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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10032 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 70890/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 70890 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 13 novembre 2024
TRA
con sede legale in Milano, Palazzo Largo Augusto n.1/A (Codice fiscale, Parte_1 registro imprese e partita IVA n. ), in persona legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina de Tilla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via Lombardia, n. 23/c;
- attrice
E
(cod. fisc. - società partecipante al Gruppo IVA con P.I. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
), con sede in Roma, Via Ombrone n. 2, in persona del procuratore, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Giuseppe O. Lagoteta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, Via Firenze n. 43;
- convenuta
1 E
in concordato preventivo (C.F. e P. IVA ), con sede in Vercelli (VC) CP_3 P.IVA_4
Via Galileo Ferraris n. 34, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. David Burroni - giusta autorizzazione del 05/07/2022 emessa Giudice Delegato del concordato preventivo reg. c.p. 5/2019 Tribunale di Vercelli - ed elettivamente CP_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosanna Niglio, in Roma Via Alessandria n. 174;
- chiamata in causa nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024 riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “accertare e dichiarare che - per i motivi Controparte_4 di cui in atto ed in relazione alle fatture prodotte sub doc. 3 - è creditrice nei Parte_1 confronti di delle seguenti somme: a) Euro 476.478,42 a titolo di residuo capitale;
Controparte_4
b) interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario delle fatture azionate (i.e. Euro 968.876,47) dalla scadenza delle stesse al saldo, c) degli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dovuti sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda nonchè d) Euro 15.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 6
d.lgs. 231/2002 e, per l'effetto: condannare a pagare in favore di Controparte_4 Parte_1
e nei termini di legge: a) Euro 476.478,42 (ovvero la diversa, maggiore o minore, somma
[...] che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di capitale ancora dovuto in relazione alle fatture per cui è causa;
b) gli interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario delle fatture azionate (i.e. Euro 968.876,47) dalla scadenza delle stesse al saldo;
c) gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dovuti sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda nel limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo;
d) Euro 15.000,00 (ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese…”.
2 Premetteva l'attrice di agire in relazione a crediti derivanti dalla fornitura di servizi da parte di nei confronti di - in esecuzione del contratto di appalto CP_3 Controparte_1 intercorso tra le stesse parti, per il cui corrispettivo aveva emesso fatture per l'importo di CP_3 euro 968.876,47, a seguito di benestare di , rilasciato dopo che la committente Controparte_1 aveva verificato che l'appaltatore aveva svolto le attività affidategli in modo conforme al contratto - in forza di cessione dei crediti in suo favore, con contratto del 14 dicembre 2017 e successivamente integrato con side letter del 16 gennaio 2018.
Riferiva di avere richiesto il pagamento delle somme in sede stragiudiziale e che la debitrice avesse rifiutato il pagamento di esse allegando che per quattordici fatture il pagamento fosse stato effettuato con valuta 26/04/2019 e, quanto ai restanti euro 901.522,79, che esso fosse stato bloccato per mancata produzione, da parte di di copia delle fatture quietanzate dei propri CP_3 subappaltatori.
Sosteneva che il pagamento eseguito da fosse stato parziale e come tale solo Controparte_1 parzialmente satisfattivo delle sua ragioni creditorie e, quanto alla sospensione del pagamento, che essa non fosse stata giustificata, da un lato, non essendo stata prevista contrattualmente la necessità che l'appaltatrice esibisse alla committente le quietanze dei subappaltatori comprovanti l'esecuzione dei pagamenti nei loro confronti da parte sua e non essendovi neppure alcuna previsione normativa in tal senso.
Affermava pertanto il suo diritto di ottenere condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle somme pretese in parte a titolo di capitale residuo dovutole (per euro 476.478,42), per altra parte a titolo di interessi moratori ex D.L.gs. n. 231 del 9 ottobre 2002, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del D.L.gs. 231/2002 e di ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. da calcolarsi sugli interessi scaduti.
Si costituiva la parte convenuta, contestando la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'attrice nei suoi confronti per i diversi titoli dedotti: segnatamente, affermava di avere già eseguito il pagamento di parte delle fatture per cui è causa in data 26 aprile 2019 e contestava che esso fosse stato soltanto parziale;
ribadiva nella presente sede la legittimità del rifiuto di eseguire il pagamento di somme ulteriori nei confronti della cessionaria del credito in ragione della mancata trasmissione nei suoi confronti da parte dell'appaltatrice delle quietanze rilasciate in suo favore da parte dei subappaltatori, richiamando la previsione contrattuale con la quale era stata convenuta tale condizione e motivando la stessa in ragione delle disposizioni poste dal codice di contratti (decreto legislativo 50 del 2016) all'art. 105 comma 13. Negava quindi alcun inadempimento nei confronti della parte attrice e conseguentemente anche la fondatezza della pretesa di pagamento avanzata nei suoi confronti in quanto relativa a crediti accessori a quello assunto come inesistente.
3 Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “rigettare ogni domanda formulata dall'attrice verso
l'esponente Società, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata. Con vittoria di onorari, competenze e spese …”.
All'udienza del 31 marzo 2022, la parte attrice era autorizzata alla chiamata in causa di CP_3
al fine di sentir – in subordine e per l'ipotesi che fossero rigettate le domande formulate nei
[...] confronti della convenuta – “accertare e dichiarare la risoluzione parziale del contratto di cessione di credito per cui è causa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 delle Condizioni
Generali e dell'art. 1456 c.c. (ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1453 c.c.), per violazione da parte di delle garanzie di legge (art. 1266 c.c.) e /o di contratto e, per l'effetto, CP_3 condannare a pagare a favore di : a) il valore dei crediti oggetto di Controparte_5 Parte_1 risoluzione, maggiorato degli interessi al tasso di mora ex D.L.gs. 231 del 2002 decorrenti dalla scadenza della fattura al saldo, o, in subordine, l'importo equivalente al corrispettivo versato dalla per la cessione dei crediti di cui è causa, come risultante dagli atti di ricognizione prodotti, Pt_1 oltre interessi al tasso di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali dal giorno del trasferimento del corrispettivo al giorno della sua restituzione, fatto salvo il diritto all'indennizzo del maggior danno subito;
b) le spese sostenute da , incluse le spese legali per la riscossione dei Parte_1 crediti oggetto di risoluzione e quelle relative al presente giudizio;
in ulteriore subordine, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 delle condizioni generali di Contratto e/o dell'art. 1266 c.c., , a corrispondere a il valore dei crediti (a titolo di CP_6 Parte_1 capitale o interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002) che dovessero essere ritenuti inesistenti e/o nulli e/o inesigibili e/o non dovuti per fatto del cedente, oltre il rimborso delle spese sostenute. In ogni caso: con vittoria di spese…”.
La parte chiamata in causa si costituiva in giudizio riferendo di avere presentato domanda di concordato preventivo davanti al Tribunale di Vercelli e che il concordato fosse stato omologato in data 19/07/2021: precisava che il concordato fosse di tipo liquidatorio e che implicasse pertanto, secondo la logica della c.d. “cessio bonorum”, la messa a disposizione dei creditori, da parte di del proprio intero patrimonio, affinché gli stessi, per il tramite del liquidatore giudiziale, CP_3 provvedessero al suo realizzo e alla ripartizione del ricavato nel rispetto dell'ordine legittimo delle cause di prelazione. Allegava che entrambi i contratti intercorsi con Controparte_1
(rispettivamente relativo alla lettera d'ordine n. 840011570 del 13/7/2017 e alla lettera d'ordine n.
840010603 del 7/09/2017), per i quali era prevista una durata di 730 giorni, non tacitamente rinnovabili, si fossero conclusi. Confermava l'intervenuta cessione dei crediti derivanti da detti contratti alla parte attrice, mediante factoring.
4 Tanto premesso, la chiamata in causa contestava che la sospensione dei pagamenti delle fatture emesse nei suoi confronti, in difetto della trasmissione nei suoi confronti delle quietanze dei subappaltatori, fosse stata legittimamente operata da;
sulla base di tale presupposto, Controparte_1 contestava la sussistenza dei presupposti invocati dalla cessionaria dei crediti per la pronuncia di risoluzione del contratto. In ogni caso, chiedeva che la risoluzione del contratto fosse pronunciata limitatamente alla cessione dei crediti per i quali la debitrice aveva sospeso il pagamento. Si dichiarava, altresì, estranea ad ogni controversia intercorsa tra la cessionaria e la debitrice ceduta in ordine al ritardo maturato nell'esecuzione dei pagamenti dovuti e quindi contestava ogni pretesa avanzata nei suoi confronti a titolo di interesse moratori.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In tesi: accertata l'illegittimità della sospensione del pagamento eccepita da accogliere la domanda di pagamento avanzata da Controparte_1
in prima denegata ipotesi: rigettare la domanda di risoluzione parziale del Parte_1 contratto di factoring in quanto nessun inadempimento contrattuale è addebitabile alla CP_3 in concordato preventivo;
in ulteriore denegata ipotesi: accertata la risoluzione parziale del
[...] contratto di factoring limitatamente alle fatture, oggetto della presente causa, di cui
[...] eccepisce la sospensione del pagamento, dichiarare in Controparte_4 CP_3 concordato preventivo tenuta alla restituzione del solo corrispettivo ricevuto per dette fatture nel rispetto della par condicio creditorum previsto dal concordato preventivo omologato e dichiarare conseguentemente la retrocessione di detti crediti in favore di in concordato CP_3 preventivo ex art. 9 delle condizioni generali del contratto di cessione del credito. Con vittoria di onorari, competenze e spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
La domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta è fondata e non merita, pertanto, accoglimento.
[... ha agito in relazione ai crediti vantati dalla nei confronti di Parte_1 CP_3
, derivati dall'esecuzione dei lavori con lettere d'ordine n. 840011570 del 13.7.2017 e CP_4
n. 8400110603 del 7.9.2017, con le quali la committente ha affidato alla costituita tra la CP_7
(mandataria) e la (mandante) i “Lavori di Controparte_8 CP_3
5 installazione e manutenzione di linee aeree e interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori su gruppi di misura elettrici, con/senza presenza di tensione, interventi su chiamata per guasto, ulteriori attività come fornitura e posa tritubo/monotubo per fibra ottica, manutenzione ed eventuale costruzione di reti in Fibra Ottica sull'infrastruttura elettrica alla Società, installazione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica per auto elettriche, attività propedeutiche alle progettazioni di linee/impianti (inclusi rilievi celerimetrici e catastali, elaborati tecnici, ecc.), lavori in cabina primaria AT/MT, attività di taglio/potatura piante e sfalcio erba, verifica impianti di terra,
Servizio di Letture Misuratori Elettrici, Servizio di manutenzione degli estintori eventuale sostituzione massiva di gruppi di misura” (in particolare, la prima lettera d'ordine aveva ad oggetto i lavori del “Lotto PIL 1 (Piemonte Ovest): Zona: Rivoli, Ivrea, Cuneo – Alba” del valore di Euro
62.393.085,31, mentre la seconda lettera d'ordine aveva ad oggetto i lavori del “Lotto PIL 3
(Liguria): Zona: Genova, La Spezia, Savona - Imperia” del valore di Euro 59.004.731,55.
L'attrice si è affermata cessionaria dei crediti per cui è causa, in forza di contratto sottoscritto con in data 14 dicembre 2017, con il quale ha acquistato i crediti anche futuri vantati da CP_3 tale ultima società nei confronti di fatturati a partire dal 1 gennaio 2018. Controparte_1
In particolare, in questa sede l'attrice ha agito al fine di ottenere il pagamento in suo favore dei crediti portati dalle fatture analiticamente individuate nel documento prodotto in atti quale allegato
2 alla citazione (di importo complessivo pari ad euro 968.876,47), assumendo che non potesse dubitarsi della sussistenza del debito, essendo stati i citati documenti contabili emessi dalla creditrice cedente a seguito del benestare della committente, come da accordi contrattuali, a seguito della verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni al cui corrispettivo si riferivano.
La parte convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa allegando, da un lato, di avere in parte adempiuto al pagamento delle somme pretese (con riferimento agli importi oggetto delle fatture individuate con i numeri 1336, 1337, 1264, 1299, 1261 e 1274) – cosicché il credito dovesse eventualmente rideterminarsi nella somma di euro 901.522,79 e non di euro 968.876,47 - e, dall'altro, per la restante parte del credito, avendo legittimamente sospeso il pagamento delle somme richieste a fronte dell'omessa trasmissione in suo favore da parte dell'appaltatrice delle quietanze comprovanti l'intervenuto pagamento degli importi dovuti da parte sua alla subappaltatrice.
In relazione al primo profilo, si rileva che la parte convenuta ha fornito riscontro dell'esecuzione del versamento in favore dell'attrice della somma di euro 450.772,99 espressamente imputata al pagamento anche degli importi oggetto delle fatture sopra indicate: l'attrice ha assunto che tale pagamento fosse stato parziale, essendo stato detratte somme dal dovuto in forza dell'emissione di fatture nei confronti della creditrice cedente in ragione di inadempimenti parziali della medesima
6 alle obbligazioni assunte: l'importo pagato sarebbe stato quindi il risultato della somma algebrica degli importi oggetto delle fatture emesse da nei confronti di , decurtato CP_3 Controparte_1 dell'ammontare delle fatture emesse da parte di nei confronti dell'appaltatrice (per Controparte_1 complessivi euro 66.934,01); le fatture 'attive' opposte in compensazione - è dato desumere dall'esame di esse – erano riferibili a penali addebitate dalla committente all'appaltatrice per l'inadempimento della medesima alle obbligazioni assunte.
Sennonché ritiene il giudicante che sia assorbente di ogni altra questione sollevata dall'attrice in ordine all'opponibilità nei suoi confronti di tali crediti in compensazione, che la parte convenuta, all'atto della sua costituzione in giudizio, si sia limitata a produrre in atti le fatture emesse per presunti crediti nei confronti della allegando in modo del tutto generico le ragioni che CP_3 avessero legittimato l'applicazione da parte sua nei confronti dell'appaltatrice di penali, sia quanto al momento che al periodo in cui fosse eventualmente maturato l'inadempimento della medesima alle proprie obbligazioni, cosicché non fosse dato accertare il suo diritto di esigere le somme oggetto delle fatture emesse, né operare in ipotesi, da parte della stessa attrice od anche della chiamata in causa, compiuta contestazione della legittimità della sua pretesa. Soltanto con la memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la convenuta ha prodotto in atti le missive con le quali aveva a suo tempo mosso contestazioni nei confronti della in relazione ai (presunti) inadempimenti in CP_3 relazione ai quali si era determinata all'applicazione di penali, dal cui contenuto è dato evincere nel dettaglio l'individuazione delle condotte asseritamente integranti l'inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni assunte;
ma l'allegazione di dettaglio delle ragioni che avrebbero giustificato l'emissione delle fatture attive nei confronti della cedente avrebbero dovuto essere allegate nel termine previsto dall'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., mentre ogni attività assertiva compiuta dalla convenuta oltre tale termine le era preclusa.
Ne discende l'infondatezza della pretesa della convenuta di opporre in compensazione i suoi presunti crediti nei confronti di CP_3
Con riferimento al secondo profilo, la convenuta ha dedotto di avere rifiutato il pagamento delle ulteriori somme richieste dall'attrice, in ragione del fatto che la debitrice aveva omesso di trasmetterle copia delle quietanze dei pagamenti che la stessa avrebbe dovuto eseguire nei confronti dei subappaltatori, e di essere stata legittimata a tale sospensione in virtù di espressa previsione in tal senso contenuta nel contratto sottoscritto, quest'ultima in linea con la disposizione del codice dei contratti secondo la quale la committente fosse tenuta a pagare direttamente al subappaltatore il corrispettivo dei lavori eseguiti in caso di inadempimento dell'appaltatore.
La circostanza allegata dalla committente, dell'omessa trasmissione nei suoi confronti da parte della appaltatrice della prova dei pagamenti effettuati nei confronti dei subappaltatori, non risulta neppure
7 contestata da parte della chiamata in causa;
la parte attrice si è invece limitata a dedurre che non fosse provata dalla parte attrice, ma non potrebbe ritenersi quest'ultima gravata della prova del fatto negativo.
L'attrice ha poi contestato, sotto plurimi profili, che la convenuta potesse sospendere il pagamento dei propri debiti nei confronti dell'appaltatrice.
La convenuta ha invero affermato di essersi determinata alla sospensione del pagamento, in virtù della previsione contrattuale, per evitare il rischio di dover pagare due volte la stessa prestazione
(all'appaltatore ed al subappaltatore), tenuto conto dell'obbligo per la committente, in forza dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di procedere al pagamento diretto del subappaltatore, in caso di inadempimento del subcommittente.
Sul punto si ritiene fondato l'assunto (dell'attrice e della chiamata in causa), secondo il quale la convenuta non possa legittimamente invocare il proprio diritto di sospendere il pagamento del dovuto nei confronti della appaltatrice, in virtù dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016, dovendosi condividere l'impostazione secondo la quale la norma in questione (parzialmente innovativa di quella precedentemente posta dall'art. 118 D. Lgs. 163/2006) delinea pur sempre un'ipotesi di delegazione di pagamento ex lege che trova la sua disciplina nell'art. 1269 c.c.; tanto premesso, in ordine alla qualificazione del rapporto tra committente, appaltatore e subappaltatore, la disposizione va quindi coordinata, nel caso di specie, con la disciplina delle procedure concorsuali, considerato che l'appaltatrice risulta ammessa alla procedura di concordato preventivo (di tipo liquidatorio), dovendosi, infatti, ritenere che l'esecuzione del pagamento diretto da parte della committente nei confronti del subappaltatore si porrebbe in contrasto il principio della concorsualità
(cfr., in questo senso, Tribunale di Roma, Sent. n. 18327/2022 e Corte d'Appello di Milano, Sent. n.
2157/2022 Corte appello Milano).
La parte convenuta ha poi contestato il diritto dell'attrice di imputare i pagamenti ricevuti nei termini proposti da parte sua, allegando di avere indicato i debiti alla cui estinzione essi fossero riferibili all'atto della loro esecuzione, cosicché fosse precluso alla creditrice procedere a diversa imputazione.
L'assunto sul quale è stata fondata l'eccezione non trova però riscontro: la convenuta ha sostenuto che l'imputazione fosse stata operata nell'Avviso di pagamento ai fornitori inviato da parte sua nei confronti della creditrice e ha prodotto in atti il documento che risulta però indirizzato nell'epigrafe alla creditrice originaria cedente, e non inviato anche alla cessionaria, allorché i debiti erano stati ceduti, mentre nessuna indicazione dei debiti cui i pagamenti fossero riferibili risulta compiuta dalla debitrice all'atto dell'effettuazione dei versamenti nei confronti della medesima.
8 Va pertanto accertato il diritto di di imputare il pagamento delle somme ricevuto da Parte_1 parte di nel periodo compreso tra i mesi di maggio e giugno 2019 alle fatture per Controparte_1 cui è causa per l'importo complessivo di Euro 492.119,23, con la conseguenza che il credito a titolo di capitale residuo dell'attrice debba essere quantificato nella misura di euro 476.478,42.
La ha poi agito al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento degli interessi Pt_1 ex D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 (da calcolarsi sull'importo nominale originario delle fatture azionate (Euro 968.876,47) dalla scadenza delle stesse al saldo, ricorrendone i presupposti, essendo il credito maturato nel contesto di una transazione commerciale;
ha ulteriormente chiesto la liquidazione in suo favore degli interessi dovutile ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla domanda al soddisfo;
ed, infine, il riconoscimento del suo diritto al pagamento dell'ulteriore importo di euro
15.000, ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, allegando in atti conteggio analitico dal quale desumere il criterio di computo del credito.
Ritiene il Tribunale che le domande aventi ad oggetto il pagamento di tali somme accessorie siano fondate, in ragione di quanto detto in ordine al fatto che il rifiuto della convenuta di corrispondere le somme dovute nei confronti della parte attrice non potesse ritenersi giustificato sotto alcun profilo.
Ne discende l'accoglimento delle domande dell'attrice nei confronti della convenuta e per l'effetto, la condanna di al pagamento nei confronti di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 476.478,42, oltre interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo di euro
968.876,47, dalla scadenza delle stesse al saldo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda e dell'importo di euro
15.000,00.
Restano assorbite le domande formulate dall'attrice nei confronti della chiamata in causa, in quanto subordinate al rigetto di quelle proposte nei confronti della convenuta.
In ragione della soccombenza, la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente in favore dell'attrice in euro 1.241, per esborsi e euro 17.252, per compensi professionali, (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
ed in favore della parte chiamata in causa, in euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
9 - in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, condanna al Controparte_1 pagamento nei confronti di dell'importo di Euro 476.478,42, oltre Parte_1 interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo di euro 968.876,47, dalla scadenza delle stesse al saldo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda e dell'importo di euro 15.000,00;
- dichiara assorbite le domande formulate dall'attrice nei confronti della chiamata in causa;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente in favore dell'attrice in euro 1.241, per esborsi e euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed in favore della parte chiamata in causa, in euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27 giugno 2025
Il Giudice
AU TO
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 70890 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 13 novembre 2024
TRA
con sede legale in Milano, Palazzo Largo Augusto n.1/A (Codice fiscale, Parte_1 registro imprese e partita IVA n. ), in persona legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina de Tilla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via Lombardia, n. 23/c;
- attrice
E
(cod. fisc. - società partecipante al Gruppo IVA con P.I. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
), con sede in Roma, Via Ombrone n. 2, in persona del procuratore, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Giuseppe O. Lagoteta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, Via Firenze n. 43;
- convenuta
1 E
in concordato preventivo (C.F. e P. IVA ), con sede in Vercelli (VC) CP_3 P.IVA_4
Via Galileo Ferraris n. 34, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. David Burroni - giusta autorizzazione del 05/07/2022 emessa Giudice Delegato del concordato preventivo reg. c.p. 5/2019 Tribunale di Vercelli - ed elettivamente CP_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosanna Niglio, in Roma Via Alessandria n. 174;
- chiamata in causa nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024 riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “accertare e dichiarare che - per i motivi Controparte_4 di cui in atto ed in relazione alle fatture prodotte sub doc. 3 - è creditrice nei Parte_1 confronti di delle seguenti somme: a) Euro 476.478,42 a titolo di residuo capitale;
Controparte_4
b) interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario delle fatture azionate (i.e. Euro 968.876,47) dalla scadenza delle stesse al saldo, c) degli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dovuti sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda nonchè d) Euro 15.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 6
d.lgs. 231/2002 e, per l'effetto: condannare a pagare in favore di Controparte_4 Parte_1
e nei termini di legge: a) Euro 476.478,42 (ovvero la diversa, maggiore o minore, somma
[...] che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di capitale ancora dovuto in relazione alle fatture per cui è causa;
b) gli interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario delle fatture azionate (i.e. Euro 968.876,47) dalla scadenza delle stesse al saldo;
c) gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dovuti sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda nel limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo;
d) Euro 15.000,00 (ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese…”.
2 Premetteva l'attrice di agire in relazione a crediti derivanti dalla fornitura di servizi da parte di nei confronti di - in esecuzione del contratto di appalto CP_3 Controparte_1 intercorso tra le stesse parti, per il cui corrispettivo aveva emesso fatture per l'importo di CP_3 euro 968.876,47, a seguito di benestare di , rilasciato dopo che la committente Controparte_1 aveva verificato che l'appaltatore aveva svolto le attività affidategli in modo conforme al contratto - in forza di cessione dei crediti in suo favore, con contratto del 14 dicembre 2017 e successivamente integrato con side letter del 16 gennaio 2018.
Riferiva di avere richiesto il pagamento delle somme in sede stragiudiziale e che la debitrice avesse rifiutato il pagamento di esse allegando che per quattordici fatture il pagamento fosse stato effettuato con valuta 26/04/2019 e, quanto ai restanti euro 901.522,79, che esso fosse stato bloccato per mancata produzione, da parte di di copia delle fatture quietanzate dei propri CP_3 subappaltatori.
Sosteneva che il pagamento eseguito da fosse stato parziale e come tale solo Controparte_1 parzialmente satisfattivo delle sua ragioni creditorie e, quanto alla sospensione del pagamento, che essa non fosse stata giustificata, da un lato, non essendo stata prevista contrattualmente la necessità che l'appaltatrice esibisse alla committente le quietanze dei subappaltatori comprovanti l'esecuzione dei pagamenti nei loro confronti da parte sua e non essendovi neppure alcuna previsione normativa in tal senso.
Affermava pertanto il suo diritto di ottenere condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle somme pretese in parte a titolo di capitale residuo dovutole (per euro 476.478,42), per altra parte a titolo di interessi moratori ex D.L.gs. n. 231 del 9 ottobre 2002, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del D.L.gs. 231/2002 e di ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. da calcolarsi sugli interessi scaduti.
Si costituiva la parte convenuta, contestando la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'attrice nei suoi confronti per i diversi titoli dedotti: segnatamente, affermava di avere già eseguito il pagamento di parte delle fatture per cui è causa in data 26 aprile 2019 e contestava che esso fosse stato soltanto parziale;
ribadiva nella presente sede la legittimità del rifiuto di eseguire il pagamento di somme ulteriori nei confronti della cessionaria del credito in ragione della mancata trasmissione nei suoi confronti da parte dell'appaltatrice delle quietanze rilasciate in suo favore da parte dei subappaltatori, richiamando la previsione contrattuale con la quale era stata convenuta tale condizione e motivando la stessa in ragione delle disposizioni poste dal codice di contratti (decreto legislativo 50 del 2016) all'art. 105 comma 13. Negava quindi alcun inadempimento nei confronti della parte attrice e conseguentemente anche la fondatezza della pretesa di pagamento avanzata nei suoi confronti in quanto relativa a crediti accessori a quello assunto come inesistente.
3 Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “rigettare ogni domanda formulata dall'attrice verso
l'esponente Società, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata. Con vittoria di onorari, competenze e spese …”.
All'udienza del 31 marzo 2022, la parte attrice era autorizzata alla chiamata in causa di CP_3
al fine di sentir – in subordine e per l'ipotesi che fossero rigettate le domande formulate nei
[...] confronti della convenuta – “accertare e dichiarare la risoluzione parziale del contratto di cessione di credito per cui è causa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 delle Condizioni
Generali e dell'art. 1456 c.c. (ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1453 c.c.), per violazione da parte di delle garanzie di legge (art. 1266 c.c.) e /o di contratto e, per l'effetto, CP_3 condannare a pagare a favore di : a) il valore dei crediti oggetto di Controparte_5 Parte_1 risoluzione, maggiorato degli interessi al tasso di mora ex D.L.gs. 231 del 2002 decorrenti dalla scadenza della fattura al saldo, o, in subordine, l'importo equivalente al corrispettivo versato dalla per la cessione dei crediti di cui è causa, come risultante dagli atti di ricognizione prodotti, Pt_1 oltre interessi al tasso di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali dal giorno del trasferimento del corrispettivo al giorno della sua restituzione, fatto salvo il diritto all'indennizzo del maggior danno subito;
b) le spese sostenute da , incluse le spese legali per la riscossione dei Parte_1 crediti oggetto di risoluzione e quelle relative al presente giudizio;
in ulteriore subordine, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 delle condizioni generali di Contratto e/o dell'art. 1266 c.c., , a corrispondere a il valore dei crediti (a titolo di CP_6 Parte_1 capitale o interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002) che dovessero essere ritenuti inesistenti e/o nulli e/o inesigibili e/o non dovuti per fatto del cedente, oltre il rimborso delle spese sostenute. In ogni caso: con vittoria di spese…”.
La parte chiamata in causa si costituiva in giudizio riferendo di avere presentato domanda di concordato preventivo davanti al Tribunale di Vercelli e che il concordato fosse stato omologato in data 19/07/2021: precisava che il concordato fosse di tipo liquidatorio e che implicasse pertanto, secondo la logica della c.d. “cessio bonorum”, la messa a disposizione dei creditori, da parte di del proprio intero patrimonio, affinché gli stessi, per il tramite del liquidatore giudiziale, CP_3 provvedessero al suo realizzo e alla ripartizione del ricavato nel rispetto dell'ordine legittimo delle cause di prelazione. Allegava che entrambi i contratti intercorsi con Controparte_1
(rispettivamente relativo alla lettera d'ordine n. 840011570 del 13/7/2017 e alla lettera d'ordine n.
840010603 del 7/09/2017), per i quali era prevista una durata di 730 giorni, non tacitamente rinnovabili, si fossero conclusi. Confermava l'intervenuta cessione dei crediti derivanti da detti contratti alla parte attrice, mediante factoring.
4 Tanto premesso, la chiamata in causa contestava che la sospensione dei pagamenti delle fatture emesse nei suoi confronti, in difetto della trasmissione nei suoi confronti delle quietanze dei subappaltatori, fosse stata legittimamente operata da;
sulla base di tale presupposto, Controparte_1 contestava la sussistenza dei presupposti invocati dalla cessionaria dei crediti per la pronuncia di risoluzione del contratto. In ogni caso, chiedeva che la risoluzione del contratto fosse pronunciata limitatamente alla cessione dei crediti per i quali la debitrice aveva sospeso il pagamento. Si dichiarava, altresì, estranea ad ogni controversia intercorsa tra la cessionaria e la debitrice ceduta in ordine al ritardo maturato nell'esecuzione dei pagamenti dovuti e quindi contestava ogni pretesa avanzata nei suoi confronti a titolo di interesse moratori.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In tesi: accertata l'illegittimità della sospensione del pagamento eccepita da accogliere la domanda di pagamento avanzata da Controparte_1
in prima denegata ipotesi: rigettare la domanda di risoluzione parziale del Parte_1 contratto di factoring in quanto nessun inadempimento contrattuale è addebitabile alla CP_3 in concordato preventivo;
in ulteriore denegata ipotesi: accertata la risoluzione parziale del
[...] contratto di factoring limitatamente alle fatture, oggetto della presente causa, di cui
[...] eccepisce la sospensione del pagamento, dichiarare in Controparte_4 CP_3 concordato preventivo tenuta alla restituzione del solo corrispettivo ricevuto per dette fatture nel rispetto della par condicio creditorum previsto dal concordato preventivo omologato e dichiarare conseguentemente la retrocessione di detti crediti in favore di in concordato CP_3 preventivo ex art. 9 delle condizioni generali del contratto di cessione del credito. Con vittoria di onorari, competenze e spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
La domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta è fondata e non merita, pertanto, accoglimento.
[... ha agito in relazione ai crediti vantati dalla nei confronti di Parte_1 CP_3
, derivati dall'esecuzione dei lavori con lettere d'ordine n. 840011570 del 13.7.2017 e CP_4
n. 8400110603 del 7.9.2017, con le quali la committente ha affidato alla costituita tra la CP_7
(mandataria) e la (mandante) i “Lavori di Controparte_8 CP_3
5 installazione e manutenzione di linee aeree e interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori su gruppi di misura elettrici, con/senza presenza di tensione, interventi su chiamata per guasto, ulteriori attività come fornitura e posa tritubo/monotubo per fibra ottica, manutenzione ed eventuale costruzione di reti in Fibra Ottica sull'infrastruttura elettrica alla Società, installazione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica per auto elettriche, attività propedeutiche alle progettazioni di linee/impianti (inclusi rilievi celerimetrici e catastali, elaborati tecnici, ecc.), lavori in cabina primaria AT/MT, attività di taglio/potatura piante e sfalcio erba, verifica impianti di terra,
Servizio di Letture Misuratori Elettrici, Servizio di manutenzione degli estintori eventuale sostituzione massiva di gruppi di misura” (in particolare, la prima lettera d'ordine aveva ad oggetto i lavori del “Lotto PIL 1 (Piemonte Ovest): Zona: Rivoli, Ivrea, Cuneo – Alba” del valore di Euro
62.393.085,31, mentre la seconda lettera d'ordine aveva ad oggetto i lavori del “Lotto PIL 3
(Liguria): Zona: Genova, La Spezia, Savona - Imperia” del valore di Euro 59.004.731,55.
