Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02048/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2018, proposto da
PI LV, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Mastrangelo e Lucia Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola EF in Lecce, via G.A. Ferrari n. 3;
contro
A.S.L. di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Coletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Taranto, viale Virgilio n. 31;
nei confronti
LE AN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL TA n. 650 del 10.7.2018 comunicata alla ricorrente il 10/07/2018, avente ad oggetto: “Esito avviso mobilità interna per reperimento di n. 4 unità di personale infermieristico per i servizi di PTA – Ospedale di comunità presso il Distretto
socio sanitario n. 2”;
- nonché della nota del 4.9.2018 n. 0150977 della stessa A.S.L. TA. con cui viene comunicata la esclusione della procedura per asserita tardività della domanda di partecipazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente impugna la delibera del C.S. n. 650 del 10.7.2018 con la quale la A.S.L. TA ha preso atto dell’esito dell’avviso di mobilità per n. 4 infermieri per i servizi di PTA, nonchè la nota prot. 015077 del 4/09/2018 di comunicazione dell’esclusione della ricorrente dalla relativa procedura, sull'assunto della tardività dell’istanza rispetto alla scadenza dei termini.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione dell'art. 155, comma 1, c.p.c..
Violazione del principio generale secondo cui, nel caso di spedizione della domanda di partecipazione a concorso pubblico mediante lettera raccomandata, la data del timbro postale attesta la spedizione nei termini.
Eccesso di potere sotto il profilo della ingiustizia manifesta e dello sviamento di potere.
1.2. L’11 ottobre 2018 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Taranto eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito, in favore del Giudice del Lavoro, in quanto oggetto dell’impugnazione sono gli atti relativi alla procedura di mobilità.
All’udienza del smaltimento del 24 novembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito.
2.1. Rileva il Tribunale, condividendo sul punto la tesi della difesa della A.S.L. TA, che la Corte Costituzionale, con decisione n° 324/2010, ha precisato che “ l’istituto della mobilità volontaria è una fattispecie di cessione del contratto, quindi non comporta la costituzione di un nuovo rapporto, ma solo il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’Amministrazione a un’altra, rapporto di natura privatistica al quale il dipendente ceduto ha avuto accesso previo esperimento e superamento di un pubblico concorso che ne ha attestato l’idoneità alle mansioni/funzioni da svolgere e a questi ha conferito una specifica “qualifica” .
Trattandosi di cessione di un contratto di lavoro, per lo stesso inquadramento e uguali mansioni, e non di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario” .
Come chiarito da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile, l’art.63, comma 4,del D. Lgs n.165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all’art.97 della Costituzione, nel senso che per ‘procedure concorsuali di assunzione’, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro.
In tema di mobilità volontaria esterna nel pubblico impiego, dunque, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e ciò a prescindere dalle diverse modalità (procedura comparativa o passaggio diretto), attraverso cui detta mobilità viene, in concreto attuata (T.A.R. Puglia, Lecce, II, n.1509/2011, e 994/2012, ma anche T.A.R. Lazio, Roma, n. 778/2020 e Consiglio di Stato, V, n. 1683/2017).
2.2. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., spettando la cognizione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O.
2.3. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (in considerazione della natura della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore dell’A.G.O. innanzi alla quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO