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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 675/2024 R.G., con oggetto: modifica delle condizioni di divorzio tra residente in [...], elettivamente domiciliata in Saint Christophe Parte_1
(AO), Loc. Maladière, rue de la Maladière n. 90, presso lo studio dell'Avv. Andrea Giunti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Parte appellante nei confronti di
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Aosta, Av. Du Conseil CP_1
des Commis n. 32, presso lo studio dell'Avv. Simona Mele che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Parte appellata in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.
Marcello Tatangelo che ha dichiarato che non ha rassegnato conclusioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 “- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in riforma dell'impugnata sentenza n. 361/2023 emessa dal Tribunale di Aosta in data 4 dicembre
2023 e pubblicata in data 7 dicembre 2023,
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammesse la documentazione prodotta e le istanze istruttorie tutte formulate nella comparsa di costituzione in primo grado da intendersi ivi integralmente trascritte;
NEL MERITO: dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte ex adverso formulate.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata:
“In via principale, rigettare il proposto appello con integrale conferma della sentenza di primo grado, n. 361/23, resa dal Tribunale di Aosta il 04 dicembre 2023.
In via istruttoria, e solo per mero tuziorismo difensivo, ove codesta Ecc.ma Corte d'Appello volesse ammettere le istanze ex adverso richiamate, ammettersi le istanze istruttorie tutte formulate dal
Sig. nel giudizio di primo grado, nonché le rispettive opposizioni a prova contraria, CP_1
specificamente formulate nelle memorie che qui si danno per integralmente trascritte e richiamate, nonché ammettersi interrogatorio formale della Sig.ra e prova per testi Parte_1
della figlia sulle circostanze in narrativa. Parte_2
Con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGi e contraevano matrimonio con rito concordatario il 16 Parte_3 CP_1
settembre 2000. Dal matrimonio nasceva la figlia (nata in data [...]). Pt_2
Dopo la separazione personale, con sentenza n. 265 del 15 ottobre 2018 il Tribunale di Aosta pronunciava, su ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Con ordinanza sull'accordo delle parti in data 30 marzo 2021 i coniugi in parziale modifica della sentenza di divorzio stabilivano che il IG dovesse versare a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro 600 nell'ipotesi in cui avesse Pt_2
un'attività lavorativa oltre al 50% ( anziché il 60%) delle spese straordinarie.
Successivamente, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 20 luglio 2023, il IG adiva il Tribunale di Aosta, chiedendo di riallacciare i rapporti con la CP_1
2 figlia minore attuandosi il regime di viste di cui al piano genitoriale prodotto che prevedeva lievi modifiche rispetto a quanto previsto in sede di divorzio, previo accertamento psicodiagnostico sul nucleo familiare, e chiedendo ridursi da € 600,00 mensili ad € 400,00 mensili il contributo per il mantenimento della figlia, avendo egli preso in locazione un alloggio nel settembre 2021 al canone di 325 euro mensili per affrancarsi dalla convivenza con i genitori anziani con i quali egli in precedenza dimorava.
La GN si costituiva in giudizio contestando le richieste e le argomentazioni avverse e Parte_1
domandando il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 4 dicembre 2023, in accoglimento parziale del ricorso proposto, in parziale modifica della sentenza di divorzio, disponeva che il IG versasse CP_1
alla GN un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad € Parte_1
500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario.
Rigettava nel resto il ricorso.
Compensava poi le spese di lite tra le parti.
Nella parte motivazionale del provvedimento il Primo Giudice, con riferimento all'entità del contributo dovuto per il mantenimento della figlia a carico del padre, riteneva che la domanda del ricorrente potesse, in parte, essere accolta, considerato che, nel caso di specie, la nuova spesa mensile pari ad € 325,00 addotta dal IG , relativa al canone di locazione dell'immobile CP_1
di abitazione ove attualmente viveva, era sopravvenuta all'epoca in cui aveva concordato con l'ex coniuge le condizioni di divorzio, poiché egli in allora conviveva con i propri genitori, cosicché, non dovendo sostenere costi di locazione, egli aveva maggiori risorse da destinare al mantenimento della figlia.
Osservava, peraltro, il Primo Giudice che la nuova spesa che gravava sul padre non era voluttuaria, ma necessaria per la conduzione di un immobile da adibire a propria abitazione.
Il Tribunale riduceva quindi ad € 500,00 il contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre, considerato anche il fatto che la GN era tuttora obbligata alla restituzione Parte_1
dei mutui per una spesa mensile di circa € 650,00.
Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo appello la GN la quale si Parte_1
doleva della riduzione del contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre da € Pt_2
600,00 a € 500,00 mensili.
3 Evidenziava in particolare che, nel caso di specie, non vi erano sopravvenuti e giustificati motivi tali da giustificare la revisione del contributo al mantenimento della figlia.
Precisava infatti che non vi era stata alcuna modifica in pejus degli emolumenti retributivi percepiti dal padre, il quale, anzi, nell'anno 2022, aveva percepito un reddito pari ad € 25.980,00, dunque maggiore rispetto a quello percepito nel 2019, pari ad € 25.081,28.
Sottolineava che, semmai, era la GN ad essere gravata da oneri maggiori posto che Parte_1
ella si occupava del mantenimento ordinario e straordinario della figlia – ivi incluse le spese straordinarie sostenute per le sedute psicoterapeutiche per – anche nelle giornate di Pt_2
competenza paterna, dal momento che la figlia, a causa del difficile rapporto con il padre, si rifiutava di incontrarlo.
Ribadiva, in ogni caso, che nessuna incidenza poteva assumere la determinazione adotta dal IG
relativa al fatto che egli sarebbe andato a vivere da solo, posto che, tale circostanza, era CP_1
già stata posta a fondamento del precedente procedimento di revisione dell'assegno di mantenimento (R.G. 126/2020) conclusosi con l'accordo tra le parti con cui veniva concordata una contrazione della quota di spese straordinarie originariamente disposte a carico del IG CP_1
(cfr. provvedimento del Tribunale di Aosta in data 19 maggio 2021).
Concludeva quindi chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte nel giudizio di primo grado;
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il IG ritenendo l'appello avversario infondato in fatto e in CP_1
diritto, evidenziando che la riduzione del contributo per il mantenimento della figlia operata dal
Tribunale – peraltro di soli € 100,00 – aveva correttamente tenuto conto degli introiti mensili facenti capo all'odierno appellato.
Precisava infatti che il proprio reddito lordo, per l'anno 2023, era stato pari ad € 27.382,00 su tredici mensilità (circa € 2.100,00 lordi mensili), e che egli con tale somma doveva far fronte a tutte le proprie esigenze personali ammontanti, in media, a circa € 1.200,00 euro al mese.
Aggiungeva che, dal marzo 2022, entrambi i genitori avevano percepito l'importo di € 100,00 mensili per ciascuno a titolo di assegno unico per la figlia , la quale, tuttavia, dal mese di Pt_2
aprile 2024 (mese successivo al compimento del suo 18° anno di età), aveva iniziato a percepire essa stessa autonomamente la somma di circa € 200,00 a titolo di assegno unico.
Dunque il carico assistenziale che gravava sulla GN si era alleggerito per il fatto che Parte_1
la figlia percepiva un introito a titolo personale. Insisteva quindi per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza del Tribunale di Aosta e vittoria delle spese di lite del grado.
4 All'udienza del 13 dicembre 2024 i difensori delle parti richiamavano le conclusioni in atti . Parte appellata eccepiva l'inammissibilità dei documenti prodotti sub. 8-9-11-12 dalla controparte.
La Corte tratteneva la causa a decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La stipula di un contratto di locazione di un alloggio ad uso abitazione personale da parte del IG ( cfr. contratto di locazione registrato il 17 settembre 2021) costituisce un fatto CP_1
sopravvenuto che giustifica la riduzione del contributo al mantenimento a carico del per la CP_1
figlia da 600 euro mensili a 500 euro mensili fermo restando il concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%.
Tale contratto di locazione non era ancora stato stipulato quando le parti nel maggio 2021 allorchè, all'esito di un diverso procedimento per modifica, le parti concordemente si limitavano a ridurre la misura del concorso nelle spese straordinarie dal 60 al 50 per cento a carico del IG
. CP_1
La spesa costituita dal pagamento del canone di locazione pari a 325 euro mensili va senza dubbio ad incidere sul reddito del IG riducendolo. CP_1
Il fatto che il reddito lordo percepito dal IG abbia subito un limitato incremento CP_1
arrivando nel periodo di imposta 2023 alla somma lorda di euro 27.482 non concretizza un aumento di tale rilevanza da giustificare il mantenimento del contributo al mantenimento della figlia in euro 600 mensili posto che l'incremento reddituale è stato di appena 3.400 euro lordi circa rispetto al periodo di imposta 2021.
Tale aumento , peraltro, considerandolo “al netto” delle imposte non compensa il maggiore onere economico costituito dal pagamento del canone di locazione.
Non vi sono altri fattori sopravvenuti che possano incidere significativamente sulle condizioni economiche delle parti in causa . In particolare la GN risulta aver dichiarato nel Parte_1
2022 un reddito complessivo di euro 21.772 con un'imposta netta di 1243 euro. La circostanza che la medesima corrisponda le rate di mutuo per l'acquisto dell'immobile dove vive non costituisce un fatto nuovo.
Per questi motivi
l'appello deve essere respinto e la decisione del Tribunale di Aosta deve essere integralmente confermata.
Le spese sono a carico dell'appellante e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi (valore della causa 2400 euro ex art. 13 cpc) tenuto conto delle sole fasi di studio e introduttiva essendo
5 stata la causa trattenuta a decisione in prima udienza senza che le parti abbiano chiesto i termini per le note conclusive.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino
Sezione MINORENNI E FAMIGLIA
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da CONTRO nei confronti della Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Aosta pubblicata il 7 dicembre 2023 che conferma.
Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in euro 1072 Parte_1 CP_1
oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa.
Dà atto che, per effetto della presente decisione , è dovuto ex art. 13 comma I quater dpr 115-
2002 dall'appellante il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Torino 13 dicembre 2024
Si comunichi
Il Presidente est.
CARMELA MASCARELLO
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