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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8516 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18586/2021, avente ad oggetto: riconoscimento corrispettivo contratto di appalto e vertente tra
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 titolare p.t. Arch. rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Ilaria Giglio
Attrice
e
Avv. (cod. fisc. ), Avv. Pt_2 CP_1 C.F._1 Pt_2
(cod. fisc. ) e Avv. (cod. CP_2 C.F._2 Pt_2 CP_3 fisc. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3
Enrico Maria Buonfantino
Convenuti attori in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) accertare e dichiarare l'esistenza del debito in capo a Pt_3
, AN ed , per aver commissionato, autorizzato ed
[...] CP_1 ottenuto lavori edili di completamento relativi al rifacimento del terrazzo di copertura di proprietà esclusiva presso lo stabile di
Via Orsi 15/A; 2) accertato e dichiarato il grave inadempimento dei convenuti condannarli al pagamento dell'importo di € 33.878,76 (incluso iva su totale iniziale);
3) condannare infine essi convenuti in solido, alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Per i convenuti:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto;
2) rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto;
3) accertare e dichiarare che l'offerta economica formulata dalla odierna attrice è pari ad 15.324,00;
4) accertare e dichiarare l'incompletezza, i vizi e la difformità dei lavori eseguiti e per l'effetto dichiarare il diritto dei convenuti alla riduzione del prezzo mediate ripetizione dell'importo di € 1.420,00 (€ 10.000,00 versati – € 8.580,00 = €
1.420,00);
5) condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, da liquidarsi secondo equità;
6) condannare parte attrice alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore costituito.
7) In via riconvenzionale accertato e dichiarato l'incompletezza,
i vizi e la difformità dei lavori, per l'effetto condannare parte attrice al pagamento della somma di € 5.620,00 per le ragioni, causali e quantificazione nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Impresa Edile Arch. ha citato in giudizio , Parte_1 CP_3
e ed ha chiesto di condannarli al CP_1 Controparte_4 pagamento della somma di euro 33878,76 quale saldo dei i lavori eseguiti al terrazzo dell'immobile di loro proprietà.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che i convenuti gli avevano commissionato l'esecuzione del rifacimento del terrazzo del loro immobile sito in Napoli alla via
Orsi n. 15/A; che i convenuti avevano accettato l'offerta che gli aveva presentato di euro 43878,76; che aveva ultimato i lavori al terrazzo;
che i convenuti avevano versato solo euro 10000,00 rimanendo inevaso il saldo di euro 33878,76 corrispondente all'importo della fattura 2B del 23.1.2015.
e si sono Controparte_5 Controparte_4 Parte_3 opposti alla domanda dell'attrice ponendo in rilievo: che in esecuzione del contratto di appalto del 24.09.2013 l'attrice aveva eseguito lavori condominiali di copertura dei terrazzi della palazzina B del Condominio sito in Napoli alla Via G.Orsi 15/A, con la direzione dell'Ing. che in concomitanza Persona_1 con i lavori condominiali ed ad integrazione degli stessi l'attrice aveva eseguito in loro favore i lavori riportati nell'offerta economica del 09.12.13 per un totale di euro
16.856,40; che non avevano mai ricevuto un'offerta o un preventivo di euro 43.878,76 da parte dell'attrice; che il 13.3.2015, in data successiva alla fattura 2B/2015 di euro 33878,76, con autodichiarazione consegnata all'amministratore p.t. del condomino, l'attrice aveva dichiarato di aver eseguito lavori in favore dei convenuti per l'importo di € 29.590,43, al lordo dell' acconto di euro 10.000,00; che con raccomandata del 24.02.2015
l'attrice, sulla premessa di avere formulato un'offerta economica di € 36.584,79 oltre IVA, aveva richiesto la somma di €
26.584,79; che avevano contestato all'attrice di non aver mai ricevuto un'offerta di euro 36.584,79; che fronte della richiesta di euro 36.584,79 prima, e di euro 43.878,76 dopo, l'attrice nel precedente giudizio di cui al n.r.g. 6720/2016 aveva depositato un'offerta economica di euro 15.324,00 del 10.12.2013; che l'importo richiesto dall'attrice ed indicato nella fattura 2B/2015 era privo di ogni supporto documentale(sal, computo metrico, certificazione dei lavori, offerta, preventivo); che l'importo dell'offerta del 10.12.2013 non era congruo tenuto conto che era stato calcolato su di una superfice del terrazzo superiore a quella reale e considerati i materiali utilizzati;
che il valore effettivo dei lavori eseguiti dall'attrice era pari ad euro
8.580,00 oltre IVA, come da computo metrico dell'Ing. Per_2
; che avendo versato euro 10000,00 avevano diritto ad euro
[...]
1420,00; che l'attrice aveva omesso di sigillare ampi tratti dei frontalini lungo il perimetro del terrazzo del 6 livello con rischio di infiltrazioni di acqua e danno estetico al terrazzo ed all'intero fabbricato;
che l'attrice era debitrice nei loro confronti della somma di euro 5620,00(euro 1420,00 + 4200,00 quale costo per l'eliminazione dei vizi esecutivi) che hanno richiesto in via riconvenzionale all'attrice.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata entro i limiti di seguito indicati.
Non è contestato che i convenuti hanno affidato all'attrice il rifacimento del terrazzo di loro proprietà sovrastante l'edificio sito in Napoli alla via Orsi n. n. 15/A.
E' controversa la misura del compenso concordato per l'esecuzione dell'intervento.
L'attrice ha rivendicato il riconoscimento della somma di euro
33878,76 pari alla differenza tra il costo dei lavori preventivato, euro 43878,76, e l'acconto ricevuto di euro
10000,00.
L'importo richiesto dall'attrice non trova riscontro in nessun documento acquisito agli atti del giudizio.
Non è provato che l'offerta economica dell'importo di euro
43878,76 sia stata trasmessa ai convenuti e che sia stata da loro accettata.
Sono documentate tre offerte di importo differente, la prima del
21.11.13 di euro 22.244,44 oltre iva, la seconda del 09.12.13 di euro 15.344,00 oltre iva e una terza dell'11.12.13 di euro
14.000,00 oltre iva.
Nell'offerta del 21.11.13 è indicata anche la realizzazione del massetto per la posa delle lastre isolanti. E' decisivo che nella dichiarazione a firma dell'Arch. del Pt_1
13.2.2015 è espressamente indicato che l'importo dei lavori eseguiti per il condominio e per i convenuti è pari ad euro
145000,00 e che il costo dei primi ammonta ad euro 115409,57.
In sostanza nella dichiarazione l'attrice indica in euro 29590,43 il costo dei lavori realizzati per i convenuti.
Tale importo, in quanto indicato dalla stessa attrice, costituisce il limite invalicabile di quanto può essere riconosciuto all'attrice.
Ciò premesso, per la determinazione del compenso deve farsi riferimento ai computi metri prodotti dall'attrice e dai convenuti giacchè si tratta degli unici documenti che riportano una analitica descrizione delle opere eseguite dall'attrice.
Nel primo il costo dei lavori è indicato in euro 34048,89, nel secondo in euro 16276,84.
Tenuto conto dell'effettiva superfice del terrazzo(mq 265 in luogo di 280), effettuata la comparazione tra i computi metrici delle parti e le offerte economiche redatte dall'attrice, il valore dei lavori eseguiti dall'attrice in favore dei convenuti va stimato in euro 25000,00 oltre iva nella misura del 10%.
Tenuto conto che i convenuti hanno versato euro 10000,00, residua un credito dell'impresa di euro 17500,00.
Non può essere accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti.
L'incompletezza dell'intervento di ristrutturazione del terrazzo affidato all'attrice non è documentata ed anzi appare smentita dal tenore del certificato di ultimazione dei lavori del 22.12.2014 a firma del direttore dei lavori.
Nel documento il tecnico afferma che le opere appaltate sono state tutte eseguite fatta eccezione per le barriere divisorie tra gli appartamenti e dei lavori interni agli immobili di proprietà dei germani , sig. e sig. Pt_2 Per_3 Per_4 I rilievi dei convenuti in merito al colore ed alla casa produttrice dei pannelli isolanti non incidono sulla loro resa termica.
Consegue che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 17500,00 con interessi legali dal
7.7.2021 al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di , Parte_1 Parte_1 Controparte_6
e Avv. ogni diversa istanza, CP_6 CP_2 Pt_2 CP_3 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 17500,00 con interessi legali dal 7.7.2021 al saldo;
2)rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3)condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3387,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 30.9.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18586/2021, avente ad oggetto: riconoscimento corrispettivo contratto di appalto e vertente tra
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 titolare p.t. Arch. rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Ilaria Giglio
Attrice
e
Avv. (cod. fisc. ), Avv. Pt_2 CP_1 C.F._1 Pt_2
(cod. fisc. ) e Avv. (cod. CP_2 C.F._2 Pt_2 CP_3 fisc. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3
Enrico Maria Buonfantino
Convenuti attori in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) accertare e dichiarare l'esistenza del debito in capo a Pt_3
, AN ed , per aver commissionato, autorizzato ed
[...] CP_1 ottenuto lavori edili di completamento relativi al rifacimento del terrazzo di copertura di proprietà esclusiva presso lo stabile di
Via Orsi 15/A; 2) accertato e dichiarato il grave inadempimento dei convenuti condannarli al pagamento dell'importo di € 33.878,76 (incluso iva su totale iniziale);
3) condannare infine essi convenuti in solido, alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Per i convenuti:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto;
2) rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto;
3) accertare e dichiarare che l'offerta economica formulata dalla odierna attrice è pari ad 15.324,00;
4) accertare e dichiarare l'incompletezza, i vizi e la difformità dei lavori eseguiti e per l'effetto dichiarare il diritto dei convenuti alla riduzione del prezzo mediate ripetizione dell'importo di € 1.420,00 (€ 10.000,00 versati – € 8.580,00 = €
1.420,00);
5) condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, da liquidarsi secondo equità;
6) condannare parte attrice alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore costituito.
7) In via riconvenzionale accertato e dichiarato l'incompletezza,
i vizi e la difformità dei lavori, per l'effetto condannare parte attrice al pagamento della somma di € 5.620,00 per le ragioni, causali e quantificazione nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Impresa Edile Arch. ha citato in giudizio , Parte_1 CP_3
e ed ha chiesto di condannarli al CP_1 Controparte_4 pagamento della somma di euro 33878,76 quale saldo dei i lavori eseguiti al terrazzo dell'immobile di loro proprietà.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che i convenuti gli avevano commissionato l'esecuzione del rifacimento del terrazzo del loro immobile sito in Napoli alla via
Orsi n. 15/A; che i convenuti avevano accettato l'offerta che gli aveva presentato di euro 43878,76; che aveva ultimato i lavori al terrazzo;
che i convenuti avevano versato solo euro 10000,00 rimanendo inevaso il saldo di euro 33878,76 corrispondente all'importo della fattura 2B del 23.1.2015.
e si sono Controparte_5 Controparte_4 Parte_3 opposti alla domanda dell'attrice ponendo in rilievo: che in esecuzione del contratto di appalto del 24.09.2013 l'attrice aveva eseguito lavori condominiali di copertura dei terrazzi della palazzina B del Condominio sito in Napoli alla Via G.Orsi 15/A, con la direzione dell'Ing. che in concomitanza Persona_1 con i lavori condominiali ed ad integrazione degli stessi l'attrice aveva eseguito in loro favore i lavori riportati nell'offerta economica del 09.12.13 per un totale di euro
16.856,40; che non avevano mai ricevuto un'offerta o un preventivo di euro 43.878,76 da parte dell'attrice; che il 13.3.2015, in data successiva alla fattura 2B/2015 di euro 33878,76, con autodichiarazione consegnata all'amministratore p.t. del condomino, l'attrice aveva dichiarato di aver eseguito lavori in favore dei convenuti per l'importo di € 29.590,43, al lordo dell' acconto di euro 10.000,00; che con raccomandata del 24.02.2015
l'attrice, sulla premessa di avere formulato un'offerta economica di € 36.584,79 oltre IVA, aveva richiesto la somma di €
26.584,79; che avevano contestato all'attrice di non aver mai ricevuto un'offerta di euro 36.584,79; che fronte della richiesta di euro 36.584,79 prima, e di euro 43.878,76 dopo, l'attrice nel precedente giudizio di cui al n.r.g. 6720/2016 aveva depositato un'offerta economica di euro 15.324,00 del 10.12.2013; che l'importo richiesto dall'attrice ed indicato nella fattura 2B/2015 era privo di ogni supporto documentale(sal, computo metrico, certificazione dei lavori, offerta, preventivo); che l'importo dell'offerta del 10.12.2013 non era congruo tenuto conto che era stato calcolato su di una superfice del terrazzo superiore a quella reale e considerati i materiali utilizzati;
che il valore effettivo dei lavori eseguiti dall'attrice era pari ad euro
8.580,00 oltre IVA, come da computo metrico dell'Ing. Per_2
; che avendo versato euro 10000,00 avevano diritto ad euro
[...]
1420,00; che l'attrice aveva omesso di sigillare ampi tratti dei frontalini lungo il perimetro del terrazzo del 6 livello con rischio di infiltrazioni di acqua e danno estetico al terrazzo ed all'intero fabbricato;
che l'attrice era debitrice nei loro confronti della somma di euro 5620,00(euro 1420,00 + 4200,00 quale costo per l'eliminazione dei vizi esecutivi) che hanno richiesto in via riconvenzionale all'attrice.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata entro i limiti di seguito indicati.
Non è contestato che i convenuti hanno affidato all'attrice il rifacimento del terrazzo di loro proprietà sovrastante l'edificio sito in Napoli alla via Orsi n. n. 15/A.
E' controversa la misura del compenso concordato per l'esecuzione dell'intervento.
L'attrice ha rivendicato il riconoscimento della somma di euro
33878,76 pari alla differenza tra il costo dei lavori preventivato, euro 43878,76, e l'acconto ricevuto di euro
10000,00.
L'importo richiesto dall'attrice non trova riscontro in nessun documento acquisito agli atti del giudizio.
Non è provato che l'offerta economica dell'importo di euro
43878,76 sia stata trasmessa ai convenuti e che sia stata da loro accettata.
Sono documentate tre offerte di importo differente, la prima del
21.11.13 di euro 22.244,44 oltre iva, la seconda del 09.12.13 di euro 15.344,00 oltre iva e una terza dell'11.12.13 di euro
14.000,00 oltre iva.
Nell'offerta del 21.11.13 è indicata anche la realizzazione del massetto per la posa delle lastre isolanti. E' decisivo che nella dichiarazione a firma dell'Arch. del Pt_1
13.2.2015 è espressamente indicato che l'importo dei lavori eseguiti per il condominio e per i convenuti è pari ad euro
145000,00 e che il costo dei primi ammonta ad euro 115409,57.
In sostanza nella dichiarazione l'attrice indica in euro 29590,43 il costo dei lavori realizzati per i convenuti.
Tale importo, in quanto indicato dalla stessa attrice, costituisce il limite invalicabile di quanto può essere riconosciuto all'attrice.
Ciò premesso, per la determinazione del compenso deve farsi riferimento ai computi metri prodotti dall'attrice e dai convenuti giacchè si tratta degli unici documenti che riportano una analitica descrizione delle opere eseguite dall'attrice.
Nel primo il costo dei lavori è indicato in euro 34048,89, nel secondo in euro 16276,84.
Tenuto conto dell'effettiva superfice del terrazzo(mq 265 in luogo di 280), effettuata la comparazione tra i computi metrici delle parti e le offerte economiche redatte dall'attrice, il valore dei lavori eseguiti dall'attrice in favore dei convenuti va stimato in euro 25000,00 oltre iva nella misura del 10%.
Tenuto conto che i convenuti hanno versato euro 10000,00, residua un credito dell'impresa di euro 17500,00.
Non può essere accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti.
L'incompletezza dell'intervento di ristrutturazione del terrazzo affidato all'attrice non è documentata ed anzi appare smentita dal tenore del certificato di ultimazione dei lavori del 22.12.2014 a firma del direttore dei lavori.
Nel documento il tecnico afferma che le opere appaltate sono state tutte eseguite fatta eccezione per le barriere divisorie tra gli appartamenti e dei lavori interni agli immobili di proprietà dei germani , sig. e sig. Pt_2 Per_3 Per_4 I rilievi dei convenuti in merito al colore ed alla casa produttrice dei pannelli isolanti non incidono sulla loro resa termica.
Consegue che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 17500,00 con interessi legali dal
7.7.2021 al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di , Parte_1 Parte_1 Controparte_6
e Avv. ogni diversa istanza, CP_6 CP_2 Pt_2 CP_3 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 17500,00 con interessi legali dal 7.7.2021 al saldo;
2)rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3)condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3387,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 30.9.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa