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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. 833/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 833/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
con il patrocinio dell'avv. FORMISANO Controparte_2
EMMANUEL
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/8/2023, proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 033 2023 9002643171000 notificatagli il 25/7/2023 relativa tra l'altro a 13 avvisi di CP_ addebito per la loro omessa notifica, difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento anche per la mancata esplicitazione del calcolo delle somme dovute per interessi, sanzioni e aggio, violazione dell'art. 12 co. 4 D.P.R. 602/1973, con la conseguente nullità dei ruoli, prescrizione quinquennale per i primi sei avvisi di addebito, decadenza dal diritto alla riscossione per i primi due e infine,
l'annullamento degli atti per il silenzio-assenso ex art 1 co 537 e segg. l. 228/2012. CP_ Disposta la sospensione dell'atto impugnato si costituiva l' che contestava il fondamento del ricorso pagina 1 di 10 Veniva esteso il contraddittorio all , che eccepiva il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva sulle questioni relative alla formazione degli avvisi di addebito e negava nel resto il fondamento del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La costituzione in giudizio dell' Controparte_3
Con la memoria autorizzata il ricorrente lamenta che l si sia Controparte_3
costituita tramite un avvocato del libero foro, senza la necessaria “allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo
(ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993 [1933] come modificato dall'art. 11 L. 103/1979)”, richiamando Cass. 34191/2022.
L'eccezione è del tutto infonda perchè il principio sopra enunciato riguarda esclusivamente il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in quanto “il Protocollo 22/6/2017 tra l'Agenzia delle Entrate e
Riscossione (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di CP_3
tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili” (Cass. 26531/2020, a cui rinvia anche Cass.
34191/2022 cit.).
Infatti, secondo Cass. SU 30008/2019 (a cui rinvia ancora Cass. 34191/2022 cit.) “l'
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti Controparte_4
delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_3
pagina 2 di 10 l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del CP_3
relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Da ultimo, Cass. 28199/2024, in materia di contenzioso tributario, ha ribadito che “l' CP_3
e l' si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi
[...] Controparte_3
previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, . . . ; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, .
. .”.
La notifica degli avvisi di addebito
In materia tributaria in caso di mancata notifica di un atto impositivo, si applica l'art. 19 co 3 D Lgs
546/1992, in base al quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Secondo la giurisprudenza, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, al contribuente è rimessa la scelta “di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. 1144/2018, conf. SU 10012/2021).
Invece, nei giudizi ordinari di opposizione ex artt 615 o 617 cpc ad atti emessi per la riscossione di crediti contributivi, la giurisprudenza ritiene che in caso di nullità della notifica dell'atto presupposto
(cartella di pagamento o avviso di addebito), “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass.
24506/2016, conf. 28583/2018).
La mancata notifica dell'avviso di addebito pertanto, comporta, al momento della notifica dell'atto successivo, la possibilità di contestare, nel termine previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, il merito della pretesa contributiva, oppure nel termine di cui all'art 617 cpc, i vizi di natura formale.
per aver dedotto la mancata notifica degli avvisi di addebito cioè del titolo esecutivo, ha Pt_1
pagina 3 di 10 svolto l'opposizione ex art 617 cpc nel termine di legge.
I primi due avvisi di addebito (n. 333 2015 0001733233000 e 333 2016 0003117191000) sono stati CP_ notificati a mezzo raccomandata postale, di cui l' ha prodotto la relativa cartolina A/R
Il ricorrente ha contestato oltre alla conformità all'originale delle copie dei documenti attestanti la notifica degli avvisi di addebito, anche l'esistenza stessa del documento originale.
Secondo la giurisprudenza, “in tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. 134/2025).
Entrambe le contestazioni svolte dal ricorrente risultano pertanto infondate in quanto non è stata proposta la querela di falso e la difformità della copia all'originale è stata dedotta in modo del tutto generico.
Il ricorrente ha poi disconosciuto la firma apposta su ogni avviso di ricevimento della raccomandata postale, contenente l'atto da notificare, per non aver ricevuto personalmente tali atti.
Tale circostanza può anche ritenersi pacifica, ma ciò non toglie che il procedimento di notificazione risulti solo per ciò viziato, ben potendo una raccomandata postale essere consegnata a una persona diversa dal destinatario, ma rinvenuta dall'addetto al recapito della corrispondenza al suo domicilio e in relazione qualificata con il medesimo.
ha pure dedotto che la cartolina A/R reca una firma del ricevente illeggibile. Pt_1
I dubbi sull'effettiva identità della persona, alla quale era stata consegnata la raccomandata, sono del tutto irrilevanti in quanto, sempre secondo la giurisprudenza, “la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.” (Cass 4275/2018, conf.
1686/2023), per cui non essendo stata presentata la necessaria querela di falso, la consegna della raccomandata destinata al ricorrente, rende inattaccabile la valutazione dell'incaricato alla distribuzione sulla sua idoneità a riceverla.
Gli altri avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo pec. CP_ Il ricorrente ha contestato la produzione da parte dell' della sola mail di avvenuta consegna, in copia fotostatica in formato “pdf”, e non della mail inviata al destinatario, in formato “.hml” oppure
“.eml”, il solo in grado di provare la consegna della mail e dell'atto allegato.
Premesso che per tre avvisi di addebito (n. 333 2017 0001216338000, 333 2017 0001695486000 e 333 pagina 4 di 10 2018 0000296833000) ha poi presentato istanza di rateazione (doc 7, 10 e 14 AdE-R) Pt_1
CP_ dimostrando in tal modo di aver avuto piena conoscenza di tali atti, l' ha prodotto l'attestazione del dirigente della sede provinciale, di corrispondenza delle mail di notifica tramite pec al corrispondente avviso di addebito, che consente di superare il mancato deposito della mail inviata al destinatario, in applicazione del principio di cui all'art 9 co.
1-bis l. 53/1994 che consente a un avvocato di provare la notifica di un atto depositando la copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici.
In ogni caso, al ricorrente sono stati in seguito notificati anche quattro avvisi di intimazione, che contengono l'indicazione delle somme richieste con gli avvisi di addebito, la causale e l'anno di riferimento, per cui avendo un contenuto analogo al titolo esecutivo, possono valere anche come notifica di quest'ultimo, ove fosse stata precedentemente omessa, assolvendo alla medesima funzione di consentire l'inizio dell'esecuzione forzata.
L'intimazione di pagamento è in sostanza, il rinnovo dell'atto di precetto, da notificare al debitore se è trascorso più di un anno dalla precedente notifica del titolo esecutivo, costituito dagli avvisi di addebito, trascritti nella sezione “dettaglio del debito”, per cui, al pari di una cartella di pagamento, assolve contemporaneamente alle funzioni richieste dall'art. 479 c.p.c. nell'espropriazione forzata ordinaria, e cioè la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
ha contestato anche la nullità della notifica degli avvisi di intimazione. Pt_1
Tale eccezione risulta fondata solo per i primi tre (n. 033 2018 9003017789000, 033 2019
9001741349000 e 033 2019 9002488884000), perché la consegna dell'atto è stata eseguita dal messo notificatore ex art 60 DPR 600/1973 a mani della madre del ricorrente, con la conseguente necessità di dare comunicazione al destinatario dell'avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata
(allegata solo per i primi due), ma del cui effettivo invio non è stata data alcuna prova.
Il quarto avviso di intimazione, n. 033 2022 9001959137000, è stato notificato invece, a mezzo di raccomandata postale, ex art 26 DPR 602/1973, consegnata a persona di famiglia (sempre la madre) del ricorrente, per cui si osservano le norme concernenti il servizio postale ordinario - e non quelle della l.
890/1982 (Cass. 9866/2024) - che non richiedono l'invio della successiva raccomandata informativa
(vd Cass. 4160/2022).
Quest'ultimo avviso non contiene la trascrizione del primo avviso di addebito, n. 333 2015
0001733233 000, ritualmente notificato a mezzo raccomandata, e dei tre oggetto dell'istanza di rateizzo del ricorrente e quindi, già conosciuti dal medesimo.
Di conseguenza, il contenuto di tutti gli altri avvisi di addebito del 2018 e 2019 notificati a mezzo pec,
è stato reso noto al ricorrente mediante la notifica del quarto avviso di intimazione, per cui l'opposizione ex art 617 cpc deve ritenersi infondata. pagina 5 di 10 Il ruolo
Il ricorrente ha contestato la violazione dell'art 12 co 4 DPR 602/1073 che prevede la sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato, quale condizione per la sua esecutività.
Il richiamo di tale norma non è pertinente.
Infatti, l'art 30 dl 78/2020 conv. in l. 122/2010, ha stabilito al co 1 che “a decorrere dal 1° gennaio
2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all CP_1
anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”, per cui secondo il successivo co 15 “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Di conseguenza dal 1/1/2011 per l'avviso di addebito, che è lo specifico titolo esecutivo di cui può CP_ munirsi l non ha più alcun senso parlare ancora di ruolo o cartella di pagamento, atti tutti assorbiti e quindi, superati proprio dal nuovo titolo esecutivo. CP_ In ogni caso, tutti gli avvisi di addebito prodotti dall' recano la firma meccanizzata del direttore della sede provinciale, secondo quanto previsto dall'art 3 co 2 D Lgs 39/1993.
La prescrizione
Il ricorrente ha eccepito anche il decorso del termine quinquennale di prescrizione dei contributi, per i primi sei avvisi di addebito.
Il primo avviso di addebito n. 333 2015 0001733233000 è stato notificato in data 11/1/2016 mediante raccomandata postale.
L'atto interruttivo successivo, il pignoramento presso terzi n. 03384 2019 00002247001 è stato notificato mediante raccomandata postale consegnata alla madre del ricorrente il 19/9/2019.
L'avviso di intimazione, n. 033 2022 9001959137000 notificato il 5/7/2022 e quello impugnato con il ricorso hanno tempestivamente interrotto il decorso del successivo quinquennio.
Il secondo avviso di addebito n. 333 2016 0003117191000 è stato notificato il 27/2/2017 mediante raccomandata postale.
Anche in questo caso il decorso della prescrizione è stato interrotto prima dal pignoramento presso terzi notificato il 19/9/2019 e poi dall'avviso di intimazione, n. 033 2022 9001959137000 notificato il
5/7/2022.
Per il terzo avviso di addebito, n. 333 2017 0001216338000, la prescrizione risulta interrotta dall'istanza di rateizzo, presentata il 12/12/2017.
Infatti, secondo la giurisprudenza, il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cc ricollega pagina 6 di 10 l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Cass. 18904/2007).
Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, la giurisprudenza ha pure affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale (Cass. 10327/2017).
In applicazione di tale principio, Cass. 20260/2021 ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alle istanze di rateizzazione del debito contributivo, anche se non seguite da alcun versamento.
Da ultimo Cass. 17054/2024 ha “affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098
Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere”
Successivamente all'istanza di rateizzo, il termine di prescrizione è stato poi interrotto dal pignoramento presso terzi notificato il 19/9/2019 e quindi, dall'avviso di intimazione, n. 033 2022
9001959137000 notificato il 5/7/2022.
Anche per il quarto avviso di addebito, n. 333 2017 0001695486000, la prescrizione risulta interrotta dall'istanza di rateizzo, presentata il 30/1/2018.
Successivamente, il termine di prescrizione è stato poi interrotto dall'avviso di intimazione, n. 033
2022 9001959137000 notificato il 5/7/2022 e infine da quello impugnato con il ricorso.
Per il quinto avviso di addebito, n. 333 2018 0000019954000 notificato a mezzo pec il 29/1/2018, il termine di prescrizione è stato poi interrotto dal pignoramento presso terzi notificato il 19/9/2019 e quindi, dall'avviso di intimazione, n. 033 2022 9001959137000 notificato il 5/7/2022.
In ogni caso, trattandosi di contributi relativi al 2017, il termine di prescrizione sarebbe stato tempestivamente interrotto anche nel caso in cui non fosse ritenuta valida la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito.
Per il sesto avviso di addebito, n. 333 2018 0000296833000, notificato a mezzo pec il 12/5/2018, il pagina 7 di 10 primo atto interruttivo è stata l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso, notificata il
25/7/2023, che risulta tempestiva in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione dal
8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Pure in questo caso trattandosi di contributi relativi al 2018, il termine di prescrizione sarebbe stato tempestivamente interrotto anche nel caso in cui non fosse ritenuta valida la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito.
La decadenza
Il ricorrente ha contestato la decadenza del potere di riscossione per i primi due avvisi di addebito.
Si tratta degli avvisi di addebito notificati mediante raccomandata postale in data 11/1/2016 e il
27/2/2017, non impugnati nel termine di decadenza di 40 giorni, previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, per cui è il ricorrente ad essere decaduto dalla possibilità di far valere tale vizio. CP_ In ogni caso il ricorrente non ha contestato quanto dedotto al riguardo dall' che ha precisato che i due avvisi di addebito sono stati formati per la riscossione di contributi e somme aggiuntive, dovuti alla
Gestione separata, a seguito di due avvisi di accertamento dell' il n. Controparte_3
T9K01EB01006, notificato il 18/8/2014 per l'anno 2009 e il n. T9K01EB00337 notificato il 7/4/2015 per l'anno 2010.
Pertanto, essendo la notifica degli avvisi di addebito intervenuta prima del 31 dicembre dell'anno successivo all'accertamento, come stabilito dall'art 25 D Lgs 46/1996, il motivo è anche infondato nel merito.
La motivazione dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, perché in base all'art. 50 D.P.R. 602/1973,
“è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, che non prevede la motivazione (Cass. 10692/2024, 28689/2018) comunque superflua, avendo lo scopo di sollecitare il pagamento spontaneo del credito previdenziale, già accertato dagli istituti previdenziali, per consentire, in caso contrario, l'inizio dell'esecuzione forzata, per cui non necessita di una particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, atti solitamente conosciuti dal debitore, a cui sono già stati in precedenza notificati.
Per tale ragione non trova applicazione l'art 7 l. 212/2000 che si riferisce solo agli atti impositivi, essendo sufficiente l'indicazione dei crediti di cui viene preteso il pagamento, esattamente individuati tramite la trascrizione dei relativi avvisi di addebito o delle cartelle di pagamento (vd Cass 22711/2020,
28688/2018), atti questi che essendo conosciuti o conoscibili dal debitore, non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
Peraltro, posto che, di regola, il ruolo/titolo esecutivo è già portato a conoscenza del contribuente mediante la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, sarebbe del tutto illogico, pagina 8 di 10 oltre che inutile, che, proprio secondo il principio della cd sequenza procedimentale che caratterizza gli atti della riscossione, un atto successivo alla cartella o all'avviso di addebito debba avere oltre al proprio contenuto tipico, specifico, anche quello dell'atto precedente, solitamente già notificato al debitore e comunque, nuovamente trascritto nell'intimazione di pagamento.
Per quanto concerne la mancata motivazione del criterio di calcolo di interessi, sanzioni e aggio, occorre preliminarmente osservare che l'atto impugnato non prevede il pagamento di sanzioni/morosità cioè di somme aggiuntive ulteriori rispetto a quelle determinate dagli avvisi di addebito, non impugnati, per cui il ricorrente è ormai decaduto dalla possibilità di far valere tale vizio.
Per gli interessi è sufficiente richiamare la giurisprudenza più recente secondo cui “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa
l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990” (Cass. SU 22281/2022, 27504/2024).
In base a tale principio è quindi sufficiente l'indicazione nell'atto impugnato, delle norme di riferimento per il calcolo degli interessi.
Analoghe considerazioni possono estendersi agli oneri di riscossione o aggio, determinati in relazione alle norme richiamate.
L'art. 1 co. 537 e ss l. 228/2012
Il ricorrente invoca l'applicazione del silenzio-assenso introdotto dall'art 1 co 537 e segg. l. 228/2012, che concerne “gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, . . . interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) . . .
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.
La lett. f) è stata poi soppressa dall'art 1 D Lgs 159/2015.
Con l'istanza del 2/8/2023, il difensore del ricorrente ha eccepito la prescrizione e la decadenza dei crediti relativi agli atti oggetto dell'intimazione di pagamento.
Tuttavia la previsione di cui all'art 1 co 537 lett. a) l. 228/2012 cit., dopo la soppressione della lett. f), riguarda soltanto la prescrizione o decadenza del credito, “intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”, che precede l'emissione e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, da escludere per tutti gli avvisi di cui all'intimazione impugnata, come si è già detto prima e pagina 9 di 10 come implicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, che non ha eccepito la prescrizione di alcuno CP_ dei crediti vantati dall' prima dell'emissione degli avvisi di addebito.
Ne consegue l'inapplicabilità dell'annullamento di diritto del ruolo ex co 540 art. cit., effetto che presuppone che “i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria” (Cass. 28354/2019).
Peraltro il co. 540 cit. nel prevedere che “l'annullamento non opera . . . nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”, lo esclude in tutti quei casi “in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa” (in motivaz. a Cass 28354/2019 cit.). CP_ In ogni caso, l' il 21/1/2024 e quindi, nel termine di 220 giorni previsto dall'art 1 co. 540 l. cit., ha comunicato all la legittimità del debito iscritto a ruolo, non Controparte_3
ravvisando le condizioni per la sospensione della riscossione coattiva (doc 19).
