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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15671 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 63324/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa CA OC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63324/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. e P.I. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla via Casale delle Pulci n. 85, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Polchi e dall'Avv. Massimo Bersani, elettivamente domiciliati nello studio professionale del primo in Roma al viale delle Milizie n.
138, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale
OPPONENTE contro
P.I. , con sede in Roma alla via di Controparte_1 P.IVA_2
AT n. 522, , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Serapio Deroma e dall'Avv. Giorgio Deroma, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in Roma alla via G. Avezzana n. 2, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: 140012 - Vendita di cose mobili (opposizione al D.I. n. 13601/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 1.8.2022 nel procedimento N.R.G. 49110/2022)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione e memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. Nell'atto di citazione conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinta la eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in narrativa perché infondata la domanda monitoria, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto e revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Roma n. 13601/2022, del 01/08/2022 (R.G. n.49110/2022) perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Accogliere la Domanda riconvenzionale come appresso formulata: Accertare e dichiarare che la Dima in dipendenza dell'obbligo assunto Parte_1 con la “Scrittura Privata Per Vendita Animali” in data 30.09.2019 è tenuta al pagamento , in favore della Soc. DI Di Marziantonio a r.l., a titolo di corrispettivo per la vendita dei 90 capi bovini, della somma di euro 51.134,81 (già decontato quel residuo in favore di Parte_2 di euro 2.865.19). Conseguentemente condannarla al pagamento della somma detta con gli interessi al saggio del D.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorati, spese generali, IVA e c.p.a da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”. Nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. conclude: “Ribadite quindi le già precisate conclusioni accertare e dichiarare l'elusione dell'obbligo di buona fede e correttezza, concretizzata dalla mancata informazione, minimamente tempestiva, del tardivamente dichiarato inadempimento dei terzi debitori ceduti, nonché la mancata attivazione dei medesimi terzi debitori ceduti pretesi inadempienti, nonché ancora il mancato scioglimento dei medesimi ceduti dalla cessione di credito e conseguente restituzione alla società cedente della legittimazione nei confronti dei terzi ceduti inadempienti. Dichiarare quindi il dedotto comportamento in violazione dei cogenti principi di diritto richiamati comunque fatto estintivo della pretesa ex adverso azionata”.
PARTE OPPOSTA: “Voglia l'On. Tribunale Adito, contrariis reiectis,
1. Nel merito rigettare la proposta opposizione, perché totalmente infondata nei presupposti di fatto e di diritto, anche in considerazione della circostanza che gli importi dovuti sono stati confessati e non viene data prova dell'intervenuto pagamento, considerando che dalle medesime deduzioni di controparte emerge un suo debito di gran lunga superiore a quello monitoriamente azionato e l'importo corrisposto (€ 3.394,30) si pone al di fuori di quello portato dal decreto ingiuntivo e se il caso, va a coprire piccola parte del maggior vantato credito.
2. Lite temeraria, art. 96 terzo comma c.p.c. condannare parte opponente al pagamento dell'importo di euro 10.000,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa, ex art. 96 terzo comma c.p.c.
3. Con integrale vittoria di spese ed onorari di lite, rimborso forfettario, cassa avvocati e rivalsa iva come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi difensori, che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- A seguito di ricorso monitorio proposto dalla in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, il Tribunale Ordinario di Roma emetteva in data 1.8.2022 il decreto ingiuntivo telematico n. 13601/2022 - R.G. n. 49110/2022 - con cui ingiungeva agli in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 33.997,18, oltre ad interessi e spese processuali. A fondamento della propria pretesa creditoria, la deduceva il Controparte_2 mancato pagamento di alcune forniture di latte di cui alle seguenti fatture:
a) fattura n. 5 del 19.7.2020 dell'importo di € 6.272,64 per sorte ed € 985,75 per interessi;
b) fattura n. 10 del 10.8.2020 dell'importo di € 5.571,98 per sorte ed € 848,77 per interessi;
c) fattura n. 16 del 20.9.2020 dell'importo di € 7.795,39 per sorte ed € 1.117,41 per interessi;
d) fattura n. 18 del 30.9.2020 dell'importo di € 9.994,51 per sorte ed € 1,410,73 per interessi.
2.- Con atto di citazione notificato in data 12.10.2022, la Parte_3 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in
[...] Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo:
- che il rapporto di fornitura sottostante alla pretesa creditoria di cui al monitorio era derivato da una serie di rapporti economici successivamente sfociati in un ampio contenzioso tra i fratelli e , nonché tra le rispettive società; Parte_4 Parte_5
- che il padre dei due fratelli, , aveva ottenuto in affitto dal Santo Spirito Persona_1 un podere nella Tenuta Castel di Guido, denominato “Le Pulci”, un podere nella Tenuta
Palidoro, denominato “Pascolaro” e che aveva detenuto un terzo podere coltivato denominato
“Muratella”;
- che, alla morte di , la moglie ed i figli avevano proseguito le attività Persona_1 di produzione di latte, di allevamento di animali, di produzione e vendita di prodotti agricoli, tanto che nel corso del 1997 era stata istituita la società semplice Azienda Agricola DI di
Marziantonio, a favore della quale aveva lavorato quale operaio, Parte_5 mentre ne aveva curato gli aspetti più “intellettuali”; Parte_4
- che i due fratelli, ricorrendo sia alle risorse della famiglia che ad un mutuo agrario, nel corso del 2002 avevano acquistato un ulteriore podere, ubicato in Roma alla via di AT n. 45;
- che in ragione di un vecchio contenzioso intercorso tra e la società Persona_1
Bellucci, nel corso del 2008 la Corte di Appello di Roma aveva condannato i due fratelli a restituire a tale società quanto da questa ottenuto in virtù delle sentenze poi riformate, tanto che in data 30.7.2009 era stato loro intimato il pagamento della somma di € 210.213,79;
- che al fine di sottrarre il podere sito in via di AT n. 45 a una possibile esecuzione forzata, in data 12.11.2009, i fratelli , su iniziativa di , Parte_3 Parte_4 avevano costituito la di cui quest'ultimo era divenuto Controparte_1 amministratore e alla quale avevano trasferito il fondo in oggetto;
- che il capitale sociale della era intestato pro quota di € 9.800,00 a Controparte_1
e per € 200,00 alla madre Parte_4 Persona_2 - che nel corso del dicembre 2010 i due fratelli avevano ceduto alla il fondo in oggetto CP_2 dietro pagamento del prezzo di € 800.000,00, di cui € 344.880,35 erano stati corrisposti mediante accollo di un mutuo a partire dalla rata in scadenza al 31.12.2009;
- che la restante parte del prezzo doveva essere corrisposta entro 60 giorni dalla stipula del contratto, con l'espressa pattuizione, seppur fittizia, che, una volta decorsi sei mesi dal
28.2.2010 senza la sopravvenienza di alcuna trascrizione di domanda per ottenerne il relativo adempimento, tale circostanza avrebbe costituito prova nei confronti dei terzi dell'avvenuto pagamento, senza necessità di ulteriori atti di quietanza;
- che la parte del prezzo differita non era mai stata corrisposta e che le rate del mutuo e le altre obbligazioni accollatesi dalla erano state sostenute ricorrendo alle Controparte_1 risorse patrimoniali della società semplice Azienda Agricola DI di Marziantonio;
- che, inoltre, su iniziativa di , per sottrarre anche i capi di bestiame e Parte_4 le relative attrezzature strumentali da possibili azioni esecutive dei creditori, il 12.11.2009 era stata costituita la di produzione di latte crudo ed Parte_3 allevamento di animali, il cui capitale sociale di € 10.000,00 era stato versato da
[...]
e dalla madre Parte_5 Persona_2
- che , al fine di garantire una maggiore protezione ai suddetti beni, il Parte_4
21.10.2011 aveva ceduto alla moglie la intera quota di partecipazione Controparte_3 da lui detenuta nella pari a nominali € 9.700,00; Controparte_1
- che le rate del mutuo fondiario gravante sul podere di AT erano state regolarmente pagate dai fratelli prima e poi dalla la , Parte_3 Parte_3 che aveva, quindi, finanziato la per complessivi € 437.000,00; Controparte_1
- che il forte indebitamento della aveva messo in pericolo Parte_3 sia i beni della società (550 bovini da latte e 141 ovini, i titoli pac, i prei di “benessere animali”,
i mezzi agricoli) che la in qualità di debitrice, tanto che il 30.9.2019 Controparte_1 era stata redatta e sottoscritta una scrittura privata avente ad oggetto la compravendita di animali, in cui era stato fatto riferimento ad una inesistente e disconosciuta scrittura transattiva del 12.9.2019, secondo cui la aveva ripianato le proprie Parte_3 esposizioni debitorie nei confronti della con il trasferimento in conto Controparte_1 pagamento di n. 460 ovini e di n. 141 bovini, tanto che in capo alla Parte_3
erano rimasti n. 90 bovini, la cui gestione era ritenuta diseconomica;
[...]
- che la DI di Marz iantonio società agricola aveva, quindi, ceduto anche i restanti n. 90 bovini per il corrispettivo di € 600,00 ciascuno alla per complessivi Controparte_1
€ 54.000,00, che si era, altresì, impegnata, onde consentire la residua attività di caseificio, a fornirle latte per tre anni a far tempo dall'1.10.2019, il cui prezzo era stato individuato in quello medio al litro corrente su piazza e che, in caso di eventuale disaccordo, sarebbe stato determinato da ex art. 1349 c.c.; Parte_4
- che mentre un terzo del corrispettivo relativo ad ogni fornitura doveva essere imputato quale pagamento del debito di € 54.000,00 della i restanti due terzi Controparte_1 dovevano essere corrisposti dalla , la quale, a garanzia Parte_3 della fornitura triennale, aveva inoltre ceduto pro soluto alla tutti i propri crediti vantati CP_2 nei confronti degli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti caseari, impegnandosi, al contempo, a fornire la lista dei clienti cui doveva essere notificato il citato atto di cessione;
- che, su iniziativa di , sempre al fine di implementare una strategia di Parte_4 difesa del patrimonio, in data 21.11.2019 la di Marziantonio società agricola aveva Pt_3 stipulato in favore della un contratto di affitto di azienda, con uso esclusivo di mezzi e CP_2 attrezzatura agricola, dietro la corresponsione del canone annuo di € 5.000,00;
- che aveva, poi, sostenuto di essere unico titolare di proprietario Parte_4 CP_2 del podere di AT, la autenticità delle scritture “messe in scena” e di tutti i capi di CP_2 bestiame, il contratto di affitto di rame di azienda, la detenzione dei poderi e dei mezzi agricoli, mentre ne era esclusa la DI di , gravata di debiti;
Persona_1
- che la risultava, quindi, creditrice della per la Parte_3 CP_2 somma di € 437.000,00, tanto da agire innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, nel giudizio
R.G. n. 12711/2022 per il suo recupero;
- che la società cedente aveva dato puntuale esecuzione alla scrittura del 30.9.2019, indicando sia i crediti via via sorti in favore della , sia i relativi Parte_3 clienti (Mirò s.r.l., Zizzi PFG s.r.l., Alimentari Ilari s.r.l., L'CO s.r.l.);
- che tra le fatture cedute dalla e le fatture emesse dalla Parte_3 era emerso in capo a questa un saldo positivo di € 3.967,19, ma le fatture della FT CP_2 CP_2
14V del 6.6.2020 e FT 16V del 19.7.2020 avevano riportato delle quantità errate, come puntualmente contestato dalla con missiva inviata a Parte_3 mezzo di posta elettronica il 24.7.2020 e contestuale richiesta di nota di credito;
- che la pur non avendo contestato la sussistenza di tale errore, non aveva emesso la CP_2 relativa nota di credito, con conseguente riduzione del suo credito a € 2.865,19;
- che la a settembre 2020, aveva cessato le forniture e non aveva pagato il debito di € CP_2
54.000,00 per i 90 bovini sopraindicato.
L'opponente concludeva, quindi, come in epigrafe. 3.- Con comparsa depositata in data 7.3.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava l'opposizione e ricostruiva i
[...] rapporti tra le parti sostenendo:
- che il 19.2.2020 la la e Controparte_2 Pt_3 Parte_3
avevano sottoscritto un documento con cui le parti, operando le Parte_4 compensazioni del caso, avevano riconosciuto le reciproche posizioni creditorie e debitorie;
- che al punto a) delle premesse del richiamato documento le parti avevano espressamente riconosciuto che il credito di € 54.000,00, unitamente ad altri crediti vantati dalla veniva Pt_3 estinto in virtù di espressa compensazione convenzionale e contestuale parziale cessione di credito da alla con conseguente infondatezza dell'avversa Parte_4 CP_2 domanda riconvenzionale;
- che qualsivoglia posizione debitoria o creditoria tra le parti in causa, sorta anteriormente al
19.2.2020, doveva ritenersi inesistente per intervenuta compensazione tra le parti, con conseguente rilevanza, ai fini del presente giudizio, solamente dei rapporti di debito-credito sorti successivamente a tale data;
- che l'asserito il credito vantato dalla controparte di € 437.000,00 era stato oggetto di altro giudizio, nel corso del quale, in data 2.3.2023, era stato emesso in danno della
[...]
ed in favore della un sequestro conservativo per la somma Parte_3 CP_2 di € 170.000,00;
- che le discrepanze lamentate dalla controparte in ordine alle forniture di latte erano inopponibili e inefficaci in quanto intempestive, essendo intervenute solamente dopo mesi dalla loro esecuzione;
- che la controparte aveva confessato di aver effettivamente ricevuto le forniture di cui al decreto ingiuntivo, per la somma complessiva di € 74.085,26;
- che l'opponente aveva erroneamente eccepito di aver pagato il corrispettivo delle suddette forniture mediante cessione pro soluto della somma complessiva di € 70.118,07, sebbene, in realtà, tali cessioni erano avvenute pro solvendo, pertanto, la controparte aveva l'onere non solo di dare prova dell'intervenuta cessione del credito, ma anche di provare l'effettivo importo che i creditori ceduti avevano pagato al creditore della atteso che, in difetto di pagamento del CP_2 debitore ceduto, persisteva comunque l'obbligo del debitore cedente;
- che la controparte aveva dato prova solamente di una piccola parte dei pagamenti eseguiti;
- che parte opponente non aveva dato prova dei pagamenti effettuati dai debitori ceduti (salvo per l'importo di € 3.394,30 riferibile alla CO), in quanto, immediatamente dopo la notifica della cessione dei crediti, aveva vanificato le intercorse cessioni, deviando tutte le posizioni creditorie su altra ditta e canalizzando i relativi incassi sulla stessa;
- che era, quindi, emerso che la , in malafede, aveva Parte_3 interposto la , così eludendo le intervenute Parte_6 cessioni di credito;
- che a fronte delle asserite cessioni pro solvendo, l'opponente aveva dato prova della sussistenza di pagamenti solo per la somma di € 3.394,30, così residuando in favore dell'opposta un credito di € 52.464.40, superiore a quello azionato in via monitoria per la somma di € 33.997,18.
L'opposta, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva come in epigrafe.
4.- Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 21.8.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., lamentava la erronea qualificazione della scrittura del 19.2.2020 quale transazione, trattandosi invero di atto meramente ricognitivo, nonché la indebita espansione della domanda di controparte, con conseguente inammissibilità della stessa.
Precisava quindi le proprie conclusioni come segue: “Concludendo, per il subordinato caso di non compiuta dimostrazione dei pagamenti dei crediti ceduti, così si integra la domanda:
Ribadite quindi le già precisate conclusioni accertare e dichiarare l'elusione dell'obbligo di buona fede e correttezza, concretizzata dalla mancata informazione, minimamente tempestiva, del tardivamente dichiarato inadempimento dei terzi debitori ceduti, nonché la mancata attivazione dei medesimi terzi debitori ceduti pretesi inadempienti, nonché ancora il mancato scioglimento dei medesimi ceduto dalla cessione di credito e conseguente restituzione alla società cedente della legittimazione nei confronti dei terzi ceduti inadempienti. Dichiarare quindi il dedotto comportamento in violazione dei cogenti principi di diritto richiamati comunque fatto estintivo della pretesa ex adverso azionata”.
Parte opponente, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., produceva quindi:
a) estratto conto del rapporto n. 00000002361 afferente al periodo dal 27.12.2019 al 31.12.2020 da cui risultava che questa aveva effettivamente incassato i crediti ceduti dalla Pt_3
b) contabile attestante l'incasso di un bonifico di € 1.170,53 disposto dalla CO in favore della
CP_2
c) assegno bancario con cui la CO versava alla dima la somma di € 797.98. L'opposta, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., deduceva che la nel CP_2 medesimo intervallo temporale in cui erano intervenute le forniture di latte oggetto di causa, aveva effettuato, per conto e su richiesta della , alcuni Parte_3 pagamenti in sua vece, così maturando un ulteriore credito, pari ad € 65.030,70. Deduceva, altresì, che non tutte le movimentazioni riportate memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. potevano essere imputate alle forniture ricadenti nel periodo oggetto di causa, con permanenza in capo alla stessa del credito di € 29.556,98 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, così pervenendo ad un importo non difforme da quello ingiunto in via monitoria.
Parte opponente, con note di trattazione scritta dell'11.12.2023, contestava le deduzioni e la produzione documentale effettuata dall'opposta con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3
c.p.c., in quanto tardive.
La causa veniva, quindi, istruita in via documentale ed era trattenuta in decisione il 7.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. Con la comparsa conclusionale l'opponente rinunciava alla domanda riconvenzionale.
5.- L'opposizione proposta dalla è parzialmente Parte_3 fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr. Cass. civ. S.U. sentenza 30.10.2001 n. 13533). Nella specie, la con il ricorso monitorio, ha chiesto ingiungersi alla Controparte_2 controparte il pagamento della somma di € 33.997,18 a titolo di corrispettivo delle forniture di latte di cui alle fatture n. 5 del 19.7.2020 di € 6.272,64, oltre agli interessi per € 985,75; n. 10 del 10.8.2020 di € 5.571,98, oltre agli interessi per € 848,77; n. 16 del 20.9.2020 di € 7.795,39, oltre agli interessi per € 1.117,41; n. 18 del 30.9.2020 di € 9.994,51, oltre agli interessi per €
1.117,41.
La nel contestare l'avversa pretesa creditoria, ha Parte_3 eccepito in compensazione il proprio asserito credito derivante dall'erronea quantificazione della quantità di latte effettivamente consegnata con le suindicate forniture, nonché il pagamento del corrispettivo delle forniture mediante la cessione pro soluto di crediti vantati dall'opponente verso le sue clienti Mirò s.r.l., Zizzi PFG s.r.l., Alimentari Ilari s.r.l. ed CO
s.r.l., per complessivi € 74.363,18.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., la ha dedotto per Controparte_2 la prima volta la sussistenza, nei confronti della di Parte_3 un ulteriore credito di € 9.172,00 derivante dal pagamento, a vario titolo, di somme in favore di un suo dipendente.
Tale deduzione è inammissibile in quanto tardiva, costituendo un'indebita estensione del thema decidendum, ormai cristallizzato con gli atti introduttivi del giudizio e le memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., non rappresentando in alcun modo una difesa resasi necessaria in risposta all'attività processuale dell'opponente.
Ed invero, con la memoria prevista dall'art. 163, co. VI, n. 3 c.p.c. alle parti è consentita la sola indicazione di prova contraria, non anche di estendere il thema decidendum, sicché la suddetta domanda nuova risulta inammissibile.
Quanto al merito, l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente con riferimento ai propri crediti, rispettivamente, di € 54.000,00 per la vendita di ovini e bovini e di € 437.000,00 per finanziamento del socio non è fondata, atteso che, con scrittura privata del 19.2.2020, le parti hanno regolato il loro rapporto di dare-avere mediante compensazione dei reciproci crediti insorti fino a tale data. Ne consegue che le pretese creditorie sottese all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non sono meritevoli di accoglimento, essendo sorte anteriormente alla stipulazione della citata transazione, a prescindere da ogni ulteriore valutazione sulla loro fondatezza.
L'opponente ha eccepito che la scrittura privata in esame avrebbe una valenza meramente ricognitiva delle reciproche posizioni di debito e credito, non potendo in alcun modo determinare gli effetti propri di una transazione. La deduzione non coglie nel segno. Indipendentemente dalla qualificazione della suddetta scrittura privata, si evidenzia che le parti hanno espressamente negato la sussistenza di ulteriori reciproche posizioni di debito-credito oltre a quelle ivi espressamente menzionate (“non hanno ulteriori rapporti reciproci di credito-debito, risultando totalmente azzerate le rispettive posizioni”), così ponendo in essere un'ipotesi di compensazione volontaria, tale da far ritenere estinta qualsivoglia posizione creditoria-debitoria insorta anteriormente alla data del 19.2.2020.
Nell'atto di citazione, la società opponente ha sostanzialmente riconosciuto, con efficacia confessoria, di aver ricevuto dalla Dima società agricola a.r.l. forniture per complessivi €
72.983,18, essendosi limitata a contestare la quantità di latte indicata in due fatture ( FT CP_2
14V del 6.6.2020 e FT 16V del 19.7.2020), con richiesta di storno di € 1.102,08.
La contestazione quanto alla FT 14V del 6.6.2020 non rileva, atteso che il relativo importo non
è stato richiesto in via monitoria, ma rileva nella determinazione del complessivo credito della parte opposta al quale applicare la eccepita compensazione: la contestazione è per 1256 litri
(conteggiati in fattura 8856, per l'opponente forniti 7600 litri a fini caseari) per cui dal complessivo credito va detratto l'importo di € 602,88.
Quanto al quantitativo relativo al FT 16V del 19.7.2020 (relativo alla fattura n. 5 del 19/7/2020)
l'opponente ha contestato in via stragiudiziale di aver utilizzato 10.840 litri e non 11.880 a fini caseari. Parte opposta, sulla quale gravava l'onere di provare il fondamento della maggiore fornitura nulla ha dedotto o provato in merito (dal doc. 3 di parte opponente risulta, anzi, incertezza sui quantitativi dei prelievi) per cui il relativo importo richiesto (litri 1040x0.48=
499,20) non può trovare accoglimento.
Incontestato il resto si deve, dunque, ritenere provato che per la fornitura di latte successiva al
19.2.2020 il credito complessivo ammontava a un totale di € 54.756,62 (€ 55.858,70 – 1102.08).
Quanto alla dedotta cessione di crediti, nel corso del giudizio è stato documentalmente provato, seppur solo successivamente all'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., che, in esecuzione della scrittura privata inter partes stipulata il 30.9.2019, la
[...] ha ceduto pro solvendo alla Parte_3 Controparte_2 crediti per complessivi € 74.363,18, di cui € 35.473,54 risultano regolarmente Parte_7 incassati dalla società opposta con riferimento al periodo successivo al 19.2.2020.
Ed invero, va condiviso quanto rilevato dall'opposta: i due bonifici contabilizzato in data
27.2.2020 di € 931,58 effettuato dalla Zizzi S.r.l. e di € 798,24 effettuato dall'CO s.r.l. sono correlati alle fatture n. 15 e n. 9 emesse dalla in Parte_3 data 30.1.2020, per cui detti pagamenti devono ritenersi già oggetto dell'atto ricognitivo del rapporto di dare-avere alla data del 19.2.2020. Non può, inoltre, tenersi conto dell'importo di € 797,98, risultando il relativo pagamento afferente alla fornitura di cui alla fattura n. 151 del 30 settembre 2019, pertanto si riferisce ad un'obbligazione scaduta anteriormente al menzionato atto ricognitivo del rapporto di dare– avere tra le parti e quindi oggetto di compensazione effettuate in tale sede, mentre non vi è prova in atti dell'incasso del bonifico di € 1.170,53 asseritamente effettuato dall'CO s.r.l. in favore dell'opposta.
Compensate le somme incassate dal complessivo credito e detratto l'importo della fornitura minore di latte, il credito residuo della verso la Controparte_2 [...]
è pari, dunque, ad € 19.283,08 (€ 55.858,70 – 1102.08 – 35.473,54), Parte_3 somma inferiore a quella azionata per sorte in via monitoria: il decreto ingiuntivo opposto deve essere, quindi, revocato e la deve essere condannata Parte_3 al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 19.235,08 per sorte, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. richiesto da parte opposta, tenuto conto della sua parziale soccombenza in ordine al credito effettivamente accertato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della società opponente e sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022, in base al credito dell'opposta effettivamente accertato. Le spese di lite vanno distratte in favore dei procuratori di parte opposta, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 63324/2022 tra le società e Parte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni Controparte_2 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
13601/2022, R.G. n. 49110/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 1.8.2022;
2) CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_3 società della somma di € 19.283,08, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. Controparte_2
231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
3) RIGETTA la domanda della di condanna della controparte ex art. Controparte_2
96 c.p.c.;
4) CONDANNA la alla rifusione delle spese Parte_3 processuali nei confronti della controparte, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali, somma da distrarsi in favore degli Avv.ti Serapio Deroma e Giorgio Deroma, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma in data 9.11.2025.
Il Giudice
CA OC
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa CA OC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63324/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. e P.I. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla via Casale delle Pulci n. 85, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Polchi e dall'Avv. Massimo Bersani, elettivamente domiciliati nello studio professionale del primo in Roma al viale delle Milizie n.
138, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale
OPPONENTE contro
P.I. , con sede in Roma alla via di Controparte_1 P.IVA_2
AT n. 522, , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Serapio Deroma e dall'Avv. Giorgio Deroma, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in Roma alla via G. Avezzana n. 2, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: 140012 - Vendita di cose mobili (opposizione al D.I. n. 13601/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 1.8.2022 nel procedimento N.R.G. 49110/2022)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione e memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. Nell'atto di citazione conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinta la eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in narrativa perché infondata la domanda monitoria, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto e revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Roma n. 13601/2022, del 01/08/2022 (R.G. n.49110/2022) perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Accogliere la Domanda riconvenzionale come appresso formulata: Accertare e dichiarare che la Dima in dipendenza dell'obbligo assunto Parte_1 con la “Scrittura Privata Per Vendita Animali” in data 30.09.2019 è tenuta al pagamento , in favore della Soc. DI Di Marziantonio a r.l., a titolo di corrispettivo per la vendita dei 90 capi bovini, della somma di euro 51.134,81 (già decontato quel residuo in favore di Parte_2 di euro 2.865.19). Conseguentemente condannarla al pagamento della somma detta con gli interessi al saggio del D.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorati, spese generali, IVA e c.p.a da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”. Nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. conclude: “Ribadite quindi le già precisate conclusioni accertare e dichiarare l'elusione dell'obbligo di buona fede e correttezza, concretizzata dalla mancata informazione, minimamente tempestiva, del tardivamente dichiarato inadempimento dei terzi debitori ceduti, nonché la mancata attivazione dei medesimi terzi debitori ceduti pretesi inadempienti, nonché ancora il mancato scioglimento dei medesimi ceduti dalla cessione di credito e conseguente restituzione alla società cedente della legittimazione nei confronti dei terzi ceduti inadempienti. Dichiarare quindi il dedotto comportamento in violazione dei cogenti principi di diritto richiamati comunque fatto estintivo della pretesa ex adverso azionata”.
PARTE OPPOSTA: “Voglia l'On. Tribunale Adito, contrariis reiectis,
1. Nel merito rigettare la proposta opposizione, perché totalmente infondata nei presupposti di fatto e di diritto, anche in considerazione della circostanza che gli importi dovuti sono stati confessati e non viene data prova dell'intervenuto pagamento, considerando che dalle medesime deduzioni di controparte emerge un suo debito di gran lunga superiore a quello monitoriamente azionato e l'importo corrisposto (€ 3.394,30) si pone al di fuori di quello portato dal decreto ingiuntivo e se il caso, va a coprire piccola parte del maggior vantato credito.
2. Lite temeraria, art. 96 terzo comma c.p.c. condannare parte opponente al pagamento dell'importo di euro 10.000,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa, ex art. 96 terzo comma c.p.c.
3. Con integrale vittoria di spese ed onorari di lite, rimborso forfettario, cassa avvocati e rivalsa iva come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi difensori, che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- A seguito di ricorso monitorio proposto dalla in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, il Tribunale Ordinario di Roma emetteva in data 1.8.2022 il decreto ingiuntivo telematico n. 13601/2022 - R.G. n. 49110/2022 - con cui ingiungeva agli in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 33.997,18, oltre ad interessi e spese processuali. A fondamento della propria pretesa creditoria, la deduceva il Controparte_2 mancato pagamento di alcune forniture di latte di cui alle seguenti fatture:
a) fattura n. 5 del 19.7.2020 dell'importo di € 6.272,64 per sorte ed € 985,75 per interessi;
b) fattura n. 10 del 10.8.2020 dell'importo di € 5.571,98 per sorte ed € 848,77 per interessi;
c) fattura n. 16 del 20.9.2020 dell'importo di € 7.795,39 per sorte ed € 1.117,41 per interessi;
d) fattura n. 18 del 30.9.2020 dell'importo di € 9.994,51 per sorte ed € 1,410,73 per interessi.
2.- Con atto di citazione notificato in data 12.10.2022, la Parte_3 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in
[...] Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo:
- che il rapporto di fornitura sottostante alla pretesa creditoria di cui al monitorio era derivato da una serie di rapporti economici successivamente sfociati in un ampio contenzioso tra i fratelli e , nonché tra le rispettive società; Parte_4 Parte_5
- che il padre dei due fratelli, , aveva ottenuto in affitto dal Santo Spirito Persona_1 un podere nella Tenuta Castel di Guido, denominato “Le Pulci”, un podere nella Tenuta
Palidoro, denominato “Pascolaro” e che aveva detenuto un terzo podere coltivato denominato
“Muratella”;
- che, alla morte di , la moglie ed i figli avevano proseguito le attività Persona_1 di produzione di latte, di allevamento di animali, di produzione e vendita di prodotti agricoli, tanto che nel corso del 1997 era stata istituita la società semplice Azienda Agricola DI di
Marziantonio, a favore della quale aveva lavorato quale operaio, Parte_5 mentre ne aveva curato gli aspetti più “intellettuali”; Parte_4
- che i due fratelli, ricorrendo sia alle risorse della famiglia che ad un mutuo agrario, nel corso del 2002 avevano acquistato un ulteriore podere, ubicato in Roma alla via di AT n. 45;
- che in ragione di un vecchio contenzioso intercorso tra e la società Persona_1
Bellucci, nel corso del 2008 la Corte di Appello di Roma aveva condannato i due fratelli a restituire a tale società quanto da questa ottenuto in virtù delle sentenze poi riformate, tanto che in data 30.7.2009 era stato loro intimato il pagamento della somma di € 210.213,79;
- che al fine di sottrarre il podere sito in via di AT n. 45 a una possibile esecuzione forzata, in data 12.11.2009, i fratelli , su iniziativa di , Parte_3 Parte_4 avevano costituito la di cui quest'ultimo era divenuto Controparte_1 amministratore e alla quale avevano trasferito il fondo in oggetto;
- che il capitale sociale della era intestato pro quota di € 9.800,00 a Controparte_1
e per € 200,00 alla madre Parte_4 Persona_2 - che nel corso del dicembre 2010 i due fratelli avevano ceduto alla il fondo in oggetto CP_2 dietro pagamento del prezzo di € 800.000,00, di cui € 344.880,35 erano stati corrisposti mediante accollo di un mutuo a partire dalla rata in scadenza al 31.12.2009;
- che la restante parte del prezzo doveva essere corrisposta entro 60 giorni dalla stipula del contratto, con l'espressa pattuizione, seppur fittizia, che, una volta decorsi sei mesi dal
28.2.2010 senza la sopravvenienza di alcuna trascrizione di domanda per ottenerne il relativo adempimento, tale circostanza avrebbe costituito prova nei confronti dei terzi dell'avvenuto pagamento, senza necessità di ulteriori atti di quietanza;
- che la parte del prezzo differita non era mai stata corrisposta e che le rate del mutuo e le altre obbligazioni accollatesi dalla erano state sostenute ricorrendo alle Controparte_1 risorse patrimoniali della società semplice Azienda Agricola DI di Marziantonio;
- che, inoltre, su iniziativa di , per sottrarre anche i capi di bestiame e Parte_4 le relative attrezzature strumentali da possibili azioni esecutive dei creditori, il 12.11.2009 era stata costituita la di produzione di latte crudo ed Parte_3 allevamento di animali, il cui capitale sociale di € 10.000,00 era stato versato da
[...]
e dalla madre Parte_5 Persona_2
- che , al fine di garantire una maggiore protezione ai suddetti beni, il Parte_4
21.10.2011 aveva ceduto alla moglie la intera quota di partecipazione Controparte_3 da lui detenuta nella pari a nominali € 9.700,00; Controparte_1
- che le rate del mutuo fondiario gravante sul podere di AT erano state regolarmente pagate dai fratelli prima e poi dalla la , Parte_3 Parte_3 che aveva, quindi, finanziato la per complessivi € 437.000,00; Controparte_1
- che il forte indebitamento della aveva messo in pericolo Parte_3 sia i beni della società (550 bovini da latte e 141 ovini, i titoli pac, i prei di “benessere animali”,
i mezzi agricoli) che la in qualità di debitrice, tanto che il 30.9.2019 Controparte_1 era stata redatta e sottoscritta una scrittura privata avente ad oggetto la compravendita di animali, in cui era stato fatto riferimento ad una inesistente e disconosciuta scrittura transattiva del 12.9.2019, secondo cui la aveva ripianato le proprie Parte_3 esposizioni debitorie nei confronti della con il trasferimento in conto Controparte_1 pagamento di n. 460 ovini e di n. 141 bovini, tanto che in capo alla Parte_3
erano rimasti n. 90 bovini, la cui gestione era ritenuta diseconomica;
[...]
- che la DI di Marz iantonio società agricola aveva, quindi, ceduto anche i restanti n. 90 bovini per il corrispettivo di € 600,00 ciascuno alla per complessivi Controparte_1
€ 54.000,00, che si era, altresì, impegnata, onde consentire la residua attività di caseificio, a fornirle latte per tre anni a far tempo dall'1.10.2019, il cui prezzo era stato individuato in quello medio al litro corrente su piazza e che, in caso di eventuale disaccordo, sarebbe stato determinato da ex art. 1349 c.c.; Parte_4
- che mentre un terzo del corrispettivo relativo ad ogni fornitura doveva essere imputato quale pagamento del debito di € 54.000,00 della i restanti due terzi Controparte_1 dovevano essere corrisposti dalla , la quale, a garanzia Parte_3 della fornitura triennale, aveva inoltre ceduto pro soluto alla tutti i propri crediti vantati CP_2 nei confronti degli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti caseari, impegnandosi, al contempo, a fornire la lista dei clienti cui doveva essere notificato il citato atto di cessione;
- che, su iniziativa di , sempre al fine di implementare una strategia di Parte_4 difesa del patrimonio, in data 21.11.2019 la di Marziantonio società agricola aveva Pt_3 stipulato in favore della un contratto di affitto di azienda, con uso esclusivo di mezzi e CP_2 attrezzatura agricola, dietro la corresponsione del canone annuo di € 5.000,00;
- che aveva, poi, sostenuto di essere unico titolare di proprietario Parte_4 CP_2 del podere di AT, la autenticità delle scritture “messe in scena” e di tutti i capi di CP_2 bestiame, il contratto di affitto di rame di azienda, la detenzione dei poderi e dei mezzi agricoli, mentre ne era esclusa la DI di , gravata di debiti;
Persona_1
- che la risultava, quindi, creditrice della per la Parte_3 CP_2 somma di € 437.000,00, tanto da agire innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, nel giudizio
R.G. n. 12711/2022 per il suo recupero;
- che la società cedente aveva dato puntuale esecuzione alla scrittura del 30.9.2019, indicando sia i crediti via via sorti in favore della , sia i relativi Parte_3 clienti (Mirò s.r.l., Zizzi PFG s.r.l., Alimentari Ilari s.r.l., L'CO s.r.l.);
- che tra le fatture cedute dalla e le fatture emesse dalla Parte_3 era emerso in capo a questa un saldo positivo di € 3.967,19, ma le fatture della FT CP_2 CP_2
14V del 6.6.2020 e FT 16V del 19.7.2020 avevano riportato delle quantità errate, come puntualmente contestato dalla con missiva inviata a Parte_3 mezzo di posta elettronica il 24.7.2020 e contestuale richiesta di nota di credito;
- che la pur non avendo contestato la sussistenza di tale errore, non aveva emesso la CP_2 relativa nota di credito, con conseguente riduzione del suo credito a € 2.865,19;
- che la a settembre 2020, aveva cessato le forniture e non aveva pagato il debito di € CP_2
54.000,00 per i 90 bovini sopraindicato.
L'opponente concludeva, quindi, come in epigrafe. 3.- Con comparsa depositata in data 7.3.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava l'opposizione e ricostruiva i
[...] rapporti tra le parti sostenendo:
- che il 19.2.2020 la la e Controparte_2 Pt_3 Parte_3
avevano sottoscritto un documento con cui le parti, operando le Parte_4 compensazioni del caso, avevano riconosciuto le reciproche posizioni creditorie e debitorie;
- che al punto a) delle premesse del richiamato documento le parti avevano espressamente riconosciuto che il credito di € 54.000,00, unitamente ad altri crediti vantati dalla veniva Pt_3 estinto in virtù di espressa compensazione convenzionale e contestuale parziale cessione di credito da alla con conseguente infondatezza dell'avversa Parte_4 CP_2 domanda riconvenzionale;
- che qualsivoglia posizione debitoria o creditoria tra le parti in causa, sorta anteriormente al
19.2.2020, doveva ritenersi inesistente per intervenuta compensazione tra le parti, con conseguente rilevanza, ai fini del presente giudizio, solamente dei rapporti di debito-credito sorti successivamente a tale data;
- che l'asserito il credito vantato dalla controparte di € 437.000,00 era stato oggetto di altro giudizio, nel corso del quale, in data 2.3.2023, era stato emesso in danno della
[...]
ed in favore della un sequestro conservativo per la somma Parte_3 CP_2 di € 170.000,00;
- che le discrepanze lamentate dalla controparte in ordine alle forniture di latte erano inopponibili e inefficaci in quanto intempestive, essendo intervenute solamente dopo mesi dalla loro esecuzione;
- che la controparte aveva confessato di aver effettivamente ricevuto le forniture di cui al decreto ingiuntivo, per la somma complessiva di € 74.085,26;
- che l'opponente aveva erroneamente eccepito di aver pagato il corrispettivo delle suddette forniture mediante cessione pro soluto della somma complessiva di € 70.118,07, sebbene, in realtà, tali cessioni erano avvenute pro solvendo, pertanto, la controparte aveva l'onere non solo di dare prova dell'intervenuta cessione del credito, ma anche di provare l'effettivo importo che i creditori ceduti avevano pagato al creditore della atteso che, in difetto di pagamento del CP_2 debitore ceduto, persisteva comunque l'obbligo del debitore cedente;
- che la controparte aveva dato prova solamente di una piccola parte dei pagamenti eseguiti;
- che parte opponente non aveva dato prova dei pagamenti effettuati dai debitori ceduti (salvo per l'importo di € 3.394,30 riferibile alla CO), in quanto, immediatamente dopo la notifica della cessione dei crediti, aveva vanificato le intercorse cessioni, deviando tutte le posizioni creditorie su altra ditta e canalizzando i relativi incassi sulla stessa;
- che era, quindi, emerso che la , in malafede, aveva Parte_3 interposto la , così eludendo le intervenute Parte_6 cessioni di credito;
- che a fronte delle asserite cessioni pro solvendo, l'opponente aveva dato prova della sussistenza di pagamenti solo per la somma di € 3.394,30, così residuando in favore dell'opposta un credito di € 52.464.40, superiore a quello azionato in via monitoria per la somma di € 33.997,18.
L'opposta, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva come in epigrafe.
4.- Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 21.8.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., lamentava la erronea qualificazione della scrittura del 19.2.2020 quale transazione, trattandosi invero di atto meramente ricognitivo, nonché la indebita espansione della domanda di controparte, con conseguente inammissibilità della stessa.
Precisava quindi le proprie conclusioni come segue: “Concludendo, per il subordinato caso di non compiuta dimostrazione dei pagamenti dei crediti ceduti, così si integra la domanda:
Ribadite quindi le già precisate conclusioni accertare e dichiarare l'elusione dell'obbligo di buona fede e correttezza, concretizzata dalla mancata informazione, minimamente tempestiva, del tardivamente dichiarato inadempimento dei terzi debitori ceduti, nonché la mancata attivazione dei medesimi terzi debitori ceduti pretesi inadempienti, nonché ancora il mancato scioglimento dei medesimi ceduto dalla cessione di credito e conseguente restituzione alla società cedente della legittimazione nei confronti dei terzi ceduti inadempienti. Dichiarare quindi il dedotto comportamento in violazione dei cogenti principi di diritto richiamati comunque fatto estintivo della pretesa ex adverso azionata”.
Parte opponente, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., produceva quindi:
a) estratto conto del rapporto n. 00000002361 afferente al periodo dal 27.12.2019 al 31.12.2020 da cui risultava che questa aveva effettivamente incassato i crediti ceduti dalla Pt_3
b) contabile attestante l'incasso di un bonifico di € 1.170,53 disposto dalla CO in favore della
CP_2
c) assegno bancario con cui la CO versava alla dima la somma di € 797.98. L'opposta, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., deduceva che la nel CP_2 medesimo intervallo temporale in cui erano intervenute le forniture di latte oggetto di causa, aveva effettuato, per conto e su richiesta della , alcuni Parte_3 pagamenti in sua vece, così maturando un ulteriore credito, pari ad € 65.030,70. Deduceva, altresì, che non tutte le movimentazioni riportate memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. potevano essere imputate alle forniture ricadenti nel periodo oggetto di causa, con permanenza in capo alla stessa del credito di € 29.556,98 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, così pervenendo ad un importo non difforme da quello ingiunto in via monitoria.
Parte opponente, con note di trattazione scritta dell'11.12.2023, contestava le deduzioni e la produzione documentale effettuata dall'opposta con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3
c.p.c., in quanto tardive.
La causa veniva, quindi, istruita in via documentale ed era trattenuta in decisione il 7.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. Con la comparsa conclusionale l'opponente rinunciava alla domanda riconvenzionale.
5.- L'opposizione proposta dalla è parzialmente Parte_3 fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr. Cass. civ. S.U. sentenza 30.10.2001 n. 13533). Nella specie, la con il ricorso monitorio, ha chiesto ingiungersi alla Controparte_2 controparte il pagamento della somma di € 33.997,18 a titolo di corrispettivo delle forniture di latte di cui alle fatture n. 5 del 19.7.2020 di € 6.272,64, oltre agli interessi per € 985,75; n. 10 del 10.8.2020 di € 5.571,98, oltre agli interessi per € 848,77; n. 16 del 20.9.2020 di € 7.795,39, oltre agli interessi per € 1.117,41; n. 18 del 30.9.2020 di € 9.994,51, oltre agli interessi per €
1.117,41.
La nel contestare l'avversa pretesa creditoria, ha Parte_3 eccepito in compensazione il proprio asserito credito derivante dall'erronea quantificazione della quantità di latte effettivamente consegnata con le suindicate forniture, nonché il pagamento del corrispettivo delle forniture mediante la cessione pro soluto di crediti vantati dall'opponente verso le sue clienti Mirò s.r.l., Zizzi PFG s.r.l., Alimentari Ilari s.r.l. ed CO
s.r.l., per complessivi € 74.363,18.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., la ha dedotto per Controparte_2 la prima volta la sussistenza, nei confronti della di Parte_3 un ulteriore credito di € 9.172,00 derivante dal pagamento, a vario titolo, di somme in favore di un suo dipendente.
Tale deduzione è inammissibile in quanto tardiva, costituendo un'indebita estensione del thema decidendum, ormai cristallizzato con gli atti introduttivi del giudizio e le memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., non rappresentando in alcun modo una difesa resasi necessaria in risposta all'attività processuale dell'opponente.
Ed invero, con la memoria prevista dall'art. 163, co. VI, n. 3 c.p.c. alle parti è consentita la sola indicazione di prova contraria, non anche di estendere il thema decidendum, sicché la suddetta domanda nuova risulta inammissibile.
Quanto al merito, l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente con riferimento ai propri crediti, rispettivamente, di € 54.000,00 per la vendita di ovini e bovini e di € 437.000,00 per finanziamento del socio non è fondata, atteso che, con scrittura privata del 19.2.2020, le parti hanno regolato il loro rapporto di dare-avere mediante compensazione dei reciproci crediti insorti fino a tale data. Ne consegue che le pretese creditorie sottese all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non sono meritevoli di accoglimento, essendo sorte anteriormente alla stipulazione della citata transazione, a prescindere da ogni ulteriore valutazione sulla loro fondatezza.
L'opponente ha eccepito che la scrittura privata in esame avrebbe una valenza meramente ricognitiva delle reciproche posizioni di debito e credito, non potendo in alcun modo determinare gli effetti propri di una transazione. La deduzione non coglie nel segno. Indipendentemente dalla qualificazione della suddetta scrittura privata, si evidenzia che le parti hanno espressamente negato la sussistenza di ulteriori reciproche posizioni di debito-credito oltre a quelle ivi espressamente menzionate (“non hanno ulteriori rapporti reciproci di credito-debito, risultando totalmente azzerate le rispettive posizioni”), così ponendo in essere un'ipotesi di compensazione volontaria, tale da far ritenere estinta qualsivoglia posizione creditoria-debitoria insorta anteriormente alla data del 19.2.2020.
Nell'atto di citazione, la società opponente ha sostanzialmente riconosciuto, con efficacia confessoria, di aver ricevuto dalla Dima società agricola a.r.l. forniture per complessivi €
72.983,18, essendosi limitata a contestare la quantità di latte indicata in due fatture ( FT CP_2
14V del 6.6.2020 e FT 16V del 19.7.2020), con richiesta di storno di € 1.102,08.
La contestazione quanto alla FT 14V del 6.6.2020 non rileva, atteso che il relativo importo non
è stato richiesto in via monitoria, ma rileva nella determinazione del complessivo credito della parte opposta al quale applicare la eccepita compensazione: la contestazione è per 1256 litri
(conteggiati in fattura 8856, per l'opponente forniti 7600 litri a fini caseari) per cui dal complessivo credito va detratto l'importo di € 602,88.
Quanto al quantitativo relativo al FT 16V del 19.7.2020 (relativo alla fattura n. 5 del 19/7/2020)
l'opponente ha contestato in via stragiudiziale di aver utilizzato 10.840 litri e non 11.880 a fini caseari. Parte opposta, sulla quale gravava l'onere di provare il fondamento della maggiore fornitura nulla ha dedotto o provato in merito (dal doc. 3 di parte opponente risulta, anzi, incertezza sui quantitativi dei prelievi) per cui il relativo importo richiesto (litri 1040x0.48=
499,20) non può trovare accoglimento.
Incontestato il resto si deve, dunque, ritenere provato che per la fornitura di latte successiva al
19.2.2020 il credito complessivo ammontava a un totale di € 54.756,62 (€ 55.858,70 – 1102.08).
Quanto alla dedotta cessione di crediti, nel corso del giudizio è stato documentalmente provato, seppur solo successivamente all'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., che, in esecuzione della scrittura privata inter partes stipulata il 30.9.2019, la
[...] ha ceduto pro solvendo alla Parte_3 Controparte_2 crediti per complessivi € 74.363,18, di cui € 35.473,54 risultano regolarmente Parte_7 incassati dalla società opposta con riferimento al periodo successivo al 19.2.2020.
Ed invero, va condiviso quanto rilevato dall'opposta: i due bonifici contabilizzato in data
27.2.2020 di € 931,58 effettuato dalla Zizzi S.r.l. e di € 798,24 effettuato dall'CO s.r.l. sono correlati alle fatture n. 15 e n. 9 emesse dalla in Parte_3 data 30.1.2020, per cui detti pagamenti devono ritenersi già oggetto dell'atto ricognitivo del rapporto di dare-avere alla data del 19.2.2020. Non può, inoltre, tenersi conto dell'importo di € 797,98, risultando il relativo pagamento afferente alla fornitura di cui alla fattura n. 151 del 30 settembre 2019, pertanto si riferisce ad un'obbligazione scaduta anteriormente al menzionato atto ricognitivo del rapporto di dare– avere tra le parti e quindi oggetto di compensazione effettuate in tale sede, mentre non vi è prova in atti dell'incasso del bonifico di € 1.170,53 asseritamente effettuato dall'CO s.r.l. in favore dell'opposta.
Compensate le somme incassate dal complessivo credito e detratto l'importo della fornitura minore di latte, il credito residuo della verso la Controparte_2 [...]
è pari, dunque, ad € 19.283,08 (€ 55.858,70 – 1102.08 – 35.473,54), Parte_3 somma inferiore a quella azionata per sorte in via monitoria: il decreto ingiuntivo opposto deve essere, quindi, revocato e la deve essere condannata Parte_3 al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 19.235,08 per sorte, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. richiesto da parte opposta, tenuto conto della sua parziale soccombenza in ordine al credito effettivamente accertato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della società opponente e sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022, in base al credito dell'opposta effettivamente accertato. Le spese di lite vanno distratte in favore dei procuratori di parte opposta, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 63324/2022 tra le società e Parte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni Controparte_2 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
13601/2022, R.G. n. 49110/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 1.8.2022;
2) CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_3 società della somma di € 19.283,08, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. Controparte_2
231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
3) RIGETTA la domanda della di condanna della controparte ex art. Controparte_2
96 c.p.c.;
4) CONDANNA la alla rifusione delle spese Parte_3 processuali nei confronti della controparte, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali, somma da distrarsi in favore degli Avv.ti Serapio Deroma e Giorgio Deroma, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma in data 9.11.2025.
Il Giudice
CA OC