Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gattii Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 07/02/2000, residente in [...]12 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
NASTA LUIGI (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE),/1997, residente in [...]46 UNI 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
SACCO MONICA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore nata a [...], il [...] avuta nel corso della Persona_1
loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con residenza e stabile collocazione abitativa della stessa presso la madre in Genova, Via dei Reggio 12/14;
2) MODALITA' DI FREQUENTAZIONE
2 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri compatibilmente con gli impegni della figlia e della madre. In via indicativa verrà seguito il seguente calendario di visite:
Il padre terrà con sé a week end alternati dal venerdì Persona_1 pomeriggio dall'uscita dall'asilo sino a domenica sera entro le quando provvederà a riportarla a casa della madre entro le 19.30;
Tutti i mercoledì, dal pomeriggio alla mattina successiva quando la figlia verrà portata all' asilo dal padre o riportata a casa della madre al giovedì prima di cena;
Nella settima in cui il week end sarà di competenza della madre, da domenica sera prima di cena sino al lunedì prima di cena quando provvederà ad accompagnarla a casa della madre entro le 19.30;
Le vacanze di Natale e Pasqua e altre ricorrenze (Compleanni, 1 maggio, 25 aprile ecc.) verranno divise a metà secondo il criterio dell'alternanza; in particolare con riferimento alle vacanze di Natale si prevedere che il genitore che terrà con sé nella giornata del 24 dicembre la porterà casa Persona_1 dell'altro nella mattina del 25 dicembre e poi terrà la figlia dal giorno 30 dicembre al 6 gennaio, mentre nelle vacanze di Pasqua ogni genitore trascorrerà alternativamente la prima e la seconda metà del periodo di chiusura della scuola.
Nel periodo estivo i genitori potranno tenere con sé, per due settimane anche non consecutive la figlia quando la bambina avrà raggiunto l'età Persona_1
di sette anni le settimane di permanenza con ciascun genitore diventeranno tre. I periodi di vacanze estive con la figlia, dovranno essere comunicati/concordati entro il 30 aprile di ogni anno.
3) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa coniugale, sita in Genova, via dei Reggio 12/14, in locazione alla madre della Signora resta assegnata a quest'ultima la quale vi continuerà Parte_1
ad abitare con la figlia minore, Si dà atto che il Signor Persona_1 Parte_2
ha già trasferito il proprio domicilio portando con sé i propri effetti ed
[...]
oggetti personali;
3 4) CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SEPARAZIONE
A titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore il Signor Parte_2 verserà alla signora la somma mensile di € 250,00,
[...] Parte_3
(duecentocinquanta) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
Le spese straordinarie riguardanti la figlia (rimettendosi, per l'individuazione delle stesse e le modalità di condivisione delle relative decisioni, al “Documento di orientamento uniforme” approvato dalla Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova in data 15.09.2016) verranno ripartite in ragione del 50% ciascuno.
5) ALTRE CONDIZIONI
5a) Il Signor dichiara di rinunciare al suo 50 % dell'assegno Parte_2
unico in favore della Sig la quale, pertanto, lo andrà a percepire Parte_1 per l'intero;
5b) le parti dichiarano di avere già risolto ogni loro eventuale questione economica e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi motivo, ragione e/o titolo”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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