L'attrice si è affermata cessionaria dei crediti per cui è causa, in forza di contratto sottoscritto con in data 14 dicembre 2017, con il quale ha acquistato i crediti anche futuri vantati da CP_3 tale ultima società nei confronti di fatturati a partire dal 1 gennaio 2018. Controparte_1
In particolare, in questa sede l'attrice ha agito al fine di ottenere il pagamento in suo favore dei crediti portati dalle fatture analiticamente individuate nel documento prodotto in atti quale allegato
2 alla citazione (di importo complessivo pari ad euro 968.876,47), assumendo che non potesse dubitarsi della sussistenza del debito, essendo stati i citati documenti contabili emessi dalla creditrice cedente a seguito del benestare della committente, come da accordi contrattuali, a seguito della verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni al cui corrispettivo si riferivano.
La parte convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa allegando, da un lato, di avere in parte adempiuto al pagamento delle somme pretese (con riferimento agli importi oggetto delle fatture individuate con i numeri 1336, 1337, 1264, 1299, 1261 e 1274) – cosicché il credito dovesse eventualmente rideterminarsi nella somma di euro 901.522,79 e non di euro 968.876,47 - e, dall'altro, per la restante parte del credito, avendo legittimamente sospeso il pagamento delle somme richieste a fronte dell'omessa trasmissione in suo favore da parte dell'appaltatrice delle quietanze comprovanti l'intervenuto pagamento degli importi dovuti da parte sua alla subappaltatrice.
In relazione al primo profilo, si rileva che la parte convenuta ha fornito riscontro dell'esecuzione del versamento in favore dell'attrice della somma di euro 450.772,99 espressamente imputata al pagamento anche degli importi oggetto delle fatture sopra indicate: l'attrice ha assunto che tale pagamento fosse stato parziale, essendo stato detratte somme dal dovuto in forza dell'emissione di fatture nei confronti della creditrice cedente in ragione di inadempimenti parziali della medesima
6 alle obbligazioni assunte: l'importo pagato sarebbe stato quindi il risultato della somma algebrica degli importi oggetto delle fatture emesse da nei confronti di , decurtato CP_3 Controparte_1 dell'ammontare delle fatture emesse da parte di nei confronti dell'appaltatrice (per Controparte_1 complessivi euro 66.934,01); le fatture 'attive' opposte in compensazione - è dato desumere dall'esame di esse – erano riferibili a penali addebitate dalla committente all'appaltatrice per l'inadempimento della medesima alle obbligazioni assunte.
Sennonché ritiene il giudicante che sia assorbente di ogni altra questione sollevata dall'attrice in ordine all'opponibilità nei suoi confronti di tali crediti in compensazione, che la parte convenuta, all'atto della sua costituzione in giudizio, si sia limitata a produrre in atti le fatture emesse per presunti crediti nei confronti della allegando in modo del tutto generico le ragioni che CP_3 avessero legittimato l'applicazione da parte sua nei confronti dell'appaltatrice di penali, sia quanto al momento che al periodo in cui fosse eventualmente maturato l'inadempimento della medesima alle proprie obbligazioni, cosicché non fosse dato accertare il suo diritto di esigere le somme oggetto delle fatture emesse, né operare in ipotesi, da parte della stessa attrice od anche della chiamata in causa, compiuta contestazione della legittimità della sua pretesa. Soltanto con la memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la convenuta ha prodotto in atti le missive con le quali aveva a suo tempo mosso contestazioni nei confronti della in relazione ai (presunti) inadempimenti in CP_3 relazione ai quali si era determinata all'applicazione di penali, dal cui contenuto è dato evincere nel dettaglio l'individuazione delle condotte asseritamente integranti l'inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni assunte;
ma l'allegazione di dettaglio delle ragioni che avrebbero giustificato l'emissione delle fatture attive nei confronti della cedente avrebbero dovuto essere allegate nel termine previsto dall'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., mentre ogni attività assertiva compiuta dalla convenuta oltre tale termine le era preclusa.
Ne discende l'infondatezza della pretesa della convenuta di opporre in compensazione i suoi presunti crediti nei confronti di CP_3
Con riferimento al secondo profilo, la convenuta ha dedotto di avere rifiutato il pagamento delle ulteriori somme richieste dall'attrice, in ragione del fatto che la debitrice aveva omesso di trasmetterle copia delle quietanze dei pagamenti che la stessa avrebbe dovuto eseguire nei confronti dei subappaltatori, e di essere stata legittimata a tale sospensione in virtù di espressa previsione in tal senso contenuta nel contratto sottoscritto, quest'ultima in linea con la disposizione del codice dei contratti secondo la quale la committente fosse tenuta a pagare direttamente al subappaltatore il corrispettivo dei lavori eseguiti in caso di inadempimento dell'appaltatore.
La circostanza allegata dalla committente, dell'omessa trasmissione nei suoi confronti da parte della appaltatrice della prova dei pagamenti effettuati nei confronti dei subappaltatori, non risulta neppure
7 contestata da parte della chiamata in causa;
la parte attrice si è invece limitata a dedurre che non fosse provata dalla parte attrice, ma non potrebbe ritenersi quest'ultima gravata della prova del fatto negativo.
L'attrice ha poi contestato, sotto plurimi profili, che la convenuta potesse sospendere il pagamento dei propri debiti nei confronti dell'appaltatrice.
La convenuta ha invero affermato di essersi determinata alla sospensione del pagamento, in virtù della previsione contrattuale, per evitare il rischio di dover pagare due volte la stessa prestazione
(all'appaltatore ed al subappaltatore), tenuto conto dell'obbligo per la committente, in forza dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di procedere al pagamento diretto del subappaltatore, in caso di inadempimento del subcommittente.
Sul punto si ritiene fondato l'assunto (dell'attrice e della chiamata in causa), secondo il quale la convenuta non possa legittimamente invocare il proprio diritto di sospendere il pagamento del dovuto nei confronti della appaltatrice, in virtù dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016, dovendosi condividere l'impostazione secondo la quale la norma in questione (parzialmente innovativa di quella precedentemente posta dall'art. 118 D. Lgs. 163/2006) delinea pur sempre un'ipotesi di delegazione di pagamento ex lege che trova la sua disciplina nell'art. 1269 c.c.; tanto premesso, in ordine alla qualificazione del rapporto tra committente, appaltatore e subappaltatore, la disposizione va quindi coordinata, nel caso di specie, con la disciplina delle procedure concorsuali, considerato che l'appaltatrice risulta ammessa alla procedura di concordato preventivo (di tipo liquidatorio), dovendosi, infatti, ritenere che l'esecuzione del pagamento diretto da parte della committente nei confronti del subappaltatore si porrebbe in contrasto il principio della concorsualità
(cfr., in questo senso, Tribunale di Roma, Sent. n. 18327/2022 e Corte d'Appello di Milano, Sent. n.
2157/2022 Corte appello Milano).
La parte convenuta ha poi contestato il diritto dell'attrice di imputare i pagamenti ricevuti nei termini proposti da parte sua, allegando di avere indicato i debiti alla cui estinzione essi fossero riferibili all'atto della loro esecuzione, cosicché fosse precluso alla creditrice procedere a diversa imputazione.
L'assunto sul quale è stata fondata l'eccezione non trova però riscontro: la convenuta ha sostenuto che l'imputazione fosse stata operata nell'Avviso di pagamento ai fornitori inviato da parte sua nei confronti della creditrice e ha prodotto in atti il documento che risulta però indirizzato nell'epigrafe alla creditrice originaria cedente, e non inviato anche alla cessionaria, allorché i debiti erano stati ceduti, mentre nessuna indicazione dei debiti cui i pagamenti fossero riferibili risulta compiuta dalla debitrice all'atto dell'effettuazione dei versamenti nei confronti della medesima.
8 Va pertanto accertato il diritto di di imputare il pagamento delle somme ricevuto da Parte_1 parte di nel periodo compreso tra i mesi di maggio e giugno 2019 alle fatture per Controparte_1 cui è causa per l'importo complessivo di Euro 492.119,23, con la conseguenza che il credito a titolo di capitale residuo dell'attrice debba essere quantificato nella misura di euro 476.478,42.
La ha poi agito al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento degli interessi Pt_1 ex D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 (da calcolarsi sull'importo nominale originario delle fatture azionate (Euro 968.876,47) dalla scadenza delle stesse al saldo, ricorrendone i presupposti, essendo il credito maturato nel contesto di una transazione commerciale;
ha ulteriormente chiesto la liquidazione in suo favore degli interessi dovutile ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla domanda al soddisfo;
ed, infine, il riconoscimento del suo diritto al pagamento dell'ulteriore importo di euro
15.000, ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, allegando in atti conteggio analitico dal quale desumere il criterio di computo del credito.
Ritiene il Tribunale che le domande aventi ad oggetto il pagamento di tali somme accessorie siano fondate, in ragione di quanto detto in ordine al fatto che il rifiuto della convenuta di corrispondere le somme dovute nei confronti della parte attrice non potesse ritenersi giustificato sotto alcun profilo.
Ne discende l'accoglimento delle domande dell'attrice nei confronti della convenuta e per l'effetto, la condanna di al pagamento nei confronti di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 476.478,42, oltre interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo di euro
968.876,47, dalla scadenza delle stesse al saldo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda e dell'importo di euro
15.000,00.
Restano assorbite le domande formulate dall'attrice nei confronti della chiamata in causa, in quanto subordinate al rigetto di quelle proposte nei confronti della convenuta.
In ragione della soccombenza, la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente in favore dell'attrice in euro 1.241, per esborsi e euro 17.252, per compensi professionali, (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
ed in favore della parte chiamata in causa, in euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
9 - in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, condanna al Controparte_1 pagamento nei confronti di dell'importo di Euro 476.478,42, oltre Parte_1 interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo di euro 968.876,47, dalla scadenza delle stesse al saldo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda e dell'importo di euro 15.000,00;
- dichiara assorbite le domande formulate dall'attrice nei confronti della chiamata in causa;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente in favore dell'attrice in euro 1.241, per esborsi e euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed in favore della parte chiamata in causa, in euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27 giugno 2025
Il Giudice
AU TO
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