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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/05/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 83/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 83/2025 promossa con ricorso depositato in data 15/01/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MASINI FRANCESCO
elettivamente domiciliato in Via Feltre, 53 32100 Belluno Italia
presso il difensore avv. MASINI FRANCESCO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia nata a [...] il Persona_1
27.04.1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 Parte_2
2 condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto:
i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessun assegno di mantenimento verrà versato in favore dell'altro; null'altro da regolare.
Dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 17/04/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 83/2025 promossa con ricorso depositato in data 15/01/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MASINI FRANCESCO
elettivamente domiciliato in Via Feltre, 53 32100 Belluno Italia
presso il difensore avv. MASINI FRANCESCO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia nata a [...] il Persona_1
27.04.1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 Parte_2
2 condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto:
i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessun assegno di mantenimento verrà versato in favore dell'altro; null'altro da regolare.
Dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 17/04/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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