Ordinanza cautelare 12 novembre 2021
Sentenza 29 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/06/2022, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2022
N. 01092/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2021, proposto da
ES LA e AR LA, rappresentati e difesi dall’avvocato Biagio LA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Biagio Salvatore LA in Taviano, piazza del Popolo;
contro
Comune di Taviano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 22 del 4 giugno 2021 resa dal Comune di Taviano- Settore Urbanistica e Ambiente, in persona del Responsabile del Settore, notificata ai ricorrenti in pari data, con cui il Comune ordinava loro di provvedere alla demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine perentorio di novanta giorni con effetto dalla data di notifica dell’ordinanza;
- del provvedimento del 30 marzo 2021, n. 12, con cui il Comune di Taviano- Ufficio Tecnico Urbanistico ingiungeva agli odierni ricorrenti l’immediata sospensione dei lavori;
- nonché, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, ed in particolare del verbale di accertamento di violazione urbanistico edilizia, prot. 0004416-3.1 del 24 marzo 2021, reso dal Comando Polizia Municipale di Taviano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra LA ES è proprietaria dell’area censita al C.T. di Taviano (LE), fg. 26, p.lla 893 di metri quadri 3864, come risulta da atto pubblico di compravendita, rogato in data 26/11/2020. Sulla medesima area il sig. LA AR gode del possesso.
Il sig. LA AR con nota del 22.09.2020, indirizzata al Comune di Taviano ed acquisita al prot. n. 0011330 – A del 25.09.2020, avente ad oggetto “ Comunicazione di installazione di struttura temporanea (art. 6 – DPR 380/01), nella qualità di possessore del lotto di terreno sito in Taviano (Le) alla Via Delle Nazioni snc, attualmente identificato in C.T. al fg. 26 ptc. 875, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 ”, comunicava al Responsabile di settore – Ufficio Tecnico/Sportello Unico Edilizia del Comune di Taviano “ a titolo meramente conoscitivo ai sensi della legislazione vigente, che all’interno del lotto descritto in premessa, per contingenti necessità di utilizzo temporaneo, verrà installata struttura in metallo (tettoia) delle dimensioni di circa mt. 10 x mt. 10 x 2,80 h, previa disposizione di idonea platea a pavimento. Con impegno a immediata rimozione alla cessazione dello stato di esigenza e comunque nei termini previsti da leggi o regolamenti ”.
In data 24/03/2021, l’area sopra indicata veniva assoggettata a sopralluogo congiunto del Comando di Polizia Municipale di Taviano e del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Taviano. Al termine delle relative operazioni, il Comando di Polizia Municipale redigeva verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizie prot. n. 0004416-3.1, nel quale veniva messa in evidenza la realizzazione, in assenza di valido titolo edilizio ed in zona urbana classificata, secondo il Piano Regolatore Generale Comunale, ZTO F1.4 Area a Servizi Pubblici – Attrezzature sportive – Gioco e Sport oltre 11 anni con Attrezzature complementari “parcheggio”, di un manufatto in conci di cemento, appoggiato su una soletta in cemento gettato.
Nel verbale veniva specificato che il manufatto è stato realizzato mediante la sopraelevazione di circa 1 m dei muri di cinta già esistenti sui lati sud ed ovest e tramite la realizzazione ex novo dei muri sui lati est e nord, per una consistenza totale pari a 110 metri quadri e per un volume edificato pari a circa 287 metri cubi.
All’interno del verbale predetto veniva contestata, altresì, la realizzazione di uno stradone di accesso carrabile, adiacente al lato sud della proprietà, dalla larghezza di circa 6 metri, percorrendo il quale e superando un piazzale si giunge al fabbricato in questione.
In data 30/03/2021, il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Taviano emanava Ordinanza di sospensione dei lavori, la quale veniva notificata al sig. LA AR il giorno 01/04/2021. Nella predetta ordinanza si legge che “ … in ZTO F1.4 Area a Sevizi Pubblici – Attrezzature Sportive – Gioco e Sport oltre 11anni con Attrezzature complementari “parcheggio” in area urbana, con accesso da Via delle Nazioni, sono state riscontrate le seguenti violazioni ed eseguiti i sottoelencati lavori, in assenza di valido titolo edilizio: Costruzione di un manufatto in conci di cemento, appoggiato su una soletta in cemento gettato. Il manufatto è stato realizzato mediante la sopraelevazione di circa mt. 1,00 dei muri di cinta già esistenti sui lati sud e ovest e l’edificazione ex novo dei muri sui lati est e nord. L’intero manufatto misura circa m 10,50 x 10,50 ed ha un’altezza pari a m 2,60 circa. Il tetto è stato realizzato in pannelli di materiale coibentato posati su una struttura metallica da una trave di spina metallica sorretta da un pilastro centrale in conci di cemento; sui lati estremi la struttura metallica poggia sui muri perimetrali lati est e ovest. L’accesso al vano è consentito da un ampio portone in telaio metallico e pannelli di materiale coibentato. Sul lato nord sono stati realizzati n. 2 finestrini di m 0,70 x 2,50, chiusi in maniera fissa con lastre di plexiglass; il locale risultava provvisto di impianto elettrico a canalette esterne. Il locale è privo di intonaci interni ed esterni e di pavimentazione. Allo stato del sopralluogo lo stesso risultava adibito a deposito di attrezzature e utensili edili. La consistenza del locale è pari a mq 100 circa per un volume edificato pari a mc 287 circa. Realizzazione di uno stradone di accesso carrabile, adiacente al lato sud della proprietà, di larghezza di circa m 6,00 per l’intera profondità del fondo. Lo strato finale è costituito da battuto di misto cava. Dallo stradone si accede alla porzione recintata, laddove sorge il fabbricato, attraverso un piazzale realizzato con fattura analoga allo stradone. Detto piazzale misura circa m 11,50 x 16 circa ”.
Con Ordinanza dirigenziale n. 22 del 04/06/2021, notificata a mani proprie del sig. LA AR in data 06/06/2021, il Comune di Taviano ingiungeva ai due odierni ricorrenti di provvedere, a loro cura e spese, alla demolizione del manufatto in conci di cemento e dello stradone di accesso, nonché al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla notifica dell’ordinanza medesima, avvisandoli che, decorso il citato termine senza che essi avessero provveduto alla demolizione e al ripristino dei luoghi, il manufatto e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio dell’Ente locale.
I ricorrenti hanno censurato gli anzidetti provvedimenti con ricorso notificato in data 3 settembre 2021, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) Violazione, falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione artt. 27 in relazione agli artt. 3, 6, 10, 22, 33, 36 e 37 D.P.R. n. 380 del 2001 - violazione art. 149 D.Lgs. n. 42 del 2004 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e motivazione, omessa ponderazione della situazione contemplata, travisamento, illogicità, contraddittorietà, perplessità, manifesta ingiustizia, atteso che per la realizzazione delle tettoie e della recinzione non occorre il permesso di costruire ma, al “massimo”, trattandosi di opere pertinenziali ovvero di volumi tecnici, una “Dia”; ciò che avrebbe eventualmente comportato la irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001, ma non anche di quella demolitoria. Violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;
II) Eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto di motivazione, oltre che per le altre figure sintomatiche sopra evidenziate, non avendo l’amministrazione comunale rettamente qualificato gli “illeciti” de quibus , sì da giustificare la applicazione della sanzione demolitoria in luogo, al più, di quella pecuniaria. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990 - eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - difetto assoluto di motivazione, non avendo minimamente dato conto il comune delle precipue ragioni di pubblico interesse, concreto e attuale, legittimanti la demolizione di opere meramente pertinenziali, in dispregio dell’affidamento all’uopo ingenerato nel ricorrente per effetto del protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza;
III) Violazione artt. 3, 7, 8, 9, 10 e 21-octies l. n. 241 del 1990; violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per perplessità e manifesta ingiustizia, stante la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la assenza, di qualsivoglia apporto partecipativo da parte del ricorrente che, invero, avrebbe potuto chiarire, già in sede procedimentale, il carattere “precario” e la scarsa rilevanza urbanistica degli interventi contestati.
Il Comune di Taviano non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato nei termini appresso indicati.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, dopo aver qualificato il manufatto de quo come tettoia, deducono che per la realizzazione delle tettoie e della recinzione non occorre il permesso di costruire ma, al “massimo”, trattandosi di opere pertinenziali ovvero di volumi tecnici, una “Dia”; ciò che avrebbe eventualmente comportato l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001, ma non anche di quella demolitoria.
Il motivo è privo di pregio.
Il Collegio ritiene di non poter condividere la qualificazione del manufatto come “ tettoia ” di “ ridotte dimensioni ”, caratterizzata dalla “ finalità di arredo ”: invero, il manufatto in parola è stato realizzato in conci di cemento mediante la sopraelevazione di circa mt. 1,00 dei muri di cinta già esistenti sui lati sud e ovest e l’edificazione ex novo dei muri sui lati est e nord e pertanto risulta chiuso sui quattro lati, tanto che l’accesso al vano è consentito da un portone in telaio metallico. Il tetto, lungi dall’essere costituito da copertura amovibile atta semplicemente a ombreggiare, è stato realizzato in pannelli di materiale coibentato posati su una struttura metallica da una trave di spina metallica sorretta da un pilastro centrale in conci di cemento. In ragione di queste caratteristiche e della rilevante superficie occupata, pari a 110 mq, tale manufatto non può certamente essere qualificato come tettoia, caratterizzata dalla finalità di arredo, integrante una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile.
Pare il caso di aggiungere che per individuare la natura precaria di un’opera si deve seguire il criterio funzionale, per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata – circostanza che non ricorre nel caso di specie – con materiali facilmente amovibili (Cons. Stato, Sez. II, 08/10/2020, n. 5965).
Nel caso in esame, il manufatto si caratterizza per le dimensioni non trascurabili e per una destinazione ordinariamente continuativa ( id est , deposito di attrezzature e utensili edili). La contingente necessità di utilizzo temporaneo del manufatto è stata oggetto di mera allegazione da parte dei ricorrenti, senza essere accompagnata da elementi di prova circa un utilizzo effettivamente limitato nel tempo.
Nel caso in esame, la trasformazione edilizia del territorio ex art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001, si caratterizza in termini di “ nuova costruzione ”, tale da necessitare il previo rilascio del permesso di costruire.
Quanto all’onere di adeguata motivazione, si rinvia al principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 9/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in base al quale il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Ne deriva che l’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res , dove la repressione dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, quando l’Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 09/06/2020, n. 3697; Cons. Stato, Sez. VI, 04/03/2021, n. 1859).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, il provvedimento per cui è causa risulta congruamente motivato, tenuto conto che l’Amministrazione comunale:
- ha individuato la fonte del proprio potere, espressamente richiamando, altresì, l’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, che attribuisce al Comune procedente il potere di demolire gli interventi edilizi eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire;
- ha descritto in maniera puntuale le opere edificate dalla parte ricorrente;
- ha precisato che tali opere sono state edificate in assenza di titolo abilitativo.
Con riferimento all’invocata violazione del principio del legittimo affidamento ingenerato nei confronti degli odierni ricorrenti in ragione dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, sia sufficiente il rinvio alle coordinate ermeneutiche delineate dalla sentenza n. 9 del 2017 pronunciata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In base alla sentenza dianzi citata, nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione, la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo ) è sin dall’origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario responsabile dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata. In definitiva, non si può applicare a un fatto illecito (l’abuso edilizio) il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell’interesse pubblico, è stato enucleato per la diversa ipotesi dell’autotutela decisoria. Nel caso di specie, in conclusione, ostano all’applicazione del principio del legittimo affidamento sia l’assenza di un pregresso atto o provvedimento della P.A. che detto affidamento abbia ingenerato, sia il carattere colpevole della trasgressione commessa dal ricorrente, tale in ogni caso da escludere il carattere legittimo di detto affidamento nella semplice inerzia dell’autorità comunale.
Quanto, infine, alla pretesa violazione delle garanzie partecipative, si osserva che risulta “ pacifico in giurisprudenza il principio per il quale “ l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata e che, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria - per l’appunto - la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 agli interessati (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1717; 29 novembre 2017 n. 5595; 12 ottobre 2016, n. 4204; Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3051) in virtù del quale deve “escludersi che ai destinatari del provvedimento recante l’ordine di demolizione debbano essere riconosciute le prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, tra cui quella di presentare osservazioni con conseguente obbligo per l’amministrazione di prenderle in considerazione prima di assumere la decisione finale (così, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, n. 1717 del 2018 cit.)” (Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3971 )” (Cons. Stato, Sez. VI, 27/10/2021, n. 7197).
In definitiva il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Nulla deve essere statuito per le spese processuali considerata la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO