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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/12/2025, n. 9400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9400 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 29328/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANGROSSI Parte_1 C.F._1 ILARIO;
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore:
Email_1
ATTORE contro
C.F. , P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti CONSO Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
DR, FE RT e AN RT;
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Piazza Santa Maria delle Grazie n. 1;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
“Voglia codesto ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda avversaria,
In via principale:
- accertare e dichiarare la violazione da parte di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dell'art. 21 del Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF) e della CP_2
n. DI/30396 del 21 aprile 2000 e, dunque, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale del
[...] medesimo istituto per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare, poi, la nullità per indeterminatezza dell'art.
1.1. delle Norme Operative sulla
Marginazione inter-partes, ed altresì di ogni altro relativo ed analogo articolo, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare, altresì, la violazione da parte di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dell'art. 51 della Delibera Consob n. 20307 del 2018, vigente ratione temporis e, dunque, della Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000, degli obblighi di protezione e di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ. e delle stesse disposizioni contrattuali a tutela
pagina 1 di 11 del Cliente per i motivi esposti in atti e, dunque, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale del medesimo istituto per i motivi esposti in atti;
- per l'effetto delle suddette domande, anche singolarmente considerate e, se del caso, preventivamente dichiarando l'annullamento e/o la risoluzione e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dei tre ordini di acquisto di n. 17.880 azioni del prodotto 'IO RM', effettuati nelle date del 17, 18 e 24 settembre 2020, sottostanti le Operazioni Marginate di cui in narrativa in atti, dichiarare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, responsabile della Perdita economica subita dal Dottor Pt_1
e, conseguentemente, condannare la medesima in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a risarcire il Dottor della somma complessiva, corrispondente Parte_1 all'ammontare della suddetta Perdita per USD 105.983,95, di Euro 90.817,64, individuata al tasso di cambio del 28 settembre 2020, o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal 28 settembre 2020 al giorno dell'effettivo pagamento ed, altresì, interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
In via istruttoria:
- disporre consulenza tecnica volta all'estrapolazione delle registrazioni contenute nei docc. 15 bis, 15 ter e 15 quater del Dottor e al confronto con la data e l'ora delle operazioni memorizzate nei Pt_1 registri informatici della medesima , di cui si chiede altresì l'esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. CP_3 proc. civ.;
- con ogni più ampia riserva.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Parte convenuta precisa come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
1. rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze (anche istruttorie) dell'attore Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni esposte in narrativa ovvero con la migliore statuizione, mandando esente da ogni Controparte_1 addebito o responsabilità per i fatti per cui è causa;
2. in ogni caso, condannare l'attore a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali per la difesa nel presente giudizio, oltre agli accessori di legge.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
narra in fatto che: Parte_1
- in data 12.04.2017, stipulava con , per il tramite del promotore il contratto di CP_3 CP_4 conto corrente n. 05706575 con contestuale attivazione del servizio di “deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché ... del servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari” con operatività on line;
- in data 26.08.2020, richiedeva l'abilitazione del Servizio di Marginazione, ossia una modalità di trading che consente di assumere 'Posizioni Lunghe o Corte' in titoli, cioè di acquistare e vendere pagina 2 di 11 titoli, impegnando una sola parte della liquidità necessaria al regolamento delle operazioni sottostanti (il c.d. “Margine”, appunto) a fronte della corresponsione della quota residua da parte della CA (il c.d. “Differenziale”) attraverso correlate operazioni di 'Prestito Titoli' e lo sfruttamento del c.d. effetto leva (la “Marginazione”);
- nelle date 17,18 e 24 settembre 2020 poneva in essere n. 3 operazioni di negoziazione in marginazione long overnight, acquistando, per un totale di n. 17.880 azioni, il titolo “IO RM”, quotato al Nasdaq, mediante l'utilizzo solo di una parte della liquidità necessaria (il
35%), per complessivi USD 102.293,52;
- in data 28.09.2020, il titolo acquistato subiva un ribasso del 28,34%, si trattava di valore in costante ribasso che avrebbe fatto scattare, una volta aperto il mercato americano, il relativo stop loss automatico impostato al 17,5% (corrispondente al 50% del Margine scelto in fase di immissione dell'ordine di acquisto); pertanto nella stessa data al fine di preservare il Pt_1 capitale già investito, tentava di modificare in aumento il margine sulla piattaforma di trading online, operazione che avrebbe consentito di sospendere l'attivazione dello stop loss, poiché più alto è il margine e più alta è la percentuale a cui si attiva lo stop loss; la piattaforma negava la modifica poiché il mercato era chiuso;
- non riuscendo a modificare il margine in autonomia, nella stessa data e prima dell'apertura del mercato, contattava il promotore chiedendo in alternativa: a mercati chiusi, un ordine di Pt_1 modifica del margine, la cui operatività prendesse avvio a mercati appena aperti e, dunque, con priorità rispetto al momento di esecuzione dell'ordine di stop loss;
a mercati aperti, un ordine di modifica del margine da eseguirsi con precedenza rispetto all'esecuzione dello stop loss da parte dell'intermediario; il promotore riferiva di non poter intervenire;
- contattava allora l' che negava di poter intervenire;
Controparte_5 CP_3
- al momento dell'apertura del mercato le posizioni marginate venivano quindi chiuse per attivazione dello stop loss, causando, per una perdita complessiva di USD 105.983,95; Pt_1
- in data 11.12.2020, inviava reclamo a , chiedendo il risarcimento dei danni subiti per i CP_3 fatti sopra descritti;
in data 09.02.2021 negava il risarcimento affermando che la modifica CP_3 del margine era consentita solo a mercati aperti e non prima.
Al fine di assolvere alla condizione di procedibilità dell'azione prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010, l'attore ha instaurato tale procedimento dinnanzi all'Arbitrato per le Controversie Finanziarie, che si è concluso con il rigetto delle domande attoree.
In diritto, parte attrice sostiene che abbia violato gli obblighi informativi di cui all'art. Controparte_1
21 TUF, in quanto non era stato informato, né al momento della sottoscrizione del contratto Pt_1 quadro, né al momento dell'attivazione del Servizio di Marginazione, della possibilità di poter modificare Contr il margine solo a mercati aperti. Ha richiamato pronunce rese dall' secondo cui “in caso di operazioni effettuate tramite piattaforme di trading on line, l'intermediario non può limitarsi a rimettere l'acquisizione delle informazioni a un comportamento attivo del cliente”, quale risulta essere nel caso di specie la ricerca su un sito internet di un'informazione fondamentale.
Afferma ancora parte attrice che nessuna disposizione contrattuale impediva, in maniera inequivoca, la modifica del margine a mercati chiusi. Infatti, l'art.
1.1 delle Norme Operative sulla Marginazione, è
pagina 3 di 11 nullo per indeterminatezza in quanto rinvia del tutto genericamente, per la definizione degli orari in cui
è possibile modificare il margine, al sito internet della banca. Ed il sito internet non prevede chiaramente il divieto di modificare il margine a mercati chiusi;
al contrario, nelle note di una non meglio specificata Contr pagina internet -sulla base del quale, poi, l' ha rigettato la domanda risarcitoria- contiene un'equivoca dicitura, secondo cui “la modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti”, che indica una mera possibilità e non un divieto di modifica a mercati chiusi.
Non sarebbe poi provato che questa pagina esistesse al momento della adesione al servizio di marginazione.
L'attore rileva la violazione, da parte della banca, della del 21 aprile 2000 n. Controparte_2
30396, che, riconoscendo agli intermediari “piena libertà di ricorrere ad internet per la prestazione dei propri servizi”, prescrive, comunque, che gli stessi siano dotati “di sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell'obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori (art. 26 comma 1 lett. d) del regolamento n. 11522/1998) nonché di risorse e procedure … idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi (art. 21, comma 1, lett. d) del d. lgs. 58/1998)”.
Deduce inoltre parte attrice che ha violato l'art. 51 delibera n. 20307 del 2018 (“gli CP_3 CP_2 intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti” e, “in caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente”) e la disciplina del generale obbligo di protezione del cliente e di buona fede ex art. 1375 c.c. in quanto, anziché dare immediata esecuzione all'ordine impartito dal ha completamente ignorato le istanze Pt_1 di quest'ultimo a tutela del proprio patrimonio, non consentendo nemmeno la modifica del margine a mercati aperti, con postergazione dello stop loss rispetto alla modifica stessa, richiesta dal sia al Pt_1 promotore che all' CP_5
Evidenzia che l'effettuazione di un'operazione di modifica del margine a mercati chiusi non è tecnicamente impossibile, documentando a tal fine di aver effettuato, successivamente alle vicende per cui è causa (11.05.22 e 13.06.22), sempre tramite la Piattaforma, tre operazioni di modifica del margine in fase di preapertura del mercato, ottenendo esito positivo.
Ribadisce di avere chiesto che gli fosse consentito di inserire, indipendentemente dal momento, un
Ordine di Modifica del Margine che operasse con priorità a mercati appena aperti e, dunque, con postergazione, mediante l'intervento tecnico dell'Intermediario, dell'operatività dello Stop Loss rispetto all'operatività dell'Ordine di Modifica del Margine. Evidenzia che detta opzione è possibile per l'attività di trading ordinario, documentando di aver eseguito un ordine di acquisto di azioni Tesla in data 10 giugno 2021 alle ore 22:45:49, cioè a mercati chiusi (doc. 11), che è risultato dal Dossier titoli come
“Accodato”, ossia inserito in automatico, contestualmente all'apertura del mercato, con priorità rispetto a qualsiasi altro ordine (doc. 12).
pagina 4 di 11 Rileva che la Piattaforma di Trading di non ha consentito la modifica del margine neppure a CP_3 mercati aperti: infatti, è stato eseguito l'ordine di stop loss dopo appena 4 secondi dall'apertura del mercato del 28.9.2020 (ore 15.30.04).
Osserva che la modifica del margine è stata impedita dalla chiusura del mercato e non dalla mancanza di liquidità; evidenzia che, seppure al momento della richiesta di modifica non ci fosse la liquidità necessaria, lo stesso avrebbe potuto tempestivamente procurare la provvista necessaria per sostenere l'aumento dei margini e ciò anche in considerazione del tempo che avrebbe avuto a disposizione prima dell'apertura del mercato;
in particolare un conoscente di lungo corso gli avrebbe prestato il denaro necessario.
Conclude chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in Euro
90.817,64 e corrispondente all'importo convertito al tasso di cambio Dollaro/Euro vigente al 28 settembre 2020, oltre rivalutazione monetaria da tale data sino al giorno dell'effettivo pagamento ed agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c..
si è costituita in giudizio, evidenziando che: Controparte_1
- alla data del 28 settembre 2020, il Signor deteneva n. 3 posizioni in marginazione long Pt_1 multiday sul titolo IO RM (ISIN: US45773H2013), quotato al Nasdaq, e, per la precisione: Posizione long multiday LV02601531490585 (n. 17800 azioni IO RM aperta in data 17 settembre 2020; Posizione long multiday LV02611616360537 (n. 50 azioni
IO RM aperta in data 18 settembre 2020; Posizione long multiday LV02671631190401
(n. 30 azioni IO RM aperta in data 24 settembre 2020);
- il servizio di marginazione è disciplinato da regole predefinite, tra cui la possibilità di modificare il margine di una posizione soltanto negli orari in cui il mercato di riferimento risulta aperto.
Infatti, l'Art.
1.1 delle Norme Operative sulla Marginazione (rubricato Descrizione del servizio) prevede che “l'elenco degli strumenti sui quali è consentita l'operatività in marginazione e degli orari in cui è possibile inserire le disposizioni sono disponibili in apposita sezione del sito internet della CA”, mentre il successivo Art. 2.9 (Orari del servizio) precisa che “l'immissione degli ordini per la costituzione, l'ampliamento, la chiusura parziale o totale di una Posizione in Marginazione può avvenire solo in fasce orarie prestabilite, in funzione dell'operatività dei mercati sui quali sono negoziati i titoli oggetto degli ordini. Gli orari di Inizio e Termine del
Servizio, diversi per mercati, sono pubblicati in apposita sezione del sito internet della CA”.
A sua volta, nella pagina del sito dedicata alla variazione del margine (“Help > Marginazione
Long e Short > Come posso modificare il margine?”) è indicato quanto segue: “Orari di inserimento: La Modifica Margine potrà essere effettuata entro gli orari di chiusura automatica delle posizioni Intraday di ogni mercato. Ad esempio, entro le 17:25 per il mercato italiano e entro le 21:30 per i mercati Nyse, Amex e Nasdaq […] Note: La modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti”.
- il rinvio effettuato dall'art.
1.1 delle Norme Operative sulla Marginazione ad apposita sezione del sito internet della banca è una modalità di determinazione del contenuto della clausola, che è diffuso tra gli operatori e ragionevole, poiché evita che il contratto contenga dettagli tecnici che potrebbero necessitare di aggiornamenti continui nel corso del tempo;
inoltre l'art. 1346 c.c.
pagina 5 di 11 consente che il contenuto di una clausola sia determinato tramite rinvio ad altri atti, purché individuabili e funzionali all'individuazione dell'oggetto;
- la statuizione resa tra le parti dall' non è isolata ma costituisce espressione di un orientamento consolidato in seno allo stesso;
- ha dichiarato di accettare ed approvare le Condizioni generali di contratto e le Norme Pt_1
Operative di Marginazione, le quali rimandano, per la modalità di modifica dei margini, al sito internet della banca;
la stessa pagina internet cui si fa rinvio, che è sempre stata disponibile ed è raggiungibile da due sezioni del sito, individua precisamente che “la modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti”; da tale frase si comprende che tale modifica può essere fatta solo a mercati aperti anche in quanto è preceduta dalla precisazione degli orari di chiusura dei singoli mercati entro i quali il cliente può inviare l'ordine di modifica;
- la piattaforma online di , così come il promotore e l' non perciò hanno consentito CP_3 CP_5
a di modificare i margini a mercati chiusi perché tale possibilità era pacificamente esclusa Pt_1 dalle norme tecniche del servizio vigenti all'epoca dei fatti;
- non avrebbe potuto postergare l'attivazione dello stop loss alla modifica del margine CP_3 effettuata a mercati aperti, poiché le regole del mercato di negoziazione non consentono una siffatta operazione;
- la modifica dei margini a mercato chiuso, asseritamente effettuata dall'attore due anni dopo i fatti di causa, non corrisponde al vero in quanto non possibile e comunque non provata;
ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., la conformità dei documenti e dei video ex adverso prodotti;
- l'attività di trading online documentata dall'attore (doc. 11 e 12 allegati alla citazione), al fine di provare la possibilità di operare a mercati chiusi, è irrilevante in quanto non riferita al servizio di marginazione che è soggetta ad una diversa disciplina legale e contrattuale;
- la liquidità disponibile sul conto di in valuta USD era insufficiente a coprire l'aumento Pt_1 del margine e quindi ad adeguare il prezzo di attivazione dello stop loss, che si sarebbe attivato comunque a causa dell'insufficienza dei fondi utili;
ha rilevato che non è provato che l'attore, ove gli fosse stato concesso di modificare il margine a mercato chiuso, avrebbe ottenuto la necessaria provvista;
in ogni caso, anche ove vi fosse stata la provvista sul conto, la banca avrebbe dovuto chiudere la posizione in quanto le norme contrattuali non lasciano spazi di discrezionalità;
- dalle verifiche disposte dalla banca è emerso che il Signor ha tentato di modificare il Pt_1 margine della sola posizione LV02671631190401 (quella dove è stata registrata la perdita inferiore, cioè USD 127,80) alle ore 15:21:59, cioè a mercato chiuso (doc. 13), sicché il danno dovrebbe essere al più limitato soltanto a questa posizione;
- non è provato il quantum dell'asserito danno.
Ha perciò evidenziato che la conformità della clausola di rinvio all'art. 1346 c.c., da una parte, e l'esaustivo contenuto delle regole tecniche sulle modalità e sugli orari in cui è consentita la variazione dei margini, dall'altra parte, consentono di escludere qualsivoglia violazione agli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF, dalle comunicazioni della e dalle decisioni arbitrali ex adverso citate CP_2 in via inconferente.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza pagina 6 di 11 necessità di attività istruttoria, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande della parte attorea sono infondate e devono essere rigettate per i seguenti motivi.
Occorre preliminarmente osservare che il caso che ci occupa trae origine dal rapporto di intermediazione finanziaria sussistente tra il dott. e ed ha ad oggetto operazioni di Pt_1 Controparte_1 marginazione, che consentono all'investitore di sfruttare il cd. “effetto leva”, assumendo i correlati rischi, al fine di poter profittare il più possibile.
Infatti, in questo tipo di operazioni, il cliente, che effettua l'acquisto di un titolo in marginazione, acquista i titoli utilizzando il margine di cui dispone, integrato dal c.d. “differenziale” (ossia la somma in denaro concessa in prestito dalla;
contemporaneamente, egli cede in prestito alla i titoli oggetto CP_7 CP_7 della posizione marginata, a garanzia della restituzione dell'importo ricevuto. Alla chiusura dell'operazione, la riconsegna i titoli al cliente, il quale, a sua volta, restituisce alla CP_7 CP_7
l'importo inizialmente ricevuto, maggiorato degli interessi maturati per l'intera durata del prestito.
Il guadagno dipende dall'andamento del titolo. Se il valore del titolo aumenta, ciò comporterà una differenza positiva rispetto al prezzo di acquisto (pari all'entità del prestito da restituire) e coprirà gli interessi da versare alla banca e fornirà un ulteriore guadagno all'investitore.
Il margine accantonato su ciascuna posizione può essere modificato, sia in aumento che in diminuzione, anche nei giorni successivi all'apertura della posizione, secondo le condizioni stabilite dalla CA.
La modifica dei margini, definiti in percentuale per ogni operazione e rappresentanti il prezzo minimo per l'acquisto di un titolo a garanzia della posizione, è correlata a una percentuale di stop loss predefinita dalla CA. Quest'ultima indica la perdita percentuale del valore del titolo rispetto al prezzo di acquisto, oltre la quale l'intermediario invia automaticamente un ordine di vendita sul mercato di riferimento.
Maggiore è il margine scelto dal cliente, più elevata sarà la soglia di perdita che attiva lo stop loss. Lo stop loss viene eseguito quando il prezzo del titolo scende oltre una determinata percentuale stabilita dall'intermediario, direttamente collegata al margine applicato. L'aumento del margine comporta automaticamente un incremento della percentuale di stop loss, consentendo di mantenere i titoli in portafoglio anche in caso di perdite più elevate ed evitando la vendita automatica sul mercato.
Tanto premesso, è pacifico che le parti abbiano sottoscritto, in data 12.04.2017, un contratto di apertura di conto corrente n. 05706575 e contestualmente attivato il servizio di “deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché [...] del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari”. Altrettanto pacifico è che in data 26.08.2020 il dott. abbia richiesto l'attivazione del servizio di marginazione, Pt_1 regolato dalle norme operative sulla marginazione (doc. 3 di parte convenuta e doc. 4 di parte attrice).
In particolare, l'attore ha accettato ed approvato le condizioni generali di contratto, tra cui vi è, per ciò che qui interessa, l'art. 13 della sezione II H, che rinvia espressamente alle norme operative sulla marginazione (doc.
1-2 conv., art. 13.1, pag. 49): “le modalità, i termini e i limiti dei Servizi di
Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimento per l'operatività sui servizi, sono
pagina 7 di 11 indicati nell'area del Sito Internet dedicata all'operatività dei suddetti Servizi di Marginazione (di seguito “Area Riservata”), nonché nel modulo relativo alle norme operative dei Servizi di Marginazione (di seguito congiuntamente “Norme Operative”), disponibile sul Sito Internet della CA”.
L'art.
1.1 delle norme operative sulla marginazione dispone che: “L'elenco degli strumenti sui quali è consentita l'operatività in marginazione e degli orari in cui è possibile inserire le disposizioni sono disponibili in apposita sezione del sito internet della CA”; quindi le norme operative sulla marginazione relative a tutte le operazioni con margine (e quindi anche la modifica del margine) rinviano al sito internet dell'intermediario per la individuazione degli strumenti e degli orari.
Concordemente il successivo Art. 2.9 (Orari del servizio) precisa che “l'immissione degli ordini per la costituzione, l'ampliamento, la chiusura parziale o totale di una Posizione in Marginazione può avvenire solo in fasce orarie prestabilite, in funzione dell'operatività dei mercati sui quali sono negoziati i titoli oggetto degli ordini. Gli orari di Inizio e Termine del Servizio, diversi per mercati, sono pubblicati in apposita sezione del sito internet della CA”.
Dalla semplice lettura delle condizioni generali di contratto sulla marginazione risulta evidente all'aderente che è possibile operare solo in determinati orari ed era anche indicato che le fasce orarie dipendono dal tipo di mercato. Già solo leggendo le norme operative sulla marginazione, l'investitore risulta consapevole che potrà operare in quel settore solo in determinate fasce orarie.
È correlato all'interesse dell'investitore conoscere detti orari.
In particolare, poi “l'ampliamento” può essere inteso come ampliamento dell'ordine ma anche della marginazione.
Avendo immesso 3 acquisti sulla piattaforma nell'orario di apertura del mercato, era consapevole di poter operare solo in quella fascia oraria.
Trattandosi di condizioni generali che tendono a mutare raramente, è evidente che l'inserimento dell'orario risulta incongruo perché potrebbe necessitare di un aggiornamento più frequente;
inoltre, la specificazione delle varie alternative rientra più nel concetto di condizioni particolari. Sul punto quindi Contr si ritiene di condividere l'orientamento già espresso dal collegio arbitrale
Il sito internet della banca -cui l'art.
1.1 fa riferimento- riporta il seguente testo: “Orari di inserimento:
La Modifica Margine potrà essere effettuata entro gli orari di chiusura automatica delle posizioni
Intraday di ogni mercato. Ad esempio, entro le 17:25 per il mercato italiano e entro le 21:30 per i mercati
Nyse, Amex e Nasdaq) (…) Note: La modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti.”(doc.
10 di parte convenuta).
Entro gli orari di chiusura di ciascun mercato significa durante gli orari di apertura di ciascun mercato.
La nota è ulteriormente chiarificatrice.
Non si condividono le doglianze dell'attore che, da un lato, lamenta la nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'art. 1.1, siccome operante un mero rinvio, e, dall'altro lato, lamenta la mancanza di un divieto espresso di modifica dei margini a mercati chiusi, da parte del sito internet cui il predetto articolo rinvia.
pagina 8 di 11 Innanzitutto, il contratto e le sue singole clausole possono avere un oggetto determinato o determinabile
(art. 1346 c.c.). L'oggetto è determinabile quando i criteri di individuazione del suo contenuto sono enunciati nel contratto stesso o sono altrimenti ricavabili, anche da altri atti, per relationem. Pertanto, il contratto non è affetto da nullità quando per l'integrazione del suo contenuto fa espresso rinvio ad atti esterni, purché gli stessi siano nella disponibilità dei contraenti e siano dagli stessi conosciuti o anche solo conoscibili, come nel caso di specie, essendo il sito noto e la pagina individuabile.
Essendo il rinvio conforme alla disciplina generale, esso non può essere inteso come vessatorio. In tema di redazione e sottoscrizione delle clausole, infatti, vale quanto segue: “quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate
"per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate (..)” (Cass. Sez. 6 n. 23194/2020).
Nel caso di specie, il contratto ed il suo contenuto, comprese le norme operative sulla marginazione, erano sicuramente conoscibili dall'attore, posto che il sito internet cui fa rinvio l'art.
1.1 era nella potenziale disponibilità del oltre che facilmente raggiungibile attraverso un percorso telematico Pt_1 ben esplicato sul sito e riferito alla parola “marginazione”. Tra l'altro, può ritenersi che sia forse ancora di più immediata percezione e facilmente conoscibile il contenuto del sito dove è spiegato quando e come si possono modificare i margini rispetto al contenuto delle singole clausole contrattuali che per stile di scrittura e linguaggio utilizzato appaiono di più difficile comprensione.
Pertanto, il contenuto del contratto deve reputarsi integrato per relationem tramite il richiamo al sito internet dell'intermediario quanto alla definizione degli orari e delle modalità di modifica dei margini.
Quanto alla mancanza di un divieto espresso di modifica dei margini a mercati chiusi, si osserva che la dicitura “la modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti” appare chiara nel porre una regola riguardante il momento in cui è possibile effettuare la modifica del margine e non ingenera alcun affidamento tutelabile nella possibilità che la modifica possa essere effettuata anche in altri momenti.
Non può essere condivisa l'interpretazione proposta da parte attrice, secondo cui la stessa indicherebbe una mera facoltà, risultando invero sufficientemente chiara e di conseguenza univoca e determinata la suddetta regola che, nell'individuare il momento utile per apportare la modifica del margine quello in cui i mercati sono aperti, esclude che la stessa possa essere effettuata a mercati chiusi.
Dunque, considerata la conformità della clausola di rinvio all'art. 1346 c.c. ed il chiaro ed univoco contenuto delle regole tecniche riportate sul sito internet, risulta del tutto evidente che siano le stesse regole contrattuali ad impedire la possibilità di modificare il margine a mercati chiusi.
È ben vero che la stampa della pagina internet è del 2021 mentre il fatto è occorso nel settembre del 2020.
A fronte della contestazione attorea della esistenza stessa pagina internet indicante il limite alla data dell'evento, deve dirsi che avendo lo stesso investitore provato a modificare da sé il margine e avendo ricevuto conforme diniego sia dal promotore finanziario sia dall'helpdesk risulta comprovato da elementi esterni il principio di prova offerto dalla banca, secondo cui a quella data degli eventi la pagina informativa sulla marginazione fosse la stessa.
È vero che trattasi di una informazione importante ma operare con la leva e i margini è una attività altamente speculativa che comporta la piena conoscenza della piattaforma e dei contratti ed è una pagina 9 di 11 informazione nota ed espressa nelle condizioni generali di contratto che sugli strumenti con margine la piattaforma prevede degli orari di operabilità. Era onere dell'investitore informarsi su quali fossero detti orari.
Non vi è alcuna violazione della tempestività dell'esecuzione dell'ordine, argomentazione pure richiamata dalla difesa attorea, in quanto era garantita la possibilità di inoltrare gli ordini solo durante l'apertura dei mercati, che risulta essere una regola contrattuale che coincide con la regola base di operatività nel settore finanziario nota a tutti gli investitori, tanto più a quelli speculativi.
Anche chiedere di non far scattare la margin call del 17,5% -impostato dall'investitore ed ormai superato-
e di permettere l'integrazione della liquidità all'apertura rappresenta la richiesta di una modifica contrattuale evidentemente non accolta dall'intermediario e costituisce una doglianza diversa dall'eseguire tempestivamente un ordine.
L'intermediario finanziario, facendo rispettare la regola pattizia, non ha ostacolato la tutela da parte dell'investitore del suo patrimonio in quanto il margine di perdita era prescelto dall'investitore ed era un limite chiaro ed oggettivo, previsto anche a sua tutela all'interno di una attività aleatoria e rischiosa ed il limite tecnico di operare durante gli orari di apertura dei mercati è coerente con il servizio reso.
Le considerazioni che precedono consentono di affermare che non sia ravvisabile in capo a CP_1 alcuna forma di responsabilità per non aver consentito al proprio cliente, né mediante la
[...] piattaforma, né mediante il promotore, né mediante l'help desk, di modificare il margine a mercati chiusi, in quanto erano le stesse norme contrattuali a prevederlo ed impedirlo. Esse, pertanto, consentono di escludere qualsiasi violazione da parte della banca degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF, così come delle comunicazioni citate da parte attrice e della clausola generale di buona fede ex CP_2 art. 1375 c.c.
Infine, si sottolinea che la liquidità disponibile sul conto del era comunque insufficiente a coprire Pt_1
l'aumento del margine cui l'attore voleva dare seguito il 28 settembre 2020. Anche ammettendo che una modifica del margine fosse attuabile a mercati chiusi (circostanza che è già stata esclusa), in ogni caso un eventuale incremento non sarebbe stato possibile per la mancanza della necessaria provvista sul conto dell'investitore Infatti, occorre considerare che in assenza di liquidità non è possibile modificare Pt_1 il margine. Quindi, l'investitore avrebbe prima dovuto munirsi di provvista e poi chiedere la modifica del margine (anche ove fosse stato possibile a mercati chiusi). Di conseguenza, giusta l'assenza di liquidità, l'intermediario avrebbe comunque dovuto chiudere le posizioni dell'attore in quanto il margine in aumento non risultava integrato per insufficiente disponibilità economiche a copertura.
E a nulla vale l'affermazione secondo la quale l'attore avrebbe trovato la liquidità necessaria attraverso il prestito di un amico. Infatti, ad un giudizio prognostico appare più probabile che l'attore non sarebbe riuscito ad aumentare la provvista in tempo, considerato che l'investitore ha tentato di aumentare il margine solo nella tarda mattinata del 28 settembre quando il titolo sotteso alle Posizioni era Parte_2 oggetto di un attacco speculativo e il relativo prezzo - appena precedente l'apertura del Mercato- e ha contattato il proprio consulente alle 14:30 circa e poi l'helpdesk e ancora non aveva costituito la provvista e l'apertura del mercato avrebbe avuto inizio alle 15:30, ora italiana con incombente operatività della clausola di stop loss;
risulta poco probabile che l'attore sarebbe riuscito ad avere tempestivamente la pagina 10 di 11 provvista dal mutuante e a farla confluire in tempo sul conto e a vincolarla a garanzia della integrazione Contr del margine (come evidenziato dall' prima della apertura dei mercati in un così breve lasso di tempo e cambiare le impostazioni relative al margine.
Sulla base delle suesposte considerazioni, le domande proposte da parte attrice vanno rigettate, risultando altresì irrilevanti le allegazioni circa il buon fine di ordini, asseritamente impartiti a mercati chiusi, eseguiti negli anni successivi ai fatti per cui è causa essendo evidentemente mutati gli orari di operatività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 nei minimi visto il valore della domanda e l'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in Euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 7 Dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viola Nobili
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 29328/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANGROSSI Parte_1 C.F._1 ILARIO;
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore:
Email_1
ATTORE contro
C.F. , P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti CONSO Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
DR, FE RT e AN RT;
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Piazza Santa Maria delle Grazie n. 1;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
“Voglia codesto ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda avversaria,
In via principale:
- accertare e dichiarare la violazione da parte di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dell'art. 21 del Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF) e della CP_2
n. DI/30396 del 21 aprile 2000 e, dunque, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale del
[...] medesimo istituto per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare, poi, la nullità per indeterminatezza dell'art.
1.1. delle Norme Operative sulla
Marginazione inter-partes, ed altresì di ogni altro relativo ed analogo articolo, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare, altresì, la violazione da parte di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dell'art. 51 della Delibera Consob n. 20307 del 2018, vigente ratione temporis e, dunque, della Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000, degli obblighi di protezione e di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ. e delle stesse disposizioni contrattuali a tutela
pagina 1 di 11 del Cliente per i motivi esposti in atti e, dunque, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale del medesimo istituto per i motivi esposti in atti;
- per l'effetto delle suddette domande, anche singolarmente considerate e, se del caso, preventivamente dichiarando l'annullamento e/o la risoluzione e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dei tre ordini di acquisto di n. 17.880 azioni del prodotto 'IO RM', effettuati nelle date del 17, 18 e 24 settembre 2020, sottostanti le Operazioni Marginate di cui in narrativa in atti, dichiarare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, responsabile della Perdita economica subita dal Dottor Pt_1
e, conseguentemente, condannare la medesima in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a risarcire il Dottor della somma complessiva, corrispondente Parte_1 all'ammontare della suddetta Perdita per USD 105.983,95, di Euro 90.817,64, individuata al tasso di cambio del 28 settembre 2020, o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal 28 settembre 2020 al giorno dell'effettivo pagamento ed, altresì, interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
In via istruttoria:
- disporre consulenza tecnica volta all'estrapolazione delle registrazioni contenute nei docc. 15 bis, 15 ter e 15 quater del Dottor e al confronto con la data e l'ora delle operazioni memorizzate nei Pt_1 registri informatici della medesima , di cui si chiede altresì l'esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. CP_3 proc. civ.;
- con ogni più ampia riserva.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Parte convenuta precisa come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
1. rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze (anche istruttorie) dell'attore Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni esposte in narrativa ovvero con la migliore statuizione, mandando esente da ogni Controparte_1 addebito o responsabilità per i fatti per cui è causa;
2. in ogni caso, condannare l'attore a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali per la difesa nel presente giudizio, oltre agli accessori di legge.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
narra in fatto che: Parte_1
- in data 12.04.2017, stipulava con , per il tramite del promotore il contratto di CP_3 CP_4 conto corrente n. 05706575 con contestuale attivazione del servizio di “deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché ... del servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari” con operatività on line;
- in data 26.08.2020, richiedeva l'abilitazione del Servizio di Marginazione, ossia una modalità di trading che consente di assumere 'Posizioni Lunghe o Corte' in titoli, cioè di acquistare e vendere pagina 2 di 11 titoli, impegnando una sola parte della liquidità necessaria al regolamento delle operazioni sottostanti (il c.d. “Margine”, appunto) a fronte della corresponsione della quota residua da parte della CA (il c.d. “Differenziale”) attraverso correlate operazioni di 'Prestito Titoli' e lo sfruttamento del c.d. effetto leva (la “Marginazione”);
- nelle date 17,18 e 24 settembre 2020 poneva in essere n. 3 operazioni di negoziazione in marginazione long overnight, acquistando, per un totale di n. 17.880 azioni, il titolo “IO RM”, quotato al Nasdaq, mediante l'utilizzo solo di una parte della liquidità necessaria (il
35%), per complessivi USD 102.293,52;
- in data 28.09.2020, il titolo acquistato subiva un ribasso del 28,34%, si trattava di valore in costante ribasso che avrebbe fatto scattare, una volta aperto il mercato americano, il relativo stop loss automatico impostato al 17,5% (corrispondente al 50% del Margine scelto in fase di immissione dell'ordine di acquisto); pertanto nella stessa data al fine di preservare il Pt_1 capitale già investito, tentava di modificare in aumento il margine sulla piattaforma di trading online, operazione che avrebbe consentito di sospendere l'attivazione dello stop loss, poiché più alto è il margine e più alta è la percentuale a cui si attiva lo stop loss; la piattaforma negava la modifica poiché il mercato era chiuso;
- non riuscendo a modificare il margine in autonomia, nella stessa data e prima dell'apertura del mercato, contattava il promotore chiedendo in alternativa: a mercati chiusi, un ordine di Pt_1 modifica del margine, la cui operatività prendesse avvio a mercati appena aperti e, dunque, con priorità rispetto al momento di esecuzione dell'ordine di stop loss;
a mercati aperti, un ordine di modifica del margine da eseguirsi con precedenza rispetto all'esecuzione dello stop loss da parte dell'intermediario; il promotore riferiva di non poter intervenire;
- contattava allora l' che negava di poter intervenire;
Controparte_5 CP_3
- al momento dell'apertura del mercato le posizioni marginate venivano quindi chiuse per attivazione dello stop loss, causando, per una perdita complessiva di USD 105.983,95; Pt_1
- in data 11.12.2020, inviava reclamo a , chiedendo il risarcimento dei danni subiti per i CP_3 fatti sopra descritti;
in data 09.02.2021 negava il risarcimento affermando che la modifica CP_3 del margine era consentita solo a mercati aperti e non prima.
Al fine di assolvere alla condizione di procedibilità dell'azione prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010, l'attore ha instaurato tale procedimento dinnanzi all'Arbitrato per le Controversie Finanziarie, che si è concluso con il rigetto delle domande attoree.
In diritto, parte attrice sostiene che abbia violato gli obblighi informativi di cui all'art. Controparte_1
21 TUF, in quanto non era stato informato, né al momento della sottoscrizione del contratto Pt_1 quadro, né al momento dell'attivazione del Servizio di Marginazione, della possibilità di poter modificare Contr il margine solo a mercati aperti. Ha richiamato pronunce rese dall' secondo cui “in caso di operazioni effettuate tramite piattaforme di trading on line, l'intermediario non può limitarsi a rimettere l'acquisizione delle informazioni a un comportamento attivo del cliente”, quale risulta essere nel caso di specie la ricerca su un sito internet di un'informazione fondamentale.
Afferma ancora parte attrice che nessuna disposizione contrattuale impediva, in maniera inequivoca, la modifica del margine a mercati chiusi. Infatti, l'art.
1.1 delle Norme Operative sulla Marginazione, è
pagina 3 di 11 nullo per indeterminatezza in quanto rinvia del tutto genericamente, per la definizione degli orari in cui
è possibile modificare il margine, al sito internet della banca. Ed il sito internet non prevede chiaramente il divieto di modificare il margine a mercati chiusi;
al contrario, nelle note di una non meglio specificata Contr pagina internet -sulla base del quale, poi, l' ha rigettato la domanda risarcitoria- contiene un'equivoca dicitura, secondo cui “la modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti”, che indica una mera possibilità e non un divieto di modifica a mercati chiusi.
Non sarebbe poi provato che questa pagina esistesse al momento della adesione al servizio di marginazione.
L'attore rileva la violazione, da parte della banca, della del 21 aprile 2000 n. Controparte_2
30396, che, riconoscendo agli intermediari “piena libertà di ricorrere ad internet per la prestazione dei propri servizi”, prescrive, comunque, che gli stessi siano dotati “di sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell'obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori (art. 26 comma 1 lett. d) del regolamento n. 11522/1998) nonché di risorse e procedure … idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi (art. 21, comma 1, lett. d) del d. lgs. 58/1998)”.
Deduce inoltre parte attrice che ha violato l'art. 51 delibera n. 20307 del 2018 (“gli CP_3 CP_2 intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti” e, “in caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente”) e la disciplina del generale obbligo di protezione del cliente e di buona fede ex art. 1375 c.c. in quanto, anziché dare immediata esecuzione all'ordine impartito dal ha completamente ignorato le istanze Pt_1 di quest'ultimo a tutela del proprio patrimonio, non consentendo nemmeno la modifica del margine a mercati aperti, con postergazione dello stop loss rispetto alla modifica stessa, richiesta dal sia al Pt_1 promotore che all' CP_5
Evidenzia che l'effettuazione di un'operazione di modifica del margine a mercati chiusi non è tecnicamente impossibile, documentando a tal fine di aver effettuato, successivamente alle vicende per cui è causa (11.05.22 e 13.06.22), sempre tramite la Piattaforma, tre operazioni di modifica del margine in fase di preapertura del mercato, ottenendo esito positivo.
Ribadisce di avere chiesto che gli fosse consentito di inserire, indipendentemente dal momento, un
Ordine di Modifica del Margine che operasse con priorità a mercati appena aperti e, dunque, con postergazione, mediante l'intervento tecnico dell'Intermediario, dell'operatività dello Stop Loss rispetto all'operatività dell'Ordine di Modifica del Margine. Evidenzia che detta opzione è possibile per l'attività di trading ordinario, documentando di aver eseguito un ordine di acquisto di azioni Tesla in data 10 giugno 2021 alle ore 22:45:49, cioè a mercati chiusi (doc. 11), che è risultato dal Dossier titoli come
“Accodato”, ossia inserito in automatico, contestualmente all'apertura del mercato, con priorità rispetto a qualsiasi altro ordine (doc. 12).
pagina 4 di 11 Rileva che la Piattaforma di Trading di non ha consentito la modifica del margine neppure a CP_3 mercati aperti: infatti, è stato eseguito l'ordine di stop loss dopo appena 4 secondi dall'apertura del mercato del 28.9.2020 (ore 15.30.04).
Osserva che la modifica del margine è stata impedita dalla chiusura del mercato e non dalla mancanza di liquidità; evidenzia che, seppure al momento della richiesta di modifica non ci fosse la liquidità necessaria, lo stesso avrebbe potuto tempestivamente procurare la provvista necessaria per sostenere l'aumento dei margini e ciò anche in considerazione del tempo che avrebbe avuto a disposizione prima dell'apertura del mercato;
in particolare un conoscente di lungo corso gli avrebbe prestato il denaro necessario.
Conclude chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in Euro
90.817,64 e corrispondente all'importo convertito al tasso di cambio Dollaro/Euro vigente al 28 settembre 2020, oltre rivalutazione monetaria da tale data sino al giorno dell'effettivo pagamento ed agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c..
si è costituita in giudizio, evidenziando che: Controparte_1
- alla data del 28 settembre 2020, il Signor deteneva n. 3 posizioni in marginazione long Pt_1 multiday sul titolo IO RM (ISIN: US45773H2013), quotato al Nasdaq, e, per la precisione: Posizione long multiday LV02601531490585 (n. 17800 azioni IO RM aperta in data 17 settembre 2020; Posizione long multiday LV02611616360537 (n. 50 azioni
IO RM aperta in data 18 settembre 2020; Posizione long multiday LV02671631190401
(n. 30 azioni IO RM aperta in data 24 settembre 2020);
- il servizio di marginazione è disciplinato da regole predefinite, tra cui la possibilità di modificare il margine di una posizione soltanto negli orari in cui il mercato di riferimento risulta aperto.
Infatti, l'Art.
1.1 delle Norme Operative sulla Marginazione (rubricato Descrizione del servizio) prevede che “l'elenco degli strumenti sui quali è consentita l'operatività in marginazione e degli orari in cui è possibile inserire le disposizioni sono disponibili in apposita sezione del sito internet della CA”, mentre il successivo Art. 2.9 (Orari del servizio) precisa che “l'immissione degli ordini per la costituzione, l'ampliamento, la chiusura parziale o totale di una Posizione in Marginazione può avvenire solo in fasce orarie prestabilite, in funzione dell'operatività dei mercati sui quali sono negoziati i titoli oggetto degli ordini. Gli orari di Inizio e Termine del
Servizio, diversi per mercati, sono pubblicati in apposita sezione del sito internet della CA”.
A sua volta, nella pagina del sito dedicata alla variazione del margine (“Help > Marginazione
Long e Short > Come posso modificare il margine?”) è indicato quanto segue: “Orari di inserimento: La Modifica Margine potrà essere effettuata entro gli orari di chiusura automatica delle posizioni Intraday di ogni mercato. Ad esempio, entro le 17:25 per il mercato italiano e entro le 21:30 per i mercati Nyse, Amex e Nasdaq […] Note: La modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti”.
- il rinvio effettuato dall'art.
1.1 delle Norme Operative sulla Marginazione ad apposita sezione del sito internet della banca è una modalità di determinazione del contenuto della clausola, che è diffuso tra gli operatori e ragionevole, poiché evita che il contratto contenga dettagli tecnici che potrebbero necessitare di aggiornamenti continui nel corso del tempo;
inoltre l'art. 1346 c.c.
pagina 5 di 11 consente che il contenuto di una clausola sia determinato tramite rinvio ad altri atti, purché individuabili e funzionali all'individuazione dell'oggetto;
- la statuizione resa tra le parti dall' non è isolata ma costituisce espressione di un orientamento consolidato in seno allo stesso;
- ha dichiarato di accettare ed approvare le Condizioni generali di contratto e le Norme Pt_1
Operative di Marginazione, le quali rimandano, per la modalità di modifica dei margini, al sito internet della banca;
la stessa pagina internet cui si fa rinvio, che è sempre stata disponibile ed è raggiungibile da due sezioni del sito, individua precisamente che “la modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti”; da tale frase si comprende che tale modifica può essere fatta solo a mercati aperti anche in quanto è preceduta dalla precisazione degli orari di chiusura dei singoli mercati entro i quali il cliente può inviare l'ordine di modifica;
- la piattaforma online di , così come il promotore e l' non perciò hanno consentito CP_3 CP_5
a di modificare i margini a mercati chiusi perché tale possibilità era pacificamente esclusa Pt_1 dalle norme tecniche del servizio vigenti all'epoca dei fatti;
- non avrebbe potuto postergare l'attivazione dello stop loss alla modifica del margine CP_3 effettuata a mercati aperti, poiché le regole del mercato di negoziazione non consentono una siffatta operazione;
- la modifica dei margini a mercato chiuso, asseritamente effettuata dall'attore due anni dopo i fatti di causa, non corrisponde al vero in quanto non possibile e comunque non provata;
ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., la conformità dei documenti e dei video ex adverso prodotti;
- l'attività di trading online documentata dall'attore (doc. 11 e 12 allegati alla citazione), al fine di provare la possibilità di operare a mercati chiusi, è irrilevante in quanto non riferita al servizio di marginazione che è soggetta ad una diversa disciplina legale e contrattuale;
- la liquidità disponibile sul conto di in valuta USD era insufficiente a coprire l'aumento Pt_1 del margine e quindi ad adeguare il prezzo di attivazione dello stop loss, che si sarebbe attivato comunque a causa dell'insufficienza dei fondi utili;
ha rilevato che non è provato che l'attore, ove gli fosse stato concesso di modificare il margine a mercato chiuso, avrebbe ottenuto la necessaria provvista;
in ogni caso, anche ove vi fosse stata la provvista sul conto, la banca avrebbe dovuto chiudere la posizione in quanto le norme contrattuali non lasciano spazi di discrezionalità;
- dalle verifiche disposte dalla banca è emerso che il Signor ha tentato di modificare il Pt_1 margine della sola posizione LV02671631190401 (quella dove è stata registrata la perdita inferiore, cioè USD 127,80) alle ore 15:21:59, cioè a mercato chiuso (doc. 13), sicché il danno dovrebbe essere al più limitato soltanto a questa posizione;
- non è provato il quantum dell'asserito danno.
Ha perciò evidenziato che la conformità della clausola di rinvio all'art. 1346 c.c., da una parte, e l'esaustivo contenuto delle regole tecniche sulle modalità e sugli orari in cui è consentita la variazione dei margini, dall'altra parte, consentono di escludere qualsivoglia violazione agli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF, dalle comunicazioni della e dalle decisioni arbitrali ex adverso citate CP_2 in via inconferente.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza pagina 6 di 11 necessità di attività istruttoria, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le domande della parte attorea sono infondate e devono essere rigettate per i seguenti motivi.
Occorre preliminarmente osservare che il caso che ci occupa trae origine dal rapporto di intermediazione finanziaria sussistente tra il dott. e ed ha ad oggetto operazioni di Pt_1 Controparte_1 marginazione, che consentono all'investitore di sfruttare il cd. “effetto leva”, assumendo i correlati rischi, al fine di poter profittare il più possibile.
Infatti, in questo tipo di operazioni, il cliente, che effettua l'acquisto di un titolo in marginazione, acquista i titoli utilizzando il margine di cui dispone, integrato dal c.d. “differenziale” (ossia la somma in denaro concessa in prestito dalla;
contemporaneamente, egli cede in prestito alla i titoli oggetto CP_7 CP_7 della posizione marginata, a garanzia della restituzione dell'importo ricevuto. Alla chiusura dell'operazione, la riconsegna i titoli al cliente, il quale, a sua volta, restituisce alla CP_7 CP_7
l'importo inizialmente ricevuto, maggiorato degli interessi maturati per l'intera durata del prestito.
Il guadagno dipende dall'andamento del titolo. Se il valore del titolo aumenta, ciò comporterà una differenza positiva rispetto al prezzo di acquisto (pari all'entità del prestito da restituire) e coprirà gli interessi da versare alla banca e fornirà un ulteriore guadagno all'investitore.
Il margine accantonato su ciascuna posizione può essere modificato, sia in aumento che in diminuzione, anche nei giorni successivi all'apertura della posizione, secondo le condizioni stabilite dalla CA.
La modifica dei margini, definiti in percentuale per ogni operazione e rappresentanti il prezzo minimo per l'acquisto di un titolo a garanzia della posizione, è correlata a una percentuale di stop loss predefinita dalla CA. Quest'ultima indica la perdita percentuale del valore del titolo rispetto al prezzo di acquisto, oltre la quale l'intermediario invia automaticamente un ordine di vendita sul mercato di riferimento.
Maggiore è il margine scelto dal cliente, più elevata sarà la soglia di perdita che attiva lo stop loss. Lo stop loss viene eseguito quando il prezzo del titolo scende oltre una determinata percentuale stabilita dall'intermediario, direttamente collegata al margine applicato. L'aumento del margine comporta automaticamente un incremento della percentuale di stop loss, consentendo di mantenere i titoli in portafoglio anche in caso di perdite più elevate ed evitando la vendita automatica sul mercato.
Tanto premesso, è pacifico che le parti abbiano sottoscritto, in data 12.04.2017, un contratto di apertura di conto corrente n. 05706575 e contestualmente attivato il servizio di “deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché [...] del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari”. Altrettanto pacifico è che in data 26.08.2020 il dott. abbia richiesto l'attivazione del servizio di marginazione, Pt_1 regolato dalle norme operative sulla marginazione (doc. 3 di parte convenuta e doc. 4 di parte attrice).
In particolare, l'attore ha accettato ed approvato le condizioni generali di contratto, tra cui vi è, per ciò che qui interessa, l'art. 13 della sezione II H, che rinvia espressamente alle norme operative sulla marginazione (doc.
1-2 conv., art. 13.1, pag. 49): “le modalità, i termini e i limiti dei Servizi di
Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimento per l'operatività sui servizi, sono
pagina 7 di 11 indicati nell'area del Sito Internet dedicata all'operatività dei suddetti Servizi di Marginazione (di seguito “Area Riservata”), nonché nel modulo relativo alle norme operative dei Servizi di Marginazione (di seguito congiuntamente “Norme Operative”), disponibile sul Sito Internet della CA”.
L'art.
1.1 delle norme operative sulla marginazione dispone che: “L'elenco degli strumenti sui quali è consentita l'operatività in marginazione e degli orari in cui è possibile inserire le disposizioni sono disponibili in apposita sezione del sito internet della CA”; quindi le norme operative sulla marginazione relative a tutte le operazioni con margine (e quindi anche la modifica del margine) rinviano al sito internet dell'intermediario per la individuazione degli strumenti e degli orari.
Concordemente il successivo Art. 2.9 (Orari del servizio) precisa che “l'immissione degli ordini per la costituzione, l'ampliamento, la chiusura parziale o totale di una Posizione in Marginazione può avvenire solo in fasce orarie prestabilite, in funzione dell'operatività dei mercati sui quali sono negoziati i titoli oggetto degli ordini. Gli orari di Inizio e Termine del Servizio, diversi per mercati, sono pubblicati in apposita sezione del sito internet della CA”.
Dalla semplice lettura delle condizioni generali di contratto sulla marginazione risulta evidente all'aderente che è possibile operare solo in determinati orari ed era anche indicato che le fasce orarie dipendono dal tipo di mercato. Già solo leggendo le norme operative sulla marginazione, l'investitore risulta consapevole che potrà operare in quel settore solo in determinate fasce orarie.
È correlato all'interesse dell'investitore conoscere detti orari.
In particolare, poi “l'ampliamento” può essere inteso come ampliamento dell'ordine ma anche della marginazione.
Avendo immesso 3 acquisti sulla piattaforma nell'orario di apertura del mercato, era consapevole di poter operare solo in quella fascia oraria.
Trattandosi di condizioni generali che tendono a mutare raramente, è evidente che l'inserimento dell'orario risulta incongruo perché potrebbe necessitare di un aggiornamento più frequente;
inoltre, la specificazione delle varie alternative rientra più nel concetto di condizioni particolari. Sul punto quindi Contr si ritiene di condividere l'orientamento già espresso dal collegio arbitrale
Il sito internet della banca -cui l'art.
1.1 fa riferimento- riporta il seguente testo: “Orari di inserimento:
La Modifica Margine potrà essere effettuata entro gli orari di chiusura automatica delle posizioni
Intraday di ogni mercato. Ad esempio, entro le 17:25 per il mercato italiano e entro le 21:30 per i mercati
Nyse, Amex e Nasdaq) (…) Note: La modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti.”(doc.
10 di parte convenuta).
Entro gli orari di chiusura di ciascun mercato significa durante gli orari di apertura di ciascun mercato.
La nota è ulteriormente chiarificatrice.
Non si condividono le doglianze dell'attore che, da un lato, lamenta la nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'art. 1.1, siccome operante un mero rinvio, e, dall'altro lato, lamenta la mancanza di un divieto espresso di modifica dei margini a mercati chiusi, da parte del sito internet cui il predetto articolo rinvia.
pagina 8 di 11 Innanzitutto, il contratto e le sue singole clausole possono avere un oggetto determinato o determinabile
(art. 1346 c.c.). L'oggetto è determinabile quando i criteri di individuazione del suo contenuto sono enunciati nel contratto stesso o sono altrimenti ricavabili, anche da altri atti, per relationem. Pertanto, il contratto non è affetto da nullità quando per l'integrazione del suo contenuto fa espresso rinvio ad atti esterni, purché gli stessi siano nella disponibilità dei contraenti e siano dagli stessi conosciuti o anche solo conoscibili, come nel caso di specie, essendo il sito noto e la pagina individuabile.
Essendo il rinvio conforme alla disciplina generale, esso non può essere inteso come vessatorio. In tema di redazione e sottoscrizione delle clausole, infatti, vale quanto segue: “quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate
"per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate (..)” (Cass. Sez. 6 n. 23194/2020).
Nel caso di specie, il contratto ed il suo contenuto, comprese le norme operative sulla marginazione, erano sicuramente conoscibili dall'attore, posto che il sito internet cui fa rinvio l'art.
1.1 era nella potenziale disponibilità del oltre che facilmente raggiungibile attraverso un percorso telematico Pt_1 ben esplicato sul sito e riferito alla parola “marginazione”. Tra l'altro, può ritenersi che sia forse ancora di più immediata percezione e facilmente conoscibile il contenuto del sito dove è spiegato quando e come si possono modificare i margini rispetto al contenuto delle singole clausole contrattuali che per stile di scrittura e linguaggio utilizzato appaiono di più difficile comprensione.
Pertanto, il contenuto del contratto deve reputarsi integrato per relationem tramite il richiamo al sito internet dell'intermediario quanto alla definizione degli orari e delle modalità di modifica dei margini.
Quanto alla mancanza di un divieto espresso di modifica dei margini a mercati chiusi, si osserva che la dicitura “la modifica del margine può essere effettuata a mercati aperti” appare chiara nel porre una regola riguardante il momento in cui è possibile effettuare la modifica del margine e non ingenera alcun affidamento tutelabile nella possibilità che la modifica possa essere effettuata anche in altri momenti.
Non può essere condivisa l'interpretazione proposta da parte attrice, secondo cui la stessa indicherebbe una mera facoltà, risultando invero sufficientemente chiara e di conseguenza univoca e determinata la suddetta regola che, nell'individuare il momento utile per apportare la modifica del margine quello in cui i mercati sono aperti, esclude che la stessa possa essere effettuata a mercati chiusi.
Dunque, considerata la conformità della clausola di rinvio all'art. 1346 c.c. ed il chiaro ed univoco contenuto delle regole tecniche riportate sul sito internet, risulta del tutto evidente che siano le stesse regole contrattuali ad impedire la possibilità di modificare il margine a mercati chiusi.
È ben vero che la stampa della pagina internet è del 2021 mentre il fatto è occorso nel settembre del 2020.
A fronte della contestazione attorea della esistenza stessa pagina internet indicante il limite alla data dell'evento, deve dirsi che avendo lo stesso investitore provato a modificare da sé il margine e avendo ricevuto conforme diniego sia dal promotore finanziario sia dall'helpdesk risulta comprovato da elementi esterni il principio di prova offerto dalla banca, secondo cui a quella data degli eventi la pagina informativa sulla marginazione fosse la stessa.
È vero che trattasi di una informazione importante ma operare con la leva e i margini è una attività altamente speculativa che comporta la piena conoscenza della piattaforma e dei contratti ed è una pagina 9 di 11 informazione nota ed espressa nelle condizioni generali di contratto che sugli strumenti con margine la piattaforma prevede degli orari di operabilità. Era onere dell'investitore informarsi su quali fossero detti orari.
Non vi è alcuna violazione della tempestività dell'esecuzione dell'ordine, argomentazione pure richiamata dalla difesa attorea, in quanto era garantita la possibilità di inoltrare gli ordini solo durante l'apertura dei mercati, che risulta essere una regola contrattuale che coincide con la regola base di operatività nel settore finanziario nota a tutti gli investitori, tanto più a quelli speculativi.
Anche chiedere di non far scattare la margin call del 17,5% -impostato dall'investitore ed ormai superato-
e di permettere l'integrazione della liquidità all'apertura rappresenta la richiesta di una modifica contrattuale evidentemente non accolta dall'intermediario e costituisce una doglianza diversa dall'eseguire tempestivamente un ordine.
L'intermediario finanziario, facendo rispettare la regola pattizia, non ha ostacolato la tutela da parte dell'investitore del suo patrimonio in quanto il margine di perdita era prescelto dall'investitore ed era un limite chiaro ed oggettivo, previsto anche a sua tutela all'interno di una attività aleatoria e rischiosa ed il limite tecnico di operare durante gli orari di apertura dei mercati è coerente con il servizio reso.
Le considerazioni che precedono consentono di affermare che non sia ravvisabile in capo a CP_1 alcuna forma di responsabilità per non aver consentito al proprio cliente, né mediante la
[...] piattaforma, né mediante il promotore, né mediante l'help desk, di modificare il margine a mercati chiusi, in quanto erano le stesse norme contrattuali a prevederlo ed impedirlo. Esse, pertanto, consentono di escludere qualsiasi violazione da parte della banca degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF, così come delle comunicazioni citate da parte attrice e della clausola generale di buona fede ex CP_2 art. 1375 c.c.
Infine, si sottolinea che la liquidità disponibile sul conto del era comunque insufficiente a coprire Pt_1
l'aumento del margine cui l'attore voleva dare seguito il 28 settembre 2020. Anche ammettendo che una modifica del margine fosse attuabile a mercati chiusi (circostanza che è già stata esclusa), in ogni caso un eventuale incremento non sarebbe stato possibile per la mancanza della necessaria provvista sul conto dell'investitore Infatti, occorre considerare che in assenza di liquidità non è possibile modificare Pt_1 il margine. Quindi, l'investitore avrebbe prima dovuto munirsi di provvista e poi chiedere la modifica del margine (anche ove fosse stato possibile a mercati chiusi). Di conseguenza, giusta l'assenza di liquidità, l'intermediario avrebbe comunque dovuto chiudere le posizioni dell'attore in quanto il margine in aumento non risultava integrato per insufficiente disponibilità economiche a copertura.
E a nulla vale l'affermazione secondo la quale l'attore avrebbe trovato la liquidità necessaria attraverso il prestito di un amico. Infatti, ad un giudizio prognostico appare più probabile che l'attore non sarebbe riuscito ad aumentare la provvista in tempo, considerato che l'investitore ha tentato di aumentare il margine solo nella tarda mattinata del 28 settembre quando il titolo sotteso alle Posizioni era Parte_2 oggetto di un attacco speculativo e il relativo prezzo - appena precedente l'apertura del Mercato- e ha contattato il proprio consulente alle 14:30 circa e poi l'helpdesk e ancora non aveva costituito la provvista e l'apertura del mercato avrebbe avuto inizio alle 15:30, ora italiana con incombente operatività della clausola di stop loss;
risulta poco probabile che l'attore sarebbe riuscito ad avere tempestivamente la pagina 10 di 11 provvista dal mutuante e a farla confluire in tempo sul conto e a vincolarla a garanzia della integrazione Contr del margine (come evidenziato dall' prima della apertura dei mercati in un così breve lasso di tempo e cambiare le impostazioni relative al margine.
Sulla base delle suesposte considerazioni, le domande proposte da parte attrice vanno rigettate, risultando altresì irrilevanti le allegazioni circa il buon fine di ordini, asseritamente impartiti a mercati chiusi, eseguiti negli anni successivi ai fatti per cui è causa essendo evidentemente mutati gli orari di operatività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 nei minimi visto il valore della domanda e l'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in Euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 7 Dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viola Nobili
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