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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST AN, OR
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1861/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
OG Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11202/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6625342023 IMU 2018
- ING. PAGAMENTO n. 294543 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7100/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: SOGET: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
COMUNE: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò il sollecito di pagamento IMU n. 662534/2023 del 10/11/2023 di € 3.201,94 dovuti al COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, per IMU 2018, in virtù della ingiunzione N. 294543 del
12/12/2022 notificata il 22/02/2023 - Pratica N. 900 .2022.0015162039.
A sostegno del ricorso eccepì:
1) che l'atto ha “ad oggetto ingiunzioni di pagamento e/o accertamenti non notificati o notificati in modo irregolare o pagati.”
2) la carenza del potere impositivo in capo alla OG e una carenza di legittimazione della stessa, in quanto: “il contratto di appalto tra la OG ed il Comune di Castellammare di Stabia prevede una durata di 5 anni espressamente decorrente a far data dal giorno successivo alla sua stipula in data 06.06.2016 sino alla data del. 06.06.2021 e nel corpo del contratto non vi è alcuna clausola che ne preveda una ultrattività o piuttosto un regime transitorio successivo alla scadenza."
3) il decorso della prescrizione.
Il Comune di Castellammare di Stabia non si costituì.
La So.g.e.t. S.P.A chiese il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 11202/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che:
A) la soc. So.Ge.T. al momento della notifica del sollecito di pagamento aveva titolo per la riscossione, in quanto il Comune impositore aveva disposto il 20 luglio 2023 l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva per gli atti notificati e esecutivi emessi fino al 31/12/2022 per il recupero del credito, come da documentazione depositata.
B) L'avviso di accertamento risulta emesso il 12/11/2020 e, pertanto, la So.G.E.T. aveva titolo per la prosecuzione delle attività di riscossione coattiva, che ha svolto notificando il sollecito di pagamento impugnato.
C) Il sollecito risulta preceduto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 294543, consegnata il 22 febbraio 2023 in mani della ricorrente, che ha sottoscritto la cartolina postale di ricevimento, come da documentazione depositata dalla resistente.
D) Qualsiasi vizio di notifica dell'antecedente accertamento andava sollevato impugnando tempestivamente l'ingiunzione;
E) l'ingiunzione è divenuta definitiva e in questa sede la ricorrente non può eccepire vizi della notifica dell'antecedente accertamento.
F) La prescrizione quinquennale non è decorsa, in quanto è stata interrotta dalla notifica dell'ingiunzione avvenuta il 22 febbraio 2023, e da tale data la prescrizione ha ripreso a decorrere e non è ancora maturata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il contribuente.
So.g.e.t. S.P.A., Società di Gestione di Entrate e Tributi, ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1° Motivo di appello:
< dell'ingiunzione di pagamento n. 294543, che risulta consegnata il 22 febbraio 2023 in mani della ricorrente, che ha sottoscritto la cartolina postale di ricevimento, come da documentazione depositata dalla resistente.
Sul punto vanno anzitutto esaminati i documenti esibiti dal Concessionario, su cui si fondano le eccezioni di inammissibilità e la contestazione di mancata maturazione della prescrizione (quinquennale).
L'accertamento esibito dalla resistente è intestato a CITTA' DEL MOBILE S.a.s. ed a questa risulta notificato il 27/11/2020 a mezzo PEC. La resistente ha ancora esibito documento denominato “estratto pratica” datato 14/02/2024, corredato da estratto di una cartella, in cui si richiama il predetto accertamento, nonché di relata di notifica a mani proprie della contribuente in data 22/02/2023 riferito ad ingiunzioni di pagamento peraltro nemmeno esibite.
Risulta evidente che manca la prova della regolare notifica degli atti prodromici e pertanto il sollecito di pagamento impugnato risulta il-legittimo>>.
Il motivo è infondato.
Il sollecito di pagamento IMU n. 662534/2023 del 10/11/2023 di € 3.201,94, oggetto di impugnazione, è stato emesso in virtù della ingiunzione N. 294543 del 12/12/2022.
Come ha correttamente evidenziato il primo giudice, la predetta ingiunzione è stata regolarmente notificata il 22 febbraio 2023, mediante consegna in mani della ricorrente, che sottoscrisse la cartolina postale di ricevimento, come da documentazione depositata dalla resistente.
Per questo motivo, la pretesa impositiva si è consolidata in conseguenza della mancata impugnazione della predetta ingiunzione regolarmente notificata (Sez. 5 -, Sentenza n. 6436 del 11/03/2025) che, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Sez. 5 -, Sentenza n. 6436 del 11/03/2025).
Poiché la contribuente non ha impugnato l'ingiunzione presupposta al sollecito di pagamento, le doglianze ribadite con il motivo di appello non possono essere accolte.
*****
2° Motivo di Appello:
<< Nullità del sollecito di pagamento notificato dalla OG in quanto l'incarico alla SOGET spa, quale
Concessionario dell'Ente creditore, è cessato, difetto di legittimazione>>.
Il motivo è infondato.
Come ha già osservato il primo giudice, la soc. So.Ge.T. al momento della notifica del sollecito di pagamento aveva titolo per la riscossione, in quanto il Comune impositore aveva disposto il 20 luglio
2023 l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva per gli atti notificati e esecutivi emessi fino al 31/12/2022 per il recupero del credito, come da documentazione depositata (cfr. in particolare DETERMINAZIONE DSG N° 1386/2023 DEL 20/07/2023 ed atti ivi richiamati: Contratto Rep.
51/2016; Contratto rep. 150/2022; Autorizzazione alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva per gli atti notificati e esecutivi emessi fino al 31/12/2022 per il recupero del credito).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in favore dell'appellato costituito SOGET in € 600,00 oltre accessori
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST AN, OR
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1861/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
OG Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11202/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6625342023 IMU 2018
- ING. PAGAMENTO n. 294543 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7100/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: SOGET: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
COMUNE: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò il sollecito di pagamento IMU n. 662534/2023 del 10/11/2023 di € 3.201,94 dovuti al COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, per IMU 2018, in virtù della ingiunzione N. 294543 del
12/12/2022 notificata il 22/02/2023 - Pratica N. 900 .2022.0015162039.
A sostegno del ricorso eccepì:
1) che l'atto ha “ad oggetto ingiunzioni di pagamento e/o accertamenti non notificati o notificati in modo irregolare o pagati.”
2) la carenza del potere impositivo in capo alla OG e una carenza di legittimazione della stessa, in quanto: “il contratto di appalto tra la OG ed il Comune di Castellammare di Stabia prevede una durata di 5 anni espressamente decorrente a far data dal giorno successivo alla sua stipula in data 06.06.2016 sino alla data del. 06.06.2021 e nel corpo del contratto non vi è alcuna clausola che ne preveda una ultrattività o piuttosto un regime transitorio successivo alla scadenza."
3) il decorso della prescrizione.
Il Comune di Castellammare di Stabia non si costituì.
La So.g.e.t. S.P.A chiese il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 11202/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che:
A) la soc. So.Ge.T. al momento della notifica del sollecito di pagamento aveva titolo per la riscossione, in quanto il Comune impositore aveva disposto il 20 luglio 2023 l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva per gli atti notificati e esecutivi emessi fino al 31/12/2022 per il recupero del credito, come da documentazione depositata.
B) L'avviso di accertamento risulta emesso il 12/11/2020 e, pertanto, la So.G.E.T. aveva titolo per la prosecuzione delle attività di riscossione coattiva, che ha svolto notificando il sollecito di pagamento impugnato.
C) Il sollecito risulta preceduto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 294543, consegnata il 22 febbraio 2023 in mani della ricorrente, che ha sottoscritto la cartolina postale di ricevimento, come da documentazione depositata dalla resistente.
D) Qualsiasi vizio di notifica dell'antecedente accertamento andava sollevato impugnando tempestivamente l'ingiunzione;
E) l'ingiunzione è divenuta definitiva e in questa sede la ricorrente non può eccepire vizi della notifica dell'antecedente accertamento.
F) La prescrizione quinquennale non è decorsa, in quanto è stata interrotta dalla notifica dell'ingiunzione avvenuta il 22 febbraio 2023, e da tale data la prescrizione ha ripreso a decorrere e non è ancora maturata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il contribuente.
So.g.e.t. S.P.A., Società di Gestione di Entrate e Tributi, ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1° Motivo di appello:
< dell'ingiunzione di pagamento n. 294543, che risulta consegnata il 22 febbraio 2023 in mani della ricorrente, che ha sottoscritto la cartolina postale di ricevimento, come da documentazione depositata dalla resistente.
Sul punto vanno anzitutto esaminati i documenti esibiti dal Concessionario, su cui si fondano le eccezioni di inammissibilità e la contestazione di mancata maturazione della prescrizione (quinquennale).
L'accertamento esibito dalla resistente è intestato a CITTA' DEL MOBILE S.a.s. ed a questa risulta notificato il 27/11/2020 a mezzo PEC. La resistente ha ancora esibito documento denominato “estratto pratica” datato 14/02/2024, corredato da estratto di una cartella, in cui si richiama il predetto accertamento, nonché di relata di notifica a mani proprie della contribuente in data 22/02/2023 riferito ad ingiunzioni di pagamento peraltro nemmeno esibite.
Risulta evidente che manca la prova della regolare notifica degli atti prodromici e pertanto il sollecito di pagamento impugnato risulta il-legittimo>>.
Il motivo è infondato.
Il sollecito di pagamento IMU n. 662534/2023 del 10/11/2023 di € 3.201,94, oggetto di impugnazione, è stato emesso in virtù della ingiunzione N. 294543 del 12/12/2022.
Come ha correttamente evidenziato il primo giudice, la predetta ingiunzione è stata regolarmente notificata il 22 febbraio 2023, mediante consegna in mani della ricorrente, che sottoscrisse la cartolina postale di ricevimento, come da documentazione depositata dalla resistente.
Per questo motivo, la pretesa impositiva si è consolidata in conseguenza della mancata impugnazione della predetta ingiunzione regolarmente notificata (Sez. 5 -, Sentenza n. 6436 del 11/03/2025) che, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Sez. 5 -, Sentenza n. 6436 del 11/03/2025).
Poiché la contribuente non ha impugnato l'ingiunzione presupposta al sollecito di pagamento, le doglianze ribadite con il motivo di appello non possono essere accolte.
*****
2° Motivo di Appello:
<< Nullità del sollecito di pagamento notificato dalla OG in quanto l'incarico alla SOGET spa, quale
Concessionario dell'Ente creditore, è cessato, difetto di legittimazione>>.
Il motivo è infondato.
Come ha già osservato il primo giudice, la soc. So.Ge.T. al momento della notifica del sollecito di pagamento aveva titolo per la riscossione, in quanto il Comune impositore aveva disposto il 20 luglio
2023 l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva per gli atti notificati e esecutivi emessi fino al 31/12/2022 per il recupero del credito, come da documentazione depositata (cfr. in particolare DETERMINAZIONE DSG N° 1386/2023 DEL 20/07/2023 ed atti ivi richiamati: Contratto Rep.
51/2016; Contratto rep. 150/2022; Autorizzazione alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva per gli atti notificati e esecutivi emessi fino al 31/12/2022 per il recupero del credito).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in favore dell'appellato costituito SOGET in € 600,00 oltre accessori