Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 8021/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.03.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania Cazzato Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. A. CP_1
Andriulli, F. Certomà, A. Brancaccio Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.09.2023 la ricorrente si doleva del disconoscimento, effettuato con provvedimento del 31.03.2023 e comunicato in data 14.04.2023, delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della per Parte_2
102 giorni nell'anno 2018 (nei mesi da marzo a luglio) e 103 giorni nell'anno 2019
(nei mesi da giugno ad agosto e da ottobre a novembre).
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr. per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere Parte_2
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 102 gg nell'anno 2018 e 103 gg nell'anno 2019 con conseguente condanna dell' alla CP_1 relativa reiscrizione con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_2 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle Parte_2 assertivamente prestate dalla negli anni 2018 e 2019. Pt_1
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2018 per n.
102 giornate nel periodo da marzo a luglio e per 103 giornate nei periodi giugno – agosto e ottobre - novembre e che, in tale arco di tempo, si è occupata della piantagione e raccolta di ortaggi nelle serre insistenti sui terreni presso la sede dell'azienda e delle vigne coltivate a spalliera per la produzione di uva Parte_2 nera da vino (cfr. dich. teste “Confermo che la ricorrente ha lavorato Testimone_1 alle dipendenze dell'azienda agricola San Marzano srl negli anni '2018 e 2019 rispettivamente nei periodi da marzo a luglio 2018, da giugno ad agosto e da ottobre
a novembre 2019 rispettivamente per 103 giornate. Cio' posso affermare poiché anch'io ho lavorato per la medesima Azienda in qualità di bracciante agricolo nei medesimi periodi ed inoltre poiché sono fratello del titolare , sono Persona_1 sempre presente in azienda anche oltre le giornate di assunzione per dare una mano
ADR Confermo che la ricorrente ha provveduto alla piantagione e raccolta di ortaggi quali peperoni melanzane e zucchine nonché di pomodori all'interno della Serra situata presso la sede dell'azienda agricola;
ha atteso altresì alla pulizia del terreno dalle erbacce. La ricorrente si è occupata inoltre della coltivazione della pianta della vigna sita su di un terreno adiacente a quello dove ha sede l'azienda agricola.
Trattasi di vigna a spalliera per la produzione di uva nera da vino. La ricorrente ha provveduto alla pota verde, alla sfogliatura ed alla legatura dei tralci”; cfr. dich teste
: “ADR posso confermare le circostanze di cui alle lettere h) ed Testimone_2
i) del ricorso introduttivo del quale mi viene data lettura. ciò posso affermare poiché abbiamo lavorato insieme negli stessi periodi e negli stessi anni e per medesimo numero di giornate salvo alcune differenze di pochi giorni. ADR insieme abbiamo Co lavorato all'interno delle Serre site presso la sede dell'azienda agricola ed abbiamo atteso, a seconda della stagione alla piantagione e raccolta di pomodori ed ortaggi quali peperoni melanzane e zucchine nonché alla pulizia del terreno dalle erbacce. abbiamo provveduto, inoltre alla cura della pianta della sul terreno adiacente Pt_3
a quello ove è ubicata la sede della . abbiamo atteso alla pota verde, Parte_4 alla sfogliatura ed alla legatura dei tralci. trattavasi di uva nera da vino).
Tali circostanze coincidono con quanto dichiarato in sede ispettiva dal titolare dell'azienda agricola Sig. , nella parte in cui si fa Parte_2 Persona_1 riferimento ai terreni siti sulla strada – Sava, adiacenti alla sede Parte_2 dell'azienda, e coltivati a ortaggi e vigneto a spalliera (cfr dich in Persona_1 sede ispettiva: “…conduco un ettaro e 40 di vigneto primitivo a spalliera sempre contrada Casa Rossa di proprietà di mia moglie. Si trova sulla strada San Marzano-
Sava, presso la mia azienda. Lì ho anche le serre, un capannone…. Il vigneto si trova attaccato all'azienda. È proprio sulla strada provinciale……. Ho mezzo ettaro di serre coltivate ad ortaggi: pomodori …. conduco un ettaro e 35, sempre sulla strada San
Marzano -Sava coltivato a seminativo. È di proprietà di mia moglie. Rispetto all'azienda si trova sulla stessa strada, vicino alla masseria Casa Rossa.”), nonchè con quanto dichiarato dal teste in sede ispettiva (“D. Cosa è Testimone_1 piantato nelle serre? zucchine…peperoni….”). Parte_5 Parte_6
Alla luce delle risultanze della prova per testi e del positivo riscontro di tali dichiarazioni con quelle rese dal in sede ispettiva, devono Persona_1 ritenersi confermate anche le circostanze relative all'orario di lavoro osservato, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, alla retribuzione percepita e alle modalità di corresponsione della stessa (cfr. dich. teste “ci recavamo sui luoghi Tes_2 di lavoro con la macchina di guidava lei…. l'orario di lavoro era di Controparte_4
6 ore e 40 e si iniziava intorno alle 5:30 del mattino estate ed alle 6:30 in inverno…. ricevevamo la paga risultante dalle buste paga che ci venivano consegnate a fine mese dal signor unitamente alla busta paga e la paga ci veniva Persona_1 erogata a mezzo assegni”. Tali dichiarazioni sono coerenti con quanto riferito dal in sede ispettiva “sei ore e trenta. D'estate si inizia alle 5 fino alle Persona_1
11- 11:30, in inverno alle 7……. Ognuno con la propria auto [si reca al lavoro] …… li pago con assegno o in contanti…. a fine mese do il saldo con assegno o in contanti.”).
La natura subordinata del rapporto di lavoro è confermata, nel periodo indicato in ricorso, anche dalla circostanza che la riceveva le direttive dal titolare, Pt_1
(cfr. dich. “il signor vecchio mio fratello Persona_1 Testimone_1 Per_1 era sempre presente sui luoghi di lavoro per dare le direttive e controllare gli operai” dich teste “il signor vecchio era presente sui terreni e ci dava le Tes_2 Per_1 direttive”).
Quanto riferito oralmente dai testi, trova conferma altresì nella documentazione depositata in atti (cfr. buste paga all. ricorr.).
Le dichiarazioni rese dai testi devono, inoltre, ritenersi attendibili sia in quanto coerenti tra loro, sia in quanto confermative e non contraddittorie con quanto emerso in sede ispettiva, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese in detta sede dal titolare . Persona_1
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate. In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così
Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza del 2018 per n. 102 giornate lavorative e del 2019 per 103 giornate lavorative.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14 considerando, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, che le controversie relative all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, in relazione a determinati periodo e giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile (cfr. Cass. sez.
II n. 7963/2023 e Cass. sez. Ii, n. 33931/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per l'anno 2018 per 102 giornate lavorative e per l'anno 2019 per 103 giornate lavorative;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 21.03.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli