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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5636 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giambattista Alimonda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dario Musino, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05/10/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Pag. 1 di 5 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/10/2008 tra e , trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Sestu, anno 2008, numero 55, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 05.10.2008 tra il IG. e la IG.ra che hanno contratto CP_1 Pt_1 matrimonio concordatario in Sestu (CA), trascritto al n. 55, parte 2, serie A, anno 2008, optando per il regime legale della comunione dei beni, alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1 dai quali dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2) I ricorrenti convengono che la casa coniugale, attualmente assegnata al IG.
sarà acquistata da quest'ultimo e, pertanto, la IG.ra si CP_1 Pt_1 obbliga a trasferire la propria quota pari a 50/100 dell'intero al IG.
[...]
al prezzo di €. 35.000,00 che accetta e che si obbliga, altresì, ad CP_1 accollarsi il pagamento del mutuo cointestato n. 513 del 18 febbraio 2019, repertorio 3963, raccolta 2970, a rogito del notaio, Dott. , Persona_2 registrato ad Oristano in data 19 febbraio 2019 e annotato in data 20 febbraio 2019, Reg. Gen. n. 4997, Reg. Part. n. 506, gravante sull'immobile
Pag. 2 di 5 sito a Cagliari, in via Fratelli de Filippo n. 59, identificato al N.C.E.U. del Comune di Cagliari alla sezione B, foglio 1, particella 9411, sub. 5, Z.C. 3, categoria A/3, divenendo l'unico proprietario e liberando la IG.ra da Pt_1 qualsiasi obbligo di pagamento relativo allo stesso.
3) Considerato che il suddetto trasferimento immobiliare è da ritenersi connesso alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e che i presenti accordi costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione coniugale e alla definizione dei rapporti patrimoniali essi sono esenti da ogni imposta e tassa.
Pertanto, i ricorrenti chiedono fina da ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge del 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
4) I ricorrenti si obbligano a stipulare l'atto di compravendita presso il notaio, Dott.ssa con studio a Cagliari, in Piazza della Repubblica n. 28, Per_3 entro il termine massimo di un anno dalla definizione del procedimento di divorzio.
5) Entrambi i genitori avranno sul figlio la responsabilità genitoriale e adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per lo stesso, tra cui, a titolo non esaustivo, le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, le cure mediche, la partecipazione alle attività extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, nonché l'acquisto di mezzi di trasporto personali;
tenendo sempre conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle inclinazioni naturali.
6) Le parti, al fine di garantire l'effettiva serenità del piccolo Per_1 concordano che il minore trascorrerà, a settimane alterne, i primi tre/quattro giorni della settimana in maniera consecutiva con un genitore mentre i restanti giorni della settimana con l'altro genitore.
Le vacanze natalizie, ad anni alterni, saranno trascorse secondo le seguenti modalità: il bambino trascorrerà con il padre il periodo dal 23 al 31 dicembre fatta eccezione per la giornata del 25 che starà con la madre;
trascorrerà con la madre il periodo dal 31 dicembre sino al 7 gennaio, fatta eccezione per la giornata del 1° gennaio che starà con il padre;
l'anno successivo con lo stesso calendario alternando il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre e così alternativamente negli anni successivi.
Salvo diversi accordi tra le parti.
Durante le vacanze pasquali il piccolo starà alternativamente di Per_1 anno in anno il giorno della Santa Pasqua con la madre ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con il padre.
Quanto alle vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto il padre terrà il bambino per quindici giorni non continuativi se non nel limite di sette giorni
Pag. 3 di 5 consecutivi;
medesimo diritto spetterà alla madre prevedendo che i suddetti periodi vengano fissati con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni.
Per concludere, il bambino festeggerà il compleanno congiuntamente ai genitori.
Nell'ipotesi in cui i genitori di comune accordo decidano di organizzare una festa di compleanno, si impegnano a scegliere sempre di comune accordo un locale e a dividere le spese per i festeggiamenti in parti uguali tra loro.
7) I genitori si riconoscono reciprocamente la facoltà di rivedere e modificare, previo accordo scritto con qualunque mezzo (sms, WhatsApp, e-mail, dichiarazione cartacea sottoscritta da entrambi i coniugi), il regime delle visite e dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
In ogni caso il diritto-dovere di visita dovrà essere esercitato nel rispetto della volontà del figlio e compatibilmente con le esigenze di studio e di vita del medesimo.
8) I genitori danno il reciproco assenso per il rilascio del loro rispettivo passaporto e di quello del minore con la semplice esibizione del presente accordo in copia conforme;
danno altresì reciproco assenso per il rilascio della carta di identità del minore, valida per l'espatrio con la semplice esibizione del presente accordo in copia conforme.
Nel caso in cui non dovesse essere sufficiente la esibizione del presente accordo in copia conforme, i genitori sono reciprocamente obbligati a sottoscrivere la richiesta di rilascio dei superiori documenti su semplice richiesta dell'altro genitore.
9) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il signor corrisponderà alla IG.ra , con bonifico presso il Controparte_1 Pt_1 conto corrente della stessa entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00) da aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
10) Con riferimento all'assegno unico per il figlio, le parti di comune accordo convengono che verrà percepito dalla IG.ra nella misura Parte_1 del 100%.
11) Per quanto concerne le spese straordinarie individuate nelle seguenti categorie, a titolo esemplificativo: spese mediche e specialistiche, dentistiche, di retribuzione della babysitter, della frequentazione delle attività extrascolastiche o altra attività e/o sport che il bambino dovesse seguire, spese per l'acquisto dell'abbigliamento necessario per l'attività sportiva, spese per la colonia estiva, campo estivo, scolastiche (libri, materiale scuola, buoni pasto, trasporto) e ricreative in genere oltre a quelle indicate nelle
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017; altre spese straordinarie che dovessero presentarsi, tutte le
Pag. 4 di 5 spese dovranno essere documentate ed il genitore che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso nella misura del 50% previa esibizione della relativa documentazione.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di divorzio.
13) Con il presente accordo le parti dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5636 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giambattista Alimonda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dario Musino, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05/10/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Pag. 1 di 5 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/10/2008 tra e , trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Sestu, anno 2008, numero 55, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 05.10.2008 tra il IG. e la IG.ra che hanno contratto CP_1 Pt_1 matrimonio concordatario in Sestu (CA), trascritto al n. 55, parte 2, serie A, anno 2008, optando per il regime legale della comunione dei beni, alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1 dai quali dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2) I ricorrenti convengono che la casa coniugale, attualmente assegnata al IG.
sarà acquistata da quest'ultimo e, pertanto, la IG.ra si CP_1 Pt_1 obbliga a trasferire la propria quota pari a 50/100 dell'intero al IG.
[...]
al prezzo di €. 35.000,00 che accetta e che si obbliga, altresì, ad CP_1 accollarsi il pagamento del mutuo cointestato n. 513 del 18 febbraio 2019, repertorio 3963, raccolta 2970, a rogito del notaio, Dott. , Persona_2 registrato ad Oristano in data 19 febbraio 2019 e annotato in data 20 febbraio 2019, Reg. Gen. n. 4997, Reg. Part. n. 506, gravante sull'immobile
Pag. 2 di 5 sito a Cagliari, in via Fratelli de Filippo n. 59, identificato al N.C.E.U. del Comune di Cagliari alla sezione B, foglio 1, particella 9411, sub. 5, Z.C. 3, categoria A/3, divenendo l'unico proprietario e liberando la IG.ra da Pt_1 qualsiasi obbligo di pagamento relativo allo stesso.
3) Considerato che il suddetto trasferimento immobiliare è da ritenersi connesso alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e che i presenti accordi costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione coniugale e alla definizione dei rapporti patrimoniali essi sono esenti da ogni imposta e tassa.
Pertanto, i ricorrenti chiedono fina da ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge del 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
4) I ricorrenti si obbligano a stipulare l'atto di compravendita presso il notaio, Dott.ssa con studio a Cagliari, in Piazza della Repubblica n. 28, Per_3 entro il termine massimo di un anno dalla definizione del procedimento di divorzio.
5) Entrambi i genitori avranno sul figlio la responsabilità genitoriale e adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per lo stesso, tra cui, a titolo non esaustivo, le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, le cure mediche, la partecipazione alle attività extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, nonché l'acquisto di mezzi di trasporto personali;
tenendo sempre conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle inclinazioni naturali.
6) Le parti, al fine di garantire l'effettiva serenità del piccolo Per_1 concordano che il minore trascorrerà, a settimane alterne, i primi tre/quattro giorni della settimana in maniera consecutiva con un genitore mentre i restanti giorni della settimana con l'altro genitore.
Le vacanze natalizie, ad anni alterni, saranno trascorse secondo le seguenti modalità: il bambino trascorrerà con il padre il periodo dal 23 al 31 dicembre fatta eccezione per la giornata del 25 che starà con la madre;
trascorrerà con la madre il periodo dal 31 dicembre sino al 7 gennaio, fatta eccezione per la giornata del 1° gennaio che starà con il padre;
l'anno successivo con lo stesso calendario alternando il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre e così alternativamente negli anni successivi.
Salvo diversi accordi tra le parti.
Durante le vacanze pasquali il piccolo starà alternativamente di Per_1 anno in anno il giorno della Santa Pasqua con la madre ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con il padre.
Quanto alle vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto il padre terrà il bambino per quindici giorni non continuativi se non nel limite di sette giorni
Pag. 3 di 5 consecutivi;
medesimo diritto spetterà alla madre prevedendo che i suddetti periodi vengano fissati con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni.
Per concludere, il bambino festeggerà il compleanno congiuntamente ai genitori.
Nell'ipotesi in cui i genitori di comune accordo decidano di organizzare una festa di compleanno, si impegnano a scegliere sempre di comune accordo un locale e a dividere le spese per i festeggiamenti in parti uguali tra loro.
7) I genitori si riconoscono reciprocamente la facoltà di rivedere e modificare, previo accordo scritto con qualunque mezzo (sms, WhatsApp, e-mail, dichiarazione cartacea sottoscritta da entrambi i coniugi), il regime delle visite e dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
In ogni caso il diritto-dovere di visita dovrà essere esercitato nel rispetto della volontà del figlio e compatibilmente con le esigenze di studio e di vita del medesimo.
8) I genitori danno il reciproco assenso per il rilascio del loro rispettivo passaporto e di quello del minore con la semplice esibizione del presente accordo in copia conforme;
danno altresì reciproco assenso per il rilascio della carta di identità del minore, valida per l'espatrio con la semplice esibizione del presente accordo in copia conforme.
Nel caso in cui non dovesse essere sufficiente la esibizione del presente accordo in copia conforme, i genitori sono reciprocamente obbligati a sottoscrivere la richiesta di rilascio dei superiori documenti su semplice richiesta dell'altro genitore.
9) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il signor corrisponderà alla IG.ra , con bonifico presso il Controparte_1 Pt_1 conto corrente della stessa entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00) da aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
10) Con riferimento all'assegno unico per il figlio, le parti di comune accordo convengono che verrà percepito dalla IG.ra nella misura Parte_1 del 100%.
11) Per quanto concerne le spese straordinarie individuate nelle seguenti categorie, a titolo esemplificativo: spese mediche e specialistiche, dentistiche, di retribuzione della babysitter, della frequentazione delle attività extrascolastiche o altra attività e/o sport che il bambino dovesse seguire, spese per l'acquisto dell'abbigliamento necessario per l'attività sportiva, spese per la colonia estiva, campo estivo, scolastiche (libri, materiale scuola, buoni pasto, trasporto) e ricreative in genere oltre a quelle indicate nelle
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017; altre spese straordinarie che dovessero presentarsi, tutte le
Pag. 4 di 5 spese dovranno essere documentate ed il genitore che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso nella misura del 50% previa esibizione della relativa documentazione.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di divorzio.
13) Con il presente accordo le parti dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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