Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALINA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
scritta del 08/04/2025 ha pronunciato la Alla udienza in trattazione seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 920/2024 R.G. promossa da:
' rapp. e dif. dall' avv. Lucia Lucarelli;
Parte 1
OPPONENTE
contro rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP 1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
in epigrafeCon ricorso depositato in data 22/01/2024, il ricorrente
indicato spiegava l'odierna opposizione avverso l'avviso di addebito n. n.
314 2023 00031010 14000 dell'importo complessivo di € 3.562,72, notificato a mezzo pec in data 14.12.2023, concernente il disconoscimento dell'agevolazione contributiva, prevista per l'anno 2021, dall'art. 1, commi 20-22 bis, L. 30-12-2020 n. 178; per quanto innanzi ha agito in giudizio per sentir: “1) sospendere immediatamente, inaudita altera parte,
l'avviso di addebito impugnato essendo grave e irreparabile il danno che il ricorrente andrebbe а subire ingiustamente;
2) in via preliminare ritenere e dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di addebito opposto per vizi della stessa;
3) sempre in via preliminare ritenere e dichiarare nullo l'avviso di pagamento opposto in quanto generico e privo di motivazione non consentendo al ricorrente l'efficace esercizio del diritto di difesa;
4) nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e
somma di €. 3.562,72 a titolo di contributi, sanzioni e spese di notifica per le ragioni esposte in ricorso con conseguente annullamento e revoca
dell'avviso di addebito impugnato e di ogni atto precedente di
annullamento e revoca del beneficio di esonero contributivo per l'anno
2021 e successivo correlato allo stesso;
5) ritenere e dichiarare illegittima la richiesta di restituzione dei benefici contributivi già
fruiti prima dell'accertamento del Durc negativo per le ragioni esposte in ricorso al punto n. 5 con conseguente annullamento e revoca dell'avviso di addebito impugnato e di ogni atto precedente di annullamento e revoca del beneficio di esonero contributivo per l'anno 2021 e successivo correlato
allo stesso", con vittoria di spese e competenze".
Si costituiva 1 CP 1 domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la
documentazione in atti, la causa veniva deciasa.
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è
richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della 1. n. 296 del 2006 il
-
possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la
mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'CP 1. non determina l'inesigibilità delle differenze in assenza delloné, specificocontributive rispetto agli sgravi;
procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura
eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la costante regolarità contributiva,necessaria e presupposto quale dell'applicazione degli sgravi».
In motivazione, la Suprema Corte di Cassazione, in un caso sostanzialmente
sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ha argomentato la sua decisione nei termini di seguito riportati: Pt 2 ] abbia versato la contribuzione «In fatto, è accaduto che [n.d.e. 1
di gennaio e febbraio 2008, omettendo però di effettuare la dovuta
trasmissione telematica dei DM10 di tali mesi.
- novembre 2008, degliLa società ha poi inteso fruire, nei mesi di luglio sgravi per assunzione di personale in mobilità, procedendo a pagare la contribuzione nella corrispondente minor misura.
Nell'aprile 2009, 1 CP 1 ha trasmesso una nota di rettifica, con cui si contestava la sussistenza di irregolarità, senza specificarne la portata e si pretendevano le differenze contributive per i mesi di luglio ed agosto
2008, intimandosi la regolarizzazione entro trenta giorni.
La società, dopo una prima replica del 14/5/2009 in cui contestava le note di rettifica, rivendicando la correttezza del calcolo degli sgravi in relazione all'assunzione di lavoratori già in mobilità, ha poi provveduto, allorquando il 20 maggio 2009 in via telefonica l'ente specificò quale era l'omissione impeditiva, a trasmettere, in pari data, i DM 10 dei mesi di
gennaio e febbraio 2008 [...]. 4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso CP 1 sono regolate, in forza del rinvio operato dal CO. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato,
invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso
(o di un sostanziale dei quali il termine per il rilascio del documento nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. laDa ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente
sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. 5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo
1 CP 1 segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente,
come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità
pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di contenente una generica indicazione di irregolarità e la rettifica, concessione di un irrituale e comunque non rispettato - termine di trenta
-
giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità
sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi. La sussistenza di un tale obbligo dell' CP 1 è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non
possono derivare gli effetti che pretende [n.d.e. 1 Pt 2 ]. Infatti, non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'CP 1 determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così
rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di
obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che [n.d.e. l' Pt 2 ] abbia, ad un certo punto e comunque in ероса posteriore rispetto alle mensilità
interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d. nn. 24 ottobre 2007
è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del
conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.
1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva,
quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi [...]» (Così
Cass., n. 27107/2018).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha spiegato l'odierna opposizione avversO l'avviso di addebito n. 314 2023 00031010 14000, concernente il disconoscimento dell'agevolazione contributiva relativa all'anno 2021,
prevista dall'art. 1, commi 20-22 bis, L. 30-12-2020 n. 178, per un importo pari ad € 3.562,72. Al riguardo, 1 CP 1 evidenziato ha che tale effettuati dall' CP 1disconoscimento è controlli avvenuto in ragione dei da cuiex post, sarebbe risultato un debito della ditta nei confronti dell CP 2 (pari ad € 279,05), con conseguente rilascio del DURC negativo e revoca dei benefici contributivi.
D'altro canto, parte opponente contesta nel merito non solo di non avere
CP_2 ma di essere, invero, alcuna posizione debitoria nei confronti dell a credito nei confronti dell'anzidetto Istituto per l'annualità 2021 e seguenti (annualità oggetto dei benefici contributivi), allegando sul punto documentazione contabile inerente alla ditte de qua (si v. contabile la ditta in atti).
Sul punto, 1 CP 1 si è limitato genericamente l'idoneità a contestare probatoria del documento prodotto, senza tuttavia contestare la paternità dello stesso. Infatti, è evidente ictu oculi che il suddetto documento
nativo digitale prodotto in atti dall'opponente, provenga dal gestore
-
ne contesta la provenienza. Parimenti non può essereCP_2. Né 1 CP 1
valorizzata la generica contestazione relativa alla mancanza
di conformità del documento contabile, atteso che dell'attestazione ha allegato eventuali elementi di 1 Controparte_3 non differenziazione rispetto all'eventuale originale, ma preme rimarcare che,
nel caso in esame, trattasi già di file nativo digitale. diAl riguardo, non può ignorarsi che la suddetta documentazione paternità dell CP 2 (ente impositore) offre un quadro chiaro della posizione contabile della ditta de qua. Infatti, il documento, oltre a ripotare dettagliatamente l'anagrafica della ditta, riporta in primis la voce di saldo "a credito della ditta" per € 138.56. Inoltre, per gli anni oggetto dei benefici contributivi oggetto di revoca non risultano pendenze,
né parimenti risultando pendenze per gli anni successivi. Ma, invero, come già evidenziato, la ditta risulta a credito.
Né può ipotizzarsi che la posizione debitoria da cui sarebbe potuta scaturire la revoca dei benefici contributivi, per irregolarità nei confronti del gestore CP 2, fosse eventualmente quella relativa ad
annualità precedenti quella oggetto della domanda di accesso ai benefici
(2021). Difatti, è pacifico, in quanto non contestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che al momento della presentazione della domanda di esonero contributivo avvenuta in data 22.09.2021 - la ditta avesse DURC regolare sia rispetto all CP 2 che all CP 1 (cfr. durc in atti); mentre eventuali persistenti posizioni debitorie relative ad
annualità precedenti (2018) avrebbero già illo tempore impedito il rilascio di durc regolare. Pertanto rilevato, quindi, che il documento contabile datato 20 gennaio attesta una posizione creditoria in 2024, rilasciato dal gestore CP 2,
e non già una pendenza debitoria della favore della ditta ivi indicata,
come sostenuto invece dall CP 1 stessa ditta nei confronti dell CP 3
all'esito dei controlli ex post (si v. verifica regolarità contributiva del
09.02.2022) e considerato che non trova riscontro documentale l'asserita irregolarità contributiva, dell'opponente nei confronti dell CP 2 per €
279,05, risultando, invece, provato dall'opponente un credito nei confronti dell'Ente de quo risulta illegittima sia l'emissione del durc negativo sia la conseguente revoca dei benefici contributivi relativi al periodo dal
01/2021 al 12/2021.
Alla luce di quanto suddetto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto della natura documentale della controversia,
seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
314 2023 00031010 14000 di importo pari ad € 3.562,72 a titolo di omesso
pagamento contributi IVS gestione artigiani relativi al periodo dal 01/2021
al 12/2021;
-condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in € 950,00, oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 08.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)