Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8289/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maura De Angelis
RICORRENTE
E
nata il [...] in [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.02.2025, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso introduttivo, la causa era assunta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2024 premetteva di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 11.04.2013 nel comune di Salerno e che dalla loro Controparte_1
unione non erano nati figli. In particolare, precisava che il Tribunale di Salerno con sentenza n.
5796/2023 pubbl. il 19/12/2023 aveva dichiarato la separazione dei coniugi e, al contempo, domanda
1
lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2. All'udienza del 20.02.2025 compariva sola il ricorrente, il quale chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza formulare ulteriori richieste.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni del ricorrente, dichiarava la contumacia di e Controparte_1
riservava la causa al collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale, nel giudizio conclusosi con sentenza n.
5796/2023 pubbl. il 19/12/2023.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che attesa la mancata costituzione della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Salerno in data 11.04.2013 tra
, nato il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
nata il [...] in [...], C.F.: Controparte_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del predetto comune al n. 23, parte C.F._2
1, anno 2013;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74.;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
2 R.G. 8289/2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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