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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 387/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 387/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il [...] con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Paolo ZAMPOLINI e Giulia FAGIOLINO RICORRENTE E
( ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/12/1969 l'Avv. Anna CAMILLI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con e celebrato a Lubriano (VT) in data Controparte_1
4/9/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lubriano Anno1993 numero 4 Parte II Serie A Ufficio 1, dando atto, in ricorso, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Con l'atto introduttivo ha chiesto, in particolare, di confermare le medesime condizioni contenute nel provvedimento con il quale il Tribunale di Viterbo, in data 19.07.2017, aveva omologato le condizioni di separazione tra le parti, con eccezione di quelle condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori nel frattempo divenuti maggiorenni ed economicamente autonomi e della casa familiare. Quanto alle proprie condizioni economiche rappresentava di lavorare presso una cooperativa di servizi percependo uno stipendio mensile di circa 1.000 euro al mese, di essere proprietario della casa familiare dove viveva e di due altri appartamenti siti in Castiglione in Teverina al momento non concessi in locazione. Quanto alla moglie faceva rilevare che la stessa oltre a prestare la propria attività per una impresa di pulizie di Orvieto, svolgeva ulteriore attività lavorativa in maniera autonoma per come emergeva dalla relazione investigativa che veniva depositata. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, ha contestato le avverse deduzioni, facendo rilevare, al fine di sostenere la concessione di un assegno divorzile in suo favore, la migliore condizione economica del ricorrente rispetto alla sua, oltre al fatto che durante la lunga unione coniugale (24 anni) la stessa, che al tempo era “casalinga, aveva contribuito al menage famigliare occupandosi dell'andamento della casa e della crescita dei figli, essendosi impegnata per essere autonoma economicamente, ma l'età, la mancanza di professionalità pregressa, avevano poi reso intuibilmente difficile reperire un lavoro stabile” In merito alle investigazioni difensive depositate da parte ricorrente faceva rilevare la inutilizzabilità di tale atto non acquisibile in difetto di contraddittorio su di esso, potendo tale documento essere acquisito soltanto all'esito dell'assunzione di una corrispondete testimonianza. Nel corso della prima udienza di comparizione, in assenza di prove da assumere, all'esito della disposta discussione, la causa veniva trattenuta in decisione per le determinazioni del collegio. La domanda di divorzio è fondata. In merito a tale aspetto risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, considerando l'emissione, in data 19.07.2017, del provvedimento di omologa con riguardo alle condizioni di separazione dei coniugi, oltre che la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata, inoltre, l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Pertanto, poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987, deve disporsi in conformità alla domanda di divorzio. Quanto alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, la stessa non può essere accolta. A tal riguardo si osserva come sia ormai consolidato il principio per cui il contributo al mantenimento dell'ex coniuge assolve al tempo stesso una funzione assistenziale ed una perequativo-compensativa, duplicità che demanda al giudice, in primo luogo, un giudizio di adeguatezza delle risorse reddituali ad appannaggio dell'ex coniuge instante, subordinando la spettanza dell'assegno alla inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità di quest'ultimo e all'impossibilità oggettiva di procurarseli. In particolare, nel precipuo contenuto assistenziale dell'assegno, la valutazione in termini di adeguatezza dei mezzi del coniuge istante (ivi inclusi redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità) deve essere condotta in relazione all'obiettivo primario ed essenziale di garantire l'affrancamento dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento, solo poi valorizzando la funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, tramite analisi comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e tenendo altresì in considerazione il “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18287/2018, cfr. Cass.VI, n. 11472/2021). Ciò posto dalla documentazione depositata nel corso del presente giudizio è emerso che la SI.ra dispone di risorse certamente adeguate sufficienti a soddisfare le sue Controparte_1 primarie esigenze di vita. Risulta, infatti, che la stessa, al momento svolge attività lavorativa presso un'impresa di Orvieto con una retribuzione mensile dalla medesima indicata in euro 850,00 oltre agli straordinari (dall'esame della documentazione bancaria, risultano, versamenti mensili mediamente per euro 1.100), analoga, c'è da rilevare, a quella del ricorrente (1000) per il quale è opportuno rilevare una maggiore consistenza in relazione al patrimonio immobiliare. Valutata, nel caso in esame la funzione assistenziale dell'assegno e preso atto della presenza di elementi di adeguatezza delle risorse reddituali, seguendo il principio sopra indicato, passando alle valutazioni circa la funzione compensativa dell'indicato contributo, parte resistente ha menzionato tale presupposto nella memoria di costituzione (“casalinga, aveva contribuito al menage famigliare occupandosi dell'andamento della casa e della crescita dei figli”) senza però nulla allegare al riguardo, non risultando, infatti, articolata e proposta prova su tale aspetto. Addirittura, nel corso dell'udienza di comparizione la resistente, diversamente da quanto sostenuto nella memoria di costituzione nella quale si era descritta come
“casalinga”, nel corso di tale udienza ha dichiarato di avere sempre lavorato durante l'unione con il marito. Alla luce di tali considerazioni la domanda su tale punto non può dirsi provata e, pertanto deve essere rigettata. Appare legittimo compensare le spese processuali sussistendo particolari ragioni (Corte Cost. n. 132/2014)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1 il 13/04/1967 e nata a Bagnoregio (VT) il [...] in [...] Controparte_1 al matrimonio celebrato in Lubriano (VT) in data 4/9/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lubriano Anno1993 numero 4 Parte II Serie A Ufficio 1;
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. rigetta ogni altra richiesta.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 387/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il [...] con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Paolo ZAMPOLINI e Giulia FAGIOLINO RICORRENTE E
( ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/12/1969 l'Avv. Anna CAMILLI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con e celebrato a Lubriano (VT) in data Controparte_1
4/9/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lubriano Anno1993 numero 4 Parte II Serie A Ufficio 1, dando atto, in ricorso, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Con l'atto introduttivo ha chiesto, in particolare, di confermare le medesime condizioni contenute nel provvedimento con il quale il Tribunale di Viterbo, in data 19.07.2017, aveva omologato le condizioni di separazione tra le parti, con eccezione di quelle condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori nel frattempo divenuti maggiorenni ed economicamente autonomi e della casa familiare. Quanto alle proprie condizioni economiche rappresentava di lavorare presso una cooperativa di servizi percependo uno stipendio mensile di circa 1.000 euro al mese, di essere proprietario della casa familiare dove viveva e di due altri appartamenti siti in Castiglione in Teverina al momento non concessi in locazione. Quanto alla moglie faceva rilevare che la stessa oltre a prestare la propria attività per una impresa di pulizie di Orvieto, svolgeva ulteriore attività lavorativa in maniera autonoma per come emergeva dalla relazione investigativa che veniva depositata. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, ha contestato le avverse deduzioni, facendo rilevare, al fine di sostenere la concessione di un assegno divorzile in suo favore, la migliore condizione economica del ricorrente rispetto alla sua, oltre al fatto che durante la lunga unione coniugale (24 anni) la stessa, che al tempo era “casalinga, aveva contribuito al menage famigliare occupandosi dell'andamento della casa e della crescita dei figli, essendosi impegnata per essere autonoma economicamente, ma l'età, la mancanza di professionalità pregressa, avevano poi reso intuibilmente difficile reperire un lavoro stabile” In merito alle investigazioni difensive depositate da parte ricorrente faceva rilevare la inutilizzabilità di tale atto non acquisibile in difetto di contraddittorio su di esso, potendo tale documento essere acquisito soltanto all'esito dell'assunzione di una corrispondete testimonianza. Nel corso della prima udienza di comparizione, in assenza di prove da assumere, all'esito della disposta discussione, la causa veniva trattenuta in decisione per le determinazioni del collegio. La domanda di divorzio è fondata. In merito a tale aspetto risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, considerando l'emissione, in data 19.07.2017, del provvedimento di omologa con riguardo alle condizioni di separazione dei coniugi, oltre che la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata, inoltre, l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Pertanto, poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987, deve disporsi in conformità alla domanda di divorzio. Quanto alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, la stessa non può essere accolta. A tal riguardo si osserva come sia ormai consolidato il principio per cui il contributo al mantenimento dell'ex coniuge assolve al tempo stesso una funzione assistenziale ed una perequativo-compensativa, duplicità che demanda al giudice, in primo luogo, un giudizio di adeguatezza delle risorse reddituali ad appannaggio dell'ex coniuge instante, subordinando la spettanza dell'assegno alla inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità di quest'ultimo e all'impossibilità oggettiva di procurarseli. In particolare, nel precipuo contenuto assistenziale dell'assegno, la valutazione in termini di adeguatezza dei mezzi del coniuge istante (ivi inclusi redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità) deve essere condotta in relazione all'obiettivo primario ed essenziale di garantire l'affrancamento dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento, solo poi valorizzando la funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, tramite analisi comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e tenendo altresì in considerazione il “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18287/2018, cfr. Cass.VI, n. 11472/2021). Ciò posto dalla documentazione depositata nel corso del presente giudizio è emerso che la SI.ra dispone di risorse certamente adeguate sufficienti a soddisfare le sue Controparte_1 primarie esigenze di vita. Risulta, infatti, che la stessa, al momento svolge attività lavorativa presso un'impresa di Orvieto con una retribuzione mensile dalla medesima indicata in euro 850,00 oltre agli straordinari (dall'esame della documentazione bancaria, risultano, versamenti mensili mediamente per euro 1.100), analoga, c'è da rilevare, a quella del ricorrente (1000) per il quale è opportuno rilevare una maggiore consistenza in relazione al patrimonio immobiliare. Valutata, nel caso in esame la funzione assistenziale dell'assegno e preso atto della presenza di elementi di adeguatezza delle risorse reddituali, seguendo il principio sopra indicato, passando alle valutazioni circa la funzione compensativa dell'indicato contributo, parte resistente ha menzionato tale presupposto nella memoria di costituzione (“casalinga, aveva contribuito al menage famigliare occupandosi dell'andamento della casa e della crescita dei figli”) senza però nulla allegare al riguardo, non risultando, infatti, articolata e proposta prova su tale aspetto. Addirittura, nel corso dell'udienza di comparizione la resistente, diversamente da quanto sostenuto nella memoria di costituzione nella quale si era descritta come
“casalinga”, nel corso di tale udienza ha dichiarato di avere sempre lavorato durante l'unione con il marito. Alla luce di tali considerazioni la domanda su tale punto non può dirsi provata e, pertanto deve essere rigettata. Appare legittimo compensare le spese processuali sussistendo particolari ragioni (Corte Cost. n. 132/2014)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1 il 13/04/1967 e nata a Bagnoregio (VT) il [...] in [...] Controparte_1 al matrimonio celebrato in Lubriano (VT) in data 4/9/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lubriano Anno1993 numero 4 Parte II Serie A Ufficio 1;
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. rigetta ogni altra richiesta.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco