Decreto cautelare 22 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 11 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03947/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15886/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15886 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Landolfi, Sabrina Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero Interno Dip P S Polizia di Stato, in persona Dei riapettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità, Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Direz.Centr.Affari Gen. e Politiche personale P.S., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di cui al verbale del 24 novembre 2022, notificato in pari data al ricorrente, con il quale lo stesso è stato ritenuto non idoneo agli accertamenti psico-fisici di cui alla procedura per l'Assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 16quater, d.l. 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022 n. 79, per l'“uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive attuale o pregresso (riscontro nel campione di urina di 11-NOR-9-THC-COOH,confermato alla GCSM con valore di concentrazione 38.7 ng/ml)”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 9 del D.M. 30/06/03 n. 198;
- dei relativi verbali, atti, referti di laboratorio ed accertamenti medici afferenti all'accertamento dei requisiti psico-fisici nel concorso in oggetto, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici;
- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;
- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;
- di ogni altro atto e/o documento, comunque presupposto, connesso, correlato e/o consequenziale a quelli impugnati e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale
e, in subordine, per il risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero Interno Dip P S Polizia di Stato;
Vista la dichiarazione depositata il 5 gennaio 2026, notificata alle controparti il 30 dicembre 2025 ed il 5 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente rappresenta di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Monica AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-con il gravame all’esame del Collegio la parte ricorrente ha agito per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento;
-l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio;
-con dichiarazione depositata il 5 gennaio 2026, notificata alle controparti in data 30 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026 e ritualmente sottoscritta ai sensi dell’articolo 84 c.p.a., quest’ultima ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla decisione dello stesso;
- alla udienza pubblica del 27 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che l'art.84, comma 1, c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Inoltre, il successivo comma 3 dello stesso articolo impone di notificare la rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza;
Considerato che agli atti risulta la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dalla parte ricorrente, oltre che dal legale che ne ha assunto il patrocinio, ritualmente e tempestivamente notificata a controparte in data 30 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026 e che quest’ultima non si è opposta alla ridetta rinuncia, ragion per cui il Collegio non può che prendere atto e dichiarare estinto il contenzioso per rinuncia, sussistendone tutti i presupposti di legge (artt. 84 ed 85 c.p.a.);
Ritenuto, infine, quanto alla regolazione delle spese di lite, che le stesse possano essere compensate avuto riguardo alla condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO GI, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica AL | TO GI |
IL SEGRETARIO