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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5462 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14919 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. BONANNI EZIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_1
resistente
All'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale, che riduce del 60% la sua capacità lavorativa e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la CP_1
relativa rendita con decorrenza ed accessori come per legge ivi compresa la maggiorazione del Fondo Vittime Amianto, ai sensi dell'art. 1, co. 241/246, della
L. 244/07 .
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.809,00 per compensi professionali, che distrae in favore dell'Avv. Ezio Bonanni.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.12.2023 parte ricorrente deduceva di avere presentato in data 1.12.2023 domanda volta al riconoscimento della malattia professionale relativamente alla patologia di “mesotelioma pleurico diagnosticato nel febbraio
2022,” (di cui aveva chiesto il riconoscimento con domanda del 18.03.2022,
rigettata dall'istituto in data 07.07.2022 e anche in sede di opposizione il
06.02.2024). Il ricorrente deduceva che la malattia era riconducibile ad esposizione prolungata e significativa a polveri e fibre di amianto durante l'intero arco della propria vita lavorativa svolgendo le mansioni di manovale (1969-1972)
in magazzini e stazioni ferroviarie e di operaio qualificato e tecnico (1972-1995)
con attività di manutenzione su impianti elettrici, segnalamento, cabine, binari,
rotabili. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condanna, a carico dell' al CP_1
pagamento della relativa provvidenza con costituzione della rendita diretta ex art. 13, co. 2, lett. a) e b), d.lgs. 38/2000 in misura coerente con il danno biologico da lui stimato nell'80-90%, nonché le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime
Amianto e il rilascio del certificato di esposizione ex art. 13, co. 7, l. 257/1992.
In subordine chiedeva, nell'ipotesi in cui venga riconosciuta una percentuale invalidante inferiore alla soglia per la rendita, l'indennizzo del danno biologico
(art. 13, co. 2, D.Lgs. 38/2000), nella misura corrispondente alla percentuale accertata.
L' convenuto, costituitosi, chiese il rigetto della domanda non contestando CP_2
la diagnosi della patologia, ma negando il nesso causale con l'attività lavorativa
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro svolta presso Ferrovie dello Stato.
La causa, escussi i testi ammessi e disposta ed espletata consulenza tecnica,
all'udienza del 12.12.2025 è stata decisa come da dispositivo.
Va, innanzitutto, osservato in termini generali che per quanto riguarda le tecnopatie oggetto di assicurazione sociale, la presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le specifiche cause morbigene pure tabellate, mentre al di fuori del sistema tabellare il lavoratore è tenuto a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata in giudizio: in questi casi il giudice deve verificare se il nesso eziologico fosse sufficiente, per qualità e concentrazione, a produrre la malattia, prestando attenzione alla cd. seriazione
(consistente nella reiterata e statisticamente significativa produzione degli eventi morbosi da parte dell'agente eziologico) e, in caso di patologie ad eziologia multifattoriale, avendo cura di accertare una probabilità eziologica “qualificata”
(cioè non marginale ed ancorata a specifiche situazioni di fatto).
Nel caso di specie, in vero, appare pacifico oltre che documentalmente provata la diagnosi di mesotelioma pleurico con conferma istologica. Ai sensi degli artt. 2 e 3
d.P.R. 1124/1965, come integrati dal D.M. 9.4.2008 (nuove tabelle), il mesotelioma pleurico è patologia tabellata (Lista I) per esposizione ad asbesto.
Risulta altresì documentato l'iter lavorativo del ricorrente presso dal 1969 CP_3
al 1995 in mansioni tipicamente esposte, quanto meno ambientalmente/indirettamente, a materiali e componentistica contenenti amianto (rotabili, impianti elettrici con caminetti spegni-arco, guarnizioni,
sottocasse, freni, isolamenti termoacustici;
impianti di segnalamento e cabine elettriche;
transito e sosta prolungata di rotabili in aree di lavoro). Dette
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro circostanze sono state altresì confermate dal teste escusso , Testimone_1
all'udienza del 17.01.2025, il quale ha dichiarato che il ricorrente “ Si occupava
anche della manutenzione delle cabina in cui si trovano i relè che servono per il
funzionamento della stazione . Nei componenti elettrici quali per es. i relè e i cavi
era usato l'amianto come isolante. L'amianto si trovava in particolare nelle
ganasce dei treni. Ci fu un periodo in cui le Ferrovie per lo smaltimento diedero
un appalto a ditte che bruciavano le carrozze che contenevano amianto in
stazione. Mi pare che si trattò di qualche anno ma non ricordo bene. Sapevamo
che la coibentazione delle carrozze era effettuata con l'amianto ma noi
visivamente non lo potevamo riscontrare. Non avevamo mezzi di protezione
tranne dei guanti di pelle. Non ci fornivano mascherine” ( cfr. dichiarazioni
testimoniali rese in udienza) .
Si osserva inoltre che sul nesso di causalità il consulente tecnico d'ufficio ha accertato come “L'attività lavorativa svolta fa ipotizzare una possibile anche se
di entità modesta e concentrata nel tempo di esposizione a fibre di amianto:
l'Organo tecnico dell' (atti n. 3) ha giustificato solo il periodo di attività CP_1
svolta come macchinista. In considerazione di quanto emerso nei vari
procedimenti a carico delle Ferrovie sui possibili inquinamenti da fibre di
amianto nei rotabili ferroviari a parere dello scrivente non si può escludere che
anche lo svolgimento delle mansioni di operaio addetto alla regolazione
manuale degli scambi, alla manutenzione delle apparecchiature elettriche e loro
ripristino anche all'interno delle cabine elettriche, e la presenza fisica in
ambienti in cui si effettuavano operazioni di dismissione di vecchie carrozze
ferroviarie, possa aver dato luogo a misconosciute esposizioni all'amianto. La
nuova tabellazione delle malattie professionali (DM 9.4.2008), correggendo
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quanto prima era solo riconosciuto possibile scientificamente, ma che non
trovava alcun riscontro nel DPR 1124 per quello che riguarda le malattie da
asbesto, riconosce ora i mesoteliomi (pleurici, peritoneali, pericarditi, della
tunica vaginale del testicolo) come malattie direttamente collegate all'asbesto a
prescindere dalla quantità o qualità di esposizione lavorativa.
In conclusione si può affermare che la causa del mesotelioma pleurico che ha
interessato il ricorrente , in considerazione di quanto prima Parte_1
espresso in merito ai tempi di manifestazione della malattia negli esposti a
microfibre di amianto, alla mancanza di dose minima necessaria per l'induzione
della malattia e alle possibilità espositive cui verosimilmente è stato esposto, sia
da addebitare con verosimile probabilità all'attività svolta per conto delle
Ferrovie dello Stato.
Deve, pertanto, ritenersi l'origine professionale del mesotelioma denunciato
CP_ Tanto più che l' su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha offerto prova rigorosa dell'intervento di un fattore esclusivo extra-lavorativo; né la mera assenza di sorveglianza sanitaria specifica all'epoca o la mancata attribuzione dei benefici amianto sono idonee a escludere l'origine professionale della tecnopatia,
trattandosi di elementi amministrativi/organizzativi che non incidono sul fatto storico della presenza della noxa e sull'effettività del rischio ambientale.
La CTU medico-legale – congruamente motivata e immune da vizi logici – ha quantificato il danno biologico in misura pari al 60%. Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti stabilito che “Il danno biologico attuale, secondo il D.L.
38/2000 è da ritenere pari al 60% (sessanta p. cento): rif. tabellare n. 134:
neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai
fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni: i pazienti richiedono
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle
necessità primarie ed agli atti del vivere comune”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché come detto immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti) anche con riferimento ai rilievi di parte ricorrente circa la misura del danno nella misura dell'80-90% non risultando assistiti da elementi clinici ulteriori o da criteri valutativi alternativi di pari attendibilità. Le conclusioni peritali, che questo giudice recepisce, tengono invece conto dell'evoluzione clinica, dei trattamenti effettuati
(chemioterapia/radioterapia) e dell'attuale stabilizzazione funzionale della patologia.
La domanda, pertanto, deve essere accolta ed al ricorrente con costituzione della rendita ex art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. 38/2000 sul grado del 60%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa
(14.03.2022) e con gli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri ) ivi compreso la maggiorazione del Fondo Vittime CP_1
Amianto ai sensi dell'art. 1, commi 241-246, l. 244/2007, secondo le misure pro tempore vigenti e la disciplina attuativa . revisto dall'art. 1, commi 241-246, CP_1
L. 244/2007. La norma prevede infatti un beneficio economico supplementare per chi percepisce rendita per malattie da amianto CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P. Q. M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/12/2025.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 7 -
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14919 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. BONANNI EZIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_1
resistente
All'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale, che riduce del 60% la sua capacità lavorativa e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la CP_1
relativa rendita con decorrenza ed accessori come per legge ivi compresa la maggiorazione del Fondo Vittime Amianto, ai sensi dell'art. 1, co. 241/246, della
L. 244/07 .
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.809,00 per compensi professionali, che distrae in favore dell'Avv. Ezio Bonanni.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.12.2023 parte ricorrente deduceva di avere presentato in data 1.12.2023 domanda volta al riconoscimento della malattia professionale relativamente alla patologia di “mesotelioma pleurico diagnosticato nel febbraio
2022,” (di cui aveva chiesto il riconoscimento con domanda del 18.03.2022,
rigettata dall'istituto in data 07.07.2022 e anche in sede di opposizione il
06.02.2024). Il ricorrente deduceva che la malattia era riconducibile ad esposizione prolungata e significativa a polveri e fibre di amianto durante l'intero arco della propria vita lavorativa svolgendo le mansioni di manovale (1969-1972)
in magazzini e stazioni ferroviarie e di operaio qualificato e tecnico (1972-1995)
con attività di manutenzione su impianti elettrici, segnalamento, cabine, binari,
rotabili. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condanna, a carico dell' al CP_1
pagamento della relativa provvidenza con costituzione della rendita diretta ex art. 13, co. 2, lett. a) e b), d.lgs. 38/2000 in misura coerente con il danno biologico da lui stimato nell'80-90%, nonché le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime
Amianto e il rilascio del certificato di esposizione ex art. 13, co. 7, l. 257/1992.
In subordine chiedeva, nell'ipotesi in cui venga riconosciuta una percentuale invalidante inferiore alla soglia per la rendita, l'indennizzo del danno biologico
(art. 13, co. 2, D.Lgs. 38/2000), nella misura corrispondente alla percentuale accertata.
L' convenuto, costituitosi, chiese il rigetto della domanda non contestando CP_2
la diagnosi della patologia, ma negando il nesso causale con l'attività lavorativa
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro svolta presso Ferrovie dello Stato.
La causa, escussi i testi ammessi e disposta ed espletata consulenza tecnica,
all'udienza del 12.12.2025 è stata decisa come da dispositivo.
Va, innanzitutto, osservato in termini generali che per quanto riguarda le tecnopatie oggetto di assicurazione sociale, la presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le specifiche cause morbigene pure tabellate, mentre al di fuori del sistema tabellare il lavoratore è tenuto a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata in giudizio: in questi casi il giudice deve verificare se il nesso eziologico fosse sufficiente, per qualità e concentrazione, a produrre la malattia, prestando attenzione alla cd. seriazione
(consistente nella reiterata e statisticamente significativa produzione degli eventi morbosi da parte dell'agente eziologico) e, in caso di patologie ad eziologia multifattoriale, avendo cura di accertare una probabilità eziologica “qualificata”
(cioè non marginale ed ancorata a specifiche situazioni di fatto).
Nel caso di specie, in vero, appare pacifico oltre che documentalmente provata la diagnosi di mesotelioma pleurico con conferma istologica. Ai sensi degli artt. 2 e 3
d.P.R. 1124/1965, come integrati dal D.M. 9.4.2008 (nuove tabelle), il mesotelioma pleurico è patologia tabellata (Lista I) per esposizione ad asbesto.
Risulta altresì documentato l'iter lavorativo del ricorrente presso dal 1969 CP_3
al 1995 in mansioni tipicamente esposte, quanto meno ambientalmente/indirettamente, a materiali e componentistica contenenti amianto (rotabili, impianti elettrici con caminetti spegni-arco, guarnizioni,
sottocasse, freni, isolamenti termoacustici;
impianti di segnalamento e cabine elettriche;
transito e sosta prolungata di rotabili in aree di lavoro). Dette
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro circostanze sono state altresì confermate dal teste escusso , Testimone_1
all'udienza del 17.01.2025, il quale ha dichiarato che il ricorrente “ Si occupava
anche della manutenzione delle cabina in cui si trovano i relè che servono per il
funzionamento della stazione . Nei componenti elettrici quali per es. i relè e i cavi
era usato l'amianto come isolante. L'amianto si trovava in particolare nelle
ganasce dei treni. Ci fu un periodo in cui le Ferrovie per lo smaltimento diedero
un appalto a ditte che bruciavano le carrozze che contenevano amianto in
stazione. Mi pare che si trattò di qualche anno ma non ricordo bene. Sapevamo
che la coibentazione delle carrozze era effettuata con l'amianto ma noi
visivamente non lo potevamo riscontrare. Non avevamo mezzi di protezione
tranne dei guanti di pelle. Non ci fornivano mascherine” ( cfr. dichiarazioni
testimoniali rese in udienza) .
Si osserva inoltre che sul nesso di causalità il consulente tecnico d'ufficio ha accertato come “L'attività lavorativa svolta fa ipotizzare una possibile anche se
di entità modesta e concentrata nel tempo di esposizione a fibre di amianto:
l'Organo tecnico dell' (atti n. 3) ha giustificato solo il periodo di attività CP_1
svolta come macchinista. In considerazione di quanto emerso nei vari
procedimenti a carico delle Ferrovie sui possibili inquinamenti da fibre di
amianto nei rotabili ferroviari a parere dello scrivente non si può escludere che
anche lo svolgimento delle mansioni di operaio addetto alla regolazione
manuale degli scambi, alla manutenzione delle apparecchiature elettriche e loro
ripristino anche all'interno delle cabine elettriche, e la presenza fisica in
ambienti in cui si effettuavano operazioni di dismissione di vecchie carrozze
ferroviarie, possa aver dato luogo a misconosciute esposizioni all'amianto. La
nuova tabellazione delle malattie professionali (DM 9.4.2008), correggendo
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quanto prima era solo riconosciuto possibile scientificamente, ma che non
trovava alcun riscontro nel DPR 1124 per quello che riguarda le malattie da
asbesto, riconosce ora i mesoteliomi (pleurici, peritoneali, pericarditi, della
tunica vaginale del testicolo) come malattie direttamente collegate all'asbesto a
prescindere dalla quantità o qualità di esposizione lavorativa.
In conclusione si può affermare che la causa del mesotelioma pleurico che ha
interessato il ricorrente , in considerazione di quanto prima Parte_1
espresso in merito ai tempi di manifestazione della malattia negli esposti a
microfibre di amianto, alla mancanza di dose minima necessaria per l'induzione
della malattia e alle possibilità espositive cui verosimilmente è stato esposto, sia
da addebitare con verosimile probabilità all'attività svolta per conto delle
Ferrovie dello Stato.
Deve, pertanto, ritenersi l'origine professionale del mesotelioma denunciato
CP_ Tanto più che l' su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha offerto prova rigorosa dell'intervento di un fattore esclusivo extra-lavorativo; né la mera assenza di sorveglianza sanitaria specifica all'epoca o la mancata attribuzione dei benefici amianto sono idonee a escludere l'origine professionale della tecnopatia,
trattandosi di elementi amministrativi/organizzativi che non incidono sul fatto storico della presenza della noxa e sull'effettività del rischio ambientale.
La CTU medico-legale – congruamente motivata e immune da vizi logici – ha quantificato il danno biologico in misura pari al 60%. Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti stabilito che “Il danno biologico attuale, secondo il D.L.
38/2000 è da ritenere pari al 60% (sessanta p. cento): rif. tabellare n. 134:
neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai
fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni: i pazienti richiedono
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle
necessità primarie ed agli atti del vivere comune”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché come detto immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti) anche con riferimento ai rilievi di parte ricorrente circa la misura del danno nella misura dell'80-90% non risultando assistiti da elementi clinici ulteriori o da criteri valutativi alternativi di pari attendibilità. Le conclusioni peritali, che questo giudice recepisce, tengono invece conto dell'evoluzione clinica, dei trattamenti effettuati
(chemioterapia/radioterapia) e dell'attuale stabilizzazione funzionale della patologia.
La domanda, pertanto, deve essere accolta ed al ricorrente con costituzione della rendita ex art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. 38/2000 sul grado del 60%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa
(14.03.2022) e con gli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri ) ivi compreso la maggiorazione del Fondo Vittime CP_1
Amianto ai sensi dell'art. 1, commi 241-246, l. 244/2007, secondo le misure pro tempore vigenti e la disciplina attuativa . revisto dall'art. 1, commi 241-246, CP_1
L. 244/2007. La norma prevede infatti un beneficio economico supplementare per chi percepisce rendita per malattie da amianto CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P. Q. M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/12/2025.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 7 -
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro