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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. CICOGNANI CAROLINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE G. MATTEOTTI N. 105 47122 FORLI'
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. SPADAFORA ENRICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA A. FORTIS N. 7 47121 FORLI'
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/12/2024 il resistente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo, alla quale parte ricorrente non si opponeva. I procuratori delle parti precisavano quindi le conclusioni come alla prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c., rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il G.I. rimetteva la causa al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con ricorso depositato il 12/01/2023 chiedeva pronunziare la Parte_1
separazione giudiziale da con il quale si era unita in matrimonio con Controparte_1
rito concordatario nel Comune di DOVADOLA il 27/04/2003 (Anno 2003, Atto n. 4, II^, A). Per_ Rappresentava che dall'unione coniugale era nata la figlia il 27/07/2003, studentessa all'Università e quindi non economicamente autosufficiente, e che essi coniugi si erano separati di fatto già da marzo 2022, quando si erano interrotte definitivamente l'unione e la convivenza e il resistente si trasferiva in altra abitazione, corrispondendo mensilmente alla ricorrente €
300,00 per il mantenimento della figlia.
Chiedeva quindi disporsi: l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, dove Per_ vivere unitamente alla figlia la corresponsione di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente su base Istat, quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 75% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Forlì, nonché di € 250,00 per il proprio mantenimento. Chiedeva inoltre di stabilire che l'assegno unico, attualmente percepito interamente dal padre, venisse dallo stesso versato ogni mese direttamente alla figlia.
Costituitosi con comparsa depositata in data 10/02/2023, il convenuto non si opponeva alla pronuncia della separazione, confermando che tale condizione era già in atto da tempo, ma contestava le altre richieste della moglie, chiedendo di non versare un contributo al mantenimento in favore della stessa e di quantificare la somma per il mantenimento della figlia in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Forlì.
Con ordinanza del 04/03/2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente e veniva disposto che il resistente versasse alla Per_ moglie € 350,00 quale contributo al mantenimento della figlia , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo di questo Tribunale. Veniva inoltre stabilito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, e che il padre versasse direttamente alla figlia l'intera somma dell'assegno unico erogato dall' CP_2
Con successiva ordinanza del 12/07/2024 il contributo al mantenimento in favore della ricorrente e a carico del resistente era ridotto, stabilendo un importo mensile di €100,00,
pagina 2 di 6 rivalutabili su base Istat, e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. per la prosecuzione della causa. All'udienza del 18/12/2024, tenutasi per la decisione sui mezzi istruttori, il resistente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo, alla quale parte ricorrente non si opponeva e precisate le conclusioni da entrambe le parti come indicato nella prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c. con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
2. Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle dichiarazioni rese dai coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che, di fatto, si protrae ininterrottamente quanto meno da marzo 2022, quando il resistente si Controparte_1
trasferiva in altra abitazione. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio relativamente ai provvedimenti concernenti le questioni economiche.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero e decidendo con sentenza non definitiva:
1. pronunzia la separazione personale fra nata a PALERMO (PA) il Parte_1
29/03/1977 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio in DOVADOLA (FC) il 27/04/2003;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di DOVADOLA (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003 Atto n. 4 Parte II^ Serie A);
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
pagina 3 di 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 4 di 6
N. R.G. 80/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2023 promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ) con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. CICOGNANI CAROLINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE G. MATTEOTTI N. 105 47122 FORLI'
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. SPADAFORA ENRICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA A. FORTIS N. 7 47121 FORLI'
RESISTENTE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale di questo Collegio in data 26.02.2025; rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti le questioni economiche;
pagina 5 di 6
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Alessandra Medi e fissa per la comparizione delle parti innanzi al predetto Giudice l'udienza del 18.06.2025 ore 10.00 per la decisione sui mezzi istruttori.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice est. e rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. CICOGNANI CAROLINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE G. MATTEOTTI N. 105 47122 FORLI'
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. SPADAFORA ENRICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA A. FORTIS N. 7 47121 FORLI'
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/12/2024 il resistente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo, alla quale parte ricorrente non si opponeva. I procuratori delle parti precisavano quindi le conclusioni come alla prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c., rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il G.I. rimetteva la causa al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con ricorso depositato il 12/01/2023 chiedeva pronunziare la Parte_1
separazione giudiziale da con il quale si era unita in matrimonio con Controparte_1
rito concordatario nel Comune di DOVADOLA il 27/04/2003 (Anno 2003, Atto n. 4, II^, A). Per_ Rappresentava che dall'unione coniugale era nata la figlia il 27/07/2003, studentessa all'Università e quindi non economicamente autosufficiente, e che essi coniugi si erano separati di fatto già da marzo 2022, quando si erano interrotte definitivamente l'unione e la convivenza e il resistente si trasferiva in altra abitazione, corrispondendo mensilmente alla ricorrente €
300,00 per il mantenimento della figlia.
Chiedeva quindi disporsi: l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, dove Per_ vivere unitamente alla figlia la corresponsione di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente su base Istat, quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 75% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Forlì, nonché di € 250,00 per il proprio mantenimento. Chiedeva inoltre di stabilire che l'assegno unico, attualmente percepito interamente dal padre, venisse dallo stesso versato ogni mese direttamente alla figlia.
Costituitosi con comparsa depositata in data 10/02/2023, il convenuto non si opponeva alla pronuncia della separazione, confermando che tale condizione era già in atto da tempo, ma contestava le altre richieste della moglie, chiedendo di non versare un contributo al mantenimento in favore della stessa e di quantificare la somma per il mantenimento della figlia in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Forlì.
Con ordinanza del 04/03/2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente e veniva disposto che il resistente versasse alla Per_ moglie € 350,00 quale contributo al mantenimento della figlia , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo di questo Tribunale. Veniva inoltre stabilito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, e che il padre versasse direttamente alla figlia l'intera somma dell'assegno unico erogato dall' CP_2
Con successiva ordinanza del 12/07/2024 il contributo al mantenimento in favore della ricorrente e a carico del resistente era ridotto, stabilendo un importo mensile di €100,00,
pagina 2 di 6 rivalutabili su base Istat, e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. per la prosecuzione della causa. All'udienza del 18/12/2024, tenutasi per la decisione sui mezzi istruttori, il resistente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo, alla quale parte ricorrente non si opponeva e precisate le conclusioni da entrambe le parti come indicato nella prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c. con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
2. Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle dichiarazioni rese dai coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che, di fatto, si protrae ininterrottamente quanto meno da marzo 2022, quando il resistente si Controparte_1
trasferiva in altra abitazione. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio relativamente ai provvedimenti concernenti le questioni economiche.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero e decidendo con sentenza non definitiva:
1. pronunzia la separazione personale fra nata a PALERMO (PA) il Parte_1
29/03/1977 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio in DOVADOLA (FC) il 27/04/2003;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di DOVADOLA (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003 Atto n. 4 Parte II^ Serie A);
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
pagina 3 di 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 4 di 6
N. R.G. 80/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2023 promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ) con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. CICOGNANI CAROLINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE G. MATTEOTTI N. 105 47122 FORLI'
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. SPADAFORA ENRICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA A. FORTIS N. 7 47121 FORLI'
RESISTENTE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale di questo Collegio in data 26.02.2025; rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti le questioni economiche;
pagina 5 di 6
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Alessandra Medi e fissa per la comparizione delle parti innanzi al predetto Giudice l'udienza del 18.06.2025 ore 10.00 per la decisione sui mezzi istruttori.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice est. e rel. dott.ssa Alessandra Medi
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