Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 15.05.2025, visti gli atti, lette le note depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3882 /2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Boccanfuso Elena e dall'avv. Walter Miceli, elettivamente domiciliata in Napoli nella Via Firenze
n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Elena Boccanfuso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2022, la ricorrente in epigrafe premetteva di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente, dall' a.s. 2016/2017 Controparte_1 fino all 'a.s. 2021/2022 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, analiticamente indicati nel ricorso.
In particolare, riferiva di aver stipulato i seguenti contratti:
- a.s. 2016/2017 - contratto dal 17.09.2016 al 30.06.2017, orario completo, classe di concorso
Scuola Primaria, presso l'Istituto “Casalgrande” (RE);
- a.s. 2017/2018 - contratto dal 04.09.2017 al 30.06.2018, orario completo, classe di concorso
1
- a.s. 2018/2019 - contratto dal 05.09.2018 al 30.06.2019, orario completo, classe di concorso
Scuola Primaria, presso l'Istituto “Casalgrande” (RE);
- a.s. 2019/2020 - contratto dal 28.09.2019 al 30.06.2020, orario completo, classe di concorso Scuola Primaria-sostegno, presso l'Istituto “G. Galilei” di Reggio Emilia;
- a.s. 2020/2021 - contratto dal 02.10.2020 al 31.08.2021, orario completo, classe di concorso Scuola Primaria-lingua inglese, presso “IC Radice Sanzio” di Napoli;
- a.s. 2021/2022 – contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, orario completo, classe di concorso Scuola Primaria, il Circolo Didattico “ ” di . Parte_2 Parte_2
Riferiva di non aver usufruito, nonostante avesse svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto il contrasto dell'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta
Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost. CP_ Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi innanzi al Tribunale Controparte_1 di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 3.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, condannarsi il al riconoscimento di tale Controparte_1 somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”., il tutto con vittoria delle spese di lite e delle competenze, con attribuzione.
2 Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva per l'Amministrazione convenuta che va, pertanto, dichiarata contumace.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025, parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, acquisita ex art.421 c.p.c. la documentazione depositata da parte ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10.10.2024 - segnatamente il contratto di lavoro a tempo determinato della ricorrente relativo all'a.s. 2024-
2025- poiché rilevante ai fini della decisione, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va accolta, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Si osserva, preliminarmente, la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo. Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_4
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. civ., 27.10.2023 n. 29961). In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
3 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della
L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
4 - restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) CP_1 provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale
(si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
5 - in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Ciò posto, e venendo al caso di specie, si osserva che la parte ricorrente ha documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il;
trattasi, Controparte_1 in particolare, di supplenze su organico di fatto o di diritto (al 30 giugno/31 agosto) per gli anni scolastici dal 2016/2017 a 2021/2022.
Nel dettaglio si rinviene: 1) contratto dal 17.09.2016 al 30.06.2017, per un posto “comune” in
Scuola Primaria, presso l'Istituto “Casalgrande” (RE), per 24 ore settimanali;
2) contratto dal 04.09.2017 al 30.06.2018, per un posto “comune” in Scuola Primaria, presso l'Istituto
“Casalgrande” (RE), per 24 ore settimanali;
3) contratto dal 05.09.2018 al 30.06.2019, per un posto “comune” in Scuola Primaria, presso l'Istituto “Casalgrande” (RE); 4) contratto dal
6 28.09.2019 al 30.06.2020, per un posto “sostegno minorati pscicofisici” in Scuola Primaria, presso l'Istituto “G. Galilei” di Reggio Emilia, per 24 ore settimanali;
5) contratto dal 02.10.2020 al
31.08.2021, per l'insegnamento “lingua inglese” in Scuola Primaria, presso “IC Radice Sanzio” di
Napoli, per 24 ore settimanali;
6) contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, per un posto “comune” in Scuola Primaria, presso il Circolo Didattico “Brusciano Capoluogo” di , per 24 ore Parte_2 settimanali. Si rileva, inoltre, che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico, essendo stata assunta con contratto a tempo determinato presso l'Istituto “S.M.S Reggiolo” in qualità di docente di scuola secondaria di I grado dal 01.09.24 al 31.08.25, per 18 ore settimanali (cfr. contratto depositato in data 09.10.2024 in allegato alle note di trattazione scritta), sicché risulta integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, va dunque disposta la condanna del all'attribuzione, in favore della ricorrente, della Carta Docente, in favore della parte CP_1 ricorrente, secondo il sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici dal 2016/2017 a 2021/2022, oltre accessori come per legge.
In ragione della novità della questione affrontata e del dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risoltosi con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis c.p.c. successivamente all'instaurazione del giudizio, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in CP_1 favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, con interessi o rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi
NOLA, 16.06.2025 Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Filomena Naldi
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