Decreto presidenziale 2 novembre 2023
Sentenza 28 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026REG.PROV.COLL.
N. 07286/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7286 del 2024, proposto da
EN AN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
5.9 Care Weighting System S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 6156 del 28 marzo 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della 5.9 Care Weighting System S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025, il Cons. TO AP, e udito, per la parte appellante, l’avvocato Eduardo Riccio.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La EN AN s.r.l. (di seguito anche EN) ha denunciato al Ministero delle Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la ripetuta commercializzazione presso le RE TA dislocate sul territorio nazionale ed europeo da parte di una azienda competitor (la 5.9 s.r.l. Care Weighting System, di seguito anche 5.9) di numerosi letti e poltrone con sistema di pesatura integrato, privi degli idonei certificati di approvazione CE/UE, in violazione della direttiva 2014/31/EU e del d.lgs. n. 517 del 1992, ed ha invitato il competente Ministero ad avviare il procedimento di controllo nei confronti di detto operatore economico e ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori.
La EN, non essendo stato definito il procedimento, ha proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dinanzi al Tar per il Lazio, il quale, con la sentenza della Sezione Quarta Bis n. 17904 del 30 dicembre 2022, ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, comunicando alla ricorrente l’esito dell’attività di controllo.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con provvedimento del 27 aprile 2023, ha comunicato alle imprese interessate l’esito del procedimento de quo, rappresentando che, “ritenendosi attuato il piano di conformazione proposto dalla 59 s.r.l. C.W.S. e avallato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il procedimento di vigilanza in oggetto veniva concluso per quanto di competenza di detto Ministero, giusto provvedimento registrato con protocollo MIMIT n. 254, rinviando alle CCIAA per gli eventuali procedimenti di rispettiva competenza conseguenti alle visite ispettive condotte dai predetti Enti”.
Con atto n. 254 del 27 aprile 2023, il MIMIT ha decretato “la conclusione, per quanto di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, delle attività di vigilanza sull’impresa 5.9 s.r.l. C.W.S. relativamente all’immissione sul mercato del dispositivo mod. GS15-MED, segnatamente in riferimento al Certificato esame UE del tipo n. AT-Lab-118-078/0 Rev. O, nonché all’attuazione del piano di adeguamento proposto dall’impresa sulla base di detto Certificato e approvato nei termini su riportati dall’Autorità di vigilanza in relazione alle matricole in servizio, verificata attraverso le ispezioni delle competenti Camere di Commercio”.
A tale riguardo, il Ministero ha rinviato alle CCIAA “per gli eventuali procedimenti di rispettiva spettanza conseguenti alle visite ispettive condotte dai predetti Enti, a garanzia, tra l’altro, del corretto allineamento delle singole unità in servizio alla vigente normativa di settore”.
La EN ha impugnato tali atti dinanzi al Tar per il Lazio, che, con la sentenza della Sezione Quarta n. 6156 del 28 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse.
Di talché, la Società soccombente ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Erronea motivazione, manifesta ingiustizia.
La EN e la 5.9 sono gli unici due produttori italiani di letti-bilancia dotati di sistema di pesatura integrato al letto e alla poltrona, che permette al paziente di essere pesato direttamente sul piano del letto o della poltrona per essere sottoposto a trattamenti terapeutici, per cui competerebbero costantemente nelle procedure di gara indette dalle RE TA Nazionali.
La 5.9, attraverso la produzione e distribuzione di detti strumenti non conformi sarebbe riuscita a ritagliarsi illegittimamente una quota di mercato, sottraendola alla EN che opererebbe da sempre nel rispetto della normativa di settore.
Ne consegue che chi opera sul mercato (i.e. EN AN S.r.l.) avrebbe una posizione giuridica qualificata e differenziata, che lo legittima a contestare i provvedimenti afferenti i procedimenti di controllo sugli strumenti commercializzati, a tutela proprio della regolarità della concorrenza.
Il Ministero, proprio a seguito di denunce della EN, ha avviato il procedimento amministrativo nei confronti della 5.9 Care Weighting System S.r.l., accertando le gravi irregolarità sui dispositivi per pesare immessi in commercio ed il TAR Lazio, con sentenza n. 17904/2022, passata in giudicato, ha rilevato l’interesse concreto della EN AN S.r.l. a partecipare al procedimento amministrativo azionato dal Mi.S.E. (oggi M.I.M.IT.) oltre che a proporre la relativa azione processuale avverso il silenzio inadempimento, precisando che nel “…procedimento amministrativo cui è interessata la ricorrente” sussiste “…una posizione soggettiva differenziata rispetto alla generalità delle imprese a conseguire l’accertamento della inidoneità tecnica dei dispositivi contestati, in quanto l’eventuale fondatezza della pretesa sostanziale dedotta determinerebbe un vantaggio competitivo per la ricorrente nel mercato di riferimento…”.
In altri termini, indipendentemente dall’interesse derivante dal provvedimento finale, il soggetto che vede compromessi i propri interessi imprenditoriali e che è parte istante/denunciante dei fatti oggetto di accertamento da parte della P.A. sarebbe legittimato anche a dolersi dei vizi che affliggono il procedimento amministrativo di cui è parte.
Nella fattispecie, sussisterebbe l’interesse diretto, attuale e concreto della EN AN s.r.l. alla conclusione del procedimento nel rispetto delle regole del buon andamento e buona amministrazione della P.A., in considerazione della circostanza che il provvedimento gravato differisce totalmente e si pone in netto contrasto rispetto alle risultanze istruttorie ed agli accertamenti eseguiti dalle CC.I.AA.
Ed infatti, la EN AN avrebbe tutto l’interesse a che il M.I.M.IT. adotti un provvedimento negativo e disponga il richiamo/ritiro dal mercato di circa 900 dispositivi non conformi presenti nelle varie RE TA su tutto il territorio, in quanto:
- la 5.9 avrebbe alterato il mercato, commercializzando dei prodotti non conformi e non ha neppure adottato le misure correttive prescritte dal Ministero entro i termini assegnati;
- a seguito del ritiro dei suddetti 900 strumenti non conformi, le AA.SS.LL. dovranno disporre la risoluzione dei contratti per grave inadempimento della 5.9 Care Weighting System s.r.l. e, previo incameramento delle relative polizze fideiussorie, avviare le relative azioni penali e di risarcimento danni nei confronti dell’operatore economico, i cui effetti ricadranno, inevitabilmente, anche sulla gestione delle commesse in essere;
- inoltre, le RE TA saranno costrette ad indire nuove procedure d’appalto al fine di andarli a rimpiazzare, a cui potrà partecipare proprio la EN AN S.r.l.;
- la grave inadempienza in cui è incorsa la 5.9 s.r.l. comporterà il mancato invito di quest’ultima alle nuove gare o, in caso di partecipazione, verrà esclusa avendo fornito prodotti non conformi e non avendo adottato le necessarie misure di self clearing.
Tali circostanze determinerebbero inevitabilmente l’esclusione dal mercato della 5.9 s.r.l., con la conseguenza che la EN AN s.r.l. rimarrebbe l’unica impresa sul mercato nazionale per la produzione dei letti-bilancia con sistema di pesatura integrato.
In assenza di un provvedimento negativo/sanzionatorio, la 5.9 s.r.l. continuerebbe a partecipare alle gare d’appalto, trincerandosi dietro il provvedimento gravato (positivo) del M.I.M.IT., nonostante le Camere di Commercio abbiano accertato l’immissione sul mercato di dispositivi non conformi alla legge.
In tal modo, l’operatore economico non solo eviterebbe di rendere dette dichiarazioni, ma soprattutto non consentirebbe alle Stazioni appaltanti di valutare la moralità e l’affidabilità professionale dello stesso, in palese violazione dei principi della par condicio partecipationis e della disparità di trattamento. Pertanto, solo con l’adozione da parte del M.I.M.IT. di un provvedimento negativo, la 5.9 s.r.l. Care Weighting System sarebbe tenuta a dichiarare alle Stazioni appaltanti di aver immesso sul mercato dispositivi medici non conformi alla legge e delle relative conseguenze. Il suddetto comportamento recherebbe una lesione sostanziale, diretta ed attuale alla posizione soggettiva/giuridica della EN AN s.r.l., che si vede costretta a tutelare giudizialmente i propri interessi.
La mancata partecipazione della 5.9 alle future gare avrebbe delle ricadute positive sull’attività imprenditoriale della EN AN s.r.l.
Riproposizione delle sollevate da EN con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e con i successivi motivi aggiunti, non esaminate dal Tar Lazio :
L’istruttoria posta in essere dal M.I.M.IT sarebbe illegittima ed erronea, posto che questa non avrebbe mai potuto definire il procedimento senza prima coinvolgere tutte le CC.I.AA. interessate e senza aver verificato e controllato che tutti i dispositivi di pesatura commercializzati dalla 5.9. s.r.l. Care Weighting System fossero stati effettivamente conformati.
Nessun dubbio sussisterebbe, nella specie, in merito all’illegittimità degli atti impugnati, avendo il M.I.M.IT. omesso di eseguire una completa e scrupolosa istruttoria in ordine al procedimento di verifica avviato nei confronti della controinteressata.
Il provvedimento contestato sarebbe comunque viziato, stante la palese illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Avendo le CC.I.AA. accertato, in sede di controllo, che i dispositivi commercializzati dalla 5.9 srl presentavano diverse problematiche, il M.I.M.IT. - soggetto competente a cui sono demandate le funzioni di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 517/92 - avrebbe dovuto applicare le relative sanzioni e disporre il ritiro dei dispositivi dal mercato.
Il Ministero avrebbe sostenuto che tutto era in regola, salvo poi trasmettere gli atti alle CC.I.AA. al fine di far avviare un “nuovo” procedimento per il “corretto allineamento delle singole unità in servizio alla vigente normativa di settore” e ciò, se i dispositivi fossero stati regolarmente conformati al Certificato esame UE del tipo (seguendo le procedure previste dalla norma di riferimento e dettate dallo stesso Ministero), risulterebbe inspiegabile.
Non si comprenderebbe sulla base di quale documentazione il M.I.M.IT. abbia accertato la conformazione dei dispositivi letti/poltrone bilance della 5.9 S.r.l. Care Weighting System, atteso che il Ministero non sarebbe mai entrato in possesso della documentazione necessaria (modulo “D” o “F”, verbali di sopralluogo redatti dalle CCIAA, certificati e quant’altro) per verificare l’effettiva conformazione dei dispositivi.
La perizia di parte non potrebbe sostituire l’accertamento del M.I.M.IT., il quale sarebbe stato tenuto a verificare scrupolosamente gli accertamenti tecnici eseguiti dagli Enti di controllo.
Il provvedimento impugnato è illegittimo non avendo il M.I.M.IT. applicato le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 517/92.
Le targhette metrologiche apposte sui dispositivi di pesatura della 5.9 srl Care Weighting System riportano date errate: l’anno di marcatura metrologica apposte sulle targhette (ad es. M16 o M17 relative rispettivamente al 2016 e al 2017) è antecedente all’anno in cui è stata rilasciata la corrispondente dichiarazione di conformità UE (anno 2021) ed all’anno di emissione del certificato UE del Tipo (rilasciato nel 2018).
Le suddette targhette dovrebbero obbligatoriamente riportare l’anno in cui è stato rilasciato il Certificato UE del tipo (o la dichiarazione di conformità), atteso che per poter rilasciare la dichiarazione sostitutiva di conformità è necessario che gli strumenti siano conformi al modello descritto nel certificato di esame UE del tipo ed alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 517/1992.
Ne consegue che la nuova marcatura non potrebbe mai riportare un anno di riferimento precedente al rilascio del Certificato UE del tipo.
Le anomalie accertate dalle CC.I.AA. (assenza dei sigilli, il software difforme dal certificato etc) metterebbe in serio rischio la salute dei pazienti, atteso che detti dispositivi di pesatura vengono utilizzati nelle RE TA per monitorare il peso dei pazienti durante trattamenti clinici salvavita.
Il provvedimento sarebbe in ogni caso viziato da carenza di motivazione.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha analiticamente controdedotto sia in ordine alle censure che hanno contestato la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sia con riferimento alle doglianze riproposte dall’appellante in quanto non esaminate in primo grado.
Il Ministero ha altresì rilevato il carattere offensivo dell’espressione di avere agito “falsamente” quale dirigente della Divisione VIII, ed ha chiesto la sua eliminazione.
La 5.9 ha parimenti analiticamente controdedotto ed ha eccepito l’irricevibilità della memoria di merito depositata dall’appellante il 20 ottobre 2025, oltre le ore 12.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’eccezione di irricevibilità della memoria depositata dall’appellante il 20 ottobre 2025 alle ore 15.36 è infondata, in quanto il termine finale di trenta giorni liberi prima dell’udienza, previsto in via perentoria dall’art. 73 c.p.a., deve essere individuato nel 21 ottobre 2025.
3. Per quanto concerne la richiesta dell’Avvocatura Generale dello Stato di cancellazione di espressione offensiva, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti ed offensive. Il giudice in ogni stato e grado dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa”.
Il ricorso in appello, ad inizio di pag. 34, reca la frase “Sebbene la suddetta documentazione non lasci alcun margine interpretativo e/o dubbi, il Dirigente della Divisione VIII del M.I.M.IT. - senza alcun apparente e legittimo motivo - ha dichiarato falsamente nel provvedimento prot. n. 254/2023 che …”.
Il Collegio ritiene che l’avverbio “falsamente” costituisca un’espressione offensiva.
Infatti - anche tenendo conto che, secondo un consolidato orientamento, non giustificano l'applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 89 c.p.c. espressioni che non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo meramente offensivo nei confronti della controparte e che siano connesse anche in modo indiretto con la materia controversa e volte, pertanto, a stigmatizzare l’attendibilità delle affermazioni avversarie (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, 06.8.2019, n. 21019) - la tesi difensiva avrebbe potuto essere ugualmente ed efficacemente esposta, senza alcun detrimento per le relative esigenze difensive, a prescindere dall’utilizzo dell’avverbio in discorso, che rappresenta quindi un “fuor d’opera”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., il Collegio dispone la cancellazione dell’avverbio “falsamente” dalla fine del secondo rigo di pag. 34 del ricorso in appello.
4. Nel merito, l’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
5. Il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento giurisdizionale idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione.
Condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione ad agire (detta anche legittimazione processuale) e l’interesse a ricorrere: la prima spetta a colui che affermi di essere titolare della situazione giuridica sostanziale in ipotesi ingiustamente lesa dal provvedimento amministrativo, mentre l’interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa.
L’interesse al ricorso, quindi, richiede che l’atto impugnato abbia prodotto una lesione diretta, attuale e concreta alla sfera giuridica del destinatario, presupposti che non sussistono nel caso di specie.
5.1. L’appellante ha contestato sotto plurimi profili le statuizioni della sentenza del primo giudice che hanno rilevato l’insussistenza dell’interesse al ricorso.
In particolare, la EN AN, come riportato nella sintesi dei motivi, ha sostenuto di avere tutto l’interesse a che il M.I.M.IT. adotti un provvedimento negativo e disponga il richiamo/ritiro dal mercato di circa 900 dispositivi non conformi presenti nelle varie RE TA su tutto il territorio, in quanto:
- la 5.9 avrebbe alterato il mercato, commercializzando dei prodotti non conformi e non ha neppure adottato le misure correttive prescritte dal Ministero entro i termini assegnati;
- a seguito del ritiro dei suddetti 900 strumenti non conformi, le AA.SS.LL. dovranno disporre la risoluzione dei contratti per grave inadempimento della 5.9 Care Weighting System s.r.l. e, previo incameramento delle relative polizze fideiussorie, avviare le relative azioni penali e di risarcimento danni nei confronti dell’operatore economico, i cui effetti ricadranno, inevitabilmente, anche sulla gestione delle commesse in essere;
- inoltre, le RE TA saranno costrette ad indire nuove procedure d’appalto al fine di andarli a rimpiazzare, a cui potrà partecipare proprio la EN AN S.r.l.;
- la grave inadempienza in cui è incorsa la 5.9 s.r.l. comporterà il mancato invito di quest’ultima alle nuove gare o, in caso di partecipazione, verrà esclusa avendo fornito prodotti non conformi e non avendo adottato le necessarie misure di self cleaning.
Tali circostanze determinerebbero inevitabilmente l’esclusione dal mercato della 5.9 s.r.l., con la conseguenza che la EN AN s.r.l. rimarrebbe l’unica impresa sul mercato nazionale per la produzione dei letti-bilancia con sistema di pesatura integrato, mentre, in assenza di un provvedimento negativo/sanzionatorio, la 5.9 s.r.l. continuerebbe a partecipare alle gare d’appalto, trincerandosi dietro il provvedimento gravato (positivo) del M.I.M.IT., nonostante le Camere di Commercio abbiano accertato l’immissione sul mercato di dispositivi non conformi alla legge.
5.2. In primo luogo, il Collegio rileva come, in linea generale, non sia in discussione la posizione differenziata e qualificata della EN, quale concorrente della 5.9, nelle attività amministrative che possono avere ripercussioni sulle relative quote di mercato.
5.3. Tuttavia, ciò che difetta nella fattispecie non è tanto la legittimazione ad agire, ma è l’interesse a ricorrere avverso lo specifico provvedimento, non essendovi una lesione diretta, concreta ed attuale derivante all’appellante dallo stesso.
5.4. La lesione diretta attuale e concreta per la EN nasce, invece, dall’aggiudicazione di gare d’appalto in favore del proprio concorrente; in tal caso, ove l’interessata ritenesse illegittima l’aggiudicazione, sarebbe tenuta ad agire in giudizio avverso il provvedimento lesivo nel termine decadenziale di legge.
L’appellante elenca una serie di aggiudicazioni in favore della 5.9 in esito a gare d’appalto bandite dalle RE TA (sul punto, occorre peraltro precisare che la 5.9 ha esposto nelle proprie difese come, nelle procedure segnalate, l’offerta avesse ad oggetto dispositivi diversi da quelli sottoposti alle verifiche del MIMIT, mentre l’Amministrazione ha precisato che la EN ha impugnato le risultanze a favore della controinteressate di talune procedure risultando soccombente nei giudizi), le quali sono senz’altro produttive della lesione alla sfera giuridica della EN e sono fonte di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto, mentre non risulta agli atti di causa documentazione relativa all’oggetto di tali aggiudicazioni, vale a dire se riguardino effettivamente i prodotti oggetto dell’intervento di vigilanza richiesto al Ministero, né relativa alle eventuali impugnazioni e ai relativi esiti.
In altri termini, come, non può sussistere un interesse meritevole di giuridica protezione ad eliminare un concorrente dalla possibile sfida concorrenziale, al fine di ritrovarsi in una condizione di sostanziale monopolio nel settore, con vulnus alle regole della concorrenza che presiedono all’affidamento degli appalti pubblici, sussiste certamente un interesse protetto relativamente agli atti con cui, in concreto, la EN abbia ritenuto di essere stata illegittimamente svantaggiata nell’acquisizione di una commessa pubblica e tale situazione imponeva di aggredire in sede giurisdizionale l’aggiudicazione ritenuta illegittima.
Diversamente, ritenendo che viva un interesse protetto anche a fronte dell’adozione del provvedimento in contestazione e che l’eventuale illegittimità dello stesso possa determinare il venire meno dei contratti medio tempore affidati alla controinteressata e la possibilità (rectius: certezza) di una nuova aggiudicazione a favore dell’appellante, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi a seguito della loro mancata tempestiva impugnazione o di rigetto dell’azione di annullamento, ne verrebbe inevitabilmente travolto, in violazione di un essenziale elemento sistemico dell’ordinamento giuridico amministrativo, teso ad assicurare in tempi certi la stabilità dei rapporti pubblicistici.
In definitiva, la posizione giuridica soggettiva tutelabile di EN è quella di volta in volta lesa dall’aggiudicazione in favore della concorrente, non quella dedotta nel presente giudizio.
5.5. L’appellante ha anche sostenuto che l’azione amministrativa illegittima inciderebbe sulla regolarità della concorrenza e costituirebbe un vulnus per la salute dei pazienti.
Sotto questo angolo visuale, i dedotti vizi di legittimità, in un sistema caratterizzato dalla giurisdizione soggettiva, a tutela di interessi individuali, come storicamente emerge sin dall’art. 3 della legge n. 5992 del 31 marzo 1989 (c.d. legge Crispi, istitutiva della Quarta Sezione del Consiglio di Stato) in cui è espressamente indicato che il ricorso dinanzi al giudice amministrativo deve avere ad oggetto “un interesse d’individui”, sia pure necessariamente coincidente con l’interesse generale, assumono un tratto volto più a dimostrare l’oggettiva illegittimità dell’azione amministrativa che il vantaggio, del tutto indiretto, derivante all’appellante dall’accoglimento dell’azione.
L’interesse legittimo, infatti, non traduce la mera aspirazione allo svolgimento legittimo dell’attività amministrativa, atteso che in questo modo si trasformerebbe la giurisdizione amministrativa di legittimità in una giurisdizione oggettiva, ma è caratterizzato dall’aspirazione a conseguire un “bene della vita” specifico, concreto ed attuale, di interesse individuale.
5.6. Il potere di vigilanza esercitato dal Ministero ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 517 del 1992 è un potere d’ufficio, per cui il procedimento concluso con il provvedimento in contestazione non è stato adottato all’esito di un procedimento ad istanza di parte, ma all’esito di un procedimento d’ufficio, la cui attivazione e conclusione è stata sollecitata dalla EN.
La circostanza che l’appellante sia stata ritenuta legittimata ad esperire il ricorso avverso il silenzio non determina la automatica presenza delle condizioni soggettive dell’azione di annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento.
Infatti, l’azione avverso il silenzio è preordinata ad ottenere un provvedimento espresso a conclusione del procedimento, mentre chi impugna il provvedimento conclusivo agisce in giudizio per contestare la legittimità dello stesso, sicché le due azioni hanno presupposti ed obiettivi diversi e le condizioni soggettive dell’azione devono essere valutate autonomamente e separatamente.
6. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto infondato, avendo il giudice di primo grado correttamente ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse.
7. Ciò esime il Collegio dall’esame dei motivi di merito riproposti dall’appellante.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante e a favore, in parti uguali (ciascuna per € 2.000,00), del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’impresa controinteressata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 7286 del 2024).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali (ciascuna per € 2.000,00), del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’impresa controinteressata.
Dispone la cancellazione dell’avverbio “falsamente” dalla fine del secondo rigo di pag. 34 del ricorso in appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
GI De IC, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
TO AP, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AP | GI De IC |
IL SEGRETARIO