dirsi tenuta al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura Controparte_1 della retribuzione non percepita durante i giorni di sospensione, oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
c) dichiararsi illegittimo il cambio di mansione attuato con comunicazione del
15.07.2022 e, conseguentemente, ordinarsi alla resistente l'attribuzione delle precedenti mansioni oppure mansioni di pari livello compatibili con le proprie condizioni di salute, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo demansionamento (in subordine, dichiararsi il cambio di mansione incompatibile con il suo stato di salute e con le prescrizioni del Collegio Medico Unico e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta l'adibizione alle precedenti mansioni o a mansioni di pari livello compatibili con le prescrizioni del Collegio Medico Unico, oltre al ristoro dei danni patiti);
pagina 4 di 19 d) accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello B del CCNL Coop. Sociali sin dall'inizio del rapporto di lavoro e, per l'effetto, riconoscersi il corrispondente trattamento retributivo, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive (inclusa la quota di TFR), oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale con riferimento alla superiore qualifica;
e) condannarsi parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle condotte vessatorie tenute in costanza di rapporto.
2. (in prosieguo Aliante o Cooperativa), Controparte_1 tempestivamente costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. civ. delle pretese retributive anteriori al 13.03.2018 (in subordine, rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità costituzionale dell'art. 2948 cod. civ., per contrasto con l'art. 3 Cost. e con il principio di ragionevolezza), nonché la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e, CP_5 nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree.
3. Con ordinanza del 20.12.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., CP_5
come statuito da Cass. n. 8956/2020: “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con , sicché, alla mancata evocazione Controparte_6 in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.”
Parte attrice ottemperava all'ordine giudiziale nel termine assegnato. L' si costituiva CP_5 in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente chiedeva condannarsi la datrice di lavoro alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa sulle differenze retributive eventualmente riconosciute al ricorrente.
4. Sulla responsabilità datoriale per gli infortuni del 30.03.2022 e 05.05.2022
4.1. è stato assunto da con contratto a E_ Controparte_4 tempo determinato del 13.04.2015, come lavoratore svantaggiato (rapporto trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.11.2016), con qualifica di operaio di livello del pagina 5 di 19 A1 CCNL Coop. Sociali (da febbraio 2018 inquadrato nel livello A2; cfr. buste paga 1) e con mansioni di operatore addetto al verde (cfr. lettera di assunzione del 13.04.2015 e comunicazione di trasformazione a tempo indeterminato 2). L'orario di lavoro è stato trasformato da full-time a part-time in data 09.07.2018 (36 ore settimanali), passato a
30 ore settimanali a decorrere dal 07.08.2018. 3
Il ricorrente è stato adibito, sin dall'assunzione, alla pulizia della dogana di
Campogalliano e a decorrere dal 2022 alla pulizia dei parchi pubblici di Modena, avvalendosi del furgone raccogli rifiuti (cd. “porterino”). In tale periodo al lavoratore sono state affidate le seguenti mansioni: pulizia delle aree esterne attraverso l'utilizzo di scopettoni, palette e pinze;
svuotamento dei cestini raccogli rifiuti;
carico dei sacchi di rifiuti sul cassone del furgoncino e scarico presso le discariche. Circostanze incontroverse e confermate in giudizio dai testi 4 e . 5 S_
4.2. Parte attrice chiede accertarsi la responsabilità datoriale per gli infortuni del
30.03.2022 e 05.05.2022, verificatisi nel corso delle operazioni di movimentazione e sollevamento dei sacchi di pattume.
4.3. Come noto, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. discende dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. In tale materia opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 cod. civ., sicché è sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, Cass. n. 9817/2008, Cass. n.
21590/2008, Cass. n. 3786/2009). Così Cass. n. 11136/2023: “l'art. 2087 cod. civ., per costante giurisprudenza di questa Corte, non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015,
18626/2013, 2038/2013, 13956/2012)” (cfr. anche Cass. n. 13644/2019, Cass. n.
3989/2015, Cass. n. 1312/2014). Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni I.N.A.I.L. - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1.” (Cass. n. 678/2023).
4.4. Ebbene, il medico competente ha emesso un giudizio di idoneità alla mansione con le seguenti prescrizioni: “adibire ad attività di cantiere dove il ritmo e il carico di lavoro sono leggeri. Evitare l'uso del soffiante sia quello elettrico che a benzina (scoppio).
Evitare lunghi tragitti a piedi e limitare la mmm (peso max 5 kg”)” (certificato del
22.03.20226).
A seguito dell'accesso del ricorrente al Pronto Soccorso di Baggiovara, i sanitari hanno diagnosticato “una lombalgia da sforzo”, con prognosi sino al 18.04.2022 (cfr. referto del 30.03.2022 e certificati INAIL 7), e “una algia atraumatica spalla sinistra”, con dieci giorni di prognosi (cfr. referto del 05.05.2022 8).
Non vi è prova che i danni lamentati dal lavoratore siano conseguenza diretta e immediata delle lavorazioni eseguite presso la convenuta. Dalle deposizioni testimoniali non emerge che il ricorrente si sia infortunato nel corso delle operazioni di sollevamento dei sacchi di pattume. Non è quindi da escludere che la sintomatologia riscontrata dai sanitari sia correlata ad attività extralavorative. Su tale aspetto della controversia non sono state dedotte specifiche prove orali. La mancata prova degli eventi infortunistici, così come descritti in ricorso, conduce al rigetto della domanda attorea.
A ciò deve aggiungersi che non vi sono riscontri della condotta inadempiente di parte datoriale e dell'adibizione del lavoratore a compiti non compatibili con le prescrizioni del medico competente. Gli esiti dell'istruttoria escludono la sussistenza del nesso eziologico Testi tra l'attività lavorativa prestata dall'attore e le patologie denunciate. I testi e S_
(entrambi dipendenti della resistente) hanno riferito che non E_ movimentava oggetti pesanti, precisando che i rifiuti raccolti avevano “un peso inferiore ai 5 Kg”. Inoltre, tutti i testimoni hanno dichiarato che per gli spostamenti il ricorrente utilizzava il mezzo “Poter-Piaggio”.
Dalle risultanze processuali emerge come l'attività sopra descritta non fosse nociva per la salute del ricorrente, poiché non comportante la movimentazione manuale di carichi pesanti, né la percorrenza di lunghi tragitti a piedi. La scheda di valutazione dei rischi classifica le attività di movimentazione manuale con un indice NIOSH inferiore a 1, di entità trascurabile, tale da escludere problematiche di tipo ergonomico e sindromi muscolo-scheletriche alla zona lombare e agli arti superiori. 9
Siffatto quadro probatorio esclude l'esistenza di fattori di rischio correlati allo svuotamento dei cestini e al sollevamento dei sacchi dei rifiuti, di peso modesto, considerata anche la durata giornaliera della prestazione lavorativa (cinque ore). Il ricorrente è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, come attestato dai certificati del medico competente, senza che le valutazioni del sanitario siano state contestate o impugnate ex art. 41, T.U. n. 81/2008. 10
Parte attrice non ha dimostrato la sussistenza di una condotta inadempiente della resistente, contraria all'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., né la violazione delle prescrizioni del medico competente, pertanto deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni. Tenuto altresì conto che non vi è alcuna allegazione di danni permanenti correlati agli infortuni in esame, non avendo l'attore prodotto perizie mediche attestanti lesioni permanenti o altri pregiudizi alla sfera fisica.
Ulteriore riprova del fatto che l'attività lavorativa non esponeva il sig. ad alcun E_ rischio lavorativo - idoneo a far sviluppare patologie alla colonna lombare e alla spalla sx
- si rinviene nel fatto che l'INAIL non ha riconosciuto la natura infortunistica degli eventi del 30 marzo e 5 maggio 2022, ricondotti a malattia comune (cfr. provvedimenti del
22.04.2022 e 27.05.2022 11).
5. Sulla sanzione disciplinare della sospensione
5.1. Con lettera di addebito del 24 giugno 2022, la resistente ha contestato al sig.
di aver utilizzato espressioni offensive e minacciose nei confronti del E_ coordinatore “[…] Ella avrebbe interrotto la spiegazione dicendo, con tono offensivo e S_ aggressivo, che avrebbe fatto solo quello, che “nessuno doveva rompergli i coglioni”, intimando al coordinatore di andare via altrimenti lo avrebbe “accoppato”. Ella avrebbe poi aggiunto, sempre con tono aggressivo, che “non prendeva ordini da nessuno e che tutti in Aliante sono incapaci e sfruttatori” […].” 12
Dopo le giustificazioni scritte del lavoratore, la datrice di lavoro ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per quattro giorni. 13
5.2. In base ai criteri di ripartizione dell'onere della prova, grava sulla parte datoriale l'onere di dimostrare di aver fatto corretto uso del potere disciplinare che gli artt. 2094, 2104 e 2106 cod. civ. le attribuiscono. Per tutte Cass. n. 11153/2001: “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione […]” (nello stesso senso Cass. n. 15950/2004).
Aliante ha ottemperato al proprio onere probatorio.
Nelle giustificazioni scritte del 27.06.2022, il ricorrente ha riconosciuto di aver pronunciato la frase “se affermi queste cose non capisci niente sei allora un coglione peggio di me”, in replica all'atteggiamento arrogante e prepotente di . Quest'ultimo Persona_2 ha confermato in giudizio di aver richiamato , per carenze E_ nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, e di essere stato aggredito verbalmente dal collega: “cap. 9: il 23.06.2022 mi trovavo nel parcheggio del parco Ferrari. C'erano anche
, un altro collega e il cap-squadra DE e l'altro collega non avevano gli E_ Tes_3 attrezzi (scopa, palette e pinze), stavano solo svuotando i cestini ma non toglievano le cartacce dal parcheggio. Ho quindi detto a di procurarsi gli attrezzi e di pulire il parcheggio;
a E_ quel punto mi ha aggredito verbalmente, dicendo testualmente che “lui non prendeva E_ ordini da nessuno e che se non me ne andavo mi accappottava.”
A fronte della natura ingiuriosa della frase pronunciata e della grave minaccia rivolta al coordinatore, deve confermarsi la sanzione disciplinare della sospensione di quattro giorni. La sanzione è proporzionata ai fatti contestati, considerato altresì che il ricorrente si è reso responsabile di diversi alterchi con colleghi e superiori gerarchici, come riferito dai testi 14 e . 15 L'addebito disciplinare non può essere scriminato dal S_
contegno del superiore gerarchico, poiché quest'ultimo si è limitato a redarguire il collega, proferendo una frase offensiva senza passaggio alle vie di fatto (cfr. dichiarazione 16); condotta che in ogni caso non giustifica la grave minaccia del Tes_3
ricorrente.
6. Sull'inquadramento superiore - differenze retributive.
6.1. afferma di aver svolto mansioni riconducibili al livello B del E_
CCNL Cooperative Sociali sin dal giorno dell'assunzione, dolendosi altresì del cambio di mansione disposto dalla datrice di lavoro nel luglio 2022, ritenuto demansionante in quanto implicante lo svolgimento delle mansioni di addetto alle pulizie, appartenenti al livello A1.
6.2. La domanda di riconoscimento dell'inquadramento in un livello superiore a quello di appartenenza, nonché di riconoscimento delle relative differenze retributive trova fondamento nell'art. 2103 cod. civ. – come modificato dal D. Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25.06.2015 – il quale dispone che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi […].”
La vicenda in esame ricade integralmente nel vigore nella nuova disciplina.
6.3. L'azione giudiziale introdotta da parte attrice, tesa a conseguire il pagamento delle differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento contrattuale, postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento pattuito in sede di assunzione. Al fine di accertare la violazione dell'art. 2103 occorre verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione pagina 11 di 19 dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015, Cass. n. 18943/2016, Cass. n.
20272/2010). Come ben chiarito dal Tribunale di Roma, “in tema di mansioni, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle riconosciute e retribuite dal datore di lavoro si articola in tre fasi successive: in primo luogo, occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi, individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. "mansionario", il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso” (Trib. Roma Sez. lavoro Sent., 13/11/2019).
Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata. La Suprema Corte ha evidenziato, a tal proposito, come “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass n. 8025/2003).
Ciò assume maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (in tale senso Cass. n. 12092/2004).
pagina 12 di 19 Il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento di una qualifica superiore ha l'onere di provare lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento rivendicato.
6.4. L'art. 47 del CCNL Cooperative Sociali include nel: 17
- livello A i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite per l'esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici. Appartengono altresì a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell'ambito di specifiche istruzioni fornite”; nella posizione economica A1 sono ricondotti i profili di “Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi generici di aiuto domiciliare, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o” e nella posizione economica A2 i profili di “Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina, addetta/o alle pulizie con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore”;
- livello B i lavoratori che “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l'utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni.”
6.5. Definite le coordinate della res litigiosa, venendo all'analisi del caso di specie, si ritiene che parte ricorrente non abbia dimostrato i fatti costitutivi del livello rivendicato. Dalla semplice e testuale lettura delle disposizioni di fonte contrattuale si ricava che è possibile riconoscere l'inquadramento nel livello B solamente ai lavoratori che abbiano conseguito specifiche cognizioni tecnico-pratiche attraverso percorsi lavorativi o corsi di formazione. Incombe sul lavoratore-ricorrente la prova di aver acquisito pregresse conoscenze professionali, “teoriche e/o tecniche”, tali da consentirgli di svolgere le proprie mansioni in autonomia e con responsabilità nell'ambito di 17 Cfr. doc. 19 fascicolo ricorrente. pagina 13 di 19 procedure e processi standardizzati. La declaratoria contrattuale richiede che le conoscenze siano acquisite attraverso “l'esperienza lavorativa o percorsi formativi”, laddove nel livello A sono sufficienti “generiche” conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali.
Già sul piano assertivo, l'attore non ha allegato fatti e circostanze attestanti il bagaglio professionale acquisito, omettendo di indicare i percorsi formativi svolti prima e dopo l'assunzione da parte di Aliante. Egli si è limitato a rivendicare l'inquadramento nel livello
B senza fornire alcuna prova delle conoscenze professionali richieste per il livello superiore. Nemmeno i documenti versati in atti consentono di apprezzare il bagaglio di conoscenza e di tecnica acquisito presso istituti formativi oppure in precedenti fasi di lavoro ed esperienze lavorative.
Stanti le evidenziate carenze probatorie, deve escludersi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello B.
6.6. A ciò deve aggiungersi che neppure gli esiti dell'istruttoria orale hanno fornito compiuta prova dei fatti costitutivi del superiore livello contrattuale, rimanendo del tutto assente la dimostrazione dello svolgimento delle mansioni caratterizzanti il livello B.
E' incontroverso che il ricorrente si è occupato, dal 2015 al 2022, della pulizia della dogana di Campogalliano e dei parchi pubblici di Modena. I testimoni hanno riferito che, nell'espletamento della propria attività lavorativa, il ricorrente utilizzava il veicolo “Poter-
Piaggio”, per il trasporto dei rifiuti, e il mezzo “Maxsiti”, dotato di “cassone ribaltabile e un meccanismo automatico che alza i bidoni e li ribalta” (cfr. dichiarazioni e S_ Tes_3
. Tes_4
Le mansioni testé descritte rientrano pienamente nella declaratoria del livello A, poiché la datrice di lavoro ha affidato al lavoratore i compiti di addetto alle pulizie “con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore” (profilo collocato nella posizione economica A2 18). ha eseguito semplici operazioni E_
manuali (svuotamento dei cestini, carico/scarico dei sacchi, pulizia aree esterne), avvalendosi di attrezzature non complesse (es. scope, palette). Il contratto collettivo riconduce nel livello B l'operario qualificato addetto “all'utilizzo di strumentazione e macchinari, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi”. Come 18 Cfr. pag. 71 CCNL. pagina 14 di 19 detto, il ricorrente non ha conoscenze e competenze per essere ricondotto nel profilo di
“operaio qualificato”, né l'utilizzo dei veicoli per la raccolta dei rifiuti giustifica il superiore inquadramento, trattandosi di mezzi necessari agli spostamenti e alla esecuzione di operazioni automatizzate non complesse. Da ultimo, si osserva come le mansioni affidate non siano quelle di “conducente di mezzi e automezzi” ma di addetto alle pulizie.
A fronte del quadro probatorio complessivamente emerso, deve escludersi il diritto all'inquadramento, sin dalla assunzione, nel livello contrattuale B, con conseguente rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive correlate all'adeguamento di livello.
Stante il rigetto nel merito della domanda attorea, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione della convenuta (e la correlata questione di illegittimità costituzionale, per difetto di rilevanza), alla stregua del principio della cd. “ragione più liquida” (cfr. Cass. n.
30745/2019, Cass. S.U. n. 11799/2017).
Dall'insussistenza dei crediti retributivi discende anche il rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva e l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione della contribuzione . CP_5
6.7. Parimenti destituita di fondamento la prospettata illegittimità del cambio di mansione.
A seguito della richiesta del ricorrente di non operare nei parchi pubblici (cfr. missiva del
28.03.2022 19), ha adibito il dipendente alla pulizia degli uffici (cfr. CP_1
comunicazione di cambio mansione del 15.07.2022 20). Il teste ha confermato che
“attualmente si occupa della pulizia degli uffici della CNA di Modena;
svolge E_ anche le pulizie di un capannone di Aliante, raccoglie le foglie e tiene pulito l'area esterna.” Tali mansioni sono espressamente ricondotte nella categoria A (posizione economica A2) del CCNL applicato, pertanto deve escludersi che la datrice di lavoro abbia posto in essere atti di demansionamento in danno di . Né vi è E_
prova che l'attività di pulizia degli uffici sia incompatibile con le prescrizioni del Collegio medico Unico (cfr. giudizio del 09.09.2022 21) e sia tale da cagionare pregiudizi alla salute del ricorrente. La ricostruzione attorea non è suffragata da riscontri documentali, né le deposizioni testimoniali confermano l'attribuzione di mansioni pesanti, implicanti la movimentazione manuale di carichi superiori a 5 Kg (con indice NIOSH superiore a 1), posture incongrue e incombenze eccessivamente gravose.
Quanto al danno da demansionamento, si rileva che è anche carente la prova del pregiudizio arrecato alla sfera professionale dell'attore, in termini di impoverimento delle capacità e riduzione delle competenze professionali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto risarcibile "ex se", anche sotto il profilo non patrimoniale, il danno da demansionamento lamentato dal lavoratore, il quale da compiti operativi di responsabilità era stato relegato, per un lungo periodo, all'assolvimento di compiti di studio e consulenza con perdita di potere decisionale)” (Cass. n. 20980/2009, Cass. n. 22930/2015).
Dalla carenza di allegazione (valutata unitamente alla mancata prova della condotta mobbizzante) consegue l'inammissibilità della CTU medico-legale, non potendo la parte aggirare l'onere di fornire la prova che essa è tenuta ad offrire e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice. Secondo pacifica giurisprudenza, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. n. 30218/2017; Cass. n. 9979/2018). 21 Cfr. doc. 57 fascicolo resistente: “il sig. è risultato idoneo alla mansione di addetto E_ alle pulizie di base con le seguenti limitazioni/prescrizioni: non adibire ad attività con indice NIOSH superiore a 1 (e comunque nelle attività di movimentazione manuale carichi non superare il limite di peso di 5 Kg). Non adibire ad attività che prevedono utilizzo dell'arto superiore sinistro oltre il piano delle spalle. Assicurare carichi e ritmi di lavoro leggeri;
evitare lunghi tragitti a piedi;
utilizzo di otoprotettori oltre 80 Dba.” pagina 16 di 19 7. Sulla domanda di risarcimento danni
7.1. Come noto, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d)
l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
L'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria (cfr. Corte d'Appello Roma Sez. II Sent., 27/11/2018;
Cass. n. 12437/2018; Cass. n. 26684/2017).
L'inconfigurabilità della fattispecie di mobbing non osta all'affermazione di una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ove risulti provata la più lieve ipotesi del cd. straining, in presenza di elementi i quali per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale evidenzino la creazione, ad opera del datore di lavoro medesimo, di condizioni lavorative stressogene, tali da provocare nel prestatore una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato. Anche recentemente la
Cassazione ha ribadito che “È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorrano una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento. È configurabile lo straining, invece, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie” (Cass. n. 16580/2022).
Entrambe le fattispecie sono tutelabili in virtù di quanto disposto dall'art. 2087 cod. civ., che, quale norma aperta, rappresenta strumento sanzionatorio idoneo a punire tutte quelle condotte del datore di lavoro atte a ledere la salute, la personalità e la dignità del lavoratore.
pagina 17 di 19 7.2. Nessuna evidenza comprova che sia stato sottoposto a E_ continue vessazioni e umiliazioni;
né vi è prova dell'impiego, da parte dei referenti di
(o loro sottoposti), di frasi ingiuriose o l'attuazione di comportamenti lesivi della CP_1 onorabilità, personale e professionale, del ricorrente. Tali circostanze non emergono dal compendio documentale, né l'istruttoria orale ha confermato la prospettazione attorea.
Non vi è neanche la prova di un contesto lavorativo ostile e di una persistente e duratura aggressione psicologica nei confronti di , tale da determinare condizioni E_
lavorative “stressogene” e una situazione di disagio e malessere lavorativo.
7.3. L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Ai fini del risarcimento occorre accertare se in concreto si sia verificato un danno-evento e un danno-conseguenza. L'orientamento giurisprudenziale è pacifico nell'affermare che “in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno;
il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili” (Cass. n. 22857/2019).
Nel caso di specie non sono documentati - né in altro modo provati - i pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale patiti dal ricorrente, genericamente allegati nelle conclusioni del ricorso.
8. Sulle spese di lite.
8.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”
pagina 18 di 19 assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La particolarità della vicenda esaminata, la condizione soggettiva del ricorrente e le difficoltà probatorie gravanti sul lavoratore giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
8.2. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e l' , stante l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in ricorso. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 20 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc.ti 1,2 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc.ti 3,4 fascicolo ricorrente. 4 “cap. 4: è vero, svolgeva le attività di pulizia dei parchi, vuotando i cestini ed eliminando le E_ cartacce utilizzava il mezzo denominato “Porter-Piaggio”. E_ 5 “cap. 4: è vero, svolgeva la pulizia dei parchi, svuotava i cestini e raccoglieva le cartacce. E_
utilizzava un “Porter”. E_ pagina 6 di 19 6 Cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente. 7 Cfr. doc.ti 9,10,11 fascicolo ricorrente. 8 Cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente. pagina 7 di 19 9 Cfr. doc. 31 fascicolo resistente. 10 Cfr. doc.ti 18-23 e 32-34 fascicolo resistente. pagina 8 di 19 11 Cfr. doc.ti 40,41,42,43 fascicolo resistente. 12 Cfr. doc. 11 fascicolo ricorrente. 13 Cfr. doc.ti 15,16 fascicolo ricorrente. pagina 9 di 19 14 “cap. 10: io ho avuto diversi diverbi con;
era molto polemico. Anche con i colleghi aveva un E_ atteggiamento polemico e offensivo verso i superiori e la cooperativa. Criticava spesso la cooperativa.” 15 “cap. 10: capitava spesso ch avesse diverbi con colleghi e superiori.” E_ 16 “cap. 10: è vero, ha detto a voce alta a che non gli fregava niente della sua salute, S_ E_ pronunciando la frase indicata nel capitolo di prova.”; “tu fai quello che ti dico di fare, dei tuoi problemi di salute non me ne frega un cazzo altrimenti te ne vai a casa e ti licenzi o ti faccio licenziare io.” pagina 10 di 19 19 Cfr. doc. 35 fascicolo resistente. 20 Cfr. doc. 17 fascicolo ricorrente. pagina 15 di 19
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 240/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il E_ CodiceFiscale_1
03.08.1964 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Lenti;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott.ssa , con sede in Modena, via Gaetano CP_2
Salvemini n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Enrico Gragnoli e dall'Avv. Luca
Zaccarelli;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Lezzi,
Giuseppe Basile e Isabella Patrizia Basile;
LITISCONSORTE
Avente ad oggetto: infortunio - risarcimento danni - inquadramento superiore - differenze retributive pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 03.03.2023: “Nel merito
1) accertare e dichiarare che la responsabilità per gli infortuni occorsi al ricorrente in data 30 marzo 2022 e 5 maggio 2022 è esclusivamente ed integralmente ascrivibile alla condotta colposa, meglio precisata in premessa, della convenuta e dichiarata la conseguente responsabilità contrattuale della stessa per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore:
- al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura che sarà accertata a seguito di espletanda CTU medico legale o secondo equità oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Dichiarare, per quanto evidenziato in narrativa, inefficace e/o nullo ed in ogni caso illegittimo il provvedimento disciplinare della sospensione per quattro giorni adottato ai danni del ricorrente in data 4 luglio 2022 e conseguentemente:
-D , in persona del legale rappresentante pro-tempore al Parte_2 risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale subito corrispondente all'importo della retribuzione non percepita durante i quattro giorni di sospensione disciplinare e del danno non patrimoniale subito e conseguente alla illegittimità del provvedimento sanzionatorio nella misura che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità;
3) In via principale: dichiarare, per quanto evidenziato in narrativa, illegittimo il cambio di mansione attuato con comunicazione del 15 luglio 2022 e conseguentemente:
- ordinare a parte convenuta di ricondurre il ricorrente alla precedente mansione o ad una mansione di pari livello di quella precedente maggiormente compatibile con le sue condizioni di salute;
- condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo demansionamento nella misura che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità;
In via subordinata: dichiarare il cambio di mansione attuato dalla convenuta con comunicazione dl 15 luglio 2022 incompatibile con lo stato di salute del ricorrente e con le prescrizione del collegio Medico Unico del Spsal ex art. 41 comma 9 D. Lgs 81/08 in atti, e conseguentemente:
- ordinare a parte convenuta di ricondurre il ricorrente alla precedente mansione o ad una mansione di pari livello di quella precedente compatibile con le sue condizioni di salute e le prescrizioni del citato Collegio Medico Unico;
- condannare parte convenuta al risarcimento dei relativi danni subiti dal ricorrente nella misura che sarà ritenuta di giustizia o secondo equità;
pagina 2 di 19 4) accertare e dichiarare che il signor ha diritto sin dall'inizio del rapporto di E_ lavoro (aprile 2015) o da altra data che sarà ritenuta a seguito di espletanda istruttoria al riconoscimento del livello B del CCNL Coop Sociali e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore:
- al pagamento in favore del ricorrente della somma pari alla differenza tra trattamento economico relativo al livello B e quello effettivamente ricevuto ( livello A1-A2) ivi compresa l'incidenza sul TFR nella misura che risulterà dovuta secondo giustizia, anche a seguito dell'espletanda CTU contabile e comunque con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente con riferimento alla superiore qualifica;
5) dichiarata, per quanto evidenziato in narrativa, vessatoria la condotta posta in essere dalla convenuta ai danni del ricorrente, condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non dallo stesso subiti nella misura che risulterà di giustizia anche a seguito della espletanda CTU medico legale oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Il procuratore della resistente conclude come da memoria difensiva del 12.06.2023:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro e in composizione monocratica, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, rilevare l'estinzione dei diritti e delle azioni del Sig. in tema di E_ pretese differenze retributive per i periodi anteriori al 13 marzo 2018, per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., senza, dunque, accogliere le relative domande proposte contro l;
Controparte_4
CP_ sempre in via preliminare, rilevare l'estinzione dei pretesi crediti contributivi del per il decorso del termine quinquennale di prescrizione e, in subordine, salvo gravame, per il decorso del termine decennale di prescrizione, senza, dunque, accogliere tali domande;
in subordine, salvo gravame, nel merito, rigettare le domande proposte contro la
[...]
, perché infondate in fatto e in diritto, sia sull'an, sia sul quantum, Controparte_4 nonché sugli accessori dei pretesi crediti;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva dell'1.03.2024: “nel merito CP_5
pagina 3 di 19 - qualora vengano accertati e dichiarati i diritti del sig. nei termini contestati Persona_1
CP_ nei confronti del datore di lavoro e come richiesti nelle articolate conclusioni, nonchè per al punto 4 ultimo comma delle conclusioni, dichiarare e condannare il datore di lavoro alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, tenuto conto della prescrizione quinquennale maturata ex lege dalla data di notifica del ricorso all'ente il 20/12/2023, oltre agli accessori maturandi.
Con vittoria di spese a carico della parte soccombente.
Con vittoria di spese nei confronti di entrambe le parti principali laddove esse raggiungessero un CP_ accordo senza coinvolgere pur evocato in giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 03.03.2023, conveniva in E_
giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
a) accertarsi la responsabilità datoriale per gli infortuni occorsigli in data 30.03.2022 e
05.05.2022 e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da accertarsi mediante CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) dichiararsi inefficace/nullo/illegittimo il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro di quattro giorni, adottato in data 04.07.2022, e conseguentemente dirsi tenuta al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura Controparte_1 della retribuzione non percepita durante i giorni di sospensione, oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
c) dichiararsi illegittimo il cambio di mansione attuato con comunicazione del
15.07.2022 e, conseguentemente, ordinarsi alla resistente l'attribuzione delle precedenti mansioni oppure mansioni di pari livello compatibili con le proprie condizioni di salute, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo demansionamento (in subordine, dichiararsi il cambio di mansione incompatibile con il suo stato di salute e con le prescrizioni del Collegio Medico Unico e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta l'adibizione alle precedenti mansioni o a mansioni di pari livello compatibili con le prescrizioni del Collegio Medico Unico, oltre al ristoro dei danni patiti);
pagina 4 di 19 d) accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello B del CCNL Coop. Sociali sin dall'inizio del rapporto di lavoro e, per l'effetto, riconoscersi il corrispondente trattamento retributivo, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive (inclusa la quota di TFR), oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale con riferimento alla superiore qualifica;
e) condannarsi parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle condotte vessatorie tenute in costanza di rapporto.
2. (in prosieguo Aliante o Cooperativa), Controparte_1 tempestivamente costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. civ. delle pretese retributive anteriori al 13.03.2018 (in subordine, rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità costituzionale dell'art. 2948 cod. civ., per contrasto con l'art. 3 Cost. e con il principio di ragionevolezza), nonché la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e, CP_5 nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree.
3. Con ordinanza del 20.12.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., CP_5
come statuito da Cass. n. 8956/2020: “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con , sicché, alla mancata evocazione Controparte_6 in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.”
Parte attrice ottemperava all'ordine giudiziale nel termine assegnato. L' si costituiva CP_5 in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente chiedeva condannarsi la datrice di lavoro alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa sulle differenze retributive eventualmente riconosciute al ricorrente.
4. Sulla responsabilità datoriale per gli infortuni del 30.03.2022 e 05.05.2022
4.1. è stato assunto da con contratto a E_ Controparte_4 tempo determinato del 13.04.2015, come lavoratore svantaggiato (rapporto trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.11.2016), con qualifica di operaio di livello del pagina 5 di 19 A1 CCNL Coop. Sociali (da febbraio 2018 inquadrato nel livello A2; cfr. buste paga 1) e con mansioni di operatore addetto al verde (cfr. lettera di assunzione del 13.04.2015 e comunicazione di trasformazione a tempo indeterminato 2). L'orario di lavoro è stato trasformato da full-time a part-time in data 09.07.2018 (36 ore settimanali), passato a
30 ore settimanali a decorrere dal 07.08.2018. 3
Il ricorrente è stato adibito, sin dall'assunzione, alla pulizia della dogana di
Campogalliano e a decorrere dal 2022 alla pulizia dei parchi pubblici di Modena, avvalendosi del furgone raccogli rifiuti (cd. “porterino”). In tale periodo al lavoratore sono state affidate le seguenti mansioni: pulizia delle aree esterne attraverso l'utilizzo di scopettoni, palette e pinze;
svuotamento dei cestini raccogli rifiuti;
carico dei sacchi di rifiuti sul cassone del furgoncino e scarico presso le discariche. Circostanze incontroverse e confermate in giudizio dai testi 4 e . 5 S_
4.2. Parte attrice chiede accertarsi la responsabilità datoriale per gli infortuni del
30.03.2022 e 05.05.2022, verificatisi nel corso delle operazioni di movimentazione e sollevamento dei sacchi di pattume.
4.3. Come noto, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. discende dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. In tale materia opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 cod. civ., sicché è sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, Cass. n. 9817/2008, Cass. n.
21590/2008, Cass. n. 3786/2009). Così Cass. n. 11136/2023: “l'art. 2087 cod. civ., per costante giurisprudenza di questa Corte, non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015,
18626/2013, 2038/2013, 13956/2012)” (cfr. anche Cass. n. 13644/2019, Cass. n.
3989/2015, Cass. n. 1312/2014). Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni I.N.A.I.L. - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1.” (Cass. n. 678/2023).
4.4. Ebbene, il medico competente ha emesso un giudizio di idoneità alla mansione con le seguenti prescrizioni: “adibire ad attività di cantiere dove il ritmo e il carico di lavoro sono leggeri. Evitare l'uso del soffiante sia quello elettrico che a benzina (scoppio).
Evitare lunghi tragitti a piedi e limitare la mmm (peso max 5 kg”)” (certificato del
22.03.20226).
A seguito dell'accesso del ricorrente al Pronto Soccorso di Baggiovara, i sanitari hanno diagnosticato “una lombalgia da sforzo”, con prognosi sino al 18.04.2022 (cfr. referto del 30.03.2022 e certificati INAIL 7), e “una algia atraumatica spalla sinistra”, con dieci giorni di prognosi (cfr. referto del 05.05.2022 8).
Non vi è prova che i danni lamentati dal lavoratore siano conseguenza diretta e immediata delle lavorazioni eseguite presso la convenuta. Dalle deposizioni testimoniali non emerge che il ricorrente si sia infortunato nel corso delle operazioni di sollevamento dei sacchi di pattume. Non è quindi da escludere che la sintomatologia riscontrata dai sanitari sia correlata ad attività extralavorative. Su tale aspetto della controversia non sono state dedotte specifiche prove orali. La mancata prova degli eventi infortunistici, così come descritti in ricorso, conduce al rigetto della domanda attorea.
A ciò deve aggiungersi che non vi sono riscontri della condotta inadempiente di parte datoriale e dell'adibizione del lavoratore a compiti non compatibili con le prescrizioni del medico competente. Gli esiti dell'istruttoria escludono la sussistenza del nesso eziologico Testi tra l'attività lavorativa prestata dall'attore e le patologie denunciate. I testi e S_
(entrambi dipendenti della resistente) hanno riferito che non E_ movimentava oggetti pesanti, precisando che i rifiuti raccolti avevano “un peso inferiore ai 5 Kg”. Inoltre, tutti i testimoni hanno dichiarato che per gli spostamenti il ricorrente utilizzava il mezzo “Poter-Piaggio”.
Dalle risultanze processuali emerge come l'attività sopra descritta non fosse nociva per la salute del ricorrente, poiché non comportante la movimentazione manuale di carichi pesanti, né la percorrenza di lunghi tragitti a piedi. La scheda di valutazione dei rischi classifica le attività di movimentazione manuale con un indice NIOSH inferiore a 1, di entità trascurabile, tale da escludere problematiche di tipo ergonomico e sindromi muscolo-scheletriche alla zona lombare e agli arti superiori. 9
Siffatto quadro probatorio esclude l'esistenza di fattori di rischio correlati allo svuotamento dei cestini e al sollevamento dei sacchi dei rifiuti, di peso modesto, considerata anche la durata giornaliera della prestazione lavorativa (cinque ore). Il ricorrente è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, come attestato dai certificati del medico competente, senza che le valutazioni del sanitario siano state contestate o impugnate ex art. 41, T.U. n. 81/2008. 10
Parte attrice non ha dimostrato la sussistenza di una condotta inadempiente della resistente, contraria all'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., né la violazione delle prescrizioni del medico competente, pertanto deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni. Tenuto altresì conto che non vi è alcuna allegazione di danni permanenti correlati agli infortuni in esame, non avendo l'attore prodotto perizie mediche attestanti lesioni permanenti o altri pregiudizi alla sfera fisica.
Ulteriore riprova del fatto che l'attività lavorativa non esponeva il sig. ad alcun E_ rischio lavorativo - idoneo a far sviluppare patologie alla colonna lombare e alla spalla sx
- si rinviene nel fatto che l'INAIL non ha riconosciuto la natura infortunistica degli eventi del 30 marzo e 5 maggio 2022, ricondotti a malattia comune (cfr. provvedimenti del
22.04.2022 e 27.05.2022 11).
5. Sulla sanzione disciplinare della sospensione
5.1. Con lettera di addebito del 24 giugno 2022, la resistente ha contestato al sig.
di aver utilizzato espressioni offensive e minacciose nei confronti del E_ coordinatore “[…] Ella avrebbe interrotto la spiegazione dicendo, con tono offensivo e S_ aggressivo, che avrebbe fatto solo quello, che “nessuno doveva rompergli i coglioni”, intimando al coordinatore di andare via altrimenti lo avrebbe “accoppato”. Ella avrebbe poi aggiunto, sempre con tono aggressivo, che “non prendeva ordini da nessuno e che tutti in Aliante sono incapaci e sfruttatori” […].” 12
Dopo le giustificazioni scritte del lavoratore, la datrice di lavoro ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per quattro giorni. 13
5.2. In base ai criteri di ripartizione dell'onere della prova, grava sulla parte datoriale l'onere di dimostrare di aver fatto corretto uso del potere disciplinare che gli artt. 2094, 2104 e 2106 cod. civ. le attribuiscono. Per tutte Cass. n. 11153/2001: “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione […]” (nello stesso senso Cass. n. 15950/2004).
Aliante ha ottemperato al proprio onere probatorio.
Nelle giustificazioni scritte del 27.06.2022, il ricorrente ha riconosciuto di aver pronunciato la frase “se affermi queste cose non capisci niente sei allora un coglione peggio di me”, in replica all'atteggiamento arrogante e prepotente di . Quest'ultimo Persona_2 ha confermato in giudizio di aver richiamato , per carenze E_ nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, e di essere stato aggredito verbalmente dal collega: “cap. 9: il 23.06.2022 mi trovavo nel parcheggio del parco Ferrari. C'erano anche
, un altro collega e il cap-squadra DE e l'altro collega non avevano gli E_ Tes_3 attrezzi (scopa, palette e pinze), stavano solo svuotando i cestini ma non toglievano le cartacce dal parcheggio. Ho quindi detto a di procurarsi gli attrezzi e di pulire il parcheggio;
a E_ quel punto mi ha aggredito verbalmente, dicendo testualmente che “lui non prendeva E_ ordini da nessuno e che se non me ne andavo mi accappottava.”
A fronte della natura ingiuriosa della frase pronunciata e della grave minaccia rivolta al coordinatore, deve confermarsi la sanzione disciplinare della sospensione di quattro giorni. La sanzione è proporzionata ai fatti contestati, considerato altresì che il ricorrente si è reso responsabile di diversi alterchi con colleghi e superiori gerarchici, come riferito dai testi 14 e . 15 L'addebito disciplinare non può essere scriminato dal S_
contegno del superiore gerarchico, poiché quest'ultimo si è limitato a redarguire il collega, proferendo una frase offensiva senza passaggio alle vie di fatto (cfr. dichiarazione 16); condotta che in ogni caso non giustifica la grave minaccia del Tes_3
ricorrente.
6. Sull'inquadramento superiore - differenze retributive.
6.1. afferma di aver svolto mansioni riconducibili al livello B del E_
CCNL Cooperative Sociali sin dal giorno dell'assunzione, dolendosi altresì del cambio di mansione disposto dalla datrice di lavoro nel luglio 2022, ritenuto demansionante in quanto implicante lo svolgimento delle mansioni di addetto alle pulizie, appartenenti al livello A1.
6.2. La domanda di riconoscimento dell'inquadramento in un livello superiore a quello di appartenenza, nonché di riconoscimento delle relative differenze retributive trova fondamento nell'art. 2103 cod. civ. – come modificato dal D. Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25.06.2015 – il quale dispone che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi […].”
La vicenda in esame ricade integralmente nel vigore nella nuova disciplina.
6.3. L'azione giudiziale introdotta da parte attrice, tesa a conseguire il pagamento delle differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento contrattuale, postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento pattuito in sede di assunzione. Al fine di accertare la violazione dell'art. 2103 occorre verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione pagina 11 di 19 dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015, Cass. n. 18943/2016, Cass. n.
20272/2010). Come ben chiarito dal Tribunale di Roma, “in tema di mansioni, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle riconosciute e retribuite dal datore di lavoro si articola in tre fasi successive: in primo luogo, occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi, individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. "mansionario", il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso” (Trib. Roma Sez. lavoro Sent., 13/11/2019).
Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata. La Suprema Corte ha evidenziato, a tal proposito, come “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass n. 8025/2003).
Ciò assume maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (in tale senso Cass. n. 12092/2004).
pagina 12 di 19 Il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento di una qualifica superiore ha l'onere di provare lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento rivendicato.
6.4. L'art. 47 del CCNL Cooperative Sociali include nel: 17
- livello A i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite per l'esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici. Appartengono altresì a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell'ambito di specifiche istruzioni fornite”; nella posizione economica A1 sono ricondotti i profili di “Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi generici di aiuto domiciliare, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o” e nella posizione economica A2 i profili di “Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina, addetta/o alle pulizie con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore”;
- livello B i lavoratori che “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l'utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni.”
6.5. Definite le coordinate della res litigiosa, venendo all'analisi del caso di specie, si ritiene che parte ricorrente non abbia dimostrato i fatti costitutivi del livello rivendicato. Dalla semplice e testuale lettura delle disposizioni di fonte contrattuale si ricava che è possibile riconoscere l'inquadramento nel livello B solamente ai lavoratori che abbiano conseguito specifiche cognizioni tecnico-pratiche attraverso percorsi lavorativi o corsi di formazione. Incombe sul lavoratore-ricorrente la prova di aver acquisito pregresse conoscenze professionali, “teoriche e/o tecniche”, tali da consentirgli di svolgere le proprie mansioni in autonomia e con responsabilità nell'ambito di 17 Cfr. doc. 19 fascicolo ricorrente. pagina 13 di 19 procedure e processi standardizzati. La declaratoria contrattuale richiede che le conoscenze siano acquisite attraverso “l'esperienza lavorativa o percorsi formativi”, laddove nel livello A sono sufficienti “generiche” conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali.
Già sul piano assertivo, l'attore non ha allegato fatti e circostanze attestanti il bagaglio professionale acquisito, omettendo di indicare i percorsi formativi svolti prima e dopo l'assunzione da parte di Aliante. Egli si è limitato a rivendicare l'inquadramento nel livello
B senza fornire alcuna prova delle conoscenze professionali richieste per il livello superiore. Nemmeno i documenti versati in atti consentono di apprezzare il bagaglio di conoscenza e di tecnica acquisito presso istituti formativi oppure in precedenti fasi di lavoro ed esperienze lavorative.
Stanti le evidenziate carenze probatorie, deve escludersi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello B.
6.6. A ciò deve aggiungersi che neppure gli esiti dell'istruttoria orale hanno fornito compiuta prova dei fatti costitutivi del superiore livello contrattuale, rimanendo del tutto assente la dimostrazione dello svolgimento delle mansioni caratterizzanti il livello B.
E' incontroverso che il ricorrente si è occupato, dal 2015 al 2022, della pulizia della dogana di Campogalliano e dei parchi pubblici di Modena. I testimoni hanno riferito che, nell'espletamento della propria attività lavorativa, il ricorrente utilizzava il veicolo “Poter-
Piaggio”, per il trasporto dei rifiuti, e il mezzo “Maxsiti”, dotato di “cassone ribaltabile e un meccanismo automatico che alza i bidoni e li ribalta” (cfr. dichiarazioni e S_ Tes_3
. Tes_4
Le mansioni testé descritte rientrano pienamente nella declaratoria del livello A, poiché la datrice di lavoro ha affidato al lavoratore i compiti di addetto alle pulizie “con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore” (profilo collocato nella posizione economica A2 18). ha eseguito semplici operazioni E_
manuali (svuotamento dei cestini, carico/scarico dei sacchi, pulizia aree esterne), avvalendosi di attrezzature non complesse (es. scope, palette). Il contratto collettivo riconduce nel livello B l'operario qualificato addetto “all'utilizzo di strumentazione e macchinari, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi”. Come 18 Cfr. pag. 71 CCNL. pagina 14 di 19 detto, il ricorrente non ha conoscenze e competenze per essere ricondotto nel profilo di
“operaio qualificato”, né l'utilizzo dei veicoli per la raccolta dei rifiuti giustifica il superiore inquadramento, trattandosi di mezzi necessari agli spostamenti e alla esecuzione di operazioni automatizzate non complesse. Da ultimo, si osserva come le mansioni affidate non siano quelle di “conducente di mezzi e automezzi” ma di addetto alle pulizie.
A fronte del quadro probatorio complessivamente emerso, deve escludersi il diritto all'inquadramento, sin dalla assunzione, nel livello contrattuale B, con conseguente rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive correlate all'adeguamento di livello.
Stante il rigetto nel merito della domanda attorea, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione della convenuta (e la correlata questione di illegittimità costituzionale, per difetto di rilevanza), alla stregua del principio della cd. “ragione più liquida” (cfr. Cass. n.
30745/2019, Cass. S.U. n. 11799/2017).
Dall'insussistenza dei crediti retributivi discende anche il rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva e l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione della contribuzione . CP_5
6.7. Parimenti destituita di fondamento la prospettata illegittimità del cambio di mansione.
A seguito della richiesta del ricorrente di non operare nei parchi pubblici (cfr. missiva del
28.03.2022 19), ha adibito il dipendente alla pulizia degli uffici (cfr. CP_1
comunicazione di cambio mansione del 15.07.2022 20). Il teste ha confermato che
“attualmente si occupa della pulizia degli uffici della CNA di Modena;
svolge E_ anche le pulizie di un capannone di Aliante, raccoglie le foglie e tiene pulito l'area esterna.” Tali mansioni sono espressamente ricondotte nella categoria A (posizione economica A2) del CCNL applicato, pertanto deve escludersi che la datrice di lavoro abbia posto in essere atti di demansionamento in danno di . Né vi è E_
prova che l'attività di pulizia degli uffici sia incompatibile con le prescrizioni del Collegio medico Unico (cfr. giudizio del 09.09.2022 21) e sia tale da cagionare pregiudizi alla salute del ricorrente. La ricostruzione attorea non è suffragata da riscontri documentali, né le deposizioni testimoniali confermano l'attribuzione di mansioni pesanti, implicanti la movimentazione manuale di carichi superiori a 5 Kg (con indice NIOSH superiore a 1), posture incongrue e incombenze eccessivamente gravose.
Quanto al danno da demansionamento, si rileva che è anche carente la prova del pregiudizio arrecato alla sfera professionale dell'attore, in termini di impoverimento delle capacità e riduzione delle competenze professionali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto risarcibile "ex se", anche sotto il profilo non patrimoniale, il danno da demansionamento lamentato dal lavoratore, il quale da compiti operativi di responsabilità era stato relegato, per un lungo periodo, all'assolvimento di compiti di studio e consulenza con perdita di potere decisionale)” (Cass. n. 20980/2009, Cass. n. 22930/2015).
Dalla carenza di allegazione (valutata unitamente alla mancata prova della condotta mobbizzante) consegue l'inammissibilità della CTU medico-legale, non potendo la parte aggirare l'onere di fornire la prova che essa è tenuta ad offrire e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice. Secondo pacifica giurisprudenza, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. n. 30218/2017; Cass. n. 9979/2018). 21 Cfr. doc. 57 fascicolo resistente: “il sig. è risultato idoneo alla mansione di addetto E_ alle pulizie di base con le seguenti limitazioni/prescrizioni: non adibire ad attività con indice NIOSH superiore a 1 (e comunque nelle attività di movimentazione manuale carichi non superare il limite di peso di 5 Kg). Non adibire ad attività che prevedono utilizzo dell'arto superiore sinistro oltre il piano delle spalle. Assicurare carichi e ritmi di lavoro leggeri;
evitare lunghi tragitti a piedi;
utilizzo di otoprotettori oltre 80 Dba.” pagina 16 di 19 7. Sulla domanda di risarcimento danni
7.1. Come noto, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d)
l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
L'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria (cfr. Corte d'Appello Roma Sez. II Sent., 27/11/2018;
Cass. n. 12437/2018; Cass. n. 26684/2017).
L'inconfigurabilità della fattispecie di mobbing non osta all'affermazione di una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ove risulti provata la più lieve ipotesi del cd. straining, in presenza di elementi i quali per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale evidenzino la creazione, ad opera del datore di lavoro medesimo, di condizioni lavorative stressogene, tali da provocare nel prestatore una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato. Anche recentemente la
Cassazione ha ribadito che “È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorrano una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento. È configurabile lo straining, invece, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie” (Cass. n. 16580/2022).
Entrambe le fattispecie sono tutelabili in virtù di quanto disposto dall'art. 2087 cod. civ., che, quale norma aperta, rappresenta strumento sanzionatorio idoneo a punire tutte quelle condotte del datore di lavoro atte a ledere la salute, la personalità e la dignità del lavoratore.
pagina 17 di 19 7.2. Nessuna evidenza comprova che sia stato sottoposto a E_ continue vessazioni e umiliazioni;
né vi è prova dell'impiego, da parte dei referenti di
(o loro sottoposti), di frasi ingiuriose o l'attuazione di comportamenti lesivi della CP_1 onorabilità, personale e professionale, del ricorrente. Tali circostanze non emergono dal compendio documentale, né l'istruttoria orale ha confermato la prospettazione attorea.
Non vi è neanche la prova di un contesto lavorativo ostile e di una persistente e duratura aggressione psicologica nei confronti di , tale da determinare condizioni E_
lavorative “stressogene” e una situazione di disagio e malessere lavorativo.
7.3. L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Ai fini del risarcimento occorre accertare se in concreto si sia verificato un danno-evento e un danno-conseguenza. L'orientamento giurisprudenziale è pacifico nell'affermare che “in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno;
il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili” (Cass. n. 22857/2019).
Nel caso di specie non sono documentati - né in altro modo provati - i pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale patiti dal ricorrente, genericamente allegati nelle conclusioni del ricorso.
8. Sulle spese di lite.
8.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”
pagina 18 di 19 assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La particolarità della vicenda esaminata, la condizione soggettiva del ricorrente e le difficoltà probatorie gravanti sul lavoratore giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
8.2. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e l' , stante l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in ricorso. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 20 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc.ti 1,2 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc.ti 3,4 fascicolo ricorrente. 4 “cap. 4: è vero, svolgeva le attività di pulizia dei parchi, vuotando i cestini ed eliminando le E_ cartacce utilizzava il mezzo denominato “Porter-Piaggio”. E_ 5 “cap. 4: è vero, svolgeva la pulizia dei parchi, svuotava i cestini e raccoglieva le cartacce. E_
utilizzava un “Porter”. E_ pagina 6 di 19 6 Cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente. 7 Cfr. doc.ti 9,10,11 fascicolo ricorrente. 8 Cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente. pagina 7 di 19 9 Cfr. doc. 31 fascicolo resistente. 10 Cfr. doc.ti 18-23 e 32-34 fascicolo resistente. pagina 8 di 19 11 Cfr. doc.ti 40,41,42,43 fascicolo resistente. 12 Cfr. doc. 11 fascicolo ricorrente. 13 Cfr. doc.ti 15,16 fascicolo ricorrente. pagina 9 di 19 14 “cap. 10: io ho avuto diversi diverbi con;
era molto polemico. Anche con i colleghi aveva un E_ atteggiamento polemico e offensivo verso i superiori e la cooperativa. Criticava spesso la cooperativa.” 15 “cap. 10: capitava spesso ch avesse diverbi con colleghi e superiori.” E_ 16 “cap. 10: è vero, ha detto a voce alta a che non gli fregava niente della sua salute, S_ E_ pronunciando la frase indicata nel capitolo di prova.”; “tu fai quello che ti dico di fare, dei tuoi problemi di salute non me ne frega un cazzo altrimenti te ne vai a casa e ti licenzi o ti faccio licenziare io.” pagina 10 di 19 19 Cfr. doc. 35 fascicolo resistente. 20 Cfr. doc. 17 fascicolo ricorrente. pagina 15 di 19