Anche l'ultimo motivo risulta pertanto infondato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 4, 5° scaglione, valori medi), seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti resistenti e con distrazione in favore del difensore dell' ex art Controparte_5
93 cpc, in € 12.200,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 30/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 833/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
con il patrocinio dell'avv. FORMISANO Controparte_2
EMMANUEL
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/8/2023, proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 033 2023 9002643171000 notificatagli il 25/7/2023 relativa tra l'altro a 13 avvisi di CP_ addebito per la loro omessa notifica, difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento anche per la mancata esplicitazione del calcolo delle somme dovute per interessi, sanzioni e aggio, violazione dell'art. 12 co. 4 D.P.R. 602/1973, con la conseguente nullità dei ruoli, prescrizione quinquennale per i primi sei avvisi di addebito, decadenza dal diritto alla riscossione per i primi due e infine,
l'annullamento degli atti per il silenzio-assenso ex art 1 co 537 e segg. l. 228/2012. CP_ Disposta la sospensione dell'atto impugnato si costituiva l' che contestava il fondamento del ricorso pagina 1 di 10 Veniva esteso il contraddittorio all , che eccepiva il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva sulle questioni relative alla formazione degli avvisi di addebito e negava nel resto il fondamento del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La costituzione in giudizio dell' Controparte_3
Con la memoria autorizzata il ricorrente lamenta che l si sia Controparte_3
costituita tramite un avvocato del libero foro, senza la necessaria “allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo
(ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993 [1933] come modificato dall'art. 11 L. 103/1979)”, richiamando Cass. 34191/2022.
L'eccezione è del tutto infonda perchè il principio sopra enunciato riguarda esclusivamente il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in quanto “il Protocollo 22/6/2017 tra l'Agenzia delle Entrate e
Riscossione (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di CP_3
tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili” (Cass. 26531/2020, a cui rinvia anche Cass.
34191/2022 cit.).
Infatti, secondo Cass. SU 30008/2019 (a cui rinvia ancora Cass. 34191/2022 cit.) “l'
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti Controparte_4
delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_3
pagina 2 di 10 l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del CP_3
relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Da ultimo, Cass. 28199/2024, in materia di contenzioso tributario, ha ribadito che “l' CP_3
e l' si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi
[...] Controparte_3
previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, . . . ; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, .
. .”.
La notifica degli avvisi di addebito
In materia tributaria in caso di mancata notifica di un atto impositivo, si applica l'art. 19 co 3 D Lgs
546/1992, in base al quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Secondo la giurisprudenza, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, al contribuente è rimessa la scelta “di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. 1144/2018, conf. SU 10012/2021).
Invece, nei giudizi ordinari di opposizione ex artt 615 o 617 cpc ad atti emessi per la riscossione di crediti contributivi, la giurisprudenza ritiene che in caso di nullità della notifica dell'atto presupposto
(cartella di pagamento o avviso di addebito), “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass.
24506/2016, conf. 28583/2018).
La mancata notifica dell'avviso di addebito pertanto, comporta, al momento della notifica dell'atto successivo, la possibilità di contestare, nel termine previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, il merito della pretesa contributiva, oppure nel termine di cui all'art 617 cpc, i vizi di natura formale.
per aver dedotto la mancata notifica degli avvisi di addebito cioè del titolo esecutivo, ha Pt_1
pagina 3 di 10 svolto l'opposizione ex art 617 cpc nel termine di legge.
I primi due avvisi di addebito (n. 333 2015 0001733233000 e 333 2016 0003117191000) sono stati CP_ notificati a mezzo raccomandata postale, di cui l' ha prodotto la relativa cartolina A/R
Il ricorrente ha contestato oltre alla conformità all'originale delle copie dei documenti attestanti la notifica degli avvisi di addebito, anche l'esistenza stessa del documento originale.
Secondo la giurisprudenza, “in tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. 134/2025).
Entrambe le contestazioni svolte dal ricorrente risultano pertanto infondate in quanto non è stata proposta la querela di falso e la difformità della copia all'originale è stata dedotta in modo del tutto generico.
Il ricorrente ha poi disconosciuto la firma apposta su ogni avviso di ricevimento della raccomandata postale, contenente l'atto da notificare, per non aver ricevuto personalmente tali atti.
Tale circostanza può anche ritenersi pacifica, ma ciò non toglie che il procedimento di notificazione risulti solo per ciò viziato, ben potendo una raccomandata postale essere consegnata a una persona diversa dal destinatario, ma rinvenuta dall'addetto al recapito della corrispondenza al suo domicilio e in relazione qualificata con il medesimo.
ha pure dedotto che la cartolina A/R reca una firma del ricevente illeggibile. Pt_1
I dubbi sull'effettiva identità della persona, alla quale era stata consegnata la raccomandata, sono del tutto irrilevanti in quanto, sempre secondo la giurisprudenza, “la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.” (Cass 4275/2018, conf.
1686/2023), per cui non essendo stata presentata la necessaria querela di falso, la consegna della raccomandata destinata al ricorrente, rende inattaccabile la valutazione dell'incaricato alla distribuzione sulla sua idoneità a riceverla.
Gli altri avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo pec. CP_ Il ricorrente ha contestato la produzione da parte dell' della sola mail di avvenuta consegna, in copia fotostatica in formato “pdf”, e non della mail inviata al destinatario, in formato “.hml” oppure
“.eml”, il solo in grado di provare la consegna della mail e dell'atto allegato.
Premesso che per tre avvisi di addebito (n. 333 2017 0001216338000, 333 2017 0001695486000 e 333 pagina 4 di 10 2018 0000296833000) ha poi presentato istanza di rateazione (doc 7, 10 e 14 AdE-R) Pt_1
CP_ dimostrando in tal modo di aver avuto piena conoscenza di tali atti, l' ha prodotto l'attestazione del dirigente della sede provinciale, di corrispondenza delle mail di notifica tramite pec al corrispondente avviso di addebito, che consente di superare il mancato deposito della mail inviata al destinatario, in applicazione del principio di cui all'art 9 co.
1-bis l. 53/1994 che consente a un avvocato di provare la notifica di un atto depositando la copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici.
In ogni caso, al ricorrente sono stati in seguito notificati anche quattro avvisi di intimazione, che contengono l'indicazione delle somme richieste con gli avvisi di addebito, la causale e l'anno di riferimento, per cui avendo un contenuto analogo al titolo esecutivo, possono valere anche come notifica di quest'ultimo, ove fosse stata precedentemente omessa, assolvendo alla medesima funzione di consentire l'inizio dell'esecuzione forzata.
L'intimazione di pagamento è in sostanza, il rinnovo dell'atto di precetto, da notificare al debitore se è trascorso più di un anno dalla precedente notifica del titolo esecutivo, costituito dagli avvisi di addebito, trascritti nella sezione “dettaglio del debito”, per cui, al pari di una cartella di pagamento, assolve contemporaneamente alle funzioni richieste dall'art. 479 c.p.c. nell'espropriazione forzata ordinaria, e cioè la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
ha contestato anche la nullità della notifica degli avvisi di intimazione. Pt_1
Tale eccezione risulta fondata solo per i primi tre (n. 033 2018 9003017789000, 033 2019
9001741349000 e 033 2019 9002488884000), perché la consegna dell'atto è stata eseguita dal messo notificatore ex art 60 DPR 600/1973 a mani della madre del ricorrente, con la conseguente necessità di dare comunicazione al destinatario dell'avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata
(allegata solo per i primi due), ma del cui effettivo invio non è stata data alcuna prova.
Il quarto avviso di intimazione, n. 033 2022 9001959137000, è stato notificato invece, a mezzo di raccomandata postale, ex art 26 DPR 602/1973, consegnata a persona di famiglia (sempre la madre) del ricorrente, per cui si osservano le norme concernenti il servizio postale ordinario - e non quelle della l.
890/1982 (Cass. 9866/2024) - che non richiedono l'invio della successiva raccomandata informativa
(vd Cass. 4160/2022).
Quest'ultimo avviso non contiene la trascrizione del primo avviso di addebito, n. 333 2015
0001733233 000, ritualmente notificato a mezzo raccomandata, e dei tre oggetto dell'istanza di rateizzo del ricorrente e quindi, già conosciuti dal medesimo.
Di conseguenza, il contenuto di tutti gli altri avvisi di addebito del 2018 e 2019 notificati a mezzo pec,
è stato reso noto al ricorrente mediante la notifica del quarto avviso di intimazione, per cui l'opposizione ex art 617 cpc deve ritenersi infondata. pagina 5 di 10 Il ruolo
Il ricorrente ha contestato la violazione dell'art 12 co 4 DPR 602/1073 che prevede la sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato, quale condizione per la sua esecutività.
Il richiamo di tale norma non è pertinente.
Infatti, l'art 30 dl 78/2020 conv. in l. 122/2010, ha stabilito al co 1 che “a decorrere dal 1° gennaio
2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all CP_1
anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”, per cui secondo il successivo co 15 “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Di conseguenza dal 1/1/2011 per l'avviso di addebito, che è lo specifico titolo esecutivo di cui può CP_ munirsi l non ha più alcun senso parlare ancora di ruolo o cartella di pagamento, atti tutti assorbiti e quindi, superati proprio dal nuovo titolo esecutivo. CP_ In ogni caso, tutti gli avvisi di addebito prodotti dall' recano la firma meccanizzata del direttore della sede provinciale, secondo quanto previsto dall'art 3 co 2 D Lgs 39/1993.
La prescrizione
Il ricorrente ha eccepito anche il decorso del termine quinquennale di prescrizione dei contributi, per i primi sei avvisi di addebito.
Il primo avviso di addebito n. 333 2015 0001733233000 è stato notificato in data 11/1/2016 mediante raccomandata postale.
L'atto interruttivo successivo, il pignoramento presso terzi n. 03384 2019 00002247001 è stato notificato mediante raccomandata postale consegnata alla madre del ricorrente il 19/9/2019.
L'avviso di intimazione, n. 033 2022 9001959137000 notificato il 5/7/2022 e quello impugnato con il ricorso hanno tempestivamente interrotto il decorso del successivo quinquennio.
Il secondo avviso di addebito n. 333 2016 0003117191000 è stato notificato il 27/2/2017 mediante raccomandata postale.
Anche in questo caso il decorso della prescrizione è stato interrotto prima dal pignoramento presso terzi notificato il 19/9/2019 e poi dall'avviso di intimazione, n. 033 2022 9001959137000 notificato il
5/7/2022.
Per il terzo avviso di addebito, n. 333 2017 0001216338000, la prescrizione risulta interrotta dall'istanza di rateizzo, presentata il 12/12/2017.
Infatti, secondo la giurisprudenza, il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cc ricollega pagina 6 di 10 l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Cass. 18904/2007).
Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, la giurisprudenza ha pure affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale (Cass. 10327/2017).
In applicazione di tale principio, Cass. 20260/2021 ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alle istanze di rateizzazione del debito contributivo, anche se non seguite da alcun versamento.
Da ultimo Cass. 17054/2024 ha “affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098
Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere”
Successivamente all'istanza di rateizzo, il termine di prescrizione è stato poi interrotto dal pignoramento presso terzi notificato il 19/9/2019 e quindi, dall'avviso di intimazione, n. 033 2022
9001959137000 notificato il 5/7/2022.
Anche per il quarto avviso di addebito, n. 333 2017 0001695486000, la prescrizione risulta interrotta dall'istanza di rateizzo, presentata il 30/1/2018.
Successivamente, il termine di prescrizione è stato poi interrotto dall'avviso di intimazione, n. 033
2022 9001959137000 notificato il 5/7/2022 e infine da quello impugnato con il ricorso.
Per il quinto avviso di addebito, n. 333 2018 0000019954000 notificato a mezzo pec il 29/1/2018, il termine di prescrizione è stato poi interrotto dal pignoramento presso terzi notificato il 19/9/2019 e quindi, dall'avviso di intimazione, n. 033 2022 9001959137000 notificato il 5/7/2022.
In ogni caso, trattandosi di contributi relativi al 2017, il termine di prescrizione sarebbe stato tempestivamente interrotto anche nel caso in cui non fosse ritenuta valida la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito.
Per il sesto avviso di addebito, n. 333 2018 0000296833000, notificato a mezzo pec il 12/5/2018, il pagina 7 di 10 primo atto interruttivo è stata l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso, notificata il
25/7/2023, che risulta tempestiva in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione dal
8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Pure in questo caso trattandosi di contributi relativi al 2018, il termine di prescrizione sarebbe stato tempestivamente interrotto anche nel caso in cui non fosse ritenuta valida la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito.
La decadenza
Il ricorrente ha contestato la decadenza del potere di riscossione per i primi due avvisi di addebito.
Si tratta degli avvisi di addebito notificati mediante raccomandata postale in data 11/1/2016 e il
27/2/2017, non impugnati nel termine di decadenza di 40 giorni, previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, per cui è il ricorrente ad essere decaduto dalla possibilità di far valere tale vizio. CP_ In ogni caso il ricorrente non ha contestato quanto dedotto al riguardo dall' che ha precisato che i due avvisi di addebito sono stati formati per la riscossione di contributi e somme aggiuntive, dovuti alla
Gestione separata, a seguito di due avvisi di accertamento dell' il n. Controparte_3
T9K01EB01006, notificato il 18/8/2014 per l'anno 2009 e il n. T9K01EB00337 notificato il 7/4/2015 per l'anno 2010.
Pertanto, essendo la notifica degli avvisi di addebito intervenuta prima del 31 dicembre dell'anno successivo all'accertamento, come stabilito dall'art 25 D Lgs 46/1996, il motivo è anche infondato nel merito.
La motivazione dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, perché in base all'art. 50 D.P.R. 602/1973,
“è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, che non prevede la motivazione (Cass. 10692/2024, 28689/2018) comunque superflua, avendo lo scopo di sollecitare il pagamento spontaneo del credito previdenziale, già accertato dagli istituti previdenziali, per consentire, in caso contrario, l'inizio dell'esecuzione forzata, per cui non necessita di una particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, atti solitamente conosciuti dal debitore, a cui sono già stati in precedenza notificati.
Per tale ragione non trova applicazione l'art 7 l. 212/2000 che si riferisce solo agli atti impositivi, essendo sufficiente l'indicazione dei crediti di cui viene preteso il pagamento, esattamente individuati tramite la trascrizione dei relativi avvisi di addebito o delle cartelle di pagamento (vd Cass 22711/2020,
28688/2018), atti questi che essendo conosciuti o conoscibili dal debitore, non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
Peraltro, posto che, di regola, il ruolo/titolo esecutivo è già portato a conoscenza del contribuente mediante la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, sarebbe del tutto illogico, pagina 8 di 10 oltre che inutile, che, proprio secondo il principio della cd sequenza procedimentale che caratterizza gli atti della riscossione, un atto successivo alla cartella o all'avviso di addebito debba avere oltre al proprio contenuto tipico, specifico, anche quello dell'atto precedente, solitamente già notificato al debitore e comunque, nuovamente trascritto nell'intimazione di pagamento.
Per quanto concerne la mancata motivazione del criterio di calcolo di interessi, sanzioni e aggio, occorre preliminarmente osservare che l'atto impugnato non prevede il pagamento di sanzioni/morosità cioè di somme aggiuntive ulteriori rispetto a quelle determinate dagli avvisi di addebito, non impugnati, per cui il ricorrente è ormai decaduto dalla possibilità di far valere tale vizio.
Per gli interessi è sufficiente richiamare la giurisprudenza più recente secondo cui “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa
l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990” (Cass. SU 22281/2022, 27504/2024).
In base a tale principio è quindi sufficiente l'indicazione nell'atto impugnato, delle norme di riferimento per il calcolo degli interessi.
Analoghe considerazioni possono estendersi agli oneri di riscossione o aggio, determinati in relazione alle norme richiamate.
L'art. 1 co. 537 e ss l. 228/2012
Il ricorrente invoca l'applicazione del silenzio-assenso introdotto dall'art 1 co 537 e segg. l. 228/2012, che concerne “gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, . . . interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) . . .
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.
La lett. f) è stata poi soppressa dall'art 1 D Lgs 159/2015.
Con l'istanza del 2/8/2023, il difensore del ricorrente ha eccepito la prescrizione e la decadenza dei crediti relativi agli atti oggetto dell'intimazione di pagamento.
Tuttavia la previsione di cui all'art 1 co 537 lett. a) l. 228/2012 cit., dopo la soppressione della lett. f), riguarda soltanto la prescrizione o decadenza del credito, “intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”, che precede l'emissione e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, da escludere per tutti gli avvisi di cui all'intimazione impugnata, come si è già detto prima e pagina 9 di 10 come implicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, che non ha eccepito la prescrizione di alcuno CP_ dei crediti vantati dall' prima dell'emissione degli avvisi di addebito.
Ne consegue l'inapplicabilità dell'annullamento di diritto del ruolo ex co 540 art. cit., effetto che presuppone che “i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria” (Cass. 28354/2019).
Peraltro il co. 540 cit. nel prevedere che “l'annullamento non opera . . . nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”, lo esclude in tutti quei casi “in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa” (in motivaz. a Cass 28354/2019 cit.). CP_ In ogni caso, l' il 21/1/2024 e quindi, nel termine di 220 giorni previsto dall'art 1 co. 540 l. cit., ha comunicato all la legittimità del debito iscritto a ruolo, non Controparte_3
ravvisando le condizioni per la sospensione della riscossione coattiva (doc 19).
Anche l'ultimo motivo risulta pertanto infondato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 4, 5° scaglione, valori medi), seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti resistenti e con distrazione in favore del difensore dell' ex art Controparte_5
93 cpc, in € 12.200,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 30/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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