Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2296 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. SANTUCCI SABRINA;
matrimonio celebrato in CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE il 10/09/2016 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a Forlì in Corso Giuseppe Mazzini 132 int. 6 viene assegnata alla IG.ra presso la quale rimarrà collocato in maniera stabile il CP_1 figlio minore;
Per_1
3) il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio verranno assunte congiuntamente dai genitori, mentre le sole questioni di ordinaria amministrazione verranno risolte unilateralmente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di sé; 4) per quanto riguarda i tempi di frequentazione del padre e le festività/vacanze:
- il padre si impegna vedere e tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle ore 16:30 alle 21:30, presso la casa coniugale di Forlì o, in alternativa, presso l'abitazione degli amici che frequenta regolarmente o nella futura Per_1 abitazione del padre, nei pressi di Forlì-Cesena. Il padre si impegna a trascorrere del tempo con il figlio minore anche i sabati, con i seguenti orari: due sabati al mese, dalle 9:00 alle 14:00, presso la casa coniugale a
Forlì, a casa degli amici di o nella futura abitazione del padre nei pressi di Per_1
Forlì-Cesena. saranno concordati di volta in volta tra le parti. Gli altri CP_2 due sabati al mese, dalle 9:00 alle 21:00, presso l'abitazione del padre o dei nonni paterni a Biserno, Santa Sofia, oppure per escursioni fuori porta concordate tra le parti. Nel caso di impedimento del padre o della madre giustificato da impegni personali lavorativi, potranno essere sostituiti i giorni del sabato con quelli della domenica, salvo impedimento dell'altro genitore. In tale ultimo caso ciascuna parte dovrà organizzarsi con l'aiuto della baby sitter.
2 - durante le vacanze (periodo di chiusura scolastica): nei giorni non festivi (ad esempio 27-30 dicembre;
2-5 gennaio ecc), verrà mantenuto lo schema sopra indicato, relativamente ai giorni di frequentazione di da parte del padre Per_1
(martedì, giovedì e sabato) e della madre (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), con la possibilità per entrambi i genitori di avvalersi della baby sitter in caso di estrema necessità, che verrà comunque previamente concordata e pagata al 50% tra le parti. In particolare,
-per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà la Vigilia di Natale Per_1 con il padre, con ritorno a casa dalla madre per il pernotto affinché possa vivere con quest'ultima la mattina del Natale. Il padre la mattina di Natale potrà presenziare per l'apertura dei regali, dopo averlo concordato con la madre. Ogni anno trascorrerà Santo Stefano con un genitore e Capodanno con Per_1
l'altro.
- Per quanto concerne le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Pasquetta Per_1 starà ad anni alterni con il padre o con la madre;
- Per quanto riguarda le vacanze estive (Giugno, Luglio, Agosto e metà Settembre), le parti concordano che potrà rimanere nella casa familiare di Forlì (Corso Per_1
Mazzini 132, int 6) o trasferirsi nella casa a Milano Marittima, e potrà partecipare ad un centro estivo o essere seguito dalla propria baby sitter. In questo periodo di norma verrà mantenuto lo schema sopra indicato relativamente ai giorni di frequentazione di da parte del padre (martedì, giovedì e sabato) e della Per_1 madre (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), con la possibilità per entrambi i genitori di avvalersi della baby sitter in caso di estrema necessità, che verrà previamente concordata e pagata al 50% tra le parti. Le parti si impegnano a comunicarsi per tempo le rispettive ferie estive e ad organizzarsi per soddisfare il reciproco desiderio di trascorre del tempo con il proprio figlio.
- in ogni caso il padre, di comune accordo con la madre, potrà incontrare il figlio minore fuori dai tempi concordati e previsti ut supra (ad esempio: festa di fine anno scolastico, comunione, visite mediche etc.). In tal caso, i genitori concorderanno le modalità di partecipazione comune.
- incontri ulteriori con il padre (giorni di pernottamento presso il padre, vacanze con il padre etc.) verranno di volta in volta regolati sulla base della valutazione psicologica di da parte della psicomotricista dott.ssa , Per_1 Persona_2 figura che da anni segue e che rappresenta un punto di riferimento per i Per_1 genitori;
- nei giorni dei compleanni della IG.ra e del IG. il genitore avrà la CP_1 Pt_1 priorità nel tenere con sé il bambino, indipendentemente dal giorno della settimana;
- il giorno del compleanno di , i genitori concorderanno come festeggiare il Per_1 figlio, condividendo le spese al 50% per festa e regalo;
3 5) Le spese sostenute dalla madre e dal padre per le vacanze o gite fuori porta con il figlio saranno a carico del singolo genitore. Le spese affrontate nel periodo estivo (comprensivo dei mesi di giugno, luglio, agosto e metà settembre) verranno ripartite al 50% tra i genitori, sia nel caso in cui il figlio frequenti il centro estivo, sia che stia con la baby sitter. Per_1
6) I regali per da parte dei genitori e dei famigliari, per le varie festività e Per_1 non, sopra i € 100,00 dovranno sempre essere prima concordati tra i genitori, con particolare attenzione per quanto riguarda i device tecnologici (computer, cellulare, tablet) e mezzi di trasporto (quod, bicicletta, overboard, monopattino, ecc)..
7) non potrà essere lasciato o trasportato in auto con persone non Per_1 conosciute da entrambi i genitori senza la presenza di uno dei genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
Il minore potrà trascorre del tempo in compagnia dei nonni paterni o materni, zie o zii paterni e materni, cugine paterne o materne, o altre figure di riferimento dei genitori, come la sua baby sitter, i genitori dei figli che frequentano l'asilo e le future scuole di . Per_1
8) In caso di nuove frequentazioni dei genitori, il bambino non dovrà essere coinvolto in questi incontri. Allorquando eventuali future frequentazioni dei genitori diverranno stabili e durature, le parti concorderanno insieme le modalità di inserimento di nel nuovo nucleo familiare. Per_1
9) dovrà continuare il proprio percorso presso lo Studio Per_1 CP_3 intrapreso con la dott.ssa per almeno altri 3 anni, a meno che Persona_2 la stessa non ritenga che non sia più necessario;
10) continuerà a seguire il proprio percorso di cure presso l'ospedale Per_1
“Giannina Gaslini” di Genova, a meno che la dottoressa che lo ha in cura o la pediatra non lo ritengano più necessario;
11) la baby sitter, IG.ra che attualmente segue Persona_3 Per_1 continuerà ad occuparsi di lui quando richiesto e farà presente ad entrambi i genitori il tempo dedicato (in ore) al figlio;
12) le comunicazioni tra i genitori riguardanti questioni ordinarie avverranno tramite whatsapp. Le questioni importanti riguardanti (per es. scuola, salute, attività Per_1 extrascolastiche, vacanze l'uso della tecnologia e altre questioni rilevanti) dovranno essere discusse e decise di persona tra i genitori, che in seguito si impegneranno a comunicarle e farle rispettare anche dai rispettivi familiari. Al termine del confronto uno dei due genitori invierà all'altro un riassunto delle scelte concordate via mail, che fungerà da promemoria per entrambi del raggiunto accordo tra le parti;
13) per quanto concerne le decisioni sanitarie di , i genitori concordano che Per_1 sia la IG.ra ad assumersene la responsabilità in termini di scelta del medico CP_1 curante, della struttura di riferimento, accompagnando il figlio alle visite e occupandosi della gestione di eventuali emergenze sanitarie, sempre informando e tenendo aggiornato il padre, che in caso di necessità potrà presenziare;
4 14) il IG. contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla Pt_1
IG.ra la somma mensile di euro 400,00, tramite bonifico bancario da CP_1 effettuarsi entro il giorno 12 del mese (Iban: IT26 R030 3213 2000 1000 0002 888), importo da rivalutarsi come per legge. Le spese straordinarie per , quelle ripetitive e già concordate tra i genitori, Per_1 come la rata dell'asilo senza i pasti, la psicomotricista e la baby sitter, verranno ripartite al 50% tra le parti e pagate dal IG. tramite bonifico bancario da Pt_1 effettuarsi entro il giorno 12 del mese (Iban: IT26 R030 3213 2000 1000 0002 888), unitamente alle spese ordinarie. Tutte le altre spese straordinarie per (gite, Per_1 corso d'inglese, farmaci, visite mediche, abbonamenti vari, sport etc..) verranno discusse dai genitori di mese in mese e saldate il mese successivo sempre unitamente al mantenimento ordinario, (le parti per l'individuazione delle ulteriori spese straordinarie, dichiarano di volere fare espresso richiamo al vigente protocollo del Tribunale di Bologna). 15) il IG. dovrà frequentare regolarmente un percorso con uno psichiatra o Pt_1 psicoterapeuta, dandone prova alla sig.ra fintantoché il suo referente CP_1 medico lo riterrà necessario. La frequenza di detti incontri dovrà essere concordata con il terapeuta. Il IG. dovrà dare prova di seguire correttamente la cura Pt_1 farmacologica qualora prescrittagli. Al riguardo, la IG.ra viene espressamente autorizzata dal marito ad CP_1 accedere alle informazioni mediche del terapista che ha in carico il IG. Pt_1
16) essendo le parti entrambe economicamente autosufficienti, nessun contributo al mantenimento sarà dovuto tra le parti;
17) l'assegno unico universale pari ad euro 57,00 al mese verrà percepito per intero dalla IG.ra CP_1
18) per quanto riguarda le proprietà immobiliari:
- la casa coniugale sita a Forlì, di proprietà della IG.ra verrà assegnata a CP_1 quest'ultima;
- il IG. subito dopo la pronuncia della sentenza di separazione, trasferirà Pt_1 alla IG.ra la propria quota del 100% dell'ufficio sito a Forlì sito in Corso CP_1
Mazzini 132 interno 11 (come sopra meglio identificata) in esenzione di imposta dinnanzi al Notaio scelto dalla IG.ra e con spese a carico di quest'ultima. CP_1
- il IG. sempre subito dopo la pronuncia della sentenza di separazione, Pt_1 trasferirà inoltre alla sig.ra la propria quota del 50% della casa al mare a CP_1
Milano Marittima sita in Viale Romagna n.79 (come sopra meglio identificata) in esenzione di imposta dinnanzi a Notaio scelto dalla sig.ra e con spese a CP_1 carico di quest'ultima. La sig.ra si accollerà il mutuo gravante su detto CP_1 immobile provvedendo a sostenerne per intero le rate. Si dà atto che l'accordo patrimoniale a beneficio della IG.ra contenuto nel CP_1 presente ricorso costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
5 Il IG. si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica Pt_1 attualmente presso detto immobile di Milano Marittima. Con i citati trasferimenti immobiliari la IG.ra dichiara di nulla avere più a CP_1 pretendere dal coniuge per ogni credito ad oggi maturato nei suoi confronti.
19) tutte le detrazioni per la ristrutturazione della casa coniugale di Forlì e di quelle al mare a Milano Marittima rimarranno in favore della sig.ra e rimarranno CP_1 tali;
20) l'automobile “Volkswagen Tiguan” (targata: FJ140SK), utilizzata da entrambi i coniugi e di proprietà della IG.ra (e per cui quest'ultima ha versato l'intero CP_1 prezzo di acquisto), rimarrà nella sua esclusiva disponibilità e proprietà;
21) le moto intestate alla IG.ra e al IG. rimarranno nella CP_1 Pt_1 disponibilità dei rispettivi proprietari;
22) i beni mobili (frigoriferi, tavoli, sedie, attrezzature da giardino etc.) di proprietà del IG. che si trovano nella casa coniugale a Forlì (e il generale nel Pt_1
Condominio Zagnoli) in Corso Mazzini potranno essere richiesti e ritirati dallo stesso con un preavviso di 15 giorni. Del pari la IG.ra potrà richiedere al CP_1 marito di ritirare i beni mobili di sua proprietà dalla casa coniugale con un preavviso di 15 giorni. 23) spese di procedura compensate”. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (atto N. 2 P. 2 S. A anno 2016). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 21/02/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 N. R.G. 2296/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2296/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. SANTUCCI SABRINA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. SANTUCCI SABRINA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 22/10/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
7 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 21/02/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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