Sentenza 11 giugno 2007
Massime • 1
Ai fini della tempestività dell'esercizio della facoltà di richiedere la restituzione del settantacinque per cento dei contributi versati al Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 377 del 1958, l'art. 7 della legge n. 587 del 1971 ha fissato un termine di decadenza per l'esercizio del diritto potestativo spettante all'assicurato - entro il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo - agli effetti del quale rileva il compimento dell'età pensionabile, momento in cui si perfeziona il diritto al pensionamento di vecchiaia, e non già l'epoca della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, rilevante agli effetti della decorrenza del trattamento previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2007, n. 13637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13637 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE EN NZ, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Mordini, n. 14, presso l'avv. ABATE Manlio, che lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del presidente SI IA LO, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Riccio Alessandro, Valente Nicola e Biondi Giovanna, che lo difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
- costituito con deposito di procura speciale ai difensori - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 101 in data 29 maggio 2004 (R G n. 5816/2002);
sentiti, nella Udienza pubblica del 7.3.2007:
il Cons. Dott. PICONE Pasquale che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Abati;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Roma ha confermato, rigettando l'impugnazione di NZ De NZ, la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 12.10.2001, con la quale era stata respinta la domanda, proposta contro l'Inps, per il pagamento della somma pari al 75% della contribuzione integrativa versata al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.
I giudici dell'appello hanno ritenuto che la domanda di liquidazione della prestazione era stata presentata, da soggetto cessato dal servizio il 31.3.1999, in data 28.5.1999, dopo la scadenza del termine di cinque anni prima del compimento dell'età pensionabile, termine fissato dalla L. n. 377 del 1958, art. 32, comma 2. L'età per il pensionamento di vecchiaia, a giudizio della Corte di Roma, era stabilita, dal 1 gennaio 1998, al compimento del 64 anno di età (D.Lgs. n. 503 del 1992, tabella A allegata, in relazione al disposto della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3) e il richiedente era nato il [...], mentre nessun rilievo, neppure ai fini del sospetto di legittimità costituzionale, poteva attribuirsi all'età raggiunta da altri iscritti nel periodo transitorio antecedente al 1 gennaio 2000. La cassazione della sentenza è domandata da NZ De NZ con ricorso per due motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; l'Inps si è costituito mediante deposito di procura speciale ai difensori, ma non ha svolto attività di resistenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso sono denunciate violazioni di norme di diritto e vizi della motivazione: sulla premessa che il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento obbligatorio I.V.S. (dovuto, peraltro, dallo stesso Fondo che corrisponde un'unica pensione complessiva) secondo una disciplina speciale, si deduce che, con l'entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, l'età di pensionamento per vecchiaia nell'assicurazione obbligatoria doveva ritenersi quella a regime di 65 anni, non essendo applicabile la fase transitoria prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1995, tabelle allegate, a soggetto che avrebbe compiuto i 65 anni in data 2 ottobre 2003, bensì soltanto a coloro che nel periodo compreso tra il 1 luglio del 1998 e il 31 dicembre 1999 avrebbero compiuto il 64 anno di età.
Con il secondo motivo di ricorso si sostiene l'interpretazione delle norme prospettata con il primo motivo, suffragandola mediante il richiamo dell'obbligo di lettura costituzionalmente orientata, con particolare riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., con i quali si porrebbe in contrasto la negazione ad alcuni iscritti al Fondo della facoltà di esercitare il diritto di riscatto.
La Corte giudica fondato il primo motivo del ricorso, con assorbimento delle questioni poste dal secondo motivo. Il Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (previsto dalla L. 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587) -
costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo principale di integrare le pensioni dovute agli iscritti o ai loro superstiti dall'assicurazione generale obbligatoria, cui gli stessi iscritti sono assoggettati, erogando agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell'assicurazione stessa, cosicché eroga un'unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (vedi Cass. 3 aprile 1986, n. 2298). La L. 2 aprile 1958, n. 377, art. 32, nel testo originario, attribuiva all'iscritto al Fondo cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, la facoltà (da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall'ultimo versamento e non oltre cinque anni) di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per l'integrazione della pensione obbligatoria. Con la L. 29 luglio 1971, n. 587, art. 7, la predetta facoltà è stata attribuita anche all'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.
Non è controverso che dal 1 gennaio 1998, per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, specificamente menzionato dalla legge innovativa, la prestazione complementare al trattamento di base poteva conseguirsi esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza (L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3). Questa disciplina era stata dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.503, art. 1: Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. In base a questa tabella (All. 1), l'età pensionabile, per quanto interessa è stata fissata al compimento del 63 anno di età fino al 31.12.1999, al 64 fino al 31.12.2001 e al 65 per il periodo successivo.
Nel riferito quadro normativo, è priva di fondamento la tesi della sentenza impugnata secondo cui si dovrebbe far riferimento, ai fini della tempestività dell'esercizio della facoltà di richiedere il pagamento del 75% della contribuzione integrativa al Fondo, all'età pensionabile prevista dalla legge, in astratto, al tempo dell'esercizio della facoltà di riscatto (peraltro erroneamente indicata in 64 anni, anziché in 63).
Va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte secondo cui deve distinguersi fra il momento perfezionativo del diritto e il momento di decorrenza del trattamento previdenziale, cosicché, in tema di pensione di vecchiaia, la presentazione della domanda amministrativa concerne esclusivamente la decorrenza del trattamento, sulla quale può incidere la volontà dell'interessato ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6 (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 30 dicembre 2003, n. 19849). Pertanto, essendo pacifico il possesso del requisito contributivo, il diritto al pensionamento di vecchiaia si sarebbe perfezionato per il NZ soltanto al compimento del 65 anno di età (2.10.2003), siccome alla data del 31.12.2001 non aveva compiuto il 64 anno di età, con la conseguenza che la richiesta del pagamento del 75% dei contributi, proposta il 28.5.1999, doveva ritenersi tempestiva perché il termine perentorio scadeva il 2.10.99 (quattro anni prima del conseguimento del diritto alla pensione).
La cassazione della sentenza per violazione di norme di diritto consente la decisione della causa nel merito, risultando tutti i fatti rilevanti per la decisione pacificamente accertati dalla sentenza impugnata (art. 384 c.p.c., comma 1). In accoglimento della domanda, l'Inps - Gestione Fondo esattoriali - va condannato al pagamento, per una volta tanto, della somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per l'integrazione della pensione obbligatoria;
stante la natura previdenziale della prestazione (il Fondo eroga un'unica pensione, composta dalla parte obbligatoria e dalla parte integrativa, nell'ambito di rapporto di assicurazione obbligatoria), sulla somma è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, e della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, con decorrenza dal 120 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese dell'intero processo, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna l'Inps - Gestione Fondo previdenza esattoriali - al pagamento della somma, dovuta per una volta tanto, pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per l'integrazione della pensione obbligatoria, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 120 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Condanna l'Inps al rimborso delle spese dell'intero processo, liquidate, per ciascuno dei giudizi di merito, in Euro 1.200,00 (Euro 2.400,00 complessive), di cui Euro 400,00 per diritti e Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
per il giudizio di cassazione, in Euro 27,00 per spese, oltre spese generali IVA e CPA, e in Euro 2000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007