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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 10.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2022/2022
TRA
nato in [...] l'[...], rappr.to e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Corsiero, presso cui elettivamente domicilio in Maddaloni alla Via San Francesco d'Assisi n. 118
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura CP_1 generale alle liti indicata in atti, rappr. e dif., dall'avv. Vincenzo Di Maio, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena Località San
Benedetto
OPPOSTO
NONCHE'
“ ”, C.F. Controparte_2 Controparte_3 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
domiciliato per la carica in Roma alla Via Largo Chigi n. 5
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 18.03.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2021 00022671
42 000, con il quale l'ente impositore gli richiedeva il CP_4
pagamento della complessiva somma di euro 3.309,36, avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi I.V.S. per gestione commercianti, oltre sanzioni ed oneri di riscossione, relativi all'anno 2019. Lamentava che il predetto avviso non gli era mai stato notificato e che di esso aveva avuto notizia soltanto attraverso un autonomo accesso al portale telematico.
Deduceva l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti in quanto l'impresa di cui era titolare era già inattiva da diversi anni. Concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, annullarsi l'impugnato avviso di addebito n.
328 2021 00022671 42 000, stante la manifesta infondatezza dello stesso ed il grave pregiudizio arrecato ad esso ricorrente. Vinte le spese.
Si costituiva l eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per violazione del termine previsto dall'art. 24 D.Lgs.
n.46/99 in quanto il ricorso sarebbe stato depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Precisava che l'avviso di addebito era stato notificato a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data
17.12.2021 presso il domicilio del ricorrente, in San Nicola La Strada alla
Via Appia n. 32, indirizzo corrispondente alla residenza anagrafica del ricorrente alla data della notifica. Nel merito contestava la fondatezza della domanda. In particolare, evidenziava che l'Avviso di Addebito impugnato era stato emesso per il recupero di contribuzione previdenziale IVS dovuta alla Gestione Speciale esercenti Attività Commerciali, quale Titolare di posizione previdenziale n. 28987035 MD, relativamente alle Omissioni della 2ª, 3ª e 4ª Rata Fissi IVS 2019, con scadenze dal 16.08.2019.
Assumeva che il ricorrente figurava iscritto alla gestione previdenziale autonoma dal luglio 2004 per l'attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari esercitata con l'omonima impresa individuale dal
19.07.1999. A fronte di tale iscrizione l'opponente non aveva mai
2 comunicato ad esso Istituto la cessazione dell'attività d'impresa né attraverso la Comunicazione Unica prevista per legge né attraverso altro canale. Evidenziava che dalla stessa visura camerale aggiornata della Ditta
Individuale si poteva rilevare che l'impresa figurava ancora “ATTIVA”.
Sosteneva che il ricorrente aveva ricevuto la notifica di numerosi Avvisi di
Addebito senza mai presentare opposizione. Tanto dedotto, concludeva chiedendo, previa revoca del provvedimento di provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione, dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'opposizione. Vinte le spese di lite.
Non si costituiva la resistente società, “Società di Controparte_2 cartolarizzazione dei crediti ” pur regolarmente evocata in giudizio, CP_1
per cui va dichiarata la contumacia.
Disposta la provvisoria sospensione dell'avviso impugnato, acquisita la documentazione prodotta in atti, all'udienza del 10.04.2025, la causa veniva decisa, all'esito della discussione orale, con la presente sentenza.
*************
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla tempestività dell'impugnativa rileva la giudicante che l'opposizione è tempestiva essendo invalida la notifica versata in atti dall' attestante la ricezione dell'avviso di addebito oggi impugnato in CP_1
data 17.12.2021. Ed invero parte resistente deduce la legittimità della notifica evidenziando che l'indirizzo di ricezione dell'impugnato avviso sia quello di residenza del ricorrente al momento della ricezione dell'atto stesso e, quindi, corretto. Parte ricorrente contesta non solo il diverso indirizzo della sede legale della ditta individuale ma anche la sottoscrizione della cartolina postale recante altro nominativo senza alcuna deduzione della qualifica soggettiva così come prescritto dall'art. 7 della l. n.
890/1982. Al riguardo, come è noto, sono intervenute le Sezioni Unite
3 della S.C. che, con sentenza del 15 aprile 2021, n. 10012, hanno confermato che per il perfezionamento della notifica a mezzo posta non è sufficiente l'invio dell'avviso ma è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.): “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
(artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass.
Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012 su notifica a mezzo posta perfezionamento). Nel caso di specie, essendo stato notificato l'avviso di addebito a soggetto diverso dal destinatario, la comunicazione di avvenuta notifica e, quindi, di deposito doveva essere spedita ma, di fatto, nulla è stato spedito per cui la notifica dell'avviso asserita non può assurgere a dies
a quo per la valutazione della tempestività del ricorso.
Del resto dal momento che la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I,
5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
4 Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Orbene nel caso di specie l'opposizione è ammissibile perché tempestivamente proposta entro il termine dei quaranta giorni dalla conoscenza della parte della propria posizione creditoria.
Venendo al merito il ricorso è infondato.
Parte opposta evidenzia che la contribuzione derivante dalla iscrizione alla gestione commercianti sia dovuta perché l'impresa, come risulta anche dalla visura in atti, era attiva.
E' opportuno, preliminarmente, ripercorrere, sia pure sinteticamente il complesso iter normativo e giurisprudenziale che ha interessato la questione.
In punto di diritto osserva la giudicante che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i
5 familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Parte opponente evidenzia di non essere tenuto alla contribuzione considerata l'inattività aziendale e, quindi, la carenza del presupposto di legge.
Osserva la giudicate come la deduzione sia priva di pregio perché non vi è alcun elemento probatorio che supporti l'assunto, anzi, dalla visura in atti si desume che l'impresa fosse attiva (cfr. visura prod. entrambe le parti) per cui, essendo richiesta la ordinaria contribuzione, che radica il suo presupposto nello svolgimento di un'attività commerciale, va escluso che nella specie lo stesso non possa essere ravvisato. Del resto se effettivamente la ditta fosse stata inattiva non si comprenderebbe l'assenza di richiesta indirizzata alla camera di chiusura per inattività della stessa.
Non essendo state dedotte ulteriori censure ed essendo la documentazione in atti inequivoca, la piattaforma probatoria, in assenza di richieste istruttorie non può che ritenersi del tutto carente. Deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che sia indispensabile una prova dell'effettivo svolgimento dell'attività commerciale. In presenza di una visura che indica come attiva la ditta, in assenza di altri elementi esterni di segno contrario, la domanda non può che essere respinta.
Peraltro anche la giurisprudenza richiamata è inconferente perché riferibile ad ipotesi in cui vi è doppia iscrizione (gestione commercianti e gestione separata) e/o comunque ai casi in cui l'attività commerciale svolta non è esclusiva.
Le spese di lite, considerata la qualità delle parti e le ragioni dell'accoglimento, sono integralmente compensate.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 10.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2022/2022
TRA
nato in [...] l'[...], rappr.to e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Corsiero, presso cui elettivamente domicilio in Maddaloni alla Via San Francesco d'Assisi n. 118
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura CP_1 generale alle liti indicata in atti, rappr. e dif., dall'avv. Vincenzo Di Maio, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena Località San
Benedetto
OPPOSTO
NONCHE'
“ ”, C.F. Controparte_2 Controparte_3 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
domiciliato per la carica in Roma alla Via Largo Chigi n. 5
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 18.03.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2021 00022671
42 000, con il quale l'ente impositore gli richiedeva il CP_4
pagamento della complessiva somma di euro 3.309,36, avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi I.V.S. per gestione commercianti, oltre sanzioni ed oneri di riscossione, relativi all'anno 2019. Lamentava che il predetto avviso non gli era mai stato notificato e che di esso aveva avuto notizia soltanto attraverso un autonomo accesso al portale telematico.
Deduceva l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti in quanto l'impresa di cui era titolare era già inattiva da diversi anni. Concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, annullarsi l'impugnato avviso di addebito n.
328 2021 00022671 42 000, stante la manifesta infondatezza dello stesso ed il grave pregiudizio arrecato ad esso ricorrente. Vinte le spese.
Si costituiva l eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per violazione del termine previsto dall'art. 24 D.Lgs.
n.46/99 in quanto il ricorso sarebbe stato depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Precisava che l'avviso di addebito era stato notificato a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data
17.12.2021 presso il domicilio del ricorrente, in San Nicola La Strada alla
Via Appia n. 32, indirizzo corrispondente alla residenza anagrafica del ricorrente alla data della notifica. Nel merito contestava la fondatezza della domanda. In particolare, evidenziava che l'Avviso di Addebito impugnato era stato emesso per il recupero di contribuzione previdenziale IVS dovuta alla Gestione Speciale esercenti Attività Commerciali, quale Titolare di posizione previdenziale n. 28987035 MD, relativamente alle Omissioni della 2ª, 3ª e 4ª Rata Fissi IVS 2019, con scadenze dal 16.08.2019.
Assumeva che il ricorrente figurava iscritto alla gestione previdenziale autonoma dal luglio 2004 per l'attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari esercitata con l'omonima impresa individuale dal
19.07.1999. A fronte di tale iscrizione l'opponente non aveva mai
2 comunicato ad esso Istituto la cessazione dell'attività d'impresa né attraverso la Comunicazione Unica prevista per legge né attraverso altro canale. Evidenziava che dalla stessa visura camerale aggiornata della Ditta
Individuale si poteva rilevare che l'impresa figurava ancora “ATTIVA”.
Sosteneva che il ricorrente aveva ricevuto la notifica di numerosi Avvisi di
Addebito senza mai presentare opposizione. Tanto dedotto, concludeva chiedendo, previa revoca del provvedimento di provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione, dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'opposizione. Vinte le spese di lite.
Non si costituiva la resistente società, “Società di Controparte_2 cartolarizzazione dei crediti ” pur regolarmente evocata in giudizio, CP_1
per cui va dichiarata la contumacia.
Disposta la provvisoria sospensione dell'avviso impugnato, acquisita la documentazione prodotta in atti, all'udienza del 10.04.2025, la causa veniva decisa, all'esito della discussione orale, con la presente sentenza.
*************
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla tempestività dell'impugnativa rileva la giudicante che l'opposizione è tempestiva essendo invalida la notifica versata in atti dall' attestante la ricezione dell'avviso di addebito oggi impugnato in CP_1
data 17.12.2021. Ed invero parte resistente deduce la legittimità della notifica evidenziando che l'indirizzo di ricezione dell'impugnato avviso sia quello di residenza del ricorrente al momento della ricezione dell'atto stesso e, quindi, corretto. Parte ricorrente contesta non solo il diverso indirizzo della sede legale della ditta individuale ma anche la sottoscrizione della cartolina postale recante altro nominativo senza alcuna deduzione della qualifica soggettiva così come prescritto dall'art. 7 della l. n.
890/1982. Al riguardo, come è noto, sono intervenute le Sezioni Unite
3 della S.C. che, con sentenza del 15 aprile 2021, n. 10012, hanno confermato che per il perfezionamento della notifica a mezzo posta non è sufficiente l'invio dell'avviso ma è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.): “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
(artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass.
Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012 su notifica a mezzo posta perfezionamento). Nel caso di specie, essendo stato notificato l'avviso di addebito a soggetto diverso dal destinatario, la comunicazione di avvenuta notifica e, quindi, di deposito doveva essere spedita ma, di fatto, nulla è stato spedito per cui la notifica dell'avviso asserita non può assurgere a dies
a quo per la valutazione della tempestività del ricorso.
Del resto dal momento che la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I,
5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
4 Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Orbene nel caso di specie l'opposizione è ammissibile perché tempestivamente proposta entro il termine dei quaranta giorni dalla conoscenza della parte della propria posizione creditoria.
Venendo al merito il ricorso è infondato.
Parte opposta evidenzia che la contribuzione derivante dalla iscrizione alla gestione commercianti sia dovuta perché l'impresa, come risulta anche dalla visura in atti, era attiva.
E' opportuno, preliminarmente, ripercorrere, sia pure sinteticamente il complesso iter normativo e giurisprudenziale che ha interessato la questione.
In punto di diritto osserva la giudicante che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i
5 familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Parte opponente evidenzia di non essere tenuto alla contribuzione considerata l'inattività aziendale e, quindi, la carenza del presupposto di legge.
Osserva la giudicate come la deduzione sia priva di pregio perché non vi è alcun elemento probatorio che supporti l'assunto, anzi, dalla visura in atti si desume che l'impresa fosse attiva (cfr. visura prod. entrambe le parti) per cui, essendo richiesta la ordinaria contribuzione, che radica il suo presupposto nello svolgimento di un'attività commerciale, va escluso che nella specie lo stesso non possa essere ravvisato. Del resto se effettivamente la ditta fosse stata inattiva non si comprenderebbe l'assenza di richiesta indirizzata alla camera di chiusura per inattività della stessa.
Non essendo state dedotte ulteriori censure ed essendo la documentazione in atti inequivoca, la piattaforma probatoria, in assenza di richieste istruttorie non può che ritenersi del tutto carente. Deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che sia indispensabile una prova dell'effettivo svolgimento dell'attività commerciale. In presenza di una visura che indica come attiva la ditta, in assenza di altri elementi esterni di segno contrario, la domanda non può che essere respinta.
Peraltro anche la giurisprudenza richiamata è inconferente perché riferibile ad ipotesi in cui vi è doppia iscrizione (gestione commercianti e gestione separata) e/o comunque ai casi in cui l'attività commerciale svolta non è esclusiva.
Le spese di lite, considerata la qualità delle parti e le ragioni dell'accoglimento, sono integralmente compensate.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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