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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 19.5.2025, all'esito dell'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8112/2024 R.G, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, via Guglielmo Oberdam, n. 156, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Valeria Mariangela Napoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e in persona del Controparte_1
suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 28.8.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti dall'art. 1 l. n. 222/1984, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
Tanto premesso il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità dalla data
1 della domanda (31.07.2023) ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.5.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza. CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
CP_ 3. Così respinte le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dall' rileva il Tribunale che la presente controversia verte in materia di accertamento del requisito sanitario sotteso al CP_ beneficio di cui all'art. 1 l. n. 222/84, ritenuto dall' insussistente.
3.1. Ora, la richiamata disposizione legislativa prevede che «
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , l'assicurato la cui capacità di lavoro, in Controparte_1
occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità».
2 In proposito, consolidato è il principio secondo cui «ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10» (Cass. n. 16141/2018, che ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti;
nonché cfr. Cass. n. 17159/2011; Cass. n. 5964/2011; Cass. n. 15265/2007).
3.2. Ciò posto sul piano generale, ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott.
, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale ha Persona_2
accuratamente esaminato gli effetti della patologia riportata dal ricorrente, con particolare riferimento all'attività lavorativa espletata dal ricorrente e alla situazione fisio-patologica del medesimo.
Le risultanze della consulenza tecnica sono, infatti, esaurienti e persuasive, in quanto coerenti con la documentazione medica acquisita e in quanto redatte secondo corrette e analitiche valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando e delle certificazioni acquisite e ha accertato che parte ricorrente risulta affetta da «Cardiopatia ipertensiva in soggetto monorene congenito,
Spondilo discoartrosi lombare a modesta incidenza funzionale e ipoacusia bilaterale mista».
Ha inoltre evidenziato il CTU che l'ipertensione arteriosa non è in grado di determinare un impatto funzionale significativo e rilevante sulla capacità lavorativa del ricorrente, così come per l'ipoacusia. Ha aggiunto il CTU che la patologia muscolo-scheletrica, determinando una modesta limitazione funzionale, non è neppure in grado di incidere funzionalmente sull'attività lavorativa svolta dallo stesso.
3 L'ausiliare ha, quindi, in definitiva accertato che «ricorrente non risulti affetto da menomazioni e infermità tali da ridurre, complessivamente, la sua capacità lavorativa nell'attività abituale - o in altre occupazioni confacenti alle sue attitudini – a meno di un terzo. In relazione alla storia e alla documentazione. sanitaria prodotta tale condizione è da ritenersi sussistente da tempo e, comunque, già alla data della domanda amministrativa
e non risulta essersi modificata successivamente in modo significativo.
Va precisato, infine, che in relazione all'età, alla qualificazione tecnica e all'esperienza lavorativa pregressa conseguita nell'occupazione continuativa svolta nell'arco della vita lavorativa, il ricorrente risulta in grado di effettuare altre occupazioni affini per impegno psicofisico e intellettuale nello stesso settore produttivo o in altri analoghi, sempre confacenti alle sue attitudini personali e non declassanti o degradanti sul piano sociale e occupazionale».
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato integralmente.
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, avendo parte ricorrente reso la relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di lite devono essere distratte in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separati decreti.
Catania, il 20 maggio 2025.
La Giudice
Federica Porcelli
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