TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1058/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MIOTTO FRANCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MIOTTO FRANCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a MOTTA DI LIVENZA (TV) il Parte_1
17/08/1969) e (n. a TREVISO il 17/09/1973), matrimonio contratto il 23/04/2005 Parte_2
e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN
POLO DI PIAVE alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale verrà assegnata alla madre che continuerà a risiedere con la figlia , mentre il padre si trasferirà Per_1
temporaneamente presso l'abitazione della propria madre.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con la volontà e con gli impegni scolastici di quest'ultima.
4) Fino a quando il padre abiterà presso la propria madre, corrisponderà alla GN la somma di € 450,00 Parte_1
2 al mese quale contributo di mantenimento della figlia, oltre il 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Treviso. Somma che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Quando il Signor si trasferirà in un alloggio di proprietà o in locazione il contributo al mantenimento verrà Parte_2
diminuito ad € 350,00 e le spese straordinarie ripartite al 50%.
5) L'assegno unico pari ad € 28,50 verrà percepito interamente dalla madre.
6) Le parti dichiarano fin d'ora fin d'ora autosufficienti ed indipendenti, lavorando entrambi a tempo indeterminato percependo uno stipendio come risulta dalle denunce dei redditi e buste paga che si allegano (doc. n. 3-4-5).
Danno atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni.
7) Le spese della presente procedura saranno suddivise al 50% tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
3