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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/09/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. designato, dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2426 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: impugnativa cartella esattoriale
tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Assunta Parte_1 C.F._1
Torino, elett.te dom.to in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo 116 giusta procura a margine dell'atto di citazione, come in atti, ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del legale rap.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t. con sede in Roma alla Via G. Grezar 14, elett.te dom.ta in Castellammare di
Stabia alla P.zza Unità d'Italia 4 presso l'avv.to Andrea Ruggiero che la rappresenta e difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, come in atti, resistente
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza del 30.01.2025, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa
Pagina 1 consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
E comunque in breve, con atto di citazione notificato il 12.04.2018 il sig. Pt_1
conveniva in giudizio ex art 615 cpc la per
[...] Controparte_1 sentir accertare e dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la cartella di pagamento n.100/2013/00286553/51/000 per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la convenuta
, chiedendo il rigetto della domanda per la Controparte_1 infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Rassegnate le conclusioni la causa all'udienza del 30.01.2025 veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc dal designato
Giudice On. dott. Silvio La Rana.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 2 Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda è stata proposta tempestivamente, avendo l'attore notificato l'atto di citazione in data 12.04.2018, ossia entro il termine di giorni 60 decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 12.02.2018.
Nel caso in esame, la impugnativa riguarda solo la cartella di pagamento n.
100/2013/00286553/51/000, asseritamente notificata in data 26.02.2014 e disconosciuta dall'odierno ricorrente.
A fronte di tale specifica contestazione, la resistente omette di fornire prova del contenuto dell'atto prodromico della cartella impugnata e della sua effettiva notifica al resistente avendo solo provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n.100 2017 90002888047/000 relativa alle presunte debenze di contributi relativi a vari anni senza nessuna allegazione della cartella esattoriale di riferimento.
Sul punto si esprimevano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021, secondo cui la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione. Il contribuente può impugnare uno qualunque di essi, facendo valere il vizio iniziale.
Pertanto, la cartella di pagamento opposta è nulla per omessa notifica dell'atto presupposto, non essendoci in atti elementi in senso contrario.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, e la mancanza di alcuna attività istruttoria, consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 3 il Tribunale, in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n.
100/2013/00286553/51/000 per le motivazioni di cui sopra;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 03/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. designato, dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2426 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: impugnativa cartella esattoriale
tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Assunta Parte_1 C.F._1
Torino, elett.te dom.to in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo 116 giusta procura a margine dell'atto di citazione, come in atti, ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del legale rap.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t. con sede in Roma alla Via G. Grezar 14, elett.te dom.ta in Castellammare di
Stabia alla P.zza Unità d'Italia 4 presso l'avv.to Andrea Ruggiero che la rappresenta e difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, come in atti, resistente
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza del 30.01.2025, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa
Pagina 1 consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
E comunque in breve, con atto di citazione notificato il 12.04.2018 il sig. Pt_1
conveniva in giudizio ex art 615 cpc la per
[...] Controparte_1 sentir accertare e dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la cartella di pagamento n.100/2013/00286553/51/000 per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la convenuta
, chiedendo il rigetto della domanda per la Controparte_1 infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Rassegnate le conclusioni la causa all'udienza del 30.01.2025 veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc dal designato
Giudice On. dott. Silvio La Rana.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 2 Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda è stata proposta tempestivamente, avendo l'attore notificato l'atto di citazione in data 12.04.2018, ossia entro il termine di giorni 60 decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 12.02.2018.
Nel caso in esame, la impugnativa riguarda solo la cartella di pagamento n.
100/2013/00286553/51/000, asseritamente notificata in data 26.02.2014 e disconosciuta dall'odierno ricorrente.
A fronte di tale specifica contestazione, la resistente omette di fornire prova del contenuto dell'atto prodromico della cartella impugnata e della sua effettiva notifica al resistente avendo solo provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n.100 2017 90002888047/000 relativa alle presunte debenze di contributi relativi a vari anni senza nessuna allegazione della cartella esattoriale di riferimento.
Sul punto si esprimevano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021, secondo cui la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione. Il contribuente può impugnare uno qualunque di essi, facendo valere il vizio iniziale.
Pertanto, la cartella di pagamento opposta è nulla per omessa notifica dell'atto presupposto, non essendoci in atti elementi in senso contrario.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, e la mancanza di alcuna attività istruttoria, consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 3 il Tribunale, in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n.
100/2013/00286553/51/000 per le motivazioni di cui sopra;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 03/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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