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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 7971/2022 r.g.l. promosso da rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente in Parte_1 virtù di mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Luigi Mancaniello e
Salvatore Trematore presso lo studio dei quali in Lucera (FG) Via Bovio n.
18 elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini
[...] del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 102 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola “F.A. SOCIETA' AGRICOLA
S.R.L.”, ha allegato di aver ricevuto il provvedimento 26.07.2022 con cui l' comunicava la cancellazione di dette giornate dagli elenchi CP_1 bracciantili del Comune di residenza..
Ha chiesto all'adito Tribunale di: “1) accertare la illegittimità del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2021 e come tale disapplicarlo al caso di specie;
2) nel merito, accertare e dichiarare che l'istante ha effettivamente lavorato nell'anno 2021 per n.
102 giornate alle dipendenze della società Controparte_2
per tutti i motivi indicati in premessa;
3) per l'effetto, dichiarare
[...] che l'istante ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Torremaggiore (FG) per l'anno 2021 per n. 102 giornate effettivamente lavorate, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si abbiano per espressamente riportate, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art
9 ter, co.2, L 608/96; 4) di conseguenza, condannare l' in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a provvedere alla relativa reiscrizione dell'istante nei suddetti elenchi per l'anno 2021 per n. 102 giornate effettivamente lavorate;
5) condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfetario, c.a.p. e i.v.a. come per legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l' che ha contestato la CP_1 fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi), con suo consequenziale rigetto, con vittoria di spese di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 febbraio 2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note di trattazione depositate dalla sola parte resistente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
In via preliminare Si osserva, anzitutto, che le doglianze del ricorrente, relative all'asserita violazione delle regole sul procedimento amministrativo (art. 7 e 8 L. 241/1990) sono infondate.
Ed invero, è stato ripetutamente affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/2018: “In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto
1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici
(rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato).
Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all' , possa trovare applicazione il D.P.R. CP_1
30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la prescrizione di cui al comma
5, che impone all' l'onere di indicare ai richiedenti Controparte_3 le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare
i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della
Suprema Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell'
[...]
, del detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, CP_3 comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010).
Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione
e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che
l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, CP_3 la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato”.
Sulla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato e sulla conseguente mancata incidenza sul correlato rapporto obbligatorio di eventuali inosservanze, da parte del competente , delle regole Controparte_3 proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni di cui alla L. 241/1990, si veda anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
19140/2020.
Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Va rilevato che la Suprema Corte ha, ormai da tempo, chiarito che, nella materia in esame, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale, e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa. Si tratta, nello specifico, di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.
Ha poi, ripetutamente affermato il principio secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, “il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. 10096 del
2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014).
Dal tenore di dette pronunce, appare chiaro che ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite della Corte (n. 1133 del
26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000) secondo cui
"il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti;
così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali
SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura;
nella materia è, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo SCAU (soppresso dall'art. 19 della legge n. 724/1994) è, poi, subentrato l' (art. 9 sexies del D.L. CP_1
1/10/1996 n. 510 conv. con modif. nella legge n. 608/1996).
In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice;
ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova
(contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.).
Ciò posto deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha inteso fornire la prova del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione mediante l'espletamento di prove testimoniali e produzione documentale (nella specie limitata ai fogli paga).
Nel corso della prova testimoniale sono stati escussi i testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
Quanto al primo, lo stesso ha dichiarato di aver lavorato per l'azienda come trattorista nell'anno 2021 e di non aver mai conosciuto la ricorrente e quindi, di non essere in grado di riferire nulla.
Il teste ha sua volta ha dichiarato di aver lavorato nell'anno Tes_2
2021 in qualità di addetto all'irrigazione e di non conoscere la ricorrente.
Quanto al fondamento della cancellazione della ricorrente dagli elenchi bracciantili del Comune di residenza, la cui legittimità è oggetto del presente accertamento, si osserva che l' ha depositato il verbale CP_1 ispettivo Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo CP_1
n. 2021005646/DDL del 28.03.2022, riferito al periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2021 (e, quindi, anche alla annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola “ ”, con Controparte_2 sede in Pagani (SA), Via Astarita, n. 71 e unità locale in AN Paolo di
Civitate (FG), via Manzoni, snc, esercente attività di “coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)”.
L'indagine ispettiva, volta alla verifica della regolarità della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati, tramite modelli D-
Mag trimestrali e POSAGRI mensili, dalla società ispezionata all' , è CP_1 stata avviata in data 22.07.2022 mediante notifica al Consulente del Lavoro,
con studio in Torremaggiore, del verbale di primo accesso, Persona_2 con il quale è stata richiesta l'esibizione della documentazione necessaria ai fini della verifica.
A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che la società ispezionata, a causa della mancata indicazione del numero civico, è risultata irrintracciabile all'indirizzo dichiarato come unità locale.
Dagli accertamenti ispettivi effettuati (esame dei contratti di affitto dei fondi agricoli e della documentazione aziendale, audizione degli imprenditori agricoli che avrebbero intrattenuto rapporti commerciali con la società nel corso degli anni e dei lavoratori formalmente assunti dalla società), sono emerse le seguenti circostanze:
1) la “ ”, costituita il 20/01/2012, Controparte_2 risulta iscritta con numero REA SA – 457679 alla CCIAA di Salerno dal
04/04/2017 nella sezione ordinaria del registro delle imprese con la qualifica di Impresa Agricola, per aver denunciato l'attività di:
“coltivazione di ortaggi in piena area”. 2) il socio unico, nonché amministratore unico della società in questione è nato a [...] il [...] Controparte_4
(C.F.: ); C.F._1
3) gli ispettori verbalizzanti hanno effettuato svariati accessi ispettivi su un fondo agricolo coltivato a pomodoro da industria in agro di
Serracapriola contrada “Ciavatta”, foglio 60 particella 41. In particolare, nelle date del 23/07/2021 e del 30/07/2021 sono stati trovati intenti al lavoro rispettivamente n. 2 e n. 5 operai. Nel primo caso, è stata riscontrata la presenza dei lavoratori: e;
Persona_3 Testimone_2 nel secondo caso, oltre al citato è stata riscontrata Testimone_2 la presenza dei lavoratori: e Persona_4 Persona_5 Persona_6
Tali soggetti sono stati sentiti in merito ai rapporti di Persona_7 lavoro denunciati in loro favore;
4) in data 28.07.2021 gli ispettori verbalizzanti hanno effettuato un sopralluogo presso l'unità locale della “ Controparte_2
”, situata in AN Paolo di Civitate, rilevando l'assenza di qualsiasi
[...] attività lavorativa agricola;
5) nella medesima data hanno provveduto all'acquisizione, da parte di
, di una dichiarazione inerente la gestione dell'impresa Controparte_4 di cui è risultato socio e amministratore unico, al proprio ruolo nell'ambito della medesima e, in particolare, ai rapporti di lavoro instaurati con le diverse decine di operai agricoli a tempo determinato risultati denunciati.
Gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che il ha _4 rilasciato una dichiarazione assolutamente vaga, contraddittoria, lacunosa e priva di qualunque elemento che potesse essere in un secondo momento oggetto di riscontro. Lo stesso, infatti, non ha fornito alcun dettaglio in merito agli operai assunti, persino ai loro nomi e alla loro consistenza numerica, ai periodi e ai luoghi di svolgimento delle varie attività lavorative, a quali fondi attingesse per far fronte ai notevoli esborsi dichiarati sulle buste paga, alle modalità di trasporto degli eventuali prodotti ortofrutticoli raccolti e venduti, ai vari eventuali clienti e fornitori (v. dichiarazione riportata a p. 9 del verbale ispettivo in esame).
A sostegno della infondatezza di quanto dichiarato dal , gli _4 ispettori hanno evidenziato le molteplici contraddizioni relative ad un contratto di fitto, datato 13/04/2021, di fondi agricoli situati nelle
Marche, in agro di Monte ON OM (FM).
A titolo di esempio, il ha dichiarato quanto segue: _4
“…Quest'anno ho stipulato un contratto di affitto di un frutteto di circa
38 ettari coltivati ad albicocche, pesche e susine situati nel territorio
Monte ON OM, località Valdaso nelle Marche. Il grosso dei lavori li effettuo io con altri operai, in particolare i lavori di potatura che si effettuano a novembre e a marzo, richiedono circa 10 operai e dura circa 3 mesi. Gli operai che lavorano su questi terreni li assumo io in provincia di Foggia e li porto nelle Marche, affitto un pulmino 15 posti e dormono in un B & B sul posto a mie spese e in genere restiamo sul posto una settimana sì e una no (o una decina di giorni). I lavoratori che porto con me in genere sono Persona_8 Persona_9 Persona_10
, , , , con suo figlio Persona_11 Persona_12 Persona_13 Per_14
e suo cognato…)”.
Gli ispettori hanno, di contro, evidenziato: “È appena il caso di sottolineare le contraddizioni emerse, tra le tante, a proposito degli unici soggetti citati: Le signore e Di non risultano Persona_8 Persona_9 tra i lavoratori dichiarati dalla ditta nel 2021 (la prima solo nel 2020 e la seconda mai assunta) Le signore e Persona_10 Persona_12 risultano assunte solo a decorrere dal mese di luglio 2021, quando, quindi, il periodo dell'ipotetica potatura sarebbe terminato da diverso tempo;
e nella dichiarazione rilasciata, non Persona_11 Persona_13 hanno minimamente accennato a tale circostanza avendo dichiarato di avere lavorato nella zona della provincia di Foggia. Nessuno dei sedicenti lavoratori impiegati nelle Marche ha riferito del pulmino 15 posti. Alla data del rilascio della dichiarazione, 28 luglio 2021, i sedicenti lavoratori impiegati nelle Marche risultanti dalle registrazioni sul Libro
Unico del Lavoro erano già oltre n. 30 e nessuno di questi presentava sullo stesso la registrazione delle presenze a settimane alterne come affermato da ”. Controparte_4
Inoltre, dalla documentazione esibita agli ispettori non è emerso alcun riscontro o riferimento all'attività agricola apparentemente espletata nelle
Marche dalla società ispezionata, non essendovi traccia alcuna di: fatture di B & B, pedaggi autostradali, noleggi di automezzi, rifornimenti di carburante, fatture di vendita di prodotti ortofrutticoli (nella specie, pesche, susine, albicocche).
Con riguardo alla coltivazione dei terreni in agro di Monte ON
OM nelle Marche, gli ispettori di vigilanza della sede regionale
Marche, ed interessati in sussidiarietà, Persona_15 Persona_16 hanno riferito quanto segue: “…in data 14 dicembre u.s. i sottoscritti si sono recati presso la casa comunale di Monte ON OM (FM) al fine di poter riscontrare con maggiore precisione i fondi indicati nel contratto di affitto di fondo agricolo stipulato in data 13 aprile 2021 tra Parte_2 beneficiario del fondo rustico unitamente all'agenzia e CP_5 _4
ubicati in agro di detto Comune e, grazie alla collaborazione del
[...] personale dell'Amministrazione, è stata acquisita la documentazione catastale riferita ai fondi in questione. In particolare, sono stati rilasciati agli scriventi la visura attuale catastale dei fondi ubicati nel suddetto Comune in possesso dell' nonché i relativi fogli di mappa sui CP_5 quali insistono le particelle riportate nel contratto di affitto e le stampe della consultazione mappe. Successivamente, supportati dal personale del
, si è proceduto ad effettuare un sopralluogo presso i fondi riportati CP_6 nel contratto medesimo al fine di poter dare seguito a quanto richiesto. Da tale sopralluogo è emerso che i fondi non sono risultati in coltivazione e appaiono in stato di abbandono. Al fine di poter meglio rappresentare quanto riscontrato si allegano, a titolo esemplificativo, alcuni rilievi fotografici effettuati dagli scriventi riferite alle particelle 423 e 76 presenti nel foglio 7 del comune di Monte ON OM (FM). Si rappresenta altresì che al momento del sopralluogo non è stato trovato alcun lavoratore sui fondi di che trattasi. Sullo stato di detti fondi nonché sulla mancata, al momento, conduzione a coltivazione delle superfici agricole risultate di proprietà dell' , si è avuto riscontro verbale da parte del personale CP_5 dell'Amministrazione comunale che hanno inoltre riferito che tale situazione si protrae da alcuni anni...”.
A conferma della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati, gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che dalla consultazione dei LUL è emerso che il giorno 14 dicembre 2021, giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo sui terreni in agro di Monte ON OM, nel corso del quale non si è evidenziata alcuna attività lavorativa, sono risultati registrati presenti almeno n. 22 lavoratori tra quelli che hanno dichiarato di lavorare abitualmente su quei terreni;
6) nel periodo oggetto di accertamento, ossia da gennaio 2019 a dicembre
2021, la società colpita da verifica ispettiva ha denunciato:
- con riferimento all'anno 2019, n. 15 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a 1.580;
- con riferimento all'anno 2020, n. 150 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a 10.707;
- con riferimento all'anno 2021, n. 145 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a 11.395;
7) nel medesimo arco temporale (2019-2021), la “ Controparte_2
è risultata totalmente insolvente in termini di obblighi
[...] contributivi nella seguente misura:
- anno 2020: debito contributivo pari ad €.165.972,82;
- anno 2021: debito contributivo pari ad €.26.107,30;
8) dalla consultazione delle dichiarazioni IVA e dall'esame delle fatture esibite e registrate è emersa, con riferimento agli anni 2019 e
2020, una macroscopica antieconomicità tra il totale dei ricavi derivanti dalle lavorazioni per conto terzi (pari ad €.39.997,00) e i costi che la società ispezionata avrebbe sostenuto per il solo impiego di manodopera agricola (pari ad €.996.008,00); 9) gli ispettori verbalizzanti, sulla base delle dichiarazioni raccolte, delle banche dati consultate e dei documenti esibiti, hanno circoscritto l'impiego di manodopera alla coltivazione di n. 3 fondi agricoli presi in fitto (rilevabili dai contratti esibiti) e ai lavori effettuati per conto terzi (raccolta meccanizzata di pomodori, n. 6 per l'anno 2020 e n. 10 per l'anno 2021, così come rilevabile dalle fatture c/vendita esibite e richiamate alle pp.
5-6 del verbale ispettivo in esame).
A tal riguardo, gli ispettori hanno precisato che:
-- per l'anno 2019: “l'unica fattura di vendita, dell'ammontare di €
21.000, non riguarda in nessun modo l'esercizio di attività agricola e
l'unico contratto di fitto rintracciato negli atti registrati presso
l'Agenzia delle Entrate e in una dichiarazione presentata all' riguarda CP_7 un vigneto situato in agro di Lesina, foglio 18 particelle 64, 184, 185 e
263 di proprietà della signora esteso per Ha 7.59.59 il Parte_3 quale, tuttavia, stipulato a febbraio 2019 è cessato già a giugno dello stesso anno e pertanto sullo stesso fondo agricolo non è stata effettuata alcuna lavorazione richiedente impiego di manodopera. Circostanza confermata dalla stessa signora tramite il marito Parte_3 Controparte_8 contattato telefonicamente. Ulteriore indizio di assenza di occasioni di impiego di manodopera agricola per l'anno 2019 è dato dalla totale mancanza di trasmissione di aggiornamento all' della prevista “denuncia CP_1 aziendale” (dichiarazione della consistenza aziendale che il datore di lavoro presenta all' in occasione dell'inizio dell'attività e ogni CP_1 qualvolta intervengono variazioni). Tra le fatture C/vendita emesse nel 2020 ne sono state rilevate n. 6 per un ammontare complessivo di € 9.526 riguardanti la trebbiatura di grano, ceci e girasole relative alla campagna meccanizzata dell'anno 2019 effettuata per conto terzi, attività, quest'ultima, che viene effettuata con l'impiego di un'unica unità lavorativa. Su tali presupposti oggettivi, è risultata del tutto infondata la denuncia, da parte della ditta, di un ricorso a manodopera agricola per
n. 15 lavoratori e n.
1.580 giornate lavorative che, peraltro, avrebbero comportato un esborso, per sole retribuzioni, ammontante ad € 87.261,00”;
-- per l'anno 2020: “l'esercizio di attività agricola riguardante un eventuale impiego di manodopera è risultata rilevabile da n. 6 fatture
c/vendita per un ammontare complessivo di € 27.363,00. Di queste n. 5 sono risultate riferite alla raccolta meccanizzata del pomodoro effettuata per conto terzi e n. 1 alla raccolta meccanizzata delle olive effettuata per conto terzi. Tra le fatture C/vendita emesse nel 2021 ne sono state rilevate
n. 9 per un ammontare complessivo di € 3.108,00 riguardanti la trebbiatura di grano, piselli e girasole relative alla campagna meccanizzata dell'anno
2020 effettuata per conto terzi, attività, quest'ultima, che viene effettuata, come già riferito per l'anno 2019, con l'impiego di un'unica unità lavorativa. È stato rilevato inoltre, tra gli atti registrati presso
l'Agenzia delle Entrate (oltre che in una dichiarazione presentata all' ) CP_7 un contratto di fitto di un fondo agricolo di proprietà della signora coltivato a pomodoro dell'estensione di Ha 6.10.77 in agro Parte_4 di AN Paolo di Civitate, foglio 10 particella 446; anche se in linea di massima non si esclude la coltivazione di detto fondo agricolo con l'impiego di manodopera agricola si sottolinea la circostanza che per lo stesso anno
2020 non è stata riscontrata alcuna fattura di vendita di pomodoro”;
-- per l'anno 2021: “l'esercizio di attività agricola riguardante un eventuale impiego di manodopera è risultata rilevabile da n. 9 fatture
c/vendita per un ammontare complessivo di € 19.725,00. Di queste n. 6 sono risultate riferite alla raccolta meccanizzata del pomodoro, n. 1 al trapianto meccanizzato del pomodoro, n. 1 alla potatura di olive e n. 1 alla raccolta meccanizzata delle olive, tutte lavorazioni effettuate per conto terzi. Ulteriori n. 32 fatture per un ammontare complessivo di € 30.808,00 sono state rilevate in riferimento a lavori vari di trebbiatura, aratura, sarchiatura, eccetera effettuati per conto terzi con l'impiego di una sola unità lavorativa. Una fattura di € 364,00 è stata rilevata per lavori di assemblaggio impianto di irrigazione. È stato rilevato inoltre, tra gli atti registrati presso l'Agenzia delle Entrate (oltre che in una dichiarazione presentata all' ) un contratto di fitto di un fondo agricolo di proprietà CP_7 del signor coltivato a pomodoro dell'estensione di Ha Parte_5
5.40.52 in agro di Serracapriola, foglio 60 particella 41; in riferimento all'attività svolta su detti terreni si è rilevata una fattura di vendita di pomodoro da industria per un importo di € 32.960,00”.
Sempre in relazione all'anno 2021 e con specifico riferimento al già citato contratto di fitto, datato 13/04/2021, di fondi agricoli situati nelle Marche, in agro di Monte ON OM (FM), nel verbale ispettivo in commento sono riportate le puntuali considerazioni degli ispettori che hanno indotto gli stessi a propendere per il mancato esercizio di attività lavorativa di natura agricola da parte della Controparte_2
e, quindi, per la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati (si
[...] vedano pagine da 7 a 10 del verbale ispettivo, in atti);
10) nel corso degli accertamenti, gli ispettori hanno provveduto alla convocazione dei soggetti denunciati in qualità di lavoratori dipendenti dalla società “ e all'acquisizione Controparte_2 delle dichiarazioni di coloro che si sono presentati a tale convocazione
(dichiarazioni riportate in forma anonima nel verbale ispettivo e allegate alla memoria di costituzione in forma nominativa oppure e depositate in forma nominativa dall' in data… a seguito di provvedimento ex art. CP_1
421 c.p.c. reso da questa giudice). Tra i soggetti ascoltati vi è/non vi è
l'odierna parte ricorrente;
11) gli ispettori verbalizzanti, sulla base dei sopralluoghi e degli accessi ispettivi effettuati, dell'audizione del titolare _4
, dei clienti conduttori di fondi agricoli, dei lavoratori presenti
[...] ai due accessi ispettivi e dei soggetti denunciati in qualità di lavoratori dipendenti, dell'analisi cronologica e quantitativa delle fatture di acquisto e vendita, della comparazione delle presenze dei lavoratori registrate sul libro unico del lavoro con le fatture emesse ed i contratti stipulati, dell'analisi delle movimentazioni bancarie riferite ad acquisti e vendite ed, eventualmente, ai pagamenti dei salari, sono così riusciti ad individuare i lavoratori che hanno verosimilmente prestato attività lavorativa subordinata di natura agricola per la “ Controparte_2
” (v. tabella riportata alle pp. 15-16 del verbale ispettivo in
[...] esame);
12) gli ispettori hanno, invece, provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati a favore di soggetti che, nonostante risultassero denunciati per un considerevole numero di giornate, non sono stati in grado di riferire alcun dettaglio o particolare che potesse apparire credibile dal punto di vista della compatibilità con il reale svolgimento dell'attività lavorativa, rendendo dichiarazioni contraddittorie, generiche e vaghe con riferimento ai luoghi, ai tempi, alla durata delle prestazioni lavorative, alle retribuzioni, alle modalità di assunzione, ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sui fondi, ai compagni di lavoro e alla figura del datore di lavoro. In questa categoria di rapporti di lavoro rientra quello oggetto di odierno scrutinio.
A sostegno della inattendibilità di gran parte dei rapporti di lavoro denunciati, gli ispettori hanno evidenziato che ben 24 soggetti denunciati come braccianti che hanno risposto alla convocazione e che hanno dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della “ ” nella Controparte_2 regione Marche sono risultati registrati sul Libro Unico del Lavoro negli stessi giorni del rilascio della dichiarazione presso le sedi di Rodi CP_1
RG e AN VE (v. tabella riportata alle pp. 16-17 del verbale ispettivo in esame).
13) gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro dipendente denunciati dalla “
[...]
in favore dei fratelli e Controparte_2 Persona_17
in quanto, nel corso degli accertamenti, è emerso che tali Persona_18 rapporti di lavoro si sono svolti in forza di un comune interesse solidaristico, senza alcun vincolo di subordinazione e, pertanto, in assenza dei caratteri distintivi che contraddistinguono un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. In particolare, gli ispettori hanno evidenziato che diversi lavoratori, nel corso dell'audizione, hanno indicato quale datore di lavoro e/o ; Persona_17 Persona_18 14) infine, gli ispettori hanno disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente denunciato dalla “ in favore di Controparte_2
reputando incompatibile il ruolo di amministratore e Controparte_4 socio unico con quello di lavoratore dipendente (lo stesso soggetto si troverebbe ad essere dipendente di sé stesso).
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggettivi, le allegazioni e le prove offerte dalla odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato (ovvero quello originariamente risultante dagli elenchi OTD).
Quanto alla prova documentale, il ricorrente ha depositato solo i fogli paga.
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020;
1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale. Nel caso di specie, tale prova è stata ammessa ed espletata, ma i relativi esiti devono ritenersi non appaganti.
Come si è innanzi detto i testi escussi hanno entrambi dichiarato di aver lavorato l'anno 2021 quindi, nell'annualità dedotta in giudizio ma di non aver conosciuto la ricorrente.
Deve concludersi che le risultanze testimoniali non appaiono idonee ad asseverare le allegazioni di parte ricorrente in punto allo svolgimento delle giornate lavorate.
Ne consegue che il complesso degli elementi probatori acquisiti non consente ritenere provati gli assunti attorei.
Si è detto, infatti, che, nella materia in esame, il convincimento giudiziale non può fondarsi unicamente sulla documentazione di provenienza datoriale, soprattutto allorquando, come nel caso di specie, un organo specializzato della P.A. abbia individuato con precisione gli elementi che non consentono di ritenere effettivi i rapporti di lavoro (consistente ed ingiustificata sproporzione tra manodopera denunciata e fabbisogno stimato, totale insoluto contributivo, inesistenza di disponibilità liquide sufficienti a far fronte al pagamento delle retribuzioni, operazioni di vendita e acquisto inesistenti, ecc.).
Né l'esito della prova orale espletata ha offerto ulteriori ed idonei elementi di sostegno alla tesi attorea.
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della P.A., attestante plurime incongruenze e gravi irregolarità a carico dell'azienda datrice, come di molte altre pseudo aziende, in un contesto territoriale notoriamente caratterizzato dal vasto fenomeno delle denunce fittizie di manodopera.
Ne consegue il rigetto della domanda tesa a rivendicare il diritto del ricorrente alla reiscrizione per il numero di giornate allegato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendosi ritenere che la dichiarazione 152 disp. att. cpc non è valida ai fini della richiesta esenzione dal pagamento delle stesse (cfr. Cda Bari nr 233/2023: “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n.55 del 2014, non potendosi applicare alla fattispecie, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi per le giornate agricole disconosciute dall' , il particolare regime di esenzione di cui all'art. CP_1
152 disp. att. cpc. Ed invero, come di recente ribadito da Cass. 24.11.2022,
n.34603, richiamando Cass. n.16676 del 2020: Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento
(Nello specifico, la Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli) (cfr. anche Cass. n.29010 del 2020; Cass. n. 16535 del
2021 e 38701 del 2021)”.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate, della natura seriale del contenzioso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore dell' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed IVA e CAP come per legge se dovuti
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11 febbraio 2025
Il Giudice
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 7971/2022 r.g.l. promosso da rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente in Parte_1 virtù di mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Luigi Mancaniello e
Salvatore Trematore presso lo studio dei quali in Lucera (FG) Via Bovio n.
18 elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini
[...] del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 102 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola “F.A. SOCIETA' AGRICOLA
S.R.L.”, ha allegato di aver ricevuto il provvedimento 26.07.2022 con cui l' comunicava la cancellazione di dette giornate dagli elenchi CP_1 bracciantili del Comune di residenza..
Ha chiesto all'adito Tribunale di: “1) accertare la illegittimità del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2021 e come tale disapplicarlo al caso di specie;
2) nel merito, accertare e dichiarare che l'istante ha effettivamente lavorato nell'anno 2021 per n.
102 giornate alle dipendenze della società Controparte_2
per tutti i motivi indicati in premessa;
3) per l'effetto, dichiarare
[...] che l'istante ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Torremaggiore (FG) per l'anno 2021 per n. 102 giornate effettivamente lavorate, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si abbiano per espressamente riportate, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art
9 ter, co.2, L 608/96; 4) di conseguenza, condannare l' in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a provvedere alla relativa reiscrizione dell'istante nei suddetti elenchi per l'anno 2021 per n. 102 giornate effettivamente lavorate;
5) condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfetario, c.a.p. e i.v.a. come per legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l' che ha contestato la CP_1 fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi), con suo consequenziale rigetto, con vittoria di spese di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza dell'11 febbraio 2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note di trattazione depositate dalla sola parte resistente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
In via preliminare Si osserva, anzitutto, che le doglianze del ricorrente, relative all'asserita violazione delle regole sul procedimento amministrativo (art. 7 e 8 L. 241/1990) sono infondate.
Ed invero, è stato ripetutamente affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/2018: “In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto
1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici
(rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato).
Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all' , possa trovare applicazione il D.P.R. CP_1
30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la prescrizione di cui al comma
5, che impone all' l'onere di indicare ai richiedenti Controparte_3 le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare
i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della
Suprema Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell'
[...]
, del detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, CP_3 comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010).
Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione
e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che
l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, CP_3 la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato”.
Sulla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato e sulla conseguente mancata incidenza sul correlato rapporto obbligatorio di eventuali inosservanze, da parte del competente , delle regole Controparte_3 proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni di cui alla L. 241/1990, si veda anche Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
19140/2020.
Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Va rilevato che la Suprema Corte ha, ormai da tempo, chiarito che, nella materia in esame, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale, e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa. Si tratta, nello specifico, di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.
Ha poi, ripetutamente affermato il principio secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, “il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. 10096 del
2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014).
Dal tenore di dette pronunce, appare chiaro che ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite della Corte (n. 1133 del
26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000) secondo cui
"il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti;
così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali
SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura;
nella materia è, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo SCAU (soppresso dall'art. 19 della legge n. 724/1994) è, poi, subentrato l' (art. 9 sexies del D.L. CP_1
1/10/1996 n. 510 conv. con modif. nella legge n. 608/1996).
In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice;
ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova
(contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.).
Ciò posto deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha inteso fornire la prova del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione mediante l'espletamento di prove testimoniali e produzione documentale (nella specie limitata ai fogli paga).
Nel corso della prova testimoniale sono stati escussi i testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
Quanto al primo, lo stesso ha dichiarato di aver lavorato per l'azienda come trattorista nell'anno 2021 e di non aver mai conosciuto la ricorrente e quindi, di non essere in grado di riferire nulla.
Il teste ha sua volta ha dichiarato di aver lavorato nell'anno Tes_2
2021 in qualità di addetto all'irrigazione e di non conoscere la ricorrente.
Quanto al fondamento della cancellazione della ricorrente dagli elenchi bracciantili del Comune di residenza, la cui legittimità è oggetto del presente accertamento, si osserva che l' ha depositato il verbale CP_1 ispettivo Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo CP_1
n. 2021005646/DDL del 28.03.2022, riferito al periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2021 (e, quindi, anche alla annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola “ ”, con Controparte_2 sede in Pagani (SA), Via Astarita, n. 71 e unità locale in AN Paolo di
Civitate (FG), via Manzoni, snc, esercente attività di “coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)”.
L'indagine ispettiva, volta alla verifica della regolarità della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati, tramite modelli D-
Mag trimestrali e POSAGRI mensili, dalla società ispezionata all' , è CP_1 stata avviata in data 22.07.2022 mediante notifica al Consulente del Lavoro,
con studio in Torremaggiore, del verbale di primo accesso, Persona_2 con il quale è stata richiesta l'esibizione della documentazione necessaria ai fini della verifica.
A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che la società ispezionata, a causa della mancata indicazione del numero civico, è risultata irrintracciabile all'indirizzo dichiarato come unità locale.
Dagli accertamenti ispettivi effettuati (esame dei contratti di affitto dei fondi agricoli e della documentazione aziendale, audizione degli imprenditori agricoli che avrebbero intrattenuto rapporti commerciali con la società nel corso degli anni e dei lavoratori formalmente assunti dalla società), sono emerse le seguenti circostanze:
1) la “ ”, costituita il 20/01/2012, Controparte_2 risulta iscritta con numero REA SA – 457679 alla CCIAA di Salerno dal
04/04/2017 nella sezione ordinaria del registro delle imprese con la qualifica di Impresa Agricola, per aver denunciato l'attività di:
“coltivazione di ortaggi in piena area”. 2) il socio unico, nonché amministratore unico della società in questione è nato a [...] il [...] Controparte_4
(C.F.: ); C.F._1
3) gli ispettori verbalizzanti hanno effettuato svariati accessi ispettivi su un fondo agricolo coltivato a pomodoro da industria in agro di
Serracapriola contrada “Ciavatta”, foglio 60 particella 41. In particolare, nelle date del 23/07/2021 e del 30/07/2021 sono stati trovati intenti al lavoro rispettivamente n. 2 e n. 5 operai. Nel primo caso, è stata riscontrata la presenza dei lavoratori: e;
Persona_3 Testimone_2 nel secondo caso, oltre al citato è stata riscontrata Testimone_2 la presenza dei lavoratori: e Persona_4 Persona_5 Persona_6
Tali soggetti sono stati sentiti in merito ai rapporti di Persona_7 lavoro denunciati in loro favore;
4) in data 28.07.2021 gli ispettori verbalizzanti hanno effettuato un sopralluogo presso l'unità locale della “ Controparte_2
”, situata in AN Paolo di Civitate, rilevando l'assenza di qualsiasi
[...] attività lavorativa agricola;
5) nella medesima data hanno provveduto all'acquisizione, da parte di
, di una dichiarazione inerente la gestione dell'impresa Controparte_4 di cui è risultato socio e amministratore unico, al proprio ruolo nell'ambito della medesima e, in particolare, ai rapporti di lavoro instaurati con le diverse decine di operai agricoli a tempo determinato risultati denunciati.
Gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che il ha _4 rilasciato una dichiarazione assolutamente vaga, contraddittoria, lacunosa e priva di qualunque elemento che potesse essere in un secondo momento oggetto di riscontro. Lo stesso, infatti, non ha fornito alcun dettaglio in merito agli operai assunti, persino ai loro nomi e alla loro consistenza numerica, ai periodi e ai luoghi di svolgimento delle varie attività lavorative, a quali fondi attingesse per far fronte ai notevoli esborsi dichiarati sulle buste paga, alle modalità di trasporto degli eventuali prodotti ortofrutticoli raccolti e venduti, ai vari eventuali clienti e fornitori (v. dichiarazione riportata a p. 9 del verbale ispettivo in esame).
A sostegno della infondatezza di quanto dichiarato dal , gli _4 ispettori hanno evidenziato le molteplici contraddizioni relative ad un contratto di fitto, datato 13/04/2021, di fondi agricoli situati nelle
Marche, in agro di Monte ON OM (FM).
A titolo di esempio, il ha dichiarato quanto segue: _4
“…Quest'anno ho stipulato un contratto di affitto di un frutteto di circa
38 ettari coltivati ad albicocche, pesche e susine situati nel territorio
Monte ON OM, località Valdaso nelle Marche. Il grosso dei lavori li effettuo io con altri operai, in particolare i lavori di potatura che si effettuano a novembre e a marzo, richiedono circa 10 operai e dura circa 3 mesi. Gli operai che lavorano su questi terreni li assumo io in provincia di Foggia e li porto nelle Marche, affitto un pulmino 15 posti e dormono in un B & B sul posto a mie spese e in genere restiamo sul posto una settimana sì e una no (o una decina di giorni). I lavoratori che porto con me in genere sono Persona_8 Persona_9 Persona_10
, , , , con suo figlio Persona_11 Persona_12 Persona_13 Per_14
e suo cognato…)”.
Gli ispettori hanno, di contro, evidenziato: “È appena il caso di sottolineare le contraddizioni emerse, tra le tante, a proposito degli unici soggetti citati: Le signore e Di non risultano Persona_8 Persona_9 tra i lavoratori dichiarati dalla ditta nel 2021 (la prima solo nel 2020 e la seconda mai assunta) Le signore e Persona_10 Persona_12 risultano assunte solo a decorrere dal mese di luglio 2021, quando, quindi, il periodo dell'ipotetica potatura sarebbe terminato da diverso tempo;
e nella dichiarazione rilasciata, non Persona_11 Persona_13 hanno minimamente accennato a tale circostanza avendo dichiarato di avere lavorato nella zona della provincia di Foggia. Nessuno dei sedicenti lavoratori impiegati nelle Marche ha riferito del pulmino 15 posti. Alla data del rilascio della dichiarazione, 28 luglio 2021, i sedicenti lavoratori impiegati nelle Marche risultanti dalle registrazioni sul Libro
Unico del Lavoro erano già oltre n. 30 e nessuno di questi presentava sullo stesso la registrazione delle presenze a settimane alterne come affermato da ”. Controparte_4
Inoltre, dalla documentazione esibita agli ispettori non è emerso alcun riscontro o riferimento all'attività agricola apparentemente espletata nelle
Marche dalla società ispezionata, non essendovi traccia alcuna di: fatture di B & B, pedaggi autostradali, noleggi di automezzi, rifornimenti di carburante, fatture di vendita di prodotti ortofrutticoli (nella specie, pesche, susine, albicocche).
Con riguardo alla coltivazione dei terreni in agro di Monte ON
OM nelle Marche, gli ispettori di vigilanza della sede regionale
Marche, ed interessati in sussidiarietà, Persona_15 Persona_16 hanno riferito quanto segue: “…in data 14 dicembre u.s. i sottoscritti si sono recati presso la casa comunale di Monte ON OM (FM) al fine di poter riscontrare con maggiore precisione i fondi indicati nel contratto di affitto di fondo agricolo stipulato in data 13 aprile 2021 tra Parte_2 beneficiario del fondo rustico unitamente all'agenzia e CP_5 _4
ubicati in agro di detto Comune e, grazie alla collaborazione del
[...] personale dell'Amministrazione, è stata acquisita la documentazione catastale riferita ai fondi in questione. In particolare, sono stati rilasciati agli scriventi la visura attuale catastale dei fondi ubicati nel suddetto Comune in possesso dell' nonché i relativi fogli di mappa sui CP_5 quali insistono le particelle riportate nel contratto di affitto e le stampe della consultazione mappe. Successivamente, supportati dal personale del
, si è proceduto ad effettuare un sopralluogo presso i fondi riportati CP_6 nel contratto medesimo al fine di poter dare seguito a quanto richiesto. Da tale sopralluogo è emerso che i fondi non sono risultati in coltivazione e appaiono in stato di abbandono. Al fine di poter meglio rappresentare quanto riscontrato si allegano, a titolo esemplificativo, alcuni rilievi fotografici effettuati dagli scriventi riferite alle particelle 423 e 76 presenti nel foglio 7 del comune di Monte ON OM (FM). Si rappresenta altresì che al momento del sopralluogo non è stato trovato alcun lavoratore sui fondi di che trattasi. Sullo stato di detti fondi nonché sulla mancata, al momento, conduzione a coltivazione delle superfici agricole risultate di proprietà dell' , si è avuto riscontro verbale da parte del personale CP_5 dell'Amministrazione comunale che hanno inoltre riferito che tale situazione si protrae da alcuni anni...”.
A conferma della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati, gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che dalla consultazione dei LUL è emerso che il giorno 14 dicembre 2021, giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo sui terreni in agro di Monte ON OM, nel corso del quale non si è evidenziata alcuna attività lavorativa, sono risultati registrati presenti almeno n. 22 lavoratori tra quelli che hanno dichiarato di lavorare abitualmente su quei terreni;
6) nel periodo oggetto di accertamento, ossia da gennaio 2019 a dicembre
2021, la società colpita da verifica ispettiva ha denunciato:
- con riferimento all'anno 2019, n. 15 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a 1.580;
- con riferimento all'anno 2020, n. 150 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a 10.707;
- con riferimento all'anno 2021, n. 145 operai a tempo determinato per un numero di giornate pari a 11.395;
7) nel medesimo arco temporale (2019-2021), la “ Controparte_2
è risultata totalmente insolvente in termini di obblighi
[...] contributivi nella seguente misura:
- anno 2020: debito contributivo pari ad €.165.972,82;
- anno 2021: debito contributivo pari ad €.26.107,30;
8) dalla consultazione delle dichiarazioni IVA e dall'esame delle fatture esibite e registrate è emersa, con riferimento agli anni 2019 e
2020, una macroscopica antieconomicità tra il totale dei ricavi derivanti dalle lavorazioni per conto terzi (pari ad €.39.997,00) e i costi che la società ispezionata avrebbe sostenuto per il solo impiego di manodopera agricola (pari ad €.996.008,00); 9) gli ispettori verbalizzanti, sulla base delle dichiarazioni raccolte, delle banche dati consultate e dei documenti esibiti, hanno circoscritto l'impiego di manodopera alla coltivazione di n. 3 fondi agricoli presi in fitto (rilevabili dai contratti esibiti) e ai lavori effettuati per conto terzi (raccolta meccanizzata di pomodori, n. 6 per l'anno 2020 e n. 10 per l'anno 2021, così come rilevabile dalle fatture c/vendita esibite e richiamate alle pp.
5-6 del verbale ispettivo in esame).
A tal riguardo, gli ispettori hanno precisato che:
-- per l'anno 2019: “l'unica fattura di vendita, dell'ammontare di €
21.000, non riguarda in nessun modo l'esercizio di attività agricola e
l'unico contratto di fitto rintracciato negli atti registrati presso
l'Agenzia delle Entrate e in una dichiarazione presentata all' riguarda CP_7 un vigneto situato in agro di Lesina, foglio 18 particelle 64, 184, 185 e
263 di proprietà della signora esteso per Ha 7.59.59 il Parte_3 quale, tuttavia, stipulato a febbraio 2019 è cessato già a giugno dello stesso anno e pertanto sullo stesso fondo agricolo non è stata effettuata alcuna lavorazione richiedente impiego di manodopera. Circostanza confermata dalla stessa signora tramite il marito Parte_3 Controparte_8 contattato telefonicamente. Ulteriore indizio di assenza di occasioni di impiego di manodopera agricola per l'anno 2019 è dato dalla totale mancanza di trasmissione di aggiornamento all' della prevista “denuncia CP_1 aziendale” (dichiarazione della consistenza aziendale che il datore di lavoro presenta all' in occasione dell'inizio dell'attività e ogni CP_1 qualvolta intervengono variazioni). Tra le fatture C/vendita emesse nel 2020 ne sono state rilevate n. 6 per un ammontare complessivo di € 9.526 riguardanti la trebbiatura di grano, ceci e girasole relative alla campagna meccanizzata dell'anno 2019 effettuata per conto terzi, attività, quest'ultima, che viene effettuata con l'impiego di un'unica unità lavorativa. Su tali presupposti oggettivi, è risultata del tutto infondata la denuncia, da parte della ditta, di un ricorso a manodopera agricola per
n. 15 lavoratori e n.
1.580 giornate lavorative che, peraltro, avrebbero comportato un esborso, per sole retribuzioni, ammontante ad € 87.261,00”;
-- per l'anno 2020: “l'esercizio di attività agricola riguardante un eventuale impiego di manodopera è risultata rilevabile da n. 6 fatture
c/vendita per un ammontare complessivo di € 27.363,00. Di queste n. 5 sono risultate riferite alla raccolta meccanizzata del pomodoro effettuata per conto terzi e n. 1 alla raccolta meccanizzata delle olive effettuata per conto terzi. Tra le fatture C/vendita emesse nel 2021 ne sono state rilevate
n. 9 per un ammontare complessivo di € 3.108,00 riguardanti la trebbiatura di grano, piselli e girasole relative alla campagna meccanizzata dell'anno
2020 effettuata per conto terzi, attività, quest'ultima, che viene effettuata, come già riferito per l'anno 2019, con l'impiego di un'unica unità lavorativa. È stato rilevato inoltre, tra gli atti registrati presso
l'Agenzia delle Entrate (oltre che in una dichiarazione presentata all' ) CP_7 un contratto di fitto di un fondo agricolo di proprietà della signora coltivato a pomodoro dell'estensione di Ha 6.10.77 in agro Parte_4 di AN Paolo di Civitate, foglio 10 particella 446; anche se in linea di massima non si esclude la coltivazione di detto fondo agricolo con l'impiego di manodopera agricola si sottolinea la circostanza che per lo stesso anno
2020 non è stata riscontrata alcuna fattura di vendita di pomodoro”;
-- per l'anno 2021: “l'esercizio di attività agricola riguardante un eventuale impiego di manodopera è risultata rilevabile da n. 9 fatture
c/vendita per un ammontare complessivo di € 19.725,00. Di queste n. 6 sono risultate riferite alla raccolta meccanizzata del pomodoro, n. 1 al trapianto meccanizzato del pomodoro, n. 1 alla potatura di olive e n. 1 alla raccolta meccanizzata delle olive, tutte lavorazioni effettuate per conto terzi. Ulteriori n. 32 fatture per un ammontare complessivo di € 30.808,00 sono state rilevate in riferimento a lavori vari di trebbiatura, aratura, sarchiatura, eccetera effettuati per conto terzi con l'impiego di una sola unità lavorativa. Una fattura di € 364,00 è stata rilevata per lavori di assemblaggio impianto di irrigazione. È stato rilevato inoltre, tra gli atti registrati presso l'Agenzia delle Entrate (oltre che in una dichiarazione presentata all' ) un contratto di fitto di un fondo agricolo di proprietà CP_7 del signor coltivato a pomodoro dell'estensione di Ha Parte_5
5.40.52 in agro di Serracapriola, foglio 60 particella 41; in riferimento all'attività svolta su detti terreni si è rilevata una fattura di vendita di pomodoro da industria per un importo di € 32.960,00”.
Sempre in relazione all'anno 2021 e con specifico riferimento al già citato contratto di fitto, datato 13/04/2021, di fondi agricoli situati nelle Marche, in agro di Monte ON OM (FM), nel verbale ispettivo in commento sono riportate le puntuali considerazioni degli ispettori che hanno indotto gli stessi a propendere per il mancato esercizio di attività lavorativa di natura agricola da parte della Controparte_2
e, quindi, per la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati (si
[...] vedano pagine da 7 a 10 del verbale ispettivo, in atti);
10) nel corso degli accertamenti, gli ispettori hanno provveduto alla convocazione dei soggetti denunciati in qualità di lavoratori dipendenti dalla società “ e all'acquisizione Controparte_2 delle dichiarazioni di coloro che si sono presentati a tale convocazione
(dichiarazioni riportate in forma anonima nel verbale ispettivo e allegate alla memoria di costituzione in forma nominativa oppure e depositate in forma nominativa dall' in data… a seguito di provvedimento ex art. CP_1
421 c.p.c. reso da questa giudice). Tra i soggetti ascoltati vi è/non vi è
l'odierna parte ricorrente;
11) gli ispettori verbalizzanti, sulla base dei sopralluoghi e degli accessi ispettivi effettuati, dell'audizione del titolare _4
, dei clienti conduttori di fondi agricoli, dei lavoratori presenti
[...] ai due accessi ispettivi e dei soggetti denunciati in qualità di lavoratori dipendenti, dell'analisi cronologica e quantitativa delle fatture di acquisto e vendita, della comparazione delle presenze dei lavoratori registrate sul libro unico del lavoro con le fatture emesse ed i contratti stipulati, dell'analisi delle movimentazioni bancarie riferite ad acquisti e vendite ed, eventualmente, ai pagamenti dei salari, sono così riusciti ad individuare i lavoratori che hanno verosimilmente prestato attività lavorativa subordinata di natura agricola per la “ Controparte_2
” (v. tabella riportata alle pp. 15-16 del verbale ispettivo in
[...] esame);
12) gli ispettori hanno, invece, provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati a favore di soggetti che, nonostante risultassero denunciati per un considerevole numero di giornate, non sono stati in grado di riferire alcun dettaglio o particolare che potesse apparire credibile dal punto di vista della compatibilità con il reale svolgimento dell'attività lavorativa, rendendo dichiarazioni contraddittorie, generiche e vaghe con riferimento ai luoghi, ai tempi, alla durata delle prestazioni lavorative, alle retribuzioni, alle modalità di assunzione, ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sui fondi, ai compagni di lavoro e alla figura del datore di lavoro. In questa categoria di rapporti di lavoro rientra quello oggetto di odierno scrutinio.
A sostegno della inattendibilità di gran parte dei rapporti di lavoro denunciati, gli ispettori hanno evidenziato che ben 24 soggetti denunciati come braccianti che hanno risposto alla convocazione e che hanno dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della “ ” nella Controparte_2 regione Marche sono risultati registrati sul Libro Unico del Lavoro negli stessi giorni del rilascio della dichiarazione presso le sedi di Rodi CP_1
RG e AN VE (v. tabella riportata alle pp. 16-17 del verbale ispettivo in esame).
13) gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro dipendente denunciati dalla “
[...]
in favore dei fratelli e Controparte_2 Persona_17
in quanto, nel corso degli accertamenti, è emerso che tali Persona_18 rapporti di lavoro si sono svolti in forza di un comune interesse solidaristico, senza alcun vincolo di subordinazione e, pertanto, in assenza dei caratteri distintivi che contraddistinguono un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. In particolare, gli ispettori hanno evidenziato che diversi lavoratori, nel corso dell'audizione, hanno indicato quale datore di lavoro e/o ; Persona_17 Persona_18 14) infine, gli ispettori hanno disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente denunciato dalla “ in favore di Controparte_2
reputando incompatibile il ruolo di amministratore e Controparte_4 socio unico con quello di lavoratore dipendente (lo stesso soggetto si troverebbe ad essere dipendente di sé stesso).
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggettivi, le allegazioni e le prove offerte dalla odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato (ovvero quello originariamente risultante dagli elenchi OTD).
Quanto alla prova documentale, il ricorrente ha depositato solo i fogli paga.
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020;
1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale. Nel caso di specie, tale prova è stata ammessa ed espletata, ma i relativi esiti devono ritenersi non appaganti.
Come si è innanzi detto i testi escussi hanno entrambi dichiarato di aver lavorato l'anno 2021 quindi, nell'annualità dedotta in giudizio ma di non aver conosciuto la ricorrente.
Deve concludersi che le risultanze testimoniali non appaiono idonee ad asseverare le allegazioni di parte ricorrente in punto allo svolgimento delle giornate lavorate.
Ne consegue che il complesso degli elementi probatori acquisiti non consente ritenere provati gli assunti attorei.
Si è detto, infatti, che, nella materia in esame, il convincimento giudiziale non può fondarsi unicamente sulla documentazione di provenienza datoriale, soprattutto allorquando, come nel caso di specie, un organo specializzato della P.A. abbia individuato con precisione gli elementi che non consentono di ritenere effettivi i rapporti di lavoro (consistente ed ingiustificata sproporzione tra manodopera denunciata e fabbisogno stimato, totale insoluto contributivo, inesistenza di disponibilità liquide sufficienti a far fronte al pagamento delle retribuzioni, operazioni di vendita e acquisto inesistenti, ecc.).
Né l'esito della prova orale espletata ha offerto ulteriori ed idonei elementi di sostegno alla tesi attorea.
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della P.A., attestante plurime incongruenze e gravi irregolarità a carico dell'azienda datrice, come di molte altre pseudo aziende, in un contesto territoriale notoriamente caratterizzato dal vasto fenomeno delle denunce fittizie di manodopera.
Ne consegue il rigetto della domanda tesa a rivendicare il diritto del ricorrente alla reiscrizione per il numero di giornate allegato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendosi ritenere che la dichiarazione 152 disp. att. cpc non è valida ai fini della richiesta esenzione dal pagamento delle stesse (cfr. Cda Bari nr 233/2023: “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n.55 del 2014, non potendosi applicare alla fattispecie, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi per le giornate agricole disconosciute dall' , il particolare regime di esenzione di cui all'art. CP_1
152 disp. att. cpc. Ed invero, come di recente ribadito da Cass. 24.11.2022,
n.34603, richiamando Cass. n.16676 del 2020: Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento
(Nello specifico, la Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli) (cfr. anche Cass. n.29010 del 2020; Cass. n. 16535 del
2021 e 38701 del 2021)”.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate, della natura seriale del contenzioso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore dell' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed IVA e CAP come per legge se dovuti
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'11 febbraio 2025
Il Giudice
Caterina Napolitano