Decreto cautelare 8 gennaio 2026
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/02/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00863/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 46 del 2026, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (32 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito;
NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIVA:
A) del decreto Assegnazione docente di sostegno all’alunno -OMISSIS-, Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS- –-OMISSIS-;
B) del PEI a.s. 2025-2026, con protocollo -OMISSIS- e del GLO del 21.10.2025, che assegnano al minore 25 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 32 ore di cui necessita, provvedimenti trasmessi a mezzo pec in data 22.12.2025;
C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS- – -OMISSIS--OMISSIS-”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con decreto cautelare monocratico, n. -OMISSIS- dell’8.01.2026, era accolta l’istanza ex art. 56 c.p.a. avanzata dalla ricorrente, nei seguenti termini:
“Rilevato che la ricorrente insta per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, al minore, pari all’intera frequenza settimanale effettiva (32 ore), anziché delle 25 ore, assegnate con i provvedimenti gravati, lamentando che in assenza dell’insegnante di sostegno il minore non può seguire le lezioni e deve uscire anticipatamente da scuola;
Rilevato che la stessa insta, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale effettiva: 32 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di grave handicap (art. 3, comma 3, della l. 104/92) e del suo stato d’invalidità con indennità di accompagnamento;
Rilevato inoltre che dallo stesso P.E.I. a.s. 2025-2026, oggetto di gravame, emerge che: “L’alunno riesce a completare un compito solo se sostenuto da strategie educative mirate e da una guida costante. Se lasciato senza supporto, tende a distrarsi o a isolarsi, mostrando ridotta capacità di concentrazione”;
Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame dei provvedimenti gravati, limitatamente all’interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio, ed in particolare a riformulare il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche indicata in premessa e per l’effetto ordina il riesame dei provvedimenti impugnati, nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 4 febbraio 2026”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando il P.E.I. aggiornato a seguito del predetto decreto cautelare monocratico;
Rilevato che, in data 2.02.2026, parte ricorrente depositava note difensive in cui confermava che l’Istituzione scolastica in epigrafe aveva dato integrale ottemperanza al decreto cautelare n. -OMISSIS-, depositato in data 8 gennaio 2026, e che, in particolare, con comunicazione a mezzo PEC del 30 gennaio 2026, l’Amministrazione resistente aveva informato d’aver individuato il docente cui conferire l’incarico, con presa di servizio fissata al 2 febbraio 2026, l’insegnante che in pari data aveva effettivamente assunto servizio; e chiedeva “che il ricorso venga trattenuto in decisione, con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
Rilevato che, all’odierna camera di consiglio, veniva dato avviso alle parti della pronuncia di sentenza ex art. 60 c.p.a., con rilievo d’ufficio, ex art. 73 c.p.a., della intervenuta cessazione della materia del contendere;
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente deciso con sentenza breve che dichiari cessata la materia del contendere, stante la piena soddisfazione dell’interesse azionato in giudizio da parte ricorrente, con condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente – per soccombenza virtuale – di spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo, e con attribuzione al difensore della stessa ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore della medesima ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.