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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3223/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 26/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BIGARAN TANJA MARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BIGARAN TANJA MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
matrimonio contratto il 20/07/2013 e trascritto al n. 19, Parte 2, Serie A, Anno Parte_2
TV del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1) i SI.ri e vivranno separati nel reciproco rispetto e Parte_1 Parte_2
dialogo l'uno nei confronti dell'altro;
2) la casa coniugale, costituita dall'abitazione sita in Oderzo (TV), via Fulgezio Anzanel
n. 4 int. 3, di esclusiva proprietà della SI.ra , viene ad essa assegnata, Parte_1
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
3) la figlia minore è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4) le decisioni di rilievo riguardanti la figlia minore sono demandate alla comune Per_1
determinazione di entrambi i genitori, in particolar modo quelle relative alla salute ed all'istruzione della medesima, privilegiando le scelte che si riveleranno maggiormente conformi alle inclinazioni ed autonome determinazioni che la stessa esprimerà;
5) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario ed Parte_2 Parte_1
2 anticipatamente entro il 15 (quindici) di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Per_1
ISTAT, importo da intendersi comprensivo del costo del doposcuola;
6) le spese straordinarie di , siccome individuate e regolamentate dal Protocollo in Per_1
essere presso questo tribunale, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
7) l'assegno unico spetterà per l'intero alla SI.ra ; Parte_1
8) le detrazioni e le deduzioni previste per gli oneri e per le spese afferenti Per_1
spetteranno ad entrambi i genitori nella misura in cui ciascuno di essi le avrà sostenute;
9) il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità: Per_1
- nei week end a fine settimana alternati dalle 18.30 del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento della minore a scuola (ovvero sino alle ore 8.00 durante il periodo extrascolastico);
- nella settimana in cui nel week-end la minore starà con la madre, dal mercoledì
dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con accompagnamento di a scuola Per_1
ovvero, durante il periodo extrascolastico, dalle 8.00 del mercoledì sino alle 8.00 del venerdì successivo;
- il padre avrà facoltà di vedere la figlia anche qualunque altro giorno della settimana,
d'accordo con la madre, tenendo conto delle abitudini e degli impegni scolastici e sportivi di . Per_1
10) trascorrerà inoltre: Per_1
- durante le vacanze estive con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, le cui date dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
3 - una settimana con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche natalizie comprendenti, a rotazione, un anno i giorni dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ogni anno, trascorrerà il giorno della Vigilia di Per_1
Natale con il genitore che la terrà con sé dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
- a rotazione con ciascun genitore i ponti del 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre e 8
dicembre;
- le vacanze di carnevale a rotazione di anno in anno con ciascun genitore.
11) si dà atto che le parti si danno reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia;
Per_1
12) si dà atto che i SI.ri e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
entrambi economicamente autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
13) si dà atto che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni questione economica e patrimoniale connessa o conseguente al matrimonio e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
14) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 10/06/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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