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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15537/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Luigi PRETE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Don Minzoni n. 4,
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Laino Castello il 5 gennaio 2002. Dall'unione è nato , il [...]. Persona_1
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla pagina 1 di 4 comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 10 ottobre 2018 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 12 ottobre 2018.
La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a Parte_1
Napoli il 30 dicembre 1978 e nato a [...] il 9 Parte_2 novembre 1974, unitisi in matrimonio a Laino Castello il 5 gennaio 2002, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al numero 1 parte I serie Ufficio 1, anno 2002; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo Persona_1 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso e impegnandosi a che il ragazzo mantenga rapporti significati anche con entrambe le famiglie di origine. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che, in caso di sopravvenienza di difficoltà in ordine alla gestione congiunta del figlio, salvo quando si trovi in trasferta all'estero, il padre possa vedere e tenere con sé : Persona_1
pagina 2 di 4 - a settimane alterne dalle 20,00 del venerdì sera fino alle 20,00 della domenica, con onere di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio a settimana dalle 18,00 alle 21,00, indicativamente di martedì o mercoledì, con onere di riaccompagnarlo dalla madre;
- nelle vacanze natalizie, al pari della madre, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle festività pasquali per l'intero periodo ad anni alterni con la NO;
Pt_1
- in estate, salvo diversi accordi, al pari della madre, quindici giorni consecutivi tra giugno e agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e in considerazione delle rispettive ferie;
nel restante periodo verrà rispettata l'ordinaria regola di frequentazione;
4) prende atto che le parti hanno concordato che:
- in estate, qualora ve ne fosse la necessità, iscriveranno a campi Persona_1 estivi suddividendo la spesa al 50% ciascuno;
- ogni qualvolta il figlio si trovi con uno dei due genitori, l'altro avrà la possibilità di contattarlo telefonicamente sulla propria utenza telefonica;
5) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor 'obbligo Pt_2 di contribuire al mantenimento ordinario del ragazzo, fino all'indipendenza economica dello stesso, versando alla NO , mediante bonifico bancario sul conto Pt_1 corrente n. 2934575, entro il giorno 15 di ogni mese la somma di 200,00 euro da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
nelle presenti spese sono comprese quelle per l'ordinaria cura della persona (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dispone che il signor imborsi alla NO il 50% delle spese Pt_2 Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse di previamente concordate, Persona_1 tranne quelle di carattere indefettibile e urgente, a seguito di presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
devono intendersi spese straordinarie, e perciò non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario: Mediche: chirurgiche (compresi i costi degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco) , terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi anche i tichets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, mezzi di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione) e un corso di lingue previamente concordato;
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, Controparte_1 formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature e centri estivi;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per ciò che riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante o dallo specialista e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo); preventivo accordo sarà invece necessario per il pagina 3 di 4 rimborso di ulteriori spese straordinarie di natura scolastica (quali gite) nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
8) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo mantenimento;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Luigi PRETE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Don Minzoni n. 4,
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Laino Castello il 5 gennaio 2002. Dall'unione è nato , il [...]. Persona_1
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla pagina 1 di 4 comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 10 ottobre 2018 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 12 ottobre 2018.
La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a Parte_1
Napoli il 30 dicembre 1978 e nato a [...] il 9 Parte_2 novembre 1974, unitisi in matrimonio a Laino Castello il 5 gennaio 2002, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al numero 1 parte I serie Ufficio 1, anno 2002; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo Persona_1 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso e impegnandosi a che il ragazzo mantenga rapporti significati anche con entrambe le famiglie di origine. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che, in caso di sopravvenienza di difficoltà in ordine alla gestione congiunta del figlio, salvo quando si trovi in trasferta all'estero, il padre possa vedere e tenere con sé : Persona_1
pagina 2 di 4 - a settimane alterne dalle 20,00 del venerdì sera fino alle 20,00 della domenica, con onere di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio a settimana dalle 18,00 alle 21,00, indicativamente di martedì o mercoledì, con onere di riaccompagnarlo dalla madre;
- nelle vacanze natalizie, al pari della madre, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle festività pasquali per l'intero periodo ad anni alterni con la NO;
Pt_1
- in estate, salvo diversi accordi, al pari della madre, quindici giorni consecutivi tra giugno e agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e in considerazione delle rispettive ferie;
nel restante periodo verrà rispettata l'ordinaria regola di frequentazione;
4) prende atto che le parti hanno concordato che:
- in estate, qualora ve ne fosse la necessità, iscriveranno a campi Persona_1 estivi suddividendo la spesa al 50% ciascuno;
- ogni qualvolta il figlio si trovi con uno dei due genitori, l'altro avrà la possibilità di contattarlo telefonicamente sulla propria utenza telefonica;
5) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor 'obbligo Pt_2 di contribuire al mantenimento ordinario del ragazzo, fino all'indipendenza economica dello stesso, versando alla NO , mediante bonifico bancario sul conto Pt_1 corrente n. 2934575, entro il giorno 15 di ogni mese la somma di 200,00 euro da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
nelle presenti spese sono comprese quelle per l'ordinaria cura della persona (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dispone che il signor imborsi alla NO il 50% delle spese Pt_2 Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse di previamente concordate, Persona_1 tranne quelle di carattere indefettibile e urgente, a seguito di presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
devono intendersi spese straordinarie, e perciò non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario: Mediche: chirurgiche (compresi i costi degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco) , terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi anche i tichets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, mezzi di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione) e un corso di lingue previamente concordato;
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, Controparte_1 formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature e centri estivi;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per ciò che riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante o dallo specialista e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo); preventivo accordo sarà invece necessario per il pagina 3 di 4 rimborso di ulteriori spese straordinarie di natura scolastica (quali gite) nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
8) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo mantenimento;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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