Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 784
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizi di notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'ingiunzione di pagamento, presupposta al sollecito, fosse stata regolarmente notificata alla ricorrente, la quale aveva sottoscritto la cartolina di ricevimento. Pertanto, non avendo impugnato tempestivamente l'ingiunzione, le doglianze relative ai vizi di notifica degli atti precedenti non potevano essere accolte.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata poiché l'atto interruttivo (notifica dell'ingiunzione) era avvenuta in data recente rispetto alla maturazione del termine prescrizionale, e da tale data la prescrizione aveva ripreso a decorrere senza essere ancora maturata.

  • Rigettato
    Carenza del potere impositivo e legittimazione della OG Spa

    La Corte ha ritenuto che la So.Ge.T. Spa (già OG Spa) avesse titolo per la riscossione al momento della notifica del sollecito, in quanto il Comune aveva autorizzato la prosecuzione delle attività di riscossione coattiva per gli atti notificati ed esecutivi emessi fino a una certa data, come da documentazione depositata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 784
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 784
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo