TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 07.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1506/2017 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive – mansioni superiori”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella e dall'Avv. Stefano C.F._1
Schininà del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Michele Aprile del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva emessa il 27.07/07.08.2024 (la cui parte narrativa deve qui intendersi interamente richiamata e trascritta) questo G.L., dichiarato “che ha Parte_1 continuativamente e prevalentemente svolto, alle dipendenze del , le mansioni Controparte_1 di messo notificatore, di autista di scuolabus e di addetto all'archivio comunale, inquadrabili nella Cat. B del C.C.N.L. Enti Locali, dall'11.06.2007 fino al pensionamento”, ha condannato il al pagamento, in favore del predetto, delle differenze retributive Controparte_1 conseguentemente maturate in rapporto al formale inquadramento, disponendo, con separata contestuale ordinanza, l'acquisizione di C.T.U. volta a quantificare gli importi al medesimo spettanti in applicazione del richiamato C.C.N.L. Acquisito l'elaborato peritale e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 07.05.2025.
***
Accertato il diritto del ricorrente alla percezione delle spettanze di cui alla Parte_1 pronunciata statuizione non definitiva del 27.07/07.08.2024, non resta che procedere alla condanna del resistente al pagamento degli importi ai menzionati titoli dal predetto dovuti, che Controparte_1 il nominato C.T.U. ha quantificato - sulla scorta della scrutinata documentazione e in applicazione delle previsioni del richiamato C.C.N.L. per il livello retributivo iniziale B1, “giacché i profili di messo notificatore, autista dello scuolabus, addetto all'archivio comunale sono inquadrabili nella quarta qualifica funzionale”, e del medesimo metodo di calcolo delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori di cui all'art. 52 commi 2, 3, 4 e 5, T.U.P.I. e all'art. 8 C.C.N.L. Enti Locali del 14.09.2000 (per il quale “il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità”), richiamati dall'art. 1 del regolamento per il conferimento delle mansioni superiori del , che lo stesso ente ha applicato per il computo Controparte_1 delle differenze retributive per mansioni superiori riconosciute al per il periodo compreso Pt_1 tra il febbraio e il luglio 2010 - in complessivi € 9.370,47 “per il periodo che va da giugno 2007 a novembre 2015, con esclusione del periodo febbraio 2010 a luglio 2010”, oltre interessi legali fino al saldo (cfr. relazione depositata il 29.04.2025, le cui premesse e argomentazioni sono qui da intendersi interamente richiamate e trascritte).
Giusta soccombenza, le spese di lite sostenute dal ricorrente vanno poste a carico del
, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della Controparte_1 controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1506/2017 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 9.370,47, oltre interessi legali dai singoli ratei fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.388,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti Francesco Guastella e Stefano
Schininà; pone definitivamente a carico del resistente le spese della disposta C.T.U.
Così deciso in Ragusa il 13.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 07.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1506/2017 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive – mansioni superiori”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella e dall'Avv. Stefano C.F._1
Schininà del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Michele Aprile del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva emessa il 27.07/07.08.2024 (la cui parte narrativa deve qui intendersi interamente richiamata e trascritta) questo G.L., dichiarato “che ha Parte_1 continuativamente e prevalentemente svolto, alle dipendenze del , le mansioni Controparte_1 di messo notificatore, di autista di scuolabus e di addetto all'archivio comunale, inquadrabili nella Cat. B del C.C.N.L. Enti Locali, dall'11.06.2007 fino al pensionamento”, ha condannato il al pagamento, in favore del predetto, delle differenze retributive Controparte_1 conseguentemente maturate in rapporto al formale inquadramento, disponendo, con separata contestuale ordinanza, l'acquisizione di C.T.U. volta a quantificare gli importi al medesimo spettanti in applicazione del richiamato C.C.N.L. Acquisito l'elaborato peritale e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 07.05.2025.
***
Accertato il diritto del ricorrente alla percezione delle spettanze di cui alla Parte_1 pronunciata statuizione non definitiva del 27.07/07.08.2024, non resta che procedere alla condanna del resistente al pagamento degli importi ai menzionati titoli dal predetto dovuti, che Controparte_1 il nominato C.T.U. ha quantificato - sulla scorta della scrutinata documentazione e in applicazione delle previsioni del richiamato C.C.N.L. per il livello retributivo iniziale B1, “giacché i profili di messo notificatore, autista dello scuolabus, addetto all'archivio comunale sono inquadrabili nella quarta qualifica funzionale”, e del medesimo metodo di calcolo delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori di cui all'art. 52 commi 2, 3, 4 e 5, T.U.P.I. e all'art. 8 C.C.N.L. Enti Locali del 14.09.2000 (per il quale “il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità”), richiamati dall'art. 1 del regolamento per il conferimento delle mansioni superiori del , che lo stesso ente ha applicato per il computo Controparte_1 delle differenze retributive per mansioni superiori riconosciute al per il periodo compreso Pt_1 tra il febbraio e il luglio 2010 - in complessivi € 9.370,47 “per il periodo che va da giugno 2007 a novembre 2015, con esclusione del periodo febbraio 2010 a luglio 2010”, oltre interessi legali fino al saldo (cfr. relazione depositata il 29.04.2025, le cui premesse e argomentazioni sono qui da intendersi interamente richiamate e trascritte).
Giusta soccombenza, le spese di lite sostenute dal ricorrente vanno poste a carico del
, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della Controparte_1 controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1506/2017 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 9.370,47, oltre interessi legali dai singoli ratei fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.388,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti Francesco Guastella e Stefano
Schininà; pone definitivamente a carico del resistente le spese della disposta C.T.U.
Così deciso in Ragusa il 13.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella