Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 24 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12368 dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ACQUAVIVA Nicola e dall'avv. NATOLA Parte_1
Silvana ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari, alla via Calefati, n. 133
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del direttore generale Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TRAVI Raffaella e dall'avv. SOLLECITO Costanza ed elettivamente domiciliata nella propria sede in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.11.2023, esponeva di essere alle dipendenze Parte_1 dell' dal 01.06.2007 come Controparte_1
ausiliario specializzato, liv. A2, C.C.N.L. Comparto Servizio Sanitario Nazionale, presso il reparto di neurologia e di aver svolto, tuttavia, le diverse e superiori mansioni di operatore sociosanitario per oltre cinque anni.
L si costituiva in giudizio e Controparte_1
contestava la pretesa, eccependo preliminarmente la prescrizione delle pretese vantate con riferimento al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso introduttivo (26.04.2023) e nel merito il mancato svolgimento di mansioni superiori e l'inammissibilità delle richieste istruttorie.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso va rigettato.
L'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3, d.lgs. n. 81 del 2015, dispone che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte […] Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe
l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103
c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” (cfr. Cass. Civ., n. 18418 del
2013).
Di talché, è necessario dimostrare che “l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale
Milano, 15.02.2013). Infatti, il lavoratore è anche tenuto ad “indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”, al fine di provarne “la coincidenza” (cfr. Cass. Civ., n. 8025 del 2003 e 1012 del 2003).
Nel caso di specie, non è stato assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c., in quanto i testimoni indicati in ricorso non hanno prestato servizio presso il reparto di neurologia del , ove l'istante CP_1 risultava impiegato all'epoca dei fatti. Inoltre, all'udienza del 21.06.2024, è stata escussa una testimone, che tuttavia non era stata inserita nella lista testimoniale, con la conseguenza che la prova è stata interrotta e la richiesta di depositare nuova lista ed ammettere l'escussione del teste ascoltato, formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 421 c.p.c. solo in quella circostanza, è stata considerata tardiva.
Pertanto, la domanda è rimasta sprovvista di prova e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che è addebitabile alla parte la mancata indicazione di testimoni informati sui fatti e l'avvio di un'escussione, poi sospesa, di un soggetto non regolarmente inserito nella lista testimoniale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato il 03.11.2023, nei confronti dell'
[...] [...]
così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in €
2.000,00 per onorario, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a.
Bari, 24 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa