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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1129/2022 promossa da:
, CF. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
Angelone (CF. ; pec: e Vincenzo Vuolo (CF. C.F._2 Email_1
; pec: ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 Email_2
studio sito in Lioni (Av) alla Piazza Aldo Moro n. 14
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e , C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Mazzei (C.F. C.F._5
; pec: ed elettivamente domiciliate presso il C.F._6 Email_3
suo studio in Montella (Av), alla Via N. Clemente n. 38/D
OPPOSTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
78/2022 provvisoriamente esecutivo, emesso il 24.01.2022, con il quale l'intestato Tribunale lo condannava al pagamento dell'importo di € 11.000,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in favore delle odierne opposte. Con la spiegata opposizione, parte opponente assumeva di aver ricevuto la somma di € 20.000,00 dalla germana e dal di lei defunto coniuge e di aver Controparte_1 saldato il predetto debito per l'importo di € 9.000,00, deducendo che il residuo di € 11.000,00 dovesse pagina 1 di 4 essere oggetto di conguaglio tra le parti. Il dunque, avanzava duplice domanda Pt_1
riconvenzionale con la quale invocava la condanna delle odierne opposte al pagamento dei compensi - quantificati in € 8.000,00 - asseritamente spettantigli per l'attività di progettazione dell'unità immobiliare di loro proprietà e alla restituzione degli importi anticipati per loro conto ed afferenti alla gestione del suddetto immobile;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituivano tempestivamente in giudizio e Notaro quale unica erede Controparte_1 CP_2
del Notaro - giusta dichiarazione di successione versata in atti - chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, attesa l'inesistenza e comunque la mancata prova delle ragioni creditorie di controparte e in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di riconvenzionale.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio proseguiva per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 06.03.2025; all'udienza, sostituita con lo scambio di note scritte, il giudizio veniva introitato a decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Risulta dagli atti che il credito ingiunto trovi fondamento nella dichiarazione del 20.09.2012 sottoscritta dall'opponente. Detta dichiarazione assurge a ricognizione di debito, avendo il iv Pt_1
espressamente riconosciuto con la medesima che i coniugi - gli avessero dato la Pt_1 CP_2 disponibilità della somma di € 20.000,00 ed essendosi altrettanto esplicitamente impegnato alla restituzione degli importi suddetti in loro favore.
In punto di diritto, si osserva che la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi.
“Tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (ex multis, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689), “fermo restando che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione” (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506).
pagina 2 di 4 In altri termini, come di recente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 31818 del
10/12/2024, in caso di ricognizione di debito, il destinatario della ricognizione è dispensato dalla prova del rapporto sottostante, incombendo all'autore della medesima l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.
Per contro, nel caso di specie, autore della ricognizione, ha invece confermato in Parte_1 giudizio di aver ricevuto a titolo di prestito la somma di € 20.000,00 dai ricorrenti in via monitoria, senza aver né allegato né provato che il debito non fosse mai sorto o fosse sorto invalidamente.
L'opponente, per vero, si è limitato a dedurre genericamente in citazione che il debito residuato fosse oggetto di conguaglio tra le parti, atteso che ad egli sarebbe spettato il compenso per asserite attività di progettazione concernenti l'immobile di proprietà della parte opposta, oltre che la restituzione di somme anticipate per loro conto ed afferenti alla gestione dell'immobile predetto.
Le allegazioni di parte opponente, tuttavia, appaiono genericamente enunciate, non precisate in corso di giudizio e del tutto sfornite di prova, non avendo la parte formulato istanze istruttorie, prodotto ulteriore documentazione (nonostante avesse espresso riserva in tal senso nell'atto di opposizione) o depositato ulteriore scritti difensivi successivamente all'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
In materia di riparto dell'onere della prova, va rammentato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass. n. 17371/2003).
Ne consegue che la parte opposta, che si atteggia come attore sostanziale, ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta (ex multis, Trib.
Cassino, 01/02/2024, n.165). Corollario di quanto sopra è l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opponente in via riconvenzionale giacché la medesima, è supportata da mere allegazioni vaghe, incomplete, contraddittorie e soprattutto prive di un valido riscontro probatorio.
Sul punto, si precisa che le ricevute di pagamento depositate dall'opponente nulla provano, posto che le utenze in relazione alle quali il avrebbe sopportato le spese di cui chiede la restituzione Pt_1
risultano afferenti ad un immobile differente da quello in loro proprietà. Con la citazione, infatti, il ha dedotto che l'unità immobiliare di proprietà delle opposte fosse sita Lioni in Via Marconi Pt_1
n. 176, mentre le utenze anzi richiamate fanno riferimento all'immobile sito in Lioni in Via Marconi n.
164.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata.
pagina 3 di 4 § Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge nei valori minimi, in ragione dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 78/2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- pone a carico dell'opponente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15 % se dovute come per legge.
AVELLINO, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1129/2022 promossa da:
, CF. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
Angelone (CF. ; pec: e Vincenzo Vuolo (CF. C.F._2 Email_1
; pec: ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 Email_2
studio sito in Lioni (Av) alla Piazza Aldo Moro n. 14
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e , C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Mazzei (C.F. C.F._5
; pec: ed elettivamente domiciliate presso il C.F._6 Email_3
suo studio in Montella (Av), alla Via N. Clemente n. 38/D
OPPOSTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
78/2022 provvisoriamente esecutivo, emesso il 24.01.2022, con il quale l'intestato Tribunale lo condannava al pagamento dell'importo di € 11.000,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in favore delle odierne opposte. Con la spiegata opposizione, parte opponente assumeva di aver ricevuto la somma di € 20.000,00 dalla germana e dal di lei defunto coniuge e di aver Controparte_1 saldato il predetto debito per l'importo di € 9.000,00, deducendo che il residuo di € 11.000,00 dovesse pagina 1 di 4 essere oggetto di conguaglio tra le parti. Il dunque, avanzava duplice domanda Pt_1
riconvenzionale con la quale invocava la condanna delle odierne opposte al pagamento dei compensi - quantificati in € 8.000,00 - asseritamente spettantigli per l'attività di progettazione dell'unità immobiliare di loro proprietà e alla restituzione degli importi anticipati per loro conto ed afferenti alla gestione del suddetto immobile;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituivano tempestivamente in giudizio e Notaro quale unica erede Controparte_1 CP_2
del Notaro - giusta dichiarazione di successione versata in atti - chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, attesa l'inesistenza e comunque la mancata prova delle ragioni creditorie di controparte e in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di riconvenzionale.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio proseguiva per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 06.03.2025; all'udienza, sostituita con lo scambio di note scritte, il giudizio veniva introitato a decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Risulta dagli atti che il credito ingiunto trovi fondamento nella dichiarazione del 20.09.2012 sottoscritta dall'opponente. Detta dichiarazione assurge a ricognizione di debito, avendo il iv Pt_1
espressamente riconosciuto con la medesima che i coniugi - gli avessero dato la Pt_1 CP_2 disponibilità della somma di € 20.000,00 ed essendosi altrettanto esplicitamente impegnato alla restituzione degli importi suddetti in loro favore.
In punto di diritto, si osserva che la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi.
“Tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (ex multis, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689), “fermo restando che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione” (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506).
pagina 2 di 4 In altri termini, come di recente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 31818 del
10/12/2024, in caso di ricognizione di debito, il destinatario della ricognizione è dispensato dalla prova del rapporto sottostante, incombendo all'autore della medesima l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.
Per contro, nel caso di specie, autore della ricognizione, ha invece confermato in Parte_1 giudizio di aver ricevuto a titolo di prestito la somma di € 20.000,00 dai ricorrenti in via monitoria, senza aver né allegato né provato che il debito non fosse mai sorto o fosse sorto invalidamente.
L'opponente, per vero, si è limitato a dedurre genericamente in citazione che il debito residuato fosse oggetto di conguaglio tra le parti, atteso che ad egli sarebbe spettato il compenso per asserite attività di progettazione concernenti l'immobile di proprietà della parte opposta, oltre che la restituzione di somme anticipate per loro conto ed afferenti alla gestione dell'immobile predetto.
Le allegazioni di parte opponente, tuttavia, appaiono genericamente enunciate, non precisate in corso di giudizio e del tutto sfornite di prova, non avendo la parte formulato istanze istruttorie, prodotto ulteriore documentazione (nonostante avesse espresso riserva in tal senso nell'atto di opposizione) o depositato ulteriore scritti difensivi successivamente all'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
In materia di riparto dell'onere della prova, va rammentato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass. n. 17371/2003).
Ne consegue che la parte opposta, che si atteggia come attore sostanziale, ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta (ex multis, Trib.
Cassino, 01/02/2024, n.165). Corollario di quanto sopra è l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opponente in via riconvenzionale giacché la medesima, è supportata da mere allegazioni vaghe, incomplete, contraddittorie e soprattutto prive di un valido riscontro probatorio.
Sul punto, si precisa che le ricevute di pagamento depositate dall'opponente nulla provano, posto che le utenze in relazione alle quali il avrebbe sopportato le spese di cui chiede la restituzione Pt_1
risultano afferenti ad un immobile differente da quello in loro proprietà. Con la citazione, infatti, il ha dedotto che l'unità immobiliare di proprietà delle opposte fosse sita Lioni in Via Marconi Pt_1
n. 176, mentre le utenze anzi richiamate fanno riferimento all'immobile sito in Lioni in Via Marconi n.
164.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata.
pagina 3 di 4 § Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge nei valori minimi, in ragione dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 78/2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- pone a carico dell'opponente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15 % se dovute come per legge.
AVELLINO, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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