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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/10/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1454 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. TONI ELENA – MALPEZZI FABIO;
matrimonio celebrato in FORLI' il 12/09/1998 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è intervenuto nella causa1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ove vorranno;
la casa familiare sita in Forlì, Via Sostegni n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata, unitamente agli arredi e suppellettili che vi si trovano, alla signora che, anche quale genitore assegnatario del figlio minore, vi Pt_1 continuerà a vivere insieme ad , , e;
il signor Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
si trasferirà a vivere in altra abitazione sita in Savio (Ravenna), Via CP_1
Nullo Badini n. 13, presso la propria sorella.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_4 collocamento prevalente presso la residenza della madre e ciò anche a fini anagrafici.
3) I genitori si prenderanno cura in modo paritario della prole impegnandosi sin da ora, e compatibilmente con l'organizzazione scolastica e lavorativa di , ad Per_4 una suddivisione uguale di giorni in cui il ragazzo starà con la madre e col padre, e precisamente in modo tale che ogni genitore abbia il figlio con sé sette giorni su quindici. La distanza della nuova abitazione del padre – che peraltro i figli tutti conoscono bene - non è di ostacolo a questa gestione sia perché il padre per ragioni di lavoro è giornalmente a Forlì, sia perché è autonomo nei propri Per_4 spostamenti (scuola, attività pomeridiane, amici). Per le vacanze natalizie il ragazzo trascorrerà sette giorni con la madre e sette col padre, come pure per le vacanze pasquali tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro, in entrambi i casi avendo cura di alternare fra loro i periodi di anno in anno. Nel periodo estivo Per_4 trascorrerà 15 giorni in via esclusiva con la madre ed altri 15 giorni col padre.
4) I genitori pertanto provvederanno nella forma del mantenimento diretto nei confronti di ed anche di (non completamente autosufficiente dal Per_4 Per_3 punto di vista economico), concordando altresì che anche l'utilizzo in via esclusiva della casa coniugale, assegnata alla moglie, sia da considerarsi utilità ai fini di contributo per il mantenimento ordinario a favore della prole, fermo l'impegno a sostenere in parti uguali (al 50%) le spese straordinarie che si rendessero necessarie e/o opportune nell'interesse dei due figli e ), così come Per_3 Per_4 regolamentate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Forlì (doc. n. 11).
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 5) I coniugi provvederanno a dividere i conti correnti attualmente cointestati fra loro in modo tale che la moglie ne abbia uno esclusivo per sé ed altrettanto sia per il marito.
6) Le parti concordano che i mutui ed i finanziamenti attualmente pendenti siano pagati tutti al 50% da ciascuno dei coniugi, e così anche per quelli intestati in via esclusiva all'uno o all'altro, in ragione del fatto che furono contratti per bisogni comuni della famiglia.
7) I veicoli come sopra precisati al punto b) della premessa resteranno nella proprietà e nell'uso degli intestatari.
8) Le parti concordano che la percezione dell'Assegno Unico per la prole spetti interamente alla madre.
8) [sic] I coniugi dichiarano di aver già diviso i beni presenti nella casa familiare nonché totalmente regolato i reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro pendenti e, fermo l'adempimento degli impegni come sopra assunti, si dichiarano tacitati di ogni altra reciproca pretesa, alla quale espressamente rinunciano.
9) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio propri e del figlio minore.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 71, parte 1, anno 1998).
Forlì, 20/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. TONI ELENA – MALPEZZI FABIO;
matrimonio celebrato in FORLI' il 12/09/1998 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è intervenuto nella causa1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ove vorranno;
la casa familiare sita in Forlì, Via Sostegni n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata, unitamente agli arredi e suppellettili che vi si trovano, alla signora che, anche quale genitore assegnatario del figlio minore, vi Pt_1 continuerà a vivere insieme ad , , e;
il signor Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
si trasferirà a vivere in altra abitazione sita in Savio (Ravenna), Via CP_1
Nullo Badini n. 13, presso la propria sorella.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_4 collocamento prevalente presso la residenza della madre e ciò anche a fini anagrafici.
3) I genitori si prenderanno cura in modo paritario della prole impegnandosi sin da ora, e compatibilmente con l'organizzazione scolastica e lavorativa di , ad Per_4 una suddivisione uguale di giorni in cui il ragazzo starà con la madre e col padre, e precisamente in modo tale che ogni genitore abbia il figlio con sé sette giorni su quindici. La distanza della nuova abitazione del padre – che peraltro i figli tutti conoscono bene - non è di ostacolo a questa gestione sia perché il padre per ragioni di lavoro è giornalmente a Forlì, sia perché è autonomo nei propri Per_4 spostamenti (scuola, attività pomeridiane, amici). Per le vacanze natalizie il ragazzo trascorrerà sette giorni con la madre e sette col padre, come pure per le vacanze pasquali tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro, in entrambi i casi avendo cura di alternare fra loro i periodi di anno in anno. Nel periodo estivo Per_4 trascorrerà 15 giorni in via esclusiva con la madre ed altri 15 giorni col padre.
4) I genitori pertanto provvederanno nella forma del mantenimento diretto nei confronti di ed anche di (non completamente autosufficiente dal Per_4 Per_3 punto di vista economico), concordando altresì che anche l'utilizzo in via esclusiva della casa coniugale, assegnata alla moglie, sia da considerarsi utilità ai fini di contributo per il mantenimento ordinario a favore della prole, fermo l'impegno a sostenere in parti uguali (al 50%) le spese straordinarie che si rendessero necessarie e/o opportune nell'interesse dei due figli e ), così come Per_3 Per_4 regolamentate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Forlì (doc. n. 11).
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 5) I coniugi provvederanno a dividere i conti correnti attualmente cointestati fra loro in modo tale che la moglie ne abbia uno esclusivo per sé ed altrettanto sia per il marito.
6) Le parti concordano che i mutui ed i finanziamenti attualmente pendenti siano pagati tutti al 50% da ciascuno dei coniugi, e così anche per quelli intestati in via esclusiva all'uno o all'altro, in ragione del fatto che furono contratti per bisogni comuni della famiglia.
7) I veicoli come sopra precisati al punto b) della premessa resteranno nella proprietà e nell'uso degli intestatari.
8) Le parti concordano che la percezione dell'Assegno Unico per la prole spetti interamente alla madre.
8) [sic] I coniugi dichiarano di aver già diviso i beni presenti nella casa familiare nonché totalmente regolato i reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro pendenti e, fermo l'adempimento degli impegni come sopra assunti, si dichiarano tacitati di ogni altra reciproca pretesa, alla quale espressamente rinunciano.
9) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio propri e del figlio minore.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 71, parte 1, anno 1998).
Forlì, 20/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
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