Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5192 /2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.5192/2024 promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 02/05/2024 da
, con l'avv. Landi Francesco, come da mandato in atti;
Parte_1
e con l'avv. Ruffato Silvia, come da mandato in atti;
CP_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“----a) I coniugi e vivranno separati di tetto e di mensa con Parte_1 CP_1
assegnazione della casa coniugale sita in via Cornara, 4, 35010 Massanzago-Ca' Baglioni
(PD) in favore della Sig.ra CP_1
----b) Affidarsi le figlie minori (c.f.: ), nata [...] a [...] C.F._1
Camposampiero (PD) e (c.f.: , nata a [...]_2 C.F._2
il 16.12.2009 ad ambedue i genitori, con fissazione della loro residenza prevalente presso la madre.
----c) disporre che il Sig. , salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé Parte_1
le figlie infrasettimanalmente accordandosi con le stesse in base ai loro impegni e secondo
1
sino alla mattina seguente, con pernotto, quindi, curando l'accompagnamento a scuola, se già non previsto in autonomia;
dal venerdì sera al lunedì mattina, curando l'accompagnamento a scuola, se già non previsto in autonomia. settimana b) il martedì e il giovedì con prelievo delle minori presso la residenza delle stesse o altro luogo ove eventualmente espleteranno attività sportiva o ricreativa o centri estivi, dalle ore 18:30 o dal diverso orario compatibile con l'orario di lavoro del Sig. sino alla mattina Pt_1
seguente, con pernotto quindi, curando l'accompagnamento a scuola, se già non previsto in autonomia. I weekend ed i giorni infrasettimanali che secondo alternanza sarebbero di spettanza di un genitore, se inclusi nei periodi di ferie/ponti/festività dell'altro, non saranno recuperati. Al rientro delle minori da ogni periodo di vacanza si ricomincerà ad applicare l'alternanza settimanale, ripartendo dal giorno corrispondente della settimana a). Qualora un genitore abbia un comprovato impedimento a rimanere con le figlie nelle giornate che dovrebbe trascorrere con le minori, privilegerà quale sostituto l'altro (il quale sarà facoltizzato e non obbligato alla sostituzione). I genitori concorderanno inoltre di trascorrere con le figlie gli eventuali ulteriori ponti e/o festività nell'arco dell'anno, assicurandone l'alternanza fra i medesimi di anno in anno, applicando, salvo diverso accordo, il seguente regime: Durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con entrambe le figlie sette giorni ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al 6/1 l'anno successivo (nel 2024 il padre starà con i figli dal 27 dicembre al 1 gennaio). Durante le vacanze pasquali il padre trascorrerà con entrambi le figlie tre giorni consecutivi, includenti ad anni alterni Pasqua e SQ (nel 2023 la madre il padre starà con le figlie a Pasqua).
I periodi di carnevale e gli eventuali “ponti” (periodi in cui non vi è scuola) saranno divisi in pari tempo tra i genitori. I genitori potranno in qualsiasi momento accordarsi diversamente, anche in relazione alle rispettive esigenze lavorative, ed in ogni caso il diritto di visita dovrà essere esercitato nel rispetto degli impegni, scolastici e non (sportivi, religiosi, ricreativi ecc.) di entrambe le minori. In relazione ai periodi di vacanza estiva ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per tre periodi settimanali, anche consecutivi
(che potranno iniziare in qualsiasi giorno della settimana), ovvero per l'equivalente numero
2 di giorni (ventuno) di cui usufruire anche con ripartizione non su base settimanale (a mero titolo esemplificativo, il genitore potrà portare con sé le figlie in vacanza per tre periodi di cinque giorni + uno di sei;
o per un periodo di undici giorni + uno di quattro + due di tre;
ecc.); i coniugi si dichiareranno reciprocamente i programmi e i luoghi di vacanza possibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno, ai fini di una migliore reciproca organizzazione.
----c) In ordine all'assegno di mantenimento per le figlie, tenuto conto dei parametri di cui all'art.337-ter, comma 4, c.c., il Sig. si obbliga a versare un contributo, da Parte_1
corrispondersi in favore della Sig.ra alle coordinate dalla stessa indicate, CP_1 pari ad €. 300,00 mensili per ed €. 300,00 per (€. 600,00 complessivi), Per_1 Per_2 rivalutabili automaticamente in base all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con prima rivalutazione decorso un anno dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie laddove necessarie e documentate, rinviando le parti per l'identificazione e il regime delle stesse a quanto previsto dall'allegato Protocollo di Padova.
----d) I coniugi dichiarano che provvederanno in separata sede alla divisione delle somme depositate nei rispettivi conti (cointestati o meno), di tutti i beni mobili in comunione e degli eventuali rapporti debitori/creditori (compresa la spartizione al 50% di eventuali rimborsi fiscali relativi ai periodi d'imposta in costanza di matrimonio) e, riconoscendosi economicamente indipendenti e autosufficienti, rinunciano ad ogni mantenimento reciproco.
----e) Le parti si danno reciproco atto che l'assegno unico e/o qualsivoglia sussidio/contributo pubblico per le figlie verranno percepiti integralmente dalla Sig.ra con impegno da parte del Sig. al compimento senza indugio di quanto di CP_1 Pt_1
necessità affinché l'ente erogatore corrisponda la totalità dell'emolumento in favore della moglie.
----f) I coniugi si impegnano a gestire con estrema sensibilità e gradualità l'eventuale inserimento dei nuovi rispettivi compagni nella vita delle figlie e nel rispetto delle volontà di queste ultime e con condotte e atteggiamenti che ne garantiscano comunque il benessere.
A tal proposito, i coniugi si impegnano reciprocamente ad avere cura e premura di far comprendere alle figlie che le eventuali nuove figure non andranno mai a sostituire quelle genitoriali nonché a mantenere un contegno di rispetto e serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di esse. Si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
3 ----g) decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato dell'omologa di separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 22.08.1998 a Olmedo (SS), in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nel relativo registro al n. N. 2 parte
II serie A - anno 1998 - Comune di Olmedo (SS), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
----h) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
----i) I coniugi, reciprocamente, si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse dei figli minori, così come essi si impegnano a comunicare i numeri di telefono cellulare per consentire tutte le comunicazioni nell'interesse degli stessi”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 22/08/1998 in Parte_1 CP_1
Olmedo (SS) e trascritto nel relativo registro al n.2, Parte II, Serie A dell'anno 1998.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 2.7.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.484/2024 pubblicata in data 1.8.2024, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 28.2.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Con note depositate per tale udienza le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso riportate in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 2.7.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse delle figlie e, pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che le condizioni relative all'affidamento, collocazione e modalità di visita del genitore non collocatario riguardano unicamente la figlia atteso che nel frattempo ha Per_2 Per_1
raggiunto la maggiore età.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e ontratto il 22/08/1998 in Olmedo (SS) e trascritto Pt_1 CP_1
nel relativo registro parte II serie A n.2 anno 1998 del Comune di Olmedo (SS);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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