Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2007, n. 13637
CASS
Sentenza 11 giugno 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della tempestività dell'esercizio della facoltà di richiedere la restituzione del settantacinque per cento dei contributi versati al Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 377 del 1958, l'art. 7 della legge n. 587 del 1971 ha fissato un termine di decadenza per l'esercizio del diritto potestativo spettante all'assicurato - entro il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo - agli effetti del quale rileva il compimento dell'età pensionabile, momento in cui si perfeziona il diritto al pensionamento di vecchiaia, e non già l'epoca della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, rilevante agli effetti della decorrenza del trattamento previdenziale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2007, n. 13637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13637
    Data del deposito : 11 giugno 2007

    Testo completo