TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 785
TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del requisito dell’approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate

    Il Tribunale ritiene che il requisito debba essere interpretato in senso rigoroso e restrittivo, riferendosi alle fonti che sin dall'origine hanno caratteristiche non ordinarie. La maggior parte della risorsa idrica proviene da una falda freatica vulnerabile, non da fonti qualitativamente pregiate. Il riferimento al d.lgs. n. 18/2023 è corretto in quanto i parametri erano vigenti al momento dell'adozione del provvedimento.

  • Rigettato
    Insussistenza del requisito delle sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree protette o siti paesaggistici

    Il Tribunale ritiene che la norma si riferisca specificamente alle 'sorgenti' e non ai pozzi. L'esigua contribuzione delle sorgenti considerate (0,25%) non soddisfa il requisito. La disparità di trattamento non è provata e la situazione del Comune di ER è diversa, anche per la sua dimensione demografica.

  • Rigettato
    Insussistenza del requisito di utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico

    Il Tribunale rileva che le perdite di rete nella distribuzione sono superiori al 30%, dato non ottimale. La copertura fognaria è carente in zone critiche. Il confronto con la media nazionale o con altri comuni non è rilevante. La gestione di EA ha subito una penale ARERA per perdite idriche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 785
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 785
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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