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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1988/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA TO IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1988/ 2022 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DAL BO DANIELA ed elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA G. BELLONI, 88 00191 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e GA CP_1
NF ed elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO 134 47921 RIMINI;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 1071 del 3.2.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 27.8.2020
esponeva di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata che la CP_1 [...]
(d'ora in poi le aveva Parte_1 CP_2 liquidato a domanda con decorrenza dal 1°.
7.2006 e, rilevata l'illegittimità delle disposizioni del
Regolamento di disciplina approvato con D.I. del 14.7.2004, concludeva chiedendo di: “… dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della
approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota CP_2 pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa. … affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al
31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa. E comunque determinando la media dei redditi sui migliori 15 anni dalla data di iscrizione a quella di pensionamento (anno 2004 ultimo esercizio chiuso).
In conseguenza condannare la alla corresponsione a favore del Dottor CP_2 CP_1
della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo
[...] antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al
31.12.2003.
Quindi, condannare la a corrispondere in favore del dottore il trattamento CP_2 pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2004 sulla base della normativa vigente più favorevole senza l'applicazione di alcun massimale. Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso.
Dichiarate nulle le delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata, di cui al Doc. 1 prodotto in atti richiamante la riunione della giunta esecutiva del 19.12.2006 della .. CP_2
Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza alla applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso”.
Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e la carenza di Pt_1 interesse ad agire del ricorrente e nel merito, l'infondatezza delle avverse domande.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accertava il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione nel rispetto del principio del pro rata ed al calcolo della quota della pensione nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale 14 luglio 2004 in relazione alla quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003, prendendo come base pensionabile la media degli ultimi 15 redditi dichiarati anteriormente all'anno di maturazione della pensione ed applicando al reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e quella del 1,75% per le anzianità contributive successive.
Il Tribunale, dopo aver analiticamente ricostruito il sistema normativo e le modifiche intervenute, rilevava che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli Enti previdenziali privatizzati come la resistente, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007, occorreva fare riferimento al Pt_1 regime normativo previsto dall'articolo 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, non potendo, pertanto, trovare applicazione le modifiche, in quanto peggiorative per gli assicurati, introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli Enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata correlato alla riformulazione di cui all'articolo 1 comma 763 della legge n. 296 del 2006 come interpretato dall'articolo 1 comma 48 della legge n. 147 del 2013.
In applicazione del suddetto principio generale, il Tribunale riteneva che il calcolo delle anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003 dovesse essere effettuato in base alla disciplina di cui alla legge n. 21 del 1986, dovendosi utilizzare, quale reddito di riferimento, la media dei redditi dichiarati nei
15 anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Inoltre, per quanto concerne la base reddituale da prendere a riferimento, il Tribunale osservava l'illegittimità dell'applicazione del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale del 14 luglio 2004 e riteneva che la nel rispetto Pt_1 del principio del pro rata, doveva calcolare la quota retributiva della pensione di vecchiaia anticipata nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente al 14 luglio 2004 relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del ricorrente fino al 31 dicembre
2003, e comunque nella misura risultante dalla applicazione della normativa più favorevole antecedente ad essa. Infine il Tribunale riteneva applicabile il termine di prescrizione decennale sulla base dei principi sanciti dalla sentenza delle S.U. n. 17742 del 2015.
Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la diffusamente articolando sette CP_2 motivi di gravame.
Con i primi tre motivi di appello – intestati rispettivamente: “I. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove la sentenza impugnata ha ritenuto Parte_1 illegittimo, per asserita violazione del principio del pro rata, il calcolo della quota A di pensione di vecchiaia anticipata alla dott. operato dalla in virtù del CP_1 Parte_1
Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004; II. Erroneità della sentenza impugnata allorché ha ritenuto violato il principio del pro rata da parte del Regolamento del
2004 della con riferimento al calcolo della quota A retributiva della pensione del dott. Pt_1 CP_1 senza tener conto, nell'interpretazione di tale principio, della necessità per gli Enti previdenziali privatizzati di perseguire l'equilibrio di bilancio di lungo termine al fine di garantire le prestazioni previdenziali e assistenziali, dei principi di equità intergenerazionale di cui agli artt. 2 e 3 Cost. nonché del disposto degli artt. 36 e 38 Cost;
III. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38
Cost. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la circostanza che il dott. avesse CP_1 maturato una pensione di vecchiaia anticipata (già pensione di anzianità)” – l'appellante ha censurato la decisione impugnata e ribadito la correttezza del calcolo della quota A della pensione dell'appellata alla luce della legittimità ed applicabilità del Regolamento della Cassa di cui al Decreto
Interministeriale del 14 luglio 2004. In particolare, con i richiamati motivi, l'appellante ha dedotto una errata applicazione del principio del pro rata, assumendo che una corretta interpretazione, costituzionalmente orientata e diretta a consentire un corretto bilanciamento degli interessi in rilievo, ivi compresi quelli di equilibrio di bilancio degli Enti previdenziali privatizzati e di equità intergenerazionale di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, non consente di estenderlo ad un profilo diverso da quello relativo al passaggio dal metodo contributivo a quello retributivo;
ha inoltre lamentato il vizio di cui all'articolo 115 c.p.c. avendo il primo giudice omesso di valutare, nel rispetto del principio di autonoma imposto dalla normativa e correlato alle richiamate esigenze di equità e sostenibilità intergenerazionale, le comprovate esigenze finanziarie della in relazione, peraltro, Pt_1 alla pensione di vecchiaia anticipata (già pensione di anzianità) dedotta in atti. Con il quarto motivo
– intestato: “IV. In subordine. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 4 e 5 L. n. 21/1986, così come recepiti dall'art. 10, co. 11 Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale e dell'art. 25, co. 5, Nuovo Regolamento Unitario della ove la Pt_1 sentenza impugnata ha accolto il ricorso avversario nella parte in cui richiedeva includersi nella base pensionabile per il calcolo della quota A di pensione del dott. anche i redditi per l'anno 2004 CP_1
e 2005” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha preso come base pensionabile “la media degli ultimi 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione” includendovi, quindi, anche i redditi per gli anni 2004 e 2005, assumendo che, invece, i redditi da considerare non possono che essere quelli dichiarati negli anni anteriori alla introduzione del calcolo contributivo della pensione, ossia quelli dichiarati anteriormente al 31.12.2003. Con il successivo motivo di appello la argomenta sull'effettiva Pt_1 portata della disciplina normativa previgente al Regolamento del 14.07.2004. Rileva che il professionista , in sede di ricorso in primo grado, ha espressamente richiesto il ricalcolo della pensione prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto e che nei predetti termini il Tribunale ha accolto la domanda . La pur nella Pt_1 consapevolezza dell'impossibilità pe ril dott. di modificare la sua domanda originaria, CP_1 evidenziava come la L. n. 335/1995, all'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, aveva sancito l'aumento graduale, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni, della base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione. Rilevava ulteriormente che l'art. 1, co. 17, L. n. 335/1995 stabiliva che:
“Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”. Rappresentava in conclusione che il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione era certamente superato anche prima e a prescindere dall'entrata in vigore del
Regolamento del 2004. Con il penultimo motivo di appello deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 414 e 100 c.p.c. nonché del D. Lgs. n. 509/1994 e degli artt. 2 e 3 L.
335/1995, laddove il tribunale aveva ritenuto applicato alla fattispecie, in violazione del principio del pro rata, il massimale pensionistico. La sentenza impugnata è ritenuta dalla ingiusta ed Pt_1 erronea laddove afferma che, nel caso in esame, “la resistente ha applicato il massimale Pt_1 pensionistico previsto dalla delibera 16.04.2003 che però è incompatibile con l'applicazione del meccanismo del pro rata” (cfr. pag. 18 della sentenza). La rileva che la delibera del 16.04.2003, Pt_1 cui fa riferimento la sentenza impugnata, non è nemmeno stata depositata in atti, e che, in palese violazione dell'art. 115 c.p.c., il Giudice di prime cure ha completamente omesso di vagliare la documentazione depositata nel giudizio di primo grado nonché le contestazioni svolte dalla difesa della , secondo cui “dalla documentazione avversaria, al contrario, si evince che nessun tetto Pt_1 massimale è stato applicato alla pensione del ricorrente (cfr. doc 1 avversario), né tantomeno si sarebbe potuto applicare”. Con l'ultimo motivo – intestato: “. In subordine. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, co.3, L. n. 21/1986 e dell'art. 2948, n. 4, c.c. laddove la sentenza ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione decennale” – l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al regime della prescrizione, ha applicato il termine decennale di prescrizione anziché il termine quinquennale come previsto dalla normativa di riferimento.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29.10.25 la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi cinque motivi di appello – da trattarsi congiuntamente attesa la loro reciproca interferenza e connessione – sono infondati.
Occorre evidenziare che l'appellata ha pacificamente maturato il diritto a pensione con decorrenza dal 1°.7.2006 . Questa Corte ritiene di condividere quanto affermato, in analoga fattispecie, dalla
Corte di Appello di Milano con la sentenza 966 del 2022 e di questa corte di appello n. 414143/23 , che qui deve intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Come affermato dalla Corte di
Milano e dalla Corte di appello di Roma , occorre applicare la giurisprudenza della Suprema Corte
(vedi Cass., ord. 24/10/2018, n. 27028 e Cass., 05/10/2018, n. 24616, quest'ultima in materia di pensione di vecchiaia anticipata, conformi a Cass., 15/06/2016, n. 12340 e Cass., 10/12/2014, n.
16031; vedi anche Cass. n. 20235/2010, Cass. n. 13607/2012 e Cass. n. 14/2015) secondo cui sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato dalla S.C. con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare - in funzione Parte_1 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del
"pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati.
Con la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano, è stato inoltre, precisato che: “E' stato inoltre ribadito (Cass., 18/04/2011, n. 8847) che sulla violazione della regola del "pro rata" di cui alla
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, non può rilevare, in senso contrario, il disposto della L.
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, ed approvati dai vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti CP_3 adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione. Tali orientamenti sono stati poi confermati dalle Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, Pt_1 art. 1, comma 763; si è affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 48”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, i principi ora richiamati, fondati su argomenti a carattere generale, valgono anche per le modifiche introdotte con il nuovo "Regolamento di disciplina del regime previdenziale", approvato con Decreto interministeriale 14 luglio 2004 ed applicato a decorrere dal 1.1.2005 che, in forma peggiorativa, hanno aggravato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione e che, pertanto, avendo apportato modifiche in peius, non possono trovare applicazione al caso di specie.
Il calcolo delle anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003 deve pertanto essere effettuato – in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione e previa disapplicazione delle disposizioni del citato “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” approvato con Decreto Interministeriale
14 luglio 2004 - sulla base della previgente disciplina di cui alla legge n. 21 del 1986.
Va, peraltro, rilevato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26 del 2021( confermata da Cass.
Sent. N. 24450/23), richiamando l'evoluzione normativa della materia effettuata dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015) ha precisato che la media dei migliori 10 redditi dichiarati negli ultimi 15 anni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 21/1996 e dell'articolo 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza nel testo vigente nel 1990, non era più in vigore al momento della maturazione della pensione poiché, medio tempore, era entrato in vigore l'articolo 3 comma 12, terzultimo periodo, della legge n. 335 del 1995 secondo cui, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'articolo 1 comma 763 della legge n. 296 del
2006: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti”.
A tale proposito va rilevato che l'articolo 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (cui fare riferimento per gli Enti previdenziali privatizzati, come la rimanda comunque Parte_1 al precedente comma 17, circa i criteri da adottare per la determinazione della base pensionabile (con la sola differenza di imporre un limite massimo di settimane di contribuzione da considerare per il calcolo della base pensionabile, pari a 780 settimane, ossia 15 anni, antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione) e che l'articolo 1 comma 17 della legge n. 335 del 1995 stabilisce che: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”.
Applicando, pertanto, la citata disposizione normativa del 1995, come correttamente indicato dalla successiva ai criteri individuati dalla legge n. 21 del 1986 e dal Regolamento di Disciplina Pt_1 delle Funzioni di Previdenza approvato con Decreto Interministeriale 31.7.1990, la pensione dell'appellata deve essere correttamente calcolata, prendendo, come base pensionabile, la media degli ultimi 15 redditi dichiarati anteriormente all'anno di maturazione della pensione risultando definitivamente superato il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione anche prima, e a prescindere, dall'entrata in vigore del Regolamento del 2004.
A fortiori deve aggiungersi che la richiamata norma di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, che per la sua formulazione letterale, era ed è di per sé auto-applicativa a far data dal 1.1.1996, è stata recepita dalla con la Delibera del C.d.A. del 8-9.5.1997, che ha modificato l'articolo 3 del Pt_1
“Regolamento di disciplina del Regime previdenziale” del 1990, aumentando gradualmente, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori 10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal 1.01.1999, a 13 anni dal 1.01.2001,
a 14 anni
Nei richiamati interventi, la Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato il principio secondo cui spetta alla dimostrare che l'applicazione (illegittima) del “Regolamento di disciplina del Regime Pt_1 previdenziale” di cui al Decreto Interministeriale del luglio del 2004 non pregiudica, in alcun modo, le prerogative del pensionato con la conseguenza che – in mancanza di tale prova, come nella fattispecie in esame - la è tenuta a rispettare il principio del pro rata e calcolare la quota Pt_1 retributiva della pensione nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente al
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” approvato con Decreto Interministeriale 14 luglio 2004 relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31 dicembre 2003 e, comunque, alla normativa più favorevole antecedente ad essa.
In applicazione dei suddetti principi, pertanto, i primi cinque motivi di appello devono essere respinti.
Infondato è anche il motivo relativo all'inconferenza della domanda del di disapplicazione del CP_1 massimale. A prescindere dalla applicabilità al caso di specie di detto massimale, che la invero Pt_1 non nega con chiarezza, rileva il pronunciamento della Corte di legittimità che ha escluso la operatività di siffatto istituto nel pro rata . La Cassazione a Sezioni Unite (Cass.SSUU n. 17742/15:
“Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare - in funzione dell'obiettivo, di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della , approvata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del
"pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.”
La Cassazione ha affermato l'illegittimità del massimale, che non trovava alcun riferimento anche nella delega che il legislatore aveva effettuato alle Casse, che pertanto hanno agito, nell'imporre il tetto, in carenza di potere;
ha quindi ritenuto illegittimo il massimale per tutto il periodo limitatamente alle pensioni erogate con decorrenza da data antecedente al 2007 , come quella di cui è causa.
Quindi non vi è spazio alcuno per l'applicazione del massimale In relazione all'ultimo motivo di appello va rilevata la corretta applicazione, da parte del Tribunale, del regime di prescrizione decennale, conformemente ai numerosi precedenti giurisprudenziali in materia ed in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17742/2015. In particolare, con sentenza n. 534/2017 la Corte di Appello di Milano ha affermato che: “in ordine all'eccezione di prescrizione, si osserva come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano affermato l'applicabilità dell'ordinario termine decennale alle pretese aventi ad oggetto il diritto alla riliquidazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici, posto che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., richiede la piena liquidità ed esigibilità del credito. Così ha statuito in proposito il Supremo Collegio, con specifico riguardo alla materia della previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali privatizzati: "in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del
1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del
R.D.L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c." (Cass. SS. UU. 8.9.2015, n. 17742). Il principio così enunciato, al quale questa Corte intende uniformarsi, evidenzia la correttezza della decisione di primo grado sotto il profilo in esame". La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., e già recepita da questa stessa Corte con l'ulteriore sentenza n. 2103/2018, 4243/23, viene integralmente condivisa da questo Collegio”.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza come per legge e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 147/2022.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 da distrarsi in favore ei procuratori antistatari;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025
La Presidente
MA TO IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA TO IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1988/ 2022 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DAL BO DANIELA ed elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA G. BELLONI, 88 00191 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e GA CP_1
NF ed elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO 134 47921 RIMINI;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 1071 del 3.2.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 27.8.2020
esponeva di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata che la CP_1 [...]
(d'ora in poi le aveva Parte_1 CP_2 liquidato a domanda con decorrenza dal 1°.
7.2006 e, rilevata l'illegittimità delle disposizioni del
Regolamento di disciplina approvato con D.I. del 14.7.2004, concludeva chiedendo di: “… dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della
approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota CP_2 pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa. … affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al
31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa. E comunque determinando la media dei redditi sui migliori 15 anni dalla data di iscrizione a quella di pensionamento (anno 2004 ultimo esercizio chiuso).
In conseguenza condannare la alla corresponsione a favore del Dottor CP_2 CP_1
della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo
[...] antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al
31.12.2003.
Quindi, condannare la a corrispondere in favore del dottore il trattamento CP_2 pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2004 sulla base della normativa vigente più favorevole senza l'applicazione di alcun massimale. Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso.
Dichiarate nulle le delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata, di cui al Doc. 1 prodotto in atti richiamante la riunione della giunta esecutiva del 19.12.2006 della .. CP_2
Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza alla applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso”.
Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e la carenza di Pt_1 interesse ad agire del ricorrente e nel merito, l'infondatezza delle avverse domande.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accertava il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione nel rispetto del principio del pro rata ed al calcolo della quota della pensione nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale 14 luglio 2004 in relazione alla quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003, prendendo come base pensionabile la media degli ultimi 15 redditi dichiarati anteriormente all'anno di maturazione della pensione ed applicando al reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e quella del 1,75% per le anzianità contributive successive.
Il Tribunale, dopo aver analiticamente ricostruito il sistema normativo e le modifiche intervenute, rilevava che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli Enti previdenziali privatizzati come la resistente, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007, occorreva fare riferimento al Pt_1 regime normativo previsto dall'articolo 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, non potendo, pertanto, trovare applicazione le modifiche, in quanto peggiorative per gli assicurati, introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli Enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata correlato alla riformulazione di cui all'articolo 1 comma 763 della legge n. 296 del 2006 come interpretato dall'articolo 1 comma 48 della legge n. 147 del 2013.
In applicazione del suddetto principio generale, il Tribunale riteneva che il calcolo delle anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003 dovesse essere effettuato in base alla disciplina di cui alla legge n. 21 del 1986, dovendosi utilizzare, quale reddito di riferimento, la media dei redditi dichiarati nei
15 anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Inoltre, per quanto concerne la base reddituale da prendere a riferimento, il Tribunale osservava l'illegittimità dell'applicazione del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale del 14 luglio 2004 e riteneva che la nel rispetto Pt_1 del principio del pro rata, doveva calcolare la quota retributiva della pensione di vecchiaia anticipata nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente al 14 luglio 2004 relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del ricorrente fino al 31 dicembre
2003, e comunque nella misura risultante dalla applicazione della normativa più favorevole antecedente ad essa. Infine il Tribunale riteneva applicabile il termine di prescrizione decennale sulla base dei principi sanciti dalla sentenza delle S.U. n. 17742 del 2015.
Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la diffusamente articolando sette CP_2 motivi di gravame.
Con i primi tre motivi di appello – intestati rispettivamente: “I. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove la sentenza impugnata ha ritenuto Parte_1 illegittimo, per asserita violazione del principio del pro rata, il calcolo della quota A di pensione di vecchiaia anticipata alla dott. operato dalla in virtù del CP_1 Parte_1
Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004; II. Erroneità della sentenza impugnata allorché ha ritenuto violato il principio del pro rata da parte del Regolamento del
2004 della con riferimento al calcolo della quota A retributiva della pensione del dott. Pt_1 CP_1 senza tener conto, nell'interpretazione di tale principio, della necessità per gli Enti previdenziali privatizzati di perseguire l'equilibrio di bilancio di lungo termine al fine di garantire le prestazioni previdenziali e assistenziali, dei principi di equità intergenerazionale di cui agli artt. 2 e 3 Cost. nonché del disposto degli artt. 36 e 38 Cost;
III. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38
Cost. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la circostanza che il dott. avesse CP_1 maturato una pensione di vecchiaia anticipata (già pensione di anzianità)” – l'appellante ha censurato la decisione impugnata e ribadito la correttezza del calcolo della quota A della pensione dell'appellata alla luce della legittimità ed applicabilità del Regolamento della Cassa di cui al Decreto
Interministeriale del 14 luglio 2004. In particolare, con i richiamati motivi, l'appellante ha dedotto una errata applicazione del principio del pro rata, assumendo che una corretta interpretazione, costituzionalmente orientata e diretta a consentire un corretto bilanciamento degli interessi in rilievo, ivi compresi quelli di equilibrio di bilancio degli Enti previdenziali privatizzati e di equità intergenerazionale di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, non consente di estenderlo ad un profilo diverso da quello relativo al passaggio dal metodo contributivo a quello retributivo;
ha inoltre lamentato il vizio di cui all'articolo 115 c.p.c. avendo il primo giudice omesso di valutare, nel rispetto del principio di autonoma imposto dalla normativa e correlato alle richiamate esigenze di equità e sostenibilità intergenerazionale, le comprovate esigenze finanziarie della in relazione, peraltro, Pt_1 alla pensione di vecchiaia anticipata (già pensione di anzianità) dedotta in atti. Con il quarto motivo
– intestato: “IV. In subordine. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 4 e 5 L. n. 21/1986, così come recepiti dall'art. 10, co. 11 Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale e dell'art. 25, co. 5, Nuovo Regolamento Unitario della ove la Pt_1 sentenza impugnata ha accolto il ricorso avversario nella parte in cui richiedeva includersi nella base pensionabile per il calcolo della quota A di pensione del dott. anche i redditi per l'anno 2004 CP_1
e 2005” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha preso come base pensionabile “la media degli ultimi 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione” includendovi, quindi, anche i redditi per gli anni 2004 e 2005, assumendo che, invece, i redditi da considerare non possono che essere quelli dichiarati negli anni anteriori alla introduzione del calcolo contributivo della pensione, ossia quelli dichiarati anteriormente al 31.12.2003. Con il successivo motivo di appello la argomenta sull'effettiva Pt_1 portata della disciplina normativa previgente al Regolamento del 14.07.2004. Rileva che il professionista , in sede di ricorso in primo grado, ha espressamente richiesto il ricalcolo della pensione prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto e che nei predetti termini il Tribunale ha accolto la domanda . La pur nella Pt_1 consapevolezza dell'impossibilità pe ril dott. di modificare la sua domanda originaria, CP_1 evidenziava come la L. n. 335/1995, all'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, aveva sancito l'aumento graduale, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni, della base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione. Rilevava ulteriormente che l'art. 1, co. 17, L. n. 335/1995 stabiliva che:
“Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”. Rappresentava in conclusione che il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione era certamente superato anche prima e a prescindere dall'entrata in vigore del
Regolamento del 2004. Con il penultimo motivo di appello deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 414 e 100 c.p.c. nonché del D. Lgs. n. 509/1994 e degli artt. 2 e 3 L.
335/1995, laddove il tribunale aveva ritenuto applicato alla fattispecie, in violazione del principio del pro rata, il massimale pensionistico. La sentenza impugnata è ritenuta dalla ingiusta ed Pt_1 erronea laddove afferma che, nel caso in esame, “la resistente ha applicato il massimale Pt_1 pensionistico previsto dalla delibera 16.04.2003 che però è incompatibile con l'applicazione del meccanismo del pro rata” (cfr. pag. 18 della sentenza). La rileva che la delibera del 16.04.2003, Pt_1 cui fa riferimento la sentenza impugnata, non è nemmeno stata depositata in atti, e che, in palese violazione dell'art. 115 c.p.c., il Giudice di prime cure ha completamente omesso di vagliare la documentazione depositata nel giudizio di primo grado nonché le contestazioni svolte dalla difesa della , secondo cui “dalla documentazione avversaria, al contrario, si evince che nessun tetto Pt_1 massimale è stato applicato alla pensione del ricorrente (cfr. doc 1 avversario), né tantomeno si sarebbe potuto applicare”. Con l'ultimo motivo – intestato: “. In subordine. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, co.3, L. n. 21/1986 e dell'art. 2948, n. 4, c.c. laddove la sentenza ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione decennale” – l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al regime della prescrizione, ha applicato il termine decennale di prescrizione anziché il termine quinquennale come previsto dalla normativa di riferimento.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29.10.25 la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi cinque motivi di appello – da trattarsi congiuntamente attesa la loro reciproca interferenza e connessione – sono infondati.
Occorre evidenziare che l'appellata ha pacificamente maturato il diritto a pensione con decorrenza dal 1°.7.2006 . Questa Corte ritiene di condividere quanto affermato, in analoga fattispecie, dalla
Corte di Appello di Milano con la sentenza 966 del 2022 e di questa corte di appello n. 414143/23 , che qui deve intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Come affermato dalla Corte di
Milano e dalla Corte di appello di Roma , occorre applicare la giurisprudenza della Suprema Corte
(vedi Cass., ord. 24/10/2018, n. 27028 e Cass., 05/10/2018, n. 24616, quest'ultima in materia di pensione di vecchiaia anticipata, conformi a Cass., 15/06/2016, n. 12340 e Cass., 10/12/2014, n.
16031; vedi anche Cass. n. 20235/2010, Cass. n. 13607/2012 e Cass. n. 14/2015) secondo cui sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato dalla S.C. con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare - in funzione Parte_1 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del
"pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati.
Con la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano, è stato inoltre, precisato che: “E' stato inoltre ribadito (Cass., 18/04/2011, n. 8847) che sulla violazione della regola del "pro rata" di cui alla
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, non può rilevare, in senso contrario, il disposto della L.
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, ed approvati dai vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti CP_3 adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione. Tali orientamenti sono stati poi confermati dalle Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, Pt_1 art. 1, comma 763; si è affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 48”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, i principi ora richiamati, fondati su argomenti a carattere generale, valgono anche per le modifiche introdotte con il nuovo "Regolamento di disciplina del regime previdenziale", approvato con Decreto interministeriale 14 luglio 2004 ed applicato a decorrere dal 1.1.2005 che, in forma peggiorativa, hanno aggravato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione e che, pertanto, avendo apportato modifiche in peius, non possono trovare applicazione al caso di specie.
Il calcolo delle anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003 deve pertanto essere effettuato – in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione e previa disapplicazione delle disposizioni del citato “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” approvato con Decreto Interministeriale
14 luglio 2004 - sulla base della previgente disciplina di cui alla legge n. 21 del 1986.
Va, peraltro, rilevato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26 del 2021( confermata da Cass.
Sent. N. 24450/23), richiamando l'evoluzione normativa della materia effettuata dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015) ha precisato che la media dei migliori 10 redditi dichiarati negli ultimi 15 anni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 21/1996 e dell'articolo 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza nel testo vigente nel 1990, non era più in vigore al momento della maturazione della pensione poiché, medio tempore, era entrato in vigore l'articolo 3 comma 12, terzultimo periodo, della legge n. 335 del 1995 secondo cui, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'articolo 1 comma 763 della legge n. 296 del
2006: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti”.
A tale proposito va rilevato che l'articolo 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (cui fare riferimento per gli Enti previdenziali privatizzati, come la rimanda comunque Parte_1 al precedente comma 17, circa i criteri da adottare per la determinazione della base pensionabile (con la sola differenza di imporre un limite massimo di settimane di contribuzione da considerare per il calcolo della base pensionabile, pari a 780 settimane, ossia 15 anni, antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione) e che l'articolo 1 comma 17 della legge n. 335 del 1995 stabilisce che: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione”.
Applicando, pertanto, la citata disposizione normativa del 1995, come correttamente indicato dalla successiva ai criteri individuati dalla legge n. 21 del 1986 e dal Regolamento di Disciplina Pt_1 delle Funzioni di Previdenza approvato con Decreto Interministeriale 31.7.1990, la pensione dell'appellata deve essere correttamente calcolata, prendendo, come base pensionabile, la media degli ultimi 15 redditi dichiarati anteriormente all'anno di maturazione della pensione risultando definitivamente superato il criterio delle 10 annualità di reddito ai fini del calcolo della pensione anche prima, e a prescindere, dall'entrata in vigore del Regolamento del 2004.
A fortiori deve aggiungersi che la richiamata norma di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, che per la sua formulazione letterale, era ed è di per sé auto-applicativa a far data dal 1.1.1996, è stata recepita dalla con la Delibera del C.d.A. del 8-9.5.1997, che ha modificato l'articolo 3 del Pt_1
“Regolamento di disciplina del Regime previdenziale” del 1990, aumentando gradualmente, a partire dall'1.01.1996, da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori 10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal 1.01.1999, a 13 anni dal 1.01.2001,
a 14 anni
Nei richiamati interventi, la Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato il principio secondo cui spetta alla dimostrare che l'applicazione (illegittima) del “Regolamento di disciplina del Regime Pt_1 previdenziale” di cui al Decreto Interministeriale del luglio del 2004 non pregiudica, in alcun modo, le prerogative del pensionato con la conseguenza che – in mancanza di tale prova, come nella fattispecie in esame - la è tenuta a rispettare il principio del pro rata e calcolare la quota Pt_1 retributiva della pensione nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente al
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” approvato con Decreto Interministeriale 14 luglio 2004 relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31 dicembre 2003 e, comunque, alla normativa più favorevole antecedente ad essa.
In applicazione dei suddetti principi, pertanto, i primi cinque motivi di appello devono essere respinti.
Infondato è anche il motivo relativo all'inconferenza della domanda del di disapplicazione del CP_1 massimale. A prescindere dalla applicabilità al caso di specie di detto massimale, che la invero Pt_1 non nega con chiarezza, rileva il pronunciamento della Corte di legittimità che ha escluso la operatività di siffatto istituto nel pro rata . La Cassazione a Sezioni Unite (Cass.SSUU n. 17742/15:
“Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare - in funzione dell'obiettivo, di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della , approvata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del
"pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.”
La Cassazione ha affermato l'illegittimità del massimale, che non trovava alcun riferimento anche nella delega che il legislatore aveva effettuato alle Casse, che pertanto hanno agito, nell'imporre il tetto, in carenza di potere;
ha quindi ritenuto illegittimo il massimale per tutto il periodo limitatamente alle pensioni erogate con decorrenza da data antecedente al 2007 , come quella di cui è causa.
Quindi non vi è spazio alcuno per l'applicazione del massimale In relazione all'ultimo motivo di appello va rilevata la corretta applicazione, da parte del Tribunale, del regime di prescrizione decennale, conformemente ai numerosi precedenti giurisprudenziali in materia ed in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17742/2015. In particolare, con sentenza n. 534/2017 la Corte di Appello di Milano ha affermato che: “in ordine all'eccezione di prescrizione, si osserva come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano affermato l'applicabilità dell'ordinario termine decennale alle pretese aventi ad oggetto il diritto alla riliquidazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici, posto che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., richiede la piena liquidità ed esigibilità del credito. Così ha statuito in proposito il Supremo Collegio, con specifico riguardo alla materia della previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali privatizzati: "in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del
1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del
R.D.L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c." (Cass. SS. UU. 8.9.2015, n. 17742). Il principio così enunciato, al quale questa Corte intende uniformarsi, evidenzia la correttezza della decisione di primo grado sotto il profilo in esame". La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., e già recepita da questa stessa Corte con l'ulteriore sentenza n. 2103/2018, 4243/23, viene integralmente condivisa da questo Collegio”.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza come per legge e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 147/2022.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 da distrarsi in favore ei procuratori antistatari;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025
La Presidente
MA TO IA