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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI OR Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3502 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 04/02/1979, elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1 via g. Sciuti n.164, presso lo studio dell'avv. Cicero Mariangela che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 03/07/1977, elettivamente domiciliato in Palermo, via CP_1 Tripoli n. 30, presso lo studio dell'avv. Baiamonte Lorenzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“-1) i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove vorranno, con obbligo tempestivo di comunicazione scritta all'altro coniuge;
-2) i coniugi congiuntamente convengono che il godimento della casa familiare, sita in Palermo nel viale Strasburgo n. 40, concesso in comodato d'uso gratuito alla sig.ra giusto Parte_1 contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo al n. 1735 serie 3A, è attribuito ex art. 337sexies c.c., alla sig.ra – tenendo prioritariamente in conto Pt_1
l'interesse delle figlie;
-3) i coniugi concordano espressamente che l'assegno unico e universale (introdotto dal D. Lgs. 21 dicembre del 2021 n. 230) corrisposto per i figli dall'Ente Previdenziale, verrà erogato esclusivamente in favore del genitore;
Parte_1
-4) i coniugi stabiliscono che il sig. , non avendo ad oggi stabile occupazione lavorativa, si CP_1 obbliga a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili. Le Parti espressamente convengono che la superiore somma non deve ritenersi comprensiva dell'assegno unico e universale erogato dall' CP_2
La somma fissata quale contributo per il mantenimento della prole è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
-5) il sig. si impegna altresì a corrispondere all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie CP_1 necessarie, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo, al cui contenuto integralmente si rimanda;
-6) la FI minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido Per_1 condiviso, con collocazione prevalente presso la madre con la quale continuerà ad abitare in Palermo, in viale Strasburgo n. 40, salvo il diritto di frequentazione paterna nei tempi e con le modalità di seguito riportate Per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse della FI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla FI minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla FI minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
DIRITTO DI VISITA
-7) la sig.ra si impegna a cooperare affinché il sig. possa serenamente Parte_1 CP_1 coltivare il rapporto con la FI , agevolandone se del caso gli incontri;
Per_1
2 -8) Il Sig. terrà con sé la propria FI per tre giorni alla settimana da CP_1 Per_1 concordare di volta in volta in considerazione dei turni di lavoro dello stesso e in considerazione delle esigenze della FI, con l'obbligo di riaccompagnarla la sera entro le 19:00 presso l'abitazione della madre, e a settimane alterne, nei fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì (con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico o da scuola) sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie
-9) Con riferimento alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la FI CP_1
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e Per_1 settembre di ogni anno solare con l'onere di comunicare alla Sig.ra il luogo di dimora della Pt_1 prole minore e di fare comunicare la medesima con la stessa almeno una volta al giorno per telefono. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 6 giugno di ogni anno.
-10) Disporre, con riferimento alle festività natalizie, che dal 24 dicembre al 30 dicembre la FI
stia con uno dei due genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni, Per_1 con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della FI minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
-11) Disporre, con riferimento alle restanti festività civili e religiose, che le stesse siano trascorse dai minori a turno con ciascun genitore ad anni alterni. Resta inteso che, a prescindere dai tempi e dalle modalità di affidamento sopra indicati, le parti potranno di volta in volta concordare, anche per le vie brevi, eventuali variazioni dettate da esigenze e richieste della propria FI o da eventuali necessità lavorative dei genitori.
-12) le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
-13) entrambi i coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la FI minore nel proprio passaporto;
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 15/01/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
1 - P. II- serie A- Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
PI OR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI OR Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3502 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 04/02/1979, elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1 via g. Sciuti n.164, presso lo studio dell'avv. Cicero Mariangela che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 03/07/1977, elettivamente domiciliato in Palermo, via CP_1 Tripoli n. 30, presso lo studio dell'avv. Baiamonte Lorenzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“-1) i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove vorranno, con obbligo tempestivo di comunicazione scritta all'altro coniuge;
-2) i coniugi congiuntamente convengono che il godimento della casa familiare, sita in Palermo nel viale Strasburgo n. 40, concesso in comodato d'uso gratuito alla sig.ra giusto Parte_1 contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo al n. 1735 serie 3A, è attribuito ex art. 337sexies c.c., alla sig.ra – tenendo prioritariamente in conto Pt_1
l'interesse delle figlie;
-3) i coniugi concordano espressamente che l'assegno unico e universale (introdotto dal D. Lgs. 21 dicembre del 2021 n. 230) corrisposto per i figli dall'Ente Previdenziale, verrà erogato esclusivamente in favore del genitore;
Parte_1
-4) i coniugi stabiliscono che il sig. , non avendo ad oggi stabile occupazione lavorativa, si CP_1 obbliga a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili. Le Parti espressamente convengono che la superiore somma non deve ritenersi comprensiva dell'assegno unico e universale erogato dall' CP_2
La somma fissata quale contributo per il mantenimento della prole è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
-5) il sig. si impegna altresì a corrispondere all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie CP_1 necessarie, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo, al cui contenuto integralmente si rimanda;
-6) la FI minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido Per_1 condiviso, con collocazione prevalente presso la madre con la quale continuerà ad abitare in Palermo, in viale Strasburgo n. 40, salvo il diritto di frequentazione paterna nei tempi e con le modalità di seguito riportate Per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse della FI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla FI minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla FI minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
DIRITTO DI VISITA
-7) la sig.ra si impegna a cooperare affinché il sig. possa serenamente Parte_1 CP_1 coltivare il rapporto con la FI , agevolandone se del caso gli incontri;
Per_1
2 -8) Il Sig. terrà con sé la propria FI per tre giorni alla settimana da CP_1 Per_1 concordare di volta in volta in considerazione dei turni di lavoro dello stesso e in considerazione delle esigenze della FI, con l'obbligo di riaccompagnarla la sera entro le 19:00 presso l'abitazione della madre, e a settimane alterne, nei fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì (con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico o da scuola) sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie
-9) Con riferimento alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la FI CP_1
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e Per_1 settembre di ogni anno solare con l'onere di comunicare alla Sig.ra il luogo di dimora della Pt_1 prole minore e di fare comunicare la medesima con la stessa almeno una volta al giorno per telefono. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 6 giugno di ogni anno.
-10) Disporre, con riferimento alle festività natalizie, che dal 24 dicembre al 30 dicembre la FI
stia con uno dei due genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni, Per_1 con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della FI minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
-11) Disporre, con riferimento alle restanti festività civili e religiose, che le stesse siano trascorse dai minori a turno con ciascun genitore ad anni alterni. Resta inteso che, a prescindere dai tempi e dalle modalità di affidamento sopra indicati, le parti potranno di volta in volta concordare, anche per le vie brevi, eventuali variazioni dettate da esigenze e richieste della propria FI o da eventuali necessità lavorative dei genitori.
-12) le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
-13) entrambi i coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la FI minore nel proprio passaporto;
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 15/01/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
1 - P. II- serie A- Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
PI OR